Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 giugno 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento in calce alla Tabella I di una nota di esplicita esclusione di sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Visto in particolare l'art. 70 del Testo unico, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, sui precursori di droghe;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;
Visto l'art. 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, che prevede l'adozione di misura adeguate a controllare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori di droghe;
Visti i regolamenti attuativi dell'art. 12 citato e in particolare il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'UE e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio che disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'UE e i paesi terzi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/196, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 27 del 31/01/2023, che modifica i citati regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005, con il quale sono state classificate come precursori di droghe di categoria 1 le sostanze 4-AP; 1-boc-4-AP e norfentanil e sono state introdotte nuove denominazioni per i seguenti precursori di droghe di categoria 1: ANPP e NPP gia' classificati con il regolamento (UE) della Commissione 2018/729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 123 del 18 maggio 2018;
Considerato che le sostanze: 4-AP; 1-boc-4-AP; norfentanil; N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP) e 1-(2-feniletil) piperidin-4-one (NPP) sono precursori del fentanil e di analoghi del fentanil;
Tenuto conto che, in Italia, nella Tabella I del Testo unico e' presente la categoria «Analoghi del fentanil», come specificata nella nota descrittiva in calce alla medesima tabella che riporta:
«Le sostanze correlate al fentanil, comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una tabella che e' strutturalmente correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche»:
1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo;
2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;
5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile;
Preso atto che a seguito della classificazione operata dai citati regolamenti (UE) le sostanze 4-AP; 1-boc-4-AP; norfentanil; N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP) e 1-(2-feniletil) piperidin-4-one (NPP) sono state sottoposte alle misure di controllo previste per i precursori di droghe di categoria 1, ritenute adeguate per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e che allo stesso tempo non comportano oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorita' competenti dell'Unione, come riportato nelle considerazioni ivi espresse nelle premesse al punto 16 del regolamento 2023/196 e al punto 7 del regolamento 2018/729;
Ritenuto necessario definire espressamente l'esclusione dalla Tabella I del Testo unico delle sostanze 4-AP; 1-boc-4-AP; norfentanil; N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP) e 1-(2-feniletil) piperidin-4-one (NPP), classificate precursori di droghe di categoria 1 e sottoposte alle relative misure di controllo, attraverso l'inserimento in calce alla medesima tabella della seguente nota esplicativa:
«Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi»:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP);
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 19 febbraio 2024, favorevole all'inserimento in calce alla Tabella I del Testo unico della seguente nota di esclusione:
«Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi»:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP);
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 aprile 2024, favorevole all'inserimento in calce alla Tabella I del Testo unico della seguente nota di esclusione:
«Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi»:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP);
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in applicazione della normativa europea in materia di precursori di droghe, con l'inserimento in calce alla medesima tabella di una nota di esplicita esclusione delle sostanze classificate precursori di droghe di categoria 1, al fine di favorire l'individuazione e applicazione delle relative misure di controllo, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. In calce alla Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita la seguente nota di esclusione:
«Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi»:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2024

Il Ministro: Schillaci