Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL MOLISE
DECRETO RETTORALE 14 giugno 2024
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 230 del 2 marzo 2022;
Vista la delibera del 27 marzo 2024 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 27 marzo 2024, ha approvato le modifiche allo statuto vigente;
Vista la nota rettorale prot. n. 16872 dell'11 aprile 2024 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, ns. prot. n. 27753 del 12 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, eseguito il controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere osservazioni da formulare relativamente alle modifiche apportate allo statuto di Ateneo vigente;
Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione della versione dello statuto ex lege n. 240/2010;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto modificato dell'Universita' degli studi del Molise il cui testo e' allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
 
Allegato

INDICE GENERALE
Titolo I - Principi
Art. 1. Personalita' giuridica e principi fondamentali
Art. 2. Finalita' istituzionali
Art. 3. Ricerca scientifica
Art. 4. Didattica
Art. 5. Internazionalizzazione
Art. 6. Diritto allo studio
Art. 7. Diritto di partecipazione
Art. 8. Diritto e dovere di informazione
Art. 9. Comunita' universitaria: principi di comportamento e codice etico
Art. 10. Promozione del benessere organizzativo e della sostenibilita' sociale
Art. 11. Assicurazione della qualita' e autovalutazione
Art. 12. Rapporti con il territorio
Art. 13. Rapporti con il Servizio sanitario e tutela della salute
Art. 14. Attivita' sportive universitarie
Art. 15. Parita' di genere e pari opportunita'
Art. 16. Autonomia organizzativa Titolo II - Organi di Ateneo
Art. 17. Organi di governo
Art. 18. Rettore - Funzioni
Art. 19. Rettore - Elezione
Art. 20. Senato accademico - Composizione
Art. 21. Senato accademico - Funzioni
Art. 22. Consiglio di amministrazione - Composizione
Art. 23. Consiglio di amministrazione - Funzioni
Art. 24. Senato accademico e consiglio di amministrazione - Funzionamento
Art. 25. Direttore generale
Art. 26. Organi consultivi, di garanzia e di controllo
Art. 27. Collegio dei revisori dei conti
Art. 28. Nucleo di valutazione
Art. 29. Presidio della qualita' di Ateneo
Art. 30. Collegio di disciplina
Art. 31. Il garante di Ateneo e degli studenti
Art. 32. Consiglio degli studenti
Art. 33. Consiglio del personale tecnico amministrativo Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio
Art. 34. Strutture dell'Ateneo
Art. 35. Dipartimenti
Art. 36. Direttore di Dipartimento
Art. 37. Consiglio di Dipartimento
Art. 38. Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate
Art. 39. Commissione paritetica docenti-studenti e unita' di gestione della qualita'
Art. 40. Corsi di studio
Art. 41. Presidente dei consigli dei corsi di studio
Art. 42. Scuole di specializzazione
Art. 43. Dottorati di ricerca
Art. 44. Master universitari
Art. 45. Corsi di alta formazione
Art. 46. Centri di servizio
Art. 47. Sistema bibliotecario e museale di Ateneo Titolo IV - Organizzazione amministrativa
Art. 48. Principi generali
Art. 49. Regolamento generale di Ateneo
Art. 50. Regolamento didattico di Ateneo
Art. 51. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
Art. 52. Regolamento elettorale di Ateneo
Art. 53. Conferenza di Ateneo
Art. 54. Modifiche dello statuto
Art. 55. Mancata designazione o elezione di componenti in un organo collegiale
Art. 56. Decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi
Art. 57. Norme transitorie e finali

STATUTO

Art. 1.

Personalita' giuridica e principi fondamentali

1. L'Universita' degli studi del Molise, di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica, istruzione superiore e alta formazione.
2. L'Universita' e' un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
3. L'Universita' promuove e valorizza l'impegno e la qualita' dei risultati conseguiti dai professori, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo ed e' organizzata secondo criteri di efficienza, di efficacia, di riconoscimento del merito, di trasparenza, di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.
4. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.
5. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
6. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, l'Universita' gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
7. L'Universita' ha sede legale a Campobasso ed e' articolata a livello regionale. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, che esercita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
 
Art. 2

Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Campobasso, 14 giugno 2024

Il rettore: Brunese
 
Art. 2.

Finalita' istituzionali

1. Fini primari dell'Universita' sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualita' dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio di tecniche e di altre tecnologie innovative.
2. L'Universita' opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica attraverso processi di valutazione trasparenti delle attivita' dei singoli e delle strutture, secondo criteri di qualita' e di merito.
3. L'Universita', soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralita' delle culture che concorrono a costituire la sua identita'.
4. L'Universita' promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attivita' di certificazione, di brevetto e di spin-off. L'Universita' concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca. A tal fine sostiene, in particolare, programmi europei e di cooperazione e favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture.
5. L'Universita' promuove la propria dimensione internazionale nelle attivita' di didattica e di ricerca attraverso forme di cooperazione e con la mobilita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi, strumenti e metodologie.
6. L'Universita' verifica l'applicazione dei processi della qualita' e del merito, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, mediante strumenti di controllo, di rendicontazione e di valutazione secondo gli indicatori stabiliti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.
7. L'Universita' puo' partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con regolamento di Ateneo.
8. L'Universita' si impegna ad assicurare parita' e pari opportunita' di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua. A garanzia dell'effettivita' delle tutele riconosciute e' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
 
Art. 3.

Ricerca scientifica

1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica, nel rispetto delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche, e la riconosce come essenziale dello sviluppo morale e materiale della societa' e si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di scuole di dottorato.
2. L'Universita' aderisce alla Carta europea dei ricercatori e ne fa propri i principi.
3. L'Universita' riconosce pari dignita' alla ricerca pura e alla ricerca applicata e promuove la stretta connessione tra ricerca scientifica e attivita' didattica.
4. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica.
5. L'Universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' ai principi del rispetto degli esseri viventi, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine puo' avvalersi del parere di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.
6. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca nazionali o internazionali.
7. L'Universita' riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attivita' didattiche e formative.
8. L'Universita' puo' istituire centri di ricerca tematici allo scopo di promuovere e svolgere attivita' di ricerca, sia di base (pura o applicata), sia su commessa, relativa ad uno o piu' ambiti disciplinari, su cui convergono competenze presenti in piu' Dipartimenti (anche di altre istituzioni di ricerca nazionali o internazionali), potenziando l'efficacia dell'attivita' di ricerca dei Dipartimenti stessi. Le modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
9. L'Universita' vigila sulla corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca.
10. L'Universita' promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attivita' di ricerca e si adopera per la massima diffusione nella societa' e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.
11. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici e privati e svolge attivita' di consulenza e di servizio per terzi, in conformita' alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
12. L'Universita' valuta periodicamente la qualita' della ricerca. I docenti e i ricercatori si impegnano a trasmettere regolarmente all'Universita' tutte le informazioni relative alla propria attivita' di ricerca e a mantenere aggiornate le banche dati istituzionali dei prodotti di ricerca. L'attivita' di valutazione ha luogo secondo principi di trasparenza, tenendo conto delle specificita' delle aree disciplinari, utilizzando indicatori di qualita' condivisi a livello nazionale ed internazionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli specifici regolamenti di Ateneo.
 
Art. 4.

Didattica

1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nella tutela della liberta' di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attivita' necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
2. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.
3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e partecipa agli organi collegiali di organizzazione e gestione della didattica cui afferisce.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il docente e' libero di scegliere, in coerenza con le esigenze del corso, i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto dell'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
5. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti e dei docenti.
6. L'Universita' puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Universita' a tal fine puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
7. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, puo' provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
 
Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Universita' persegue l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo Spazio europeo dell'istruzione e della formazione.
2. L'Universita' sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e di formazione anche mediante la stipula di accordi con tutte le istituzioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, anche stranieri, e ricercatori, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, del personale docente, tecnico amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attivita' svolte all'estero opportunamente certificate.
3. L'Universita' favorisce la realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera.
4. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Universita' riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale. Nel riconoscere la diversita' sociale e culturale tra i popoli, l'Universita' puo' promuovere la cooperazione internazionale sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.
5. L'Universita' riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.
 
Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Universita' afferma il ruolo centrale dello studente nel processo di sviluppo della conoscenza e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. L'Universita' assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai relativi ordinamenti.
3. L'Universita' organizza le attivita' di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo anche rendendo espliciti e trasparenti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attivita' di tutorato e' compito istituzionale dei docenti.
4. L'Universita' provvede ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilita' verso altri Atenei dell'Unione europea.
5. L'Universita' provvede a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attivita' lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
6. L'Universita', attraverso gli organi che presiedono all'attivita' didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, consentano di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica.
7. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.
8. L'Universita' puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza, garantendone l'accessibilita' e la fruibilita' anche agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disciplinandone le modalita' di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
9. L'Universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.
10. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
11. L'Universita' attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.
12. L'Universita' promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari e mediante azioni congiunte con la regione, l'ente per il diritto allo studio e altre istituzioni presenti sul territorio.
13. L'Universita' puo' concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti.
14. L'Universita' puo' attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari e post-lauream. In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati puo' attivare borse di studio per studenti sia per attivita' di studio sia per attivita' di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero.
15. Al fine di implementare e dare un contributo alle politiche inerenti al diritto allo studio, l'Universita' collabora con l'Ente regionale per il diritto allo studio, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.
 
Art. 7.

Diritto di partecipazione

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. Gli stessi hanno nell'Universita' pari dignita' e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalita' previste dal presente statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.
3. L'Universita' promuove le relazioni con i propri laureati, i partecipanti ai corsi di alta formazione e con tutti coloro che abbiano seguito percorsi formativi in Ateneo per creare un'ampia comunita' che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.
 
Art. 8.

Diritto e dovere di informazione

1. L'Universita' ispira la propria attivita' al principio della trasparenza, della pubblicita' e dell'informazione.
2. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, al fine di assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo e la piu' ampia informazione ai suoi molteplici pubblici di riferimento esterni, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali.
3. L'Universita', anche per tali finalita', realizza un proprio sito web.
 
Art. 9.

Comunita' universitaria: principi di comportamento e codice etico

1. L'Universita' realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunita'.
2. La comunita' universitaria e' formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita' e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
3. Le componenti della comunita' partecipano alla vita universitaria con pari dignita', secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.
4. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'Universita', nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresi' ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico.
5. L'Universita' e' una comunita' solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'eta', all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alla disabilita', alle condizioni di salute fisica e psichica. L'Universita' promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunita' universitaria l'eguaglianza delle opportunita'.
6. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilita' nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunita', ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprieta' intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.
7. Il codice etico e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Il codice etico definisce le procedure di contestazione e le modalita' di accertamento delle violazioni prevedendo per i soggetti coinvolti adeguate garanzie, ispirate ai principi del contraddittorio e del giusto procedimento.
9. Le sanzioni per la violazione del codice etico, da irrogare nel rispetto del principio di proporzionalita' con la gravita' della violazione sono: a) il richiamo orale; b) il richiamo scritto; c) il richiamo scritto con segnalazione alla comunita' universitaria dell'Ateneo. Se le violazioni sono connotate da particolare gravita', nonche' nel caso di violazioni reiterate o di recidiva, i docenti e collaboratori di ricerca, in aggiunta alla sanzione sub c), possono essere esclusi dall'accesso ai fondi di ricerca e ai contribuiti di Ateneo, per un tempo proporzionato alla gravita' della violazione, che in ogni caso non puo' superare i due anni.
10. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del collegio di disciplina in ragione della rilevanza della condotta anche sul piano disciplinare, decide il senato accademico su proposta del rettore.
 
Art. 10.
Promozione del benessere organizzativo e della sostenibilita' sociale

1. L'Universita' promuove il benessere di tutti i componenti della comunita' accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e di altra natura in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attivita' amministrative.
2. L'Universita' favorisce il benessere nello svolgimento delle attivita' lavorative e delle relazioni improntate al rispetto ed alla trasparenza, mette in atto azioni per conciliare le esigenze della vita sociale con quelle del lavoro e per la promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce le attivita' del proprio personale, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. L'Universita' persegue e promuove lo sviluppo sostenibile e la responsabilita' sociale della conoscenza e della ricerca finalizzati allo sviluppo economico e al benessere della comunita'. L'Universita' nelle sue attivita' persegue l'equita' sociale, la tutela ambientale del territorio, la sostenibilita' delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche.
 
Art. 11.

Assicurazione della qualita' e autovalutazione

1. L'Universita' adotta l'autovalutazione come processo di sistema teso a misurare il valore e la qualita' dell'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.
2. L'Universita' promuove processi di autovalutazione nella didattica, nella ricerca e terza missione. Adotta linee guida per la valutazione esterna del modello di assicurazione della qualita', delle strutture e di tutto il personale, anche attraverso meccanismi premiali che tengano conto dei risultati dei processi di assicurazione della qualita' di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo. Tali processi sono finalizzati a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento dei processi organizzativi e individuali, anche in funzione della distribuzione delle risorse alle strutture di ricerca e didattiche.
 
Art. 12.

Rapporti con il territorio

1. L'Universita' si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.
2. L'Universita' promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalita', per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
3. L'Universita' si propone di concorrere allo sviluppo della competitivita' dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione e la cooperazione internazionale.
4. L'Universita' promuove in modo autonomo o collabora con altri enti, societa' o fondazioni al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. L'Universita' collabora con associazioni ed enti pubblici e privati al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
 
Art. 13.

Rapporti con il Servizio sanitario e tutela della salute

1. L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita'. L'Universita' sostiene e promuove l'integrazione fra l'attivita' didattica, l'attivita' di ricerca scientifica e l'attivita' assistenziale dei propri docenti, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanita'.
3. Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie ad essa correlate, ed e' coinvolta nelle attivita' assistenziali assumendo compiti e responsabilita' nei confronti del sistema sanitario.
 
Art. 14.

Attivita' sportive universitarie

1. L'Universita' riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo.
2. Il comitato per lo sport universitario di Ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita', garantendone comunque l'utilizzo per finalita' didattico scientifiche.
3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attivita' sono affidati, di norma, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.
 
Art. 15.

Parita' di genere e pari opportunita'

1. L'Universita' promuove la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunita' anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato.
2. A tal fine l'Universita' si dota di un «Gender Equality Plan» (Piano di parita' di genere) e adotta annualmente il bilancio di genere.
3. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per garantire parita' e pari opportunita' e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
5. Contribuisce a migliorare la qualita' complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunita'.
6. Il CUG vigila sull'adozione di misure atte a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare degli studenti e del personale docente e tecnico amministrativo, uomini e donne. Inoltre favorisce azioni finalizzate a realizzare un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale.
7. Il comitato ha composizione paritetica ed e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, e da uno studente, nonche' da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere.
8. Il comitato dura in carica quattro anni ed e' rinnovabile.
9. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate da apposito regolamento.
 
Art. 16.

Autonomia organizzativa

1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa di rango costituzionale, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.
 
Art. 17.

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Universita':
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale.
 
Art. 18.

Rettore - Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Il rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Universita' e vigila sul perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il rettore:
a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche;
b) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
d) in caso di necessita' e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, puo' adottare atti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli, di norma, alla ratifica del competente organo nella prima seduta utile;
e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, sentiti il senato accademico e il nucleo di valutazione;
f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attivita' di indirizzo e di programmazione e con le attivita' di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;
g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, corredandoli con apposita relazione;
h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;
i) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il nominativo del direttore generale;
j) indice almeno una volta ogni tre anni la conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Universita' e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate;
k) designa, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni piu' gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito;
m) avvia i procedimenti previsti in caso di violazione del codice etico incaricando della valutazione una apposita commissione. Sulla base della predetta valutazione propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.
3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
4. Il rettore puo' nominare prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di dodici, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.
5. La carica di prorettore o di delegato puo' essere revocata dal rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina, fatta salva la funzione del prorettore vicario per assicurare l'ordinaria amministrazione nel caso di cessazione anticipata.
6. Il rettore puo' optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico.
 
Art. 19.

Rettore - Elezione

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le universita' italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione.
2. Il rettore dura in carica sei anni e non e' rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.
3. Il prorettore vicario, esclusivamente per questa ipotesi e durata, assume le funzioni rettorali per l'ordinaria amministrazione.
4. La carica di rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo, a tutti i ricercatori a tempo determinato ed ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio;
b) ai componenti il consiglio degli studenti;
c) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.
6. Le modalita' di svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo con espressione di voto di norma in via telematica.
 
Art. 20.

Senato accademico - Composizione

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore con funzioni di Presidente;
b) i direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilita' degli stessi i vice direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;
c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni;
d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni;
e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo;
f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo;
g) un ricercatore eletto tra i ricercatori in servizio che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;
h) il prorettore vicario senza diritto di voto;
i) il Presidente del presidio di qualita' senza diritto di voto.
2. I prorettori e i delegati del rettore possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico qualora richiesto dalla natura degli argomenti in discussione.
3. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
4. La componente elettiva del senato accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del senato accademico si svolgono secondo le modalita' disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
 
Art. 21.

Senato accademico - Funzioni

1. Il senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca e di terza missione dell'Ateneo.
2. In particolare, il senato accademico:
a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e liberta' di insegnamento e di ricerca;
b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei sui componenti, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;
c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale di Ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;
d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei Dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo;
e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei Dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai Dipartimenti delle risorse di personale docente;
h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai Dipartimenti;
i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;
j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita';
k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;
l) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti e le strutture di raccordo;
m) svolge attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di cooperazione scientifica e professionale;
n) concorre alla supervisione delle attivita' di assicurazione della qualita' realizzate in Ateneo;
o) approva i regolamenti delle attivita' didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti interessati, e il consiglio degli studenti per quanto di competenza;
p) approva il codice etico;
q) nomina su proposta del rettore la commissione per la valutazione di eventuali violazioni del codice etico;
r) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico qualora non sia competente il collegio di disciplina;
s) approva il calendario accademico di Ateneo;
t) designa un componente del consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;
u) nomina i componenti del presidio della qualita' di Ateneo, su proposta del rettore;
v) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore;
w) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo;
x) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi;
y) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali.
3. Il senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, comma 5, del presente statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.
 
Art. 22.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore con funzioni di Presidente;
b) quattro componenti designati dal rettore, previo parere favorevole del senato accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti e' certificato dal nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata;
c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo;
d) un componente designato dal senato accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalita' individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;
e) due componenti designati dal rettore, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano ne' siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Fatte salve le componenti elettive, tutti i componenti devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il prorettore vicario senza diritto di voto.
5. Puo' partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del collegio dei revisori dei conti.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
 
Art. 23.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico e vigilando sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di Ateneo, previa proposta o parere del senato accademico;
b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del senato accademico;
c) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;
d) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del rettore, sentito il senato accademico;
f) determina la programmazione del personale e, limitatamente al personale docente e ricercatore, la programmazione e la distribuzione dello stesso, operata sulla base dei criteri stabiliti dal senato accademico;
g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento;
h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;
i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;
m) delibera la partecipazione a societa' ed enti, sentito il senato accademico, secondo le modalita' e i criteri disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal senato accademico quando non di competenza degli altri organi;
o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
p) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti e i membri del nucleo di valutazione come individuati ai sensi dello statuto;
q) determina le indennita' di carica annuale per il rettore, i prorettori, i direttori dei Dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei Presidenti di corso di studio e quelle dei direttori di centri;
r) stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione ed il garante di Ateneo e degli studenti. Su proposta del senato accademico stabilisce il compenso per i componenti del consiglio di amministrazione;
s) puo' disporre, su proposta del rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui e' tenuto a svolgere istituzionalmente;
t) ferme le indennita' ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del rettore e sentito il senato accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennita' di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore generale ed ai dirigenti;
v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 
Art. 24.

Senato accademico e consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono costituiti con decreto del rettore.
2. Le modalita' di funzionamento degli organi di cui al primo comma sono indicate in appositi regolamenti.
 
Art. 25.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il senato accademico. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.
3. L'incarico di direttore generale puo' essere revocato con atto motivato del consiglio di amministrazione per gravi irregolarita' o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il consiglio di amministrazione e' altresi' competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il direttore vicario puo' essere revocato con provvedimento motivato del direttore generale.
5. Al direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.
6. In particolare, il direttore generale:
a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Universita' ed ha la responsabilita' della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo;
b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Universita';
c) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Universita';
d) dirige e coordina l'attivita' dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo;
f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico amministrativo e ne sottoscrive i relativi contratti;
g) presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nell'anno solare sulla base degli obiettivi definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo assegnate.
7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.
8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Universita' relativamente alle materie di propria competenza.
 
Art. 26.

Organi consultivi, di garanzia e di controllo

1. Sono organi consultivi, di garanzia e di controllo:
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il nucleo di valutazione;
c) il presidio della qualita';
d) il collegio di disciplina;
e) il comitato unico di garanzia;
f) il garante di Ateneo e degli studenti;
g) il consiglio degli studenti;
h) il consiglio del personale tecnico amministrativo.
 
Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore sentito il senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di Ateneo.
4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. E' vietato conferire tale incarico al personale dipendente o ex dipendente dell'Ateneo.
 
Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su designazione del senato accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I curricula sono resi pubblici sul sito internet dell'Universita'.
2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del nucleo di valutazione un coordinatore.
3. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' previste nel regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il nucleo di valutazione e' costituito con decreto del rettore.
5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio, tranne la componente studentesca che dura in carica un biennio, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare, il nucleo di valutazione:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal MUR e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di Ateneo e degli indicatori individuati dal presidio della qualita' e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la qualita', il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale nella funzione di organo interno di valutazione;
d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa;
e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 22, lettera b), dello statuto al consiglio di amministrazione sulla base della documentazione presentata.
7. Il nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attivita' annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualita' dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca;
b) accertare se l'organizzazione e l'attivita' del presidio della qualita' siano strutturate in modo efficace;
c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati verificandone il grado di raggiungimento;
d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;
e) accertare se gli organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attivita' del presidio della qualita' e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale;
f) verificare che i rapporti di riesame delle attivita' di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attivita' di formazione;
g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo;
h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo.
 
Art. 29.

Presidio della qualita' di Ateneo

1. Il presidio della qualita' di Ateneo e' nominato dal senato accademico, su proposta del rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno quattro, con un massimo di sei, di cui uno con funzione di Presidente), tra il personale tecnico amministrativo (almeno una unita') e gli studenti dell'Ateneo (almeno una unita'). I componenti del presidio della qualita' di Ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualita'. Il rappresentante della componente studentesca e' eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il presidio della qualita' di Ateneo e' costituito con decreto del rettore.
3. I componenti del presidio della qualita' di Ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale.
4. Il presidio della qualita' di Ateneo:
a) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le attivita' didattiche;
b) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le attivita' di ricerca;
c) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento per le attivita' di terza missione;
d) coordina le attivita' di monitoraggio degli interventi di miglioramento realizzate dai corsi di studio e dai Dipartimenti ai fini della valutazione della loro efficacia;
e) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai Dipartimenti e ai corsi di studio per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualita';
f) organizza e coordina i flussi informativi da e per il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;
g) organizza e coordina i flussi informativi con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
h) coordina la rilevazione delle opinioni di studenti e docenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.
 
Art. 30.

Collegio di disciplina

1. L'Universita' istituisce il collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo.
2. I componenti, tutti in regime di tempo pieno, sono designati dal senato accademico e nominati con decreto rettorale.
3. Il collegio e' costituito da:
a) per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia, da tre professori ordinari di cui uno proposto dal rettore, uno eletto dai professori ordinari dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;
b) per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia, da un professore ordinario, proposto dal rettore, e due professori associati, di cui uno eletto dai professori associati dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;
c) per i procedimenti nei confronti di un ricercatore, da un professore ordinario, proposto dal rettore, da un professore associato esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico e da un ricercatore eletto dai ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
4. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera a) dal docente piu' anziano in ruolo.
5. Nel caso di illeciti commessi dal rettore, la competenza dell'azione disciplinare e' del decano di Ateneo.
6. I componenti designati del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente piu' di una volta.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' e rimborsi spese.
8. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalita' e procedure definite nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 31.

Garante di Ateneo e degli studenti

1. Il rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nomina con proprio decreto il garante di Ateneo e degli studenti.
2. Il garante di Ateneo e degli studenti deve essere scelto tra persone, esterne all'Universita', che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario.
3. Il garante di Ateneo e degli studenti dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico puo' essere retribuito e puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il garante di Ateneo e degli studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita'.
5. Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.
6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo e degli studenti ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni.
7. Il garante di Ateneo e degli studenti propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga piu' idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.
 
Art. 32.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo.
2. In particolare, il consiglio degli studenti:
a) promuove l'applicazione e l'osservanza della carta dei diritti dello studente;
b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a cio' dedicati e autogestiti dal consiglio;
c) partecipa ai processi di assicurazione della qualita';
d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attivita' accademiche, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita';
f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'Ateneo;
g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attivita' culturali e didattiche degli studenti;
h) istituisce l'albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione;
i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed e' composto da:
a) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Universita';
b) i due rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell'Universita';
c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi;
d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi;
e) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'E.S.U.;
f) un rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso;
g) quattordici studenti eletti a suffragio universale.
4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
 
Art. 33.

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il consiglio del personale tecnico amministrativo e' istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo.
2. Il consiglio del personale tecnico amministrativo e' composto da sette membri, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il consiglio del personale tecnico amministrativo e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni.
4. In particolare il consiglio del personale tecnico amministrativo puo':
a) curare l'informazione del personale tecnico amministrativo attraverso opportuni strumenti;
b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico amministrativo;
c) formulare proposte sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
d) concorrere alla realizzazione delle attivita', nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
 
Art. 34.

Strutture dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche dell'Universita':
a) i Dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti);
b) le scuole e le eventuali strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche;
c) i corsi di studio;
d) i corsi di specializzazione;
e) i corsi di dottorato di ricerca;
f) i corsi di master universitario.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme del senato accademico, puo' istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio, sedi, Dipartimenti, scuole e le eventuali strutture di raccordo.
3. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo e nei rispettivi regolamenti di funzionamento.
 
Art. 35.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento e' la struttura che programma, coordina e gestisce l'attivita' didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.
2. Le attivita' didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico.
3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
4. Il Dipartimento puo' istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel regolamento di Dipartimento.
5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attivita', anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari.
6. Il Dipartimento svolge ogni attivita' idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' e del territorio.
7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico.
8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
9. Il Dipartimento e' centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
10. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Universita', afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata.
12. Le procedure di mobilita' interne di professori e ricercatori tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneita' disciplinare di ciascun Dipartimento.
13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo puo' deliberare di articolarsi in sezioni secondo modalita' definite dal regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica.
14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico. Le relative modalita' procedurali sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attivita' assistenziale.
16. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio;
c) la commissione paritetica docenti-studenti;
d) la unita' di assicurazione della qualita'.
 
Art. 36.

Direttore Dipartimento

1. Il direttore:
a) rappresenta il Dipartimento;
b) convoca e presiede il consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attivita' didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualita' che fanno capo al Dipartimento;
e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.
3. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono specificate nel regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
5. Il direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal vice-direttore.
7. Il direttore e' coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attivita' didattiche, da un responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.
 
Art. 37.

Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' del Dipartimento. Il consiglio di Dipartimento e' convocato dal direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunita' e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione.
2. Il consiglio di Dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il consiglio di Dipartimento:
a) approva il regolamento di Dipartimento;
b) approva il programma triennale di sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca;
c) propone anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio o di strutture didattiche;
d) coordina le attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;
e) coordina i rapporti con le parti sociali dei singoli consigli di corso di studio;
f) coordina le attivita' di orientamento agli studi e di tutorato;
g) propone corsi di master universitari, di alta formazione e di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali e formative;
h) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
i) organizza, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con Universita' e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
j) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
l) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalita' definite dall'apposito regolamento;
m) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
n) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attivita' di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
o) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il funzionamento del consiglio e' disciplinato dal regolamento di Dipartimento.
5. Il consiglio di Dipartimento puo' costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.
 
Art. 38.

Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate

1. Due o piu' Dipartimenti, titolari di un'offerta formativa interdisciplinare o di particolare complessita', possono proporre l'istituzione di una scuola, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola, in presenza dei medesimi presupposti, puo' essere formulata dal senato accademico, sentiti i Dipartimenti interessati. La scuola e' istituita con delibera del consiglio di amministrazione.
2. La scuola esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai Dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attivita' didattica. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilita' di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
3. Ciascun Dipartimento puo' associarsi a una o piu' scuole, operando in ciascuna di esse come unita' principale o associata di almeno un corso di studio.
 
Art. 39.

Commissione paritetica docenti-studenti
e unita' di gestione della qualita'

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di Dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il numero dei componenti della commissione e' stabilito dal regolamento di ciascun Dipartimento in modo da garantire la rappresentativita' dei diversi corsi di studio attivati. Il consiglio nomina il Presidente della commissione tra i docenti designati.
3. La funzione di membro della commissione e' incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualita'.
4. La commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica tre anni, puo' essere rinnovata e ha i seguenti compiti:
a) attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' suddette;
c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
5. Nello svolgimento dei propri compiti, la commissione paritetica puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attivita' svolte.
6. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito regolamento di funzionamento.
7. All'interno di ciascun Dipartimento viene costituita l'unita' di gestione della qualita'.
8. L'unita' di gestione della qualita' all'interno del Dipartimento e' composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento.
9. L'unita' di gestione della qualita' coordina le attivita' relative all'assicurazione della qualita' della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'unita' agisce come referente del Dipartimento per gli organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualita'.
10. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'unita' sono disciplinate da apposito regolamento.
 
Art. 40.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio e' costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere conforme della commissione paritetica docenti-studenti e del senato accademico, puo' unificare piu' consigli di corso di studio o scindere un consiglio di corso di studio aggregato secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
3. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari di insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono inoltre componenti del consiglio, per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, anche i docenti appartenenti ad altri atenei titolari di insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il personale tecnico amministrativo che svolge l'attivita' di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.
5. Il consiglio di corso di studio e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' formative del corso.
6. Il consiglio di corso di studio:
a) propone al Dipartimento il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;
b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata e quella erogata;
c) propone al Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti previsti nell'ordinamento del corso di studio;
d) cura i rapporti con le parti sociali e l'esterno;
e) propone al Dipartimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;
f) delibera in merito alla convalida di attivita' formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall'estero;
g) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
h) approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
i) nomina i cultori della materia;
j) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
k) nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;
l) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attivita' didattiche e di assicurazione della qualita' del corso di studio.
7. Le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.
8. In seno a ciascun corso di studio e' attiva una unita' di gestione della qualita'. L'unita' e' il referente del presidio della qualita' per il corso di studio ed assicura il regolare svolgimento delle attivita' relative all'autovalutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento del corso di studio. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'unita' sono disciplinate da apposito regolamento.
9. I corsi di studio possono essere anche interdipartimentali la cui organizzazione e gestione e' affidata ad un Dipartimento di riferimento, nonche' inter-Ateneo quando sono coinvolti piu' Atenei per i quali l'organizzazione e' regolata da apposita convenzione approvata dal senato accademico.
 
Art. 41.

Presidente dei consigli dei corsi di studio

1. Ogni consiglio di corso di studio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
2. Le modalita' di elezione del Presidente sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del consiglio di corso di studio e' costituito dai componenti del consiglio stesso.
4. L'elettorato passivo e' riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
5. Il Presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attivita' del corso di studi nonche' la responsabilita' delle procedure di assicurazione della qualita' del corso di studi.
6. Il Presidente e' nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato.
7. Il rettore, qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti alla progettazione, la gestione e l'erogazione delle attivita' didattiche per acquisire pareri e proposte.
 
Art. 42.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto.
2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.
3. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola e viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di direttore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel regolamento elettorale di Ateneo.
5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
6. Qualora la scuola di specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Universita' del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al consiglio della scuola possono partecipare uno o piu' professori di ruolo della sede consorziata.
7. Qualora l'Universita' del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'area medica proporra' il nominativo di almeno un docente che rappresentera' l'Ateneo nel consiglio della scuola presso l'Universita' sede amministrativa.
 
Art. 43.

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. E' possibile l'attivazione in consorzio tra piu' Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri.
2. I corsi sono organizzati dal collegio dei docenti, che ne sovraintende alle relative attivita'.
 
Art. 44.

Master universitari

1. L'Universita' con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico, e previa individuazione delle risorse da impiegare, puo' attivare corsi di master di I e di II livello, eventualmente su proposta dei Dipartimenti e dei centri, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati nonche' con Universita' nazionali ed estere, per rispondere a particolari esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori.
2. Le modalita' di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.
 
Art. 45.

Corsi di alta formazione

1. L'Universita' con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico e previa individuazione delle risorse da impiegare, puo' attivare su proposta dei Dipartimenti e dei centri - anche in virtu' di convenzioni con enti pubblici e privati nonche' con Universita' nazionali ed estere - corsi di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacita' di livello superiore.
2. L'Universita' puo' quindi istituire:
a) corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
d) altre attivita' formative certificate.
3. Le modalita' di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.
 
Art. 46.

Centri di servizio

1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, puo' istituire centri di servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attivita' di formazione e ricerca tra piu' strutture dell'Ateneo o con altri Atenei.
2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 47.

Sistema bibliotecario e sistema museale di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico e documentale di tutto l'Ateneo, nonche' all'accesso delle risorse informative digitali.
2. Il sistema museale di Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche e degli strumenti scientifici.
3. Entrambi i sistemi garantiscono la razionalizzazione, l'implementazione tecnologica e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso e la diffusione dell'informazione scientifica. Il sistema bibliotecario e il sistema museale promuovono e coordinano rapporti di collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati, partecipando rispettivamente al Sistema museale nazionale e al Sistema bibliotecario nazionale (SBN).
4. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario e del sistema museale di Ateneo nonche' le modalita' di erogazione dei servizi bibliotecari e museali all'utenza universitaria e non, sono disciplinati da appositi regolamenti.
5. L'Ateneo promuove l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
 
Art. 48.

Principi generali

1. L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza di gestione nonche' valutazione dei risultati, valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico amministrativo.
2. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.
 
Art. 49.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'.
2. In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:
a) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalita' di organizzazione delle strutture universitarie in conformita' a quanto previsto nel presente statuto;
e) le responsabilita' della progettazione e gestione dei processi correlati alle attivita' di didattica e di ricerca.
3. Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.
 
Art. 50.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio.
2. Stabilisce i criteri e le modalita' di istituzione e regolamentazione dei corsi di studio. Prevede le modalita' di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e, piu' in generale, dell'assicurazione della qualita' di Ateneo.
3. Stabilisce i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato. Stabilisce inoltre i criteri e le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonche' gli obiettivi e i tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' formative.
4. Stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per l'ammissione ai corsi di studio, le modalita' di verifica del profitto, della prova finale e di conseguimento del titolo. Disciplina il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso altre Universita' italiane o straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
5. Il regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.
 
Art. 51.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la possibilita' di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.
3. Nel regolamento e' stabilita la facolta' di avvalersi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero foro.
4. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.
 
Art. 52.

Regolamento elettorale di Ateneo

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalita' per l'elezione dei titolari degli organi nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo.
2. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.
 
Art. 53.

Conferenza di Ateneo

1. Almeno una volta ogni tre anni il rettore, d'intesa con il senato accademico e il consiglio di amministrazione, organizza e convoca la conferenza di Ateneo, in relazione a tematiche di interesse attuale e per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo, rappresentandone i risultati in seduta pubblica.
 
Art. 54.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti il senato accademico.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i Dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza.
 
Art. 55.

Mancata designazione o elezione di componenti
in un organo collegiale

1. Al fine di garantire le normali attivita', la mancata designazione o la mancata elezione di uno o piu' componenti degli organi collegiali non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei non eletti o non designati sia superiore alla meta' dei componenti dell'organo.
2. L'Ateneo si attiva immediatamente per determinare le condizioni per la completa composizione dell'organo e, piu' in generale, per garantirne il funzionamento.
 
Art. 56.

Decadenza, cessazione o dimissione
di rappresentanti eletti negli organi

1. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi di cui al presente statuto, gli stessi vengono sostituiti mediante nuove elezioni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene sostituita dal primo dei non eletti.
 
Art. 57.

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.