Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 giugno 2024
Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

e con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita', oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che ha modificato la denominazione di «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) istituito dal regolamento (UE) n. 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Considerato che nella decisione sopra richiamata la Commissione, nell'ambito della Missione 2 Componente 2, ha approvato la Riforma 1.1. «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilita' degli attuali regimi di sostegno», che - tra le diverse azioni - prevede l'entrata in vigore entro il 31 marzo 2024 di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal, specificando che il quadro normativo e' concordato tra le regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE n. 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021);
Visto l'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», che stabilisce con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8;
Considerato che il soprariportato art. 20, comma 1, prevede che, in via prioritaria, con il presente decreto si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili;
Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, il decreto, stabilisce, altresi', la ripartizione della potenza installata fra regioni e province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime regioni e province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'allegato I dello stesso decreto legislativo, fermo restando che il trasferimento statistico non puo' pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o della provincia autonoma che effettua il trasferimento;
Considerato che il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede che conformemente ai principi e criteri stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo;
Visto, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal decreto, si applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
Visto il comma 5 del sopra citato art. 20, per cui in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
Visto il comma 8 del citato art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale definisce un elenco di aree che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dal decreto, sono considerate aree idonee ex lege;
Visto inoltre, l'art. 48 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 recante disposizioni in relazione al «Monitoraggio PNIEC, Sistema statistico nazionale, relazioni» e in particolare il comma 3 che prevede che su proposta del GSE, il Ministero approvi l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015;
Visto il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, con il quale sono state emanate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla Conferenza unificata (nel seguito: decreto ministeriale 10 settembre 2010);
Visto il comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'aggiornamento delle predette Linee Guida a seguito dell'entrata in vigore della presente disciplina;
Visto, altresi', l'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ai sensi del quale i beni i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, rientrano tra le superfici e aree idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» e in particolare l'art. 5 che introduce «Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo»;
Considerata la necessita' di contemperamento tra il vincolo del raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione con i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
Tenuto conto che l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e' una misura finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nell'ambito degli interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;
Visto il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste acquisito in data 6 giugno 2024;
Visto il concerto del Ministro della cultura acquisito in data 6 giugno 2024;
Acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 7 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalita' di:
a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralita' tecnologica.
2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui e' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 
Art. 2

Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.


Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.
3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle relative potenze e' definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza e' attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta piu' prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per il 20% a carico della regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.
 
Art. 3

Modalita' di conseguimento degli obiettivi

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico.
4. Il trasferimento statistico di cui al comma 3 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o provincia autonoma che effettua il trasferimento.
5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia autonoma e la disponibilita' effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.
 
Art. 4

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome. In particolare:
a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1 verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell'anno precedente.
2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1, lettera a) e' comunicato tempestivamente alle regioni e province autonome, nonche' al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio di cui all'art. 5. Secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo, l'esito delle verifiche di cui al comma 1 lettera b) e' comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma 1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 2 o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'art. 6.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b) le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 3;
b) i valori delle quote di potenza ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 3 e della potenza effettivamente trasferita ai sensi dell'art. 3, comma 3. Tali valori dovranno essere riferiti all'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a).
6. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasferiti sulla piattaforma di cui all'art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021 che dovra' essere operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5

Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

1. Al fine di assicurare modalita' coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalita' di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonche' di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di cui all'art. 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.
3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE S.p.a. in attuazione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 
Art. 6
Modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi

1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 2, in caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata all'art. 2 al presente decreto, da parte della regioni o province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la regione o provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della regione o provincia autonoma stessa.
3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata inerzia della regione o provincia autonoma, informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinche' si provveda, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi di cui all'art. 3, comma 3, qualora ne ricorrano le condizioni per l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli art. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
 
Art. 7

Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee

1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:
a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
b) della possibilita' di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
c) della possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.
 
Art. 8

Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee

1. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, e' tenuta a vigilare affinche' i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonche' il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.
 
Art. 9
Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e
per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2024

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro della cultura
Sangiuliano

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida