Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 maggio 2024
Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;
Visto l'art. 13, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 136 del 2022 che stabilisce che il Ministro della salute con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo art. 20, del regolamento (UE) 2020/689;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 entrato in vigore il 21 aprile 2021 stabilisce il contenuto dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini;
Preso atto che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 429/2016 e dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002, ha presentato alla Commissione per l'approvazione i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini, i quali sono stati approvati dalla Commissione europea come riportato negli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 con cui sono stati adottati i predetti programmi per l'anno 2022 presentati anche per il cofinanziamento alla Commissione europea;
Considerato che, a decorrere dal 2024, i predetti programmi non sono piu' ammessi al cofinanziamento da parte dell'Unione europea e che gli stessi devono essere presentati alla Commissione solo in caso di modifiche o integrazioni al programma per quanto riguarda le misure di sorveglianza, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002;
Rilevato altresi' che le modifiche o integrazioni devono avere ad oggetto le misure previste dagli articoli 12,13, 14, 15 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Rilevata la necessita' di provvedere all'adeguamento alle disposizioni del nuovo regolamento di salute animale e dei regolamenti delegati anche dei programmi di eradicazione contenenti prescrizioni sulla sorveglianza, in particolare, per quanto riguarda i programmi obbligatori con prescrizioni specifiche sulle qualifiche sanitarie e sull'autocontrollo negli stabilimenti da parte degli operatori, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Rilevata altresi' la necessita' di disciplinare nei programmi obbligatori l'indagine epidemiologica per i casi sospetti e confermati delle malattie, ai sensi dell'art. 9 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Ritenuto pertanto necessario presentare i nuovi programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini alla Commissione europea, tenuto conto delle predette modificazioni alla strategia di eradicazione e sorveglianza, ai sensi degli articoli 12 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Vista la comunicazione del 16 gennaio 2024 con cui la Commissione europea ha comunicato di aver approvato i programmi di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini con modifiche presentati dall'Italia per gli anni 2024-2030;
Sentiti i centri di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e per la tubercolosi da Mycobacterium Bovis presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
Sentite le regioni e le province autonome sui programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/429;
Ritenuto pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini con modifiche approvati dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 5;

Decreta:

Art. 1
Programma di eradicazione per infezione da brucellosi bovina e
bufalina, da brucellosi ovina e caprina, da tubercolosi bovina e
bufalina

1. Sono adottati in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 il programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l'infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis per le popolazioni di bovini, ovini e caprini di cui all'allegato 1 e il programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) per le popolazioni di bovini di cui all'allegato 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto, da attuarsi negli anni 2024-2030.
2. I programmi nazionali obbligatori di eradicazione contengono anche le misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni dalle malattie per il mantenimento della qualifica sanitaria.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo status di indenne del territorio attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base provinciale della prevalenza di ciascuna malattia. Il raggiungimento dell'obiettivo e' valutato attraverso le informazioni registrate nel sistema informativo VETINFO.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ed i relativi allegati sono soggetti a verifica periodica da parte del Ministero della salute, tenuto conto della evoluzione della situazione epidemiologica relativa da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovina e caprina, tubercolosi bovina e bufalina, nonche' delle eventuali modifiche intervenute alla normativa di riferimento e degli obiettivi definiti dalla Direzione strategica permanente, di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 maggio 2024

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1604

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Avvertenza:

Il testo del decreto e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute al link: www.salute.gov.it