Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
DECRETO RETTORALE 20 giugno 2024
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge n. 243 del 29 luglio 1991 «Universita' non statali legalmente riconosciute»;
Visto decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004;
Visto l'art. 9, comma 1, del predetto decreto che prevede l'istituzione dell'Universita' degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta con sede a Roma;
Visto lo statuto dell'Universita' Europea di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2005 n. 110 e in particolare l'art. 12, lettera l);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Vista la delibera n. 01/18/CDA del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al testo dello statuto dell'Universita' Europea di Roma attualmente in vigore adottate in adeguamento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota prot. n. 5318 del 24 aprile 2018 del MIUR, concernente il nulla osta alla pubblicazione del testo dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana reso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;
Visto il decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2018, avente ad oggetto l'emanazione dello statuto dell'Universita' degli studi Europea;
Vista la delibera n. 60/24/CDA del 22 maggio 2024, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al testo dello statuto emanato con decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2024;
Vista la nota prot. n. 8601 del 14 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha preso atto della delibera n. 60 del 22 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' Europea di Roma, emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n. 33/18 del 26 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2018, e' modificato e integrato nel testo che si allega al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Allegato

STATUTO UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
INDICE TITOLO PRIMO
Principi generali
Art. 1 Natura e finalita'
Art. 2 Servizi didattici, titoli di studio e attestati
Art. 3 Diritto allo studio e pari opportunita'
Art. 4 Collaborazioni
Art. 5 Pastorale universitaria e formazione integrale
Art. 6 Attivita' culturali e sportive
Art. 7 Risorse finanziarie e beni patrimoniali
Art. 8 Codice Etico
Art. 9 Statuto e Regolamenti
Art. 10 Le riunioni TITOLO SECONDO
Organi dell'Universita'
Art. 11 Organi dell'Universita'
Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 Il Rettore
Art. 16 Prorettori e Delegati
Art. 17 Il Senato Accademico
Art. 18 Il Direttore Generale
Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 20 Nucleo di Valutazione
Art. 21 Collegio di disciplina
Art. 22 Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' TITOLO TERZO
Strutture di didattica e di ricerca
Art. 23 Strutture per la didattica e la ricerca
Art. 24 Dipartimenti. Natura e funzioni
Art. 25 Organi del Dipartimento
Art. 26. Consiglio di Dipartimento
Art. 27 Direttore del Dipartimento
Art. 28 La scuola di alta formazione
Art. 29 Le scuole
Art. 30 I Consigli dei Corsi di Studio
Art. 31 Personale docente TITOLO QUARTO
Disposizioni amministrative
Art. 32 Bilancio preventivo e conto consuntivo TITOLO QUINTO
Disposizioni transitorie
Art. 33 Disposizioni transitorie
Art. 1.
Natura e finalita'

1. L'Universita' Europea di Roma, in seguito denominata «Universita'», e' istituita in Roma come universita' non statale, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle successive leggi, modificazioni ed integrazioni.
2. L'Universita' e' promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legionari di Cristo», quale ente fondatore (in seguito denominato Ente Promotore). Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.
3. L'Universita' e' una comunita' scientifica e accademica dedita alla trasmissione delle conoscenze, alla ricerca scientifica, alla promozione della cultura e al trasferimento del sapere per il bene della societa'. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione delle scienze e arti al servizio della persona, per la dignita' umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo e i principi della Costituzione Italiana.
4. In coerenza con l'Ente Promotore, l'Universita' persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali. Percio', nel pieno rispetto della liberta' accademica, l'attivita' didattica e di ricerca presso l'Universita' si sviluppa alla luce dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
5. L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare riconosciutale dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi vigenti sull'istruzione superiore.
6. L'attivita' didattica e l'attivita' di ricerca dell'Universita' sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse anche nel contesto internazionale nonche' attraverso l'individuazione di sinergie con altri enti di istruzione e di ricerca, anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Universita'. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilita' dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
7. L'Universita' adempie i suoi compiti istituzionali attraverso un'attivita' congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento e attivita' di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo la normativa vigente, nonche' attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attivita' connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonche' attivita' a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.
8. L'Universita' e' disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso si conformano i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.
 
Art. 2

Il testo dello statuto dell'Universita' Europea di Roma, come modificato con delibera n. 60/24/CDA del 22 maggio 2024, entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2024

Il rettore: Barrajon Muñoz
 
Art. 2.
Servizi didattici, titoli di studio e attestati

1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, puo' attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca - consorziandosi eventualmente anche con altre universita' e/o enti italiani o stranieri, master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, e altri simili, nonche' servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati.
2. L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.
3. L'Universita' puo` rilasciare certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di formazione e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 3.
Diritto allo studio e pari opportunita'

1. L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme, organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi, al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione anche d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte.
2. L'Universita' adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
3. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento - volti all'informazione degli studenti e al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica- sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.
4. L'Universita' favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunita' di interazioni con il mondo del lavoro.
5. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica tramite le loro rappresentanze.
6. L'Universita' si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 4.
Collaborazioni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 6, l'Universita' puo' collaborare per la ricerca e la formazione con altre universita' italiane e straniere, nonche' con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.
2. L'Universita' insieme ad altre universita' che fanno capo all'Ente Promotore fa parte di un sistema universitario internazionale a rete.
3. L'Universita' puo` contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.
 
Art. 5.
Pastorale universitaria e formazione integrale

1. In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con la missione della Chiesa, l'Universita' promuove la pastorale universitaria coordinata da un assistente ecclesiastico nominato dall'Ente Promotore, quale parte integrante delle sue attivita' e della sua struttura.
2. L'Universita' si propone di trasmettere la formazione integrale degli studenti, tramite la quale si impegna ad accompagnarli nello sviluppo integrale delle varie dimensioni della persona - culturale, cognitiva, etica, spirituale, comunicativa, sociale, sportiva - per favorire una crescita completa, equilibrata e unificante.
 
Art. 6.
Attivita' culturali e sportive

L'Universita' promuove le attivita' culturali, ricreative e sportive degli studenti e della comunita' accademica attraverso idonea organizzazione, eventualmente anche mediante la stipula di convenzioni con enti e associazioni che, in armonia con propri fini, perseguono come obiettivo la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale ovvero con centri specializzati per attivita' culturali.
 
Art. 7.
Risorse finanziarie e beni patrimoniali

1. L'Universita' utilizza per le attivita' istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonche' da altri enti e da privati.
2. Al finanziamento e allo sviluppo dell'Universita' sono destinati: le tasse, i contributi degli studenti, i trasferimenti dallo Stato, i finanziamenti da enti pubblici e privati nonche' ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredita' e lasciti. Dette risorse saranno utilizzate in coerenza con la natura e le finalita' dell'Universita' stessa.
3. Qualora l'Universita' per qualsiasi motivo non potesse piu' svolgere le sue attivita' statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Universita' stessa, verra' devoluto all'Ente Promotore.
 
Art. 8.
Codice etico

1. L'Universita' adotta il codice etico della comunita' universitaria, approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Il codice etico, in conformita' ai valori fondamentali della comunita' universitaria - formata dai docenti e ricercatori, dal personale amministrativo e dagli studenti - promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Universita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprieta' intellettuale nonche' a disciplinare le sue violazioni.
 
Art. 9.
Statuti e regolamenti

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente promotore.
2. Il regolamento didattico di ateneo e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
3. Il regolamento generale di ateneo, che disciplina le strutture dell'ateneo, e' approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
5. I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
6. Il regolamento sul nucleo di valutazione, il regolamento per le elezioni delle rappresentanze negli organi ed eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, del rettore o del direttore generale.
7. I regolamenti di cui ai commi 2 a 6 sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione aventi diritto.
 
Art. 10.
Le riunioni

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali dell'universita' avviene mediante l'invio di lettera, e-mail o altro strumento idoneo, anche elettronico, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonche' l'ordine del giorno della stessa, inviato da chi presiede l'organo o da suo delegato, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.
2. L'organo e' validamente costituito ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto.
3. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente. In questo caso, la modalita' di svolgimento deve consentire il riconoscimento univoco dei partecipanti e la loro partecipazione attiva nella riunione.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata.
5. In caso di parita' dei voti prevale, nel consiglio di amministrazione, il voto del direttore generale dell'Ente promotore o di suo delegato; negli altri organi prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.
6. I regolamenti dei diversi organi devono contenere le disposizioni relative all'individuazione del segretario verbalizzante.

 
Art. 11.
Organi dell'Universita'

Sono organi dell'Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il rettore;
c) il direttore generale;
d) il senato accademico;
e) il consiglio di dipartimento;
f) il nucleo di valutazione;
g) il Collegio di disciplina;
h) il Collegio dei revisori.
 
Art. 12.
Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore dell'Universita';
b) il direttore generale dell'Ente Promotore, o un suo delegato;
c) da sette a nove membri designati dall'Ente Promotore;
d) un rappresentante degli studenti che partecipa alle adunanze secondo le modalita' determinate dai regolamenti.
2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i componenti di cui al comma 1, lettera c), il presidente e il vicepresidente nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro piu' anziano di eta'.
3. I componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma 1, lettera c), durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati due volte, il rappresentante degli studenti dura in carica due anni.
4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del predecessore.
5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, puo` determinare la decadenza dalla carica. La decadenza e' deliberata dal consiglio stesso.
6. Il direttore generale, o altre persone, possono essere chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione al fine di fornire indicazioni e notizie ai componenti del consiglio di amministrazione.
 
Art. 13.
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e, previa acquisizione di parere vincolate dell'Ente promotore, per la gestione straordinaria. E' l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Universita' che determina la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
2. In particolare, esercita le seguenti competenze:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', delibera, inoltre, i relativi programmi e le proposte di nuove aree di studio;
b) approva il piano strategico, su proposta del rettore, sentito il senato accademico e il direttore generale con riferimento alle proprie aree di competenza;
c) approva il bilancio di previsione annuale e il consuntivo annuale, di cui al successivo art. 32, predisposti dal direttore generale e, inoltre, delibera gli investimenti;
d) vigila e garantisce il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa;
e) delibera, in conformita' al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi;
f) come stabilito all'art. 9, approva i regolamenti obbligatori previsti dalla normativa nonche' regolamenti e/o procedure volti al funzionamento delle attivita' da svolgersi nell'universita' ovvero per le attivita' della stessa;
g) nomina il rettore, nella persona indicata dall'Ente Promotore, nel rispetto dei requisiti stabiliti al successivo art. 15, comma 1; ne delibera la revoca ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore con delibera all'uopo motivata;
h) attribuisce la legale rappresentanza dell'Universita' ad uno o piu' persone anche da esercitare, in tutto o in parte, in via congiunta o disgiunta;
i) nomina, con parere vincolante dell'Ente promotore, il direttore generale;
j) nomina, su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti e il direttore della scuola di alta formazione;
k) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti; e, sentito il senato accademico, nomina il nucleo di valutazione di ateneo;
l) delibera, sentito il senato accademico, in merito all'attivazione, modificazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', nonche' in merito all'attivazione, modifica e soppressione di sedi, dipartimenti, corsi di studio, corsi di dottorato di ricerca, scuole, centri di ricerca e di eccellenza;
m) delibera, su proposta del senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina; approva le proposte di chiamata di professori e ricercatori formulate dai dipartimenti;
n) istituisce articolazioni interne, oltre a quanto previsto nelle leggi o dallo statuto, in relazione alle esigenze organizzative ed amministrative dell'Universita' e ne approva a maggioranza assoluta dei componenti i relativi regolamenti e funzioni;
o) delibera, sentito il senato accademico, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonche', sentiti i consigli di dipartimento, l'attivazione dei dottorati di ricerca;
p) approva, su proposta del senato accademico, gli incarichi accademici, affidamenti, supplenze ed il conferimento dei contratti di insegnamento;
q) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle assegnazioni di fondi alle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', nell'ambito di appositi stanziamenti e secondo quanto previsto nella programmazione strategica e nel preventivo annuale;
r) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
s) su proposta del direttore generale, delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, nonche' sulle relative assunzioni e adotta anche i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
t) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero, secondo quanto previsto nel preventivo annuale;
u) delibera sulle convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, previo parere del senato accademico;
v) delibera:
(i) sulla costituzione in giudizio dell'Universita' in caso di liti attive e passive;
(ii) con parere vincolante dell'Ente Promotore, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche, la concessione e la richiesta di prestiti, l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe;
w) delibera sul conferimento di lauree ad honorem.
3. Il consiglio di amministrazione puo' affidare compiti istruttori, consultivi od operativi a un comitato esecutivo o a commissioni temporanee o permanenti, formati dai propri membri, alle quali possono partecipare altri soggetti senza diritto di voto; puo' altresi' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi singoli componenti; tali deleghe devono essere concesse, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tramite specifica delibera che descriva in modo dettagliato le materie delegate e preveda adeguata comunicazione al consiglio stesso circa le decisioni sulle materie delegate.
4. Il consiglio di amministrazione esercita altresi' tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite ad altri organi.
 
Art. 14.
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica, didattica e di ricerca;
c) vigila sul buon andamento dell'Universita' e sul funzionamento dei suoi organi;
d) sentito il rettore, puo' rinviare al senato accademico atti e deliberazioni per un riesame.
2. Il presidente e' coadiuvato da un vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal presidente e dal consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.
 
Art. 15.
Il rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione dell'Ente Promotore, e' un professore ordinario nel sistema universitario italiano, o di grado equipollente in un sistema straniero. Dura in carica quattro anni ed e' rinominabile due volte.
2. Il rettore:
a) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, trasparenza e promozione del merito, curando l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia;
b) rappresenta l'Universita' nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
c) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico; tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
d) sovrintende all'attivita' didattica, scientifica e di formazione dell'Universita' riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
e) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
f) esercita il potere di iniziativa nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge 241/2010 e successive integrazioni, nonche' il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti e secondo le modalita' previste dal presente statuto e dalle leggi; puo' comminare sanzioni non superiori alla censura;
g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
h) cura, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede con atti formali nelle materie di competenza;
i) emana i regolamenti secondo quanto disposto dal presente statuto;
j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. Nel caso di anticipata cessazione della carica del rettore per qualsiasi causa, le funzioni rettorali, nelle more di una nuova nomina, sono svolte dal decano dell'Ateneo con funzioni vicarie; in mancanza, le funzioni rettorali sono svolte dal membro del senato accademico con maggiore anzianita' nell'universita'.
 
Art. 16.
Prorettori e delegati

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' nominare uno o piu' prorettori - di cui uno con funzioni vicarie - e delegati, da lui scelti tra i professori ordinari e associati dell'Universita' e nominati con proprio decreto, con previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza.
2. Acquisito il previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, il rettore puo' altresi' individuare, come delegati, figure, anche non accademiche, con finalita' specifiche di coordinamento, precisando i compiti e gli ambiti di competenza.
3. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i prorettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
4. La carica di prorettore o delegato puo' essere revocata dal rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina.
 
Art. 17.
Il Senato accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) i prorettori;
c) i direttori di dipartimento;
d) il direttore della scuola di alta formazione;
e) i coordinatori dei Corsi di Studio che afferiscono all'Universita'.
f) due membri eletti dagli studenti, che partecipano alle adunanze secondo le modalita' determinate dai regolamenti.
2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Universita'.
3. I membri di cui al comma 1 formano parte del senato secondo la durata delle rispettive cariche. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dai regolamenti, e da tutte le altre norme, generali o speciali, concernenti l'ordinamento universitario.
6. In particolare, il senato accademico esercita le seguenti competenze, sulla base delle priorita' e degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione:
a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in conformita' con la programmazione triennale dell'Universita'; nonche' proposte al rettore per la predisposizione del documento di programmazione triennale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
b) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole, centri di ricerca e di eccellenza e ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Universita' nonche' sulla costituzione di articolazioni interne ad esse;
c) esprime al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica ed alla ricerca;
d) esprime parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti con adeguata motivazione;
e) esprime parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti;
f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture;
g) provvede ai sensi del precedente art. 13, lettere (m) e (p) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attivita' formative anche a contratto, avanzate dai dipartimenti;
h) propone l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, sentiti il direttore della scuola di alta formazione e i consigli di dipartimento;
i) esprime pareri e formula proposte circa i criteri relativi ai premi;
j) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica e didattica con altre universita' o centri di ricerca;
k) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili;
l) delibera sulle questioni ad esso sottoposte dal rettore ed esprime pareri anche sulle altre materie che gli vengano sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche;
m) fissa le modalita' di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri corsi di studio, ovvero da altre universita' o atenei.
 
Art. 18.
Il direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, con parere vincolante dell'Ente Promotore; assiste il rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attivita' giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; e' il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione.
2. Deve essere scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di direttore generale dura un periodo di quattro anni, ed e' rinnovabile. Questo mandato decade con il consiglio di amministrazione che lo ha nominato o puo' cessare anticipatamente per revoca.
3. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' e delle risorse strumentali e finanziarie.
4. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche dell'ateneo.
5. Il direttore generale, in quanto responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'ateneo, partecipa su richiesta alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
6. La revoca dell'incarico di direttore generale puo' essere disposta dal consiglio di amministrazione per violazioni del codice etico, nonche' per irregolarita' o inefficienza dell'azione amministrativa (previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni) o per altri motivi, rispettando quanto previsto dalle leggi vigenti.
7. Oltre a quanto espressamente indicato nei commi precedenti, il direttore generale esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
 
Art. 19.
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione. Ove il presidente non sia stato definito all'atto della nomina, il collegio al suo interno elegge, a maggioranza semplice, il presidente.
2. I membri del collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione. Puo', peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
 
Art. 20.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di ateneo, istituito ai sensi della legge vigente, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonche' delle attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita'. In particolare, prepara e organizza i rapporti finali di valutazione dell'Universita' da sottoporre all'Agenzia Nazionale Valutazione Universita' e Ricerca (ANVUR), al senato accademico e al consiglio di amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attivita' dell'Universita'.
2. Il nucleo di valutazione e' nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. E' composto da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il presidente, in prevalenza esterni all'ateneo, con competenze differenziate, e un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento. Il ruolo di presidente del nucleo di valutazione puo' essere attribuito ad un professore di ruolo dell'Universita'.
4. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale.
5. Il nucleo resta in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. L'incarico ai singoli membri puo' essere rinnovato per una sola volta.
 
Art. 21.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.
2. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, appartenenti all'Ateneo. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Contestualmente all'elezione dei membri effettivi, si elegge altresi' un membro supplente per ognuna delle tre componenti. Le elezioni dei membri e la designazione del presidente, che viene scelto tra i professori ordinari eletti, si svolgono secondo l'apposito regolamento.
3. I membri del collegio durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta.
4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a quanto stabilito dalle leggi e dalla vigente normativa in materia.
5. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare piu' grave della censura tra quelle previste dalle leggi, da' avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina.
7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, e in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
9. In caso di eventuali illeciti disciplinari attribuibili al rettore, l'iniziativa per avviare il relativo procedimento aspetta al decano dell'Ateneo.
 
Art. 22.
Comitato unico di garanzia
per le pari opportunita'

Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha la composizione e la competenza previste dall'apposito regolamento in conformita' con la legislazione vigente.
 
Art. 23.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'Universita' per la didattica e la ricerca:
a) i dipartimenti;
b) la scuola di alta formazione;
c) le scuole.
2. I dipartimenti, la scuola di alta formazione e le altre scuole sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, puo' istituire altre strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari per la fornitura di servizi integrativi o speciali e, in generale per il miglioramento della qualita' della vita universitaria.
 
Art. 24.
Dipartimenti. Natura e funzioni

1. I dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio. La configurazione dei dipartimenti per settori scientifico-disciplinari e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito obbligatoriamente il senato accademico.
2. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori dell'Universita' appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al dipartimento che li ha chiamati. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i dipartimenti interessati.
3. Il personale docente e' assegnato ai corsi di studio in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.
4. I dipartimenti sono sede dei corsi di dottorato di ricerca eventualmente organizzati in scuole di dottorato, delle cui attivita' e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli aspetti accademici di altri corsi di formazione post lauream ed extra-universitari.
5. I dipartimenti promuovono collaborazioni anche mediante la proposta di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 
Art. 25.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore di dipartimento.
2. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento e dai rappresentanti degli studenti eletti uno per corso di studio e comunque almeno tre per ogni dipartimento, e puo' essere integrato, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti, da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al consiglio di dipartimento puo' partecipare il rettore.
3. Il direttore del dipartimento e' nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari afferenti al dipartimento, in regime di tempo pieno, e dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza puo' essere sostituito nelle sue funzioni da un professore ordinario afferente al dipartimento.
 
Art. 26.
Consiglio di Dipartimento

Il consiglio di dipartimento, in conformita' al piano strategico:
a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;
b) entro i confini delle proprie aree e i propri settori scientifici-disciplinari, propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, la trasformazione o la soppressione di corsi di studio esistenti;
c) propone, al senato accademico, i posti di ruolo per il personale docente da bandire previsti nel piano strategico;
d) tramite il senato accademico, propone al consiglio di amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. La deliberazione e' assunta a maggioranza assoluta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
e) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti;
f) delibera le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai consigli di corso di studio e dalle scuole;
g) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;
h) propone al rettore la nomina della commissione per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
i) esprime parere sulle proposte formulate dai consigli di corso di studi relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
j) propone la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto del piano strategico, del preventivo approvato e delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
k) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
l) formula proposte anche su tutte le altre materie che vengano ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
 
Art. 27.
Direttore del Dipartimento

Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 
Art. 28.
La scuola di alta formazione

1. La scuola di alta formazione promuove e organizza la didattica post lauream prestando particolare attenzione alle proposte dei docenti, alle esigenze del mercato del lavoro, alle necessita' del territorio e alle richieste delle professioni.
2. I corsi o programmi dell'area possono essere interdisciplinari o interdipartimentali.
3. In stretta collaborazione con i dipartimenti puo' promuovere programmi di ricerca finanziati dall'esterno.
4. Il direttore della scuola di alta formazione e' un professore ordinario o associato, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. E' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. Il direttore assicura il dialogo e il coordinamento con i dipartimenti, i corsi di studi e i docenti.
5. Il direttore dell'area e' coadiuvato da un coordinatore amministrativo scelto tra il personale tecnico-amministrativo che cura, principalmente, le relazioni con le professioni e il mondo del lavoro.
6. Il direttore della scuola di alta formazione propone al senato accademico l'attivazione di master universitari di primo e secondo livello, di corsi di perfezionamento e di specializzazione, sia su proposta dei docenti o dei corsi di studio, sia per propria iniziativa dopo aver acquisito il parere vincolante del dipartimento di riferimento.
 
Art. 29.
Le scuole

1. Le scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.
 
Art. 30.
I consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio e' costituito un consiglio che ne cura la gestione e che e' composto dai professori di ruolo e ricercatori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti eletti secondo le modalita' stabilite dai regolamenti, ed e' integrata dai docenti non di ruolo titolari di un insegnamento afferente al corso.
2. Il consiglio e' presieduto da un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
3. Il consiglio:
a) organizza l'attivita' didattica dei corsi di studio;
b) organizza le attivita' di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con i dipartimenti interessati all'organizzazione delle attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
e) delibera sui piani di studio individuali;
f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
g) verifica e sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al direttore del dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al rettore per gli opportuni provvedimenti;
h) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonche' l'ordine annuale degli studi.
 
Art. 31.
Personale docente

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Possono, altresi', essere impartiti da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Possono essere altresi' attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e con le modalita' previste in apposito regolamento a professori esterni all'Universita' o a personalita' con le necessarie qualifiche professionali o di chiara fama accademica.
3. Ai professori di ruolo e ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico.
4. Le incompatibilita' per il personale docente sono regolate dalla normativa vigente e da apposito regolamento.
 
Art. 32.
Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dai regolamenti. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, salve successive diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.
 
Art. 33.

Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica tutti gli organi e autorita' dell'Universita' per il periodo residuo del loro mandato.