Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 giugno 2024 |
Modificazioni al decreto 21 aprile 2010, recante «Istruzioni, addestramento e certificazioni del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)». |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Visto il regolamento n. 336/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella comunita' del «Codice internazionale di gestione della sicurezza» che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio; Vista la direttiva (EU) 2022/339 sui livelli minimi di formazione del personale navigante; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Vista la legge 16 dicembre 2022, n. 204 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni enorme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite viaggi nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» ed, in particolare, l'art. 16; Visto il codice (HSC,1994) «Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci HSC (High Speed Craft)» adottato il 20 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il codice (HSC, 2000) «Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci HSC (High Speed Craft)» adottato il 5 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto 19 settembre 2005 n. 750: «Individuazione dei tratti di mare in cui le navi ro-ro passeggeri effettuano servizi di linea e corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda»; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto dirigenziale 21 aprile 2010 recante «Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)»; Visto il decreto dirigenziale 15 febbraio 2016: «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri»; Visto la Risoluzione A.741(18) «Codice internazionale per la gestione e la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento» adottata il 4 novembre 1993 e resa esecutiva dal Capitolo IX della convenzione SOLAS; Considerata la necessita' di modificare l'art. 8 del decreto dirigenziale 21 aprile 2010 prendendo spunto, in particolare, dai contenuti del punto 18.3.2 e 18.3.5 del codice HSC e della discrezionalita' assegnata all'Amministrazione del Paese; Visti gli esiti del Gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 9 maggio e 13 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'art. 3 del d.d. 21 aprile 2010 «Requisiti di addestramento per comandanti ed ufficiali»
L'art. 3 del d.d. 21 aprile 2010 e' sostituito dal seguente: «I requisiti di addestramento per comandante ed ufficiali sono i seguenti: a) aver effettuato l'addestramento previsto dalla Regola V/2, Sezione A-V/2, o della Regola V/3, Sezione A-V/3, della Convenzione STCW78/95 nella sua versione aggiornata; b) aver effettuato, negli ultimi cinque anni precedenti l'istanza d'esame, un periodo di navigazione di almeno sei mesi con la qualifica di ufficiale, di cui almeno tre mesi da comandante/primo ufficiale di coperta o da direttore di macchina/primo ufficiale di macchina per quei marittimi che devono essere abilitati come comandante o direttore di macchina; per l'abilitazione su HSC impiegati in navigazione internazionale il periodo di sei mesi di navigazione deve essere effettuato su unita' di stazza lorda non inferiore alle 500 GT impiegate in navigazione internazionale; c) aver effettuato un periodo di addestramento di almeno quaranta ore, di cui trenta in navigazione nazionale, per l'abilitazione in navigazione nazionale, e di almeno sessanta ore, di cui quaranta in navigazione internazionale, per l'abilitazione in navigazione internazionale. Il periodo di addestramento in navigazione deve essere effettuato in turni giornalieri minimi di quattro ore e comunque non superiori alle otto ore, nelle mansioni inerenti la qualifica per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione, a bordo della stessa unita' veloce sulla quale si e' destinati a imbarcare, o su unita' gemelle o unita' di uguale tipologia (es. a cuscino d'aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali), e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT che operano nella stessa area per la quale si intende ottenere il certificato di abilitazione. I marittimi, al fine di effettuare l'addestramento operativo imbarcheranno in soprannumero. Il periodo di addestramento di cui alla precedente lettera c) e' svolto, sotto la supervisione del comandante dell'unita', entro dodici mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza d'esame e debitamente attestato da apposita certificazione rilasciata dall'impresa armatoriale o dal comandante del mezzo navale. Il numero di personale navigante che partecipa all'addestramento sopra descritto non puo' essere superiore alle cinque unita' per la sezione coperta e cinque unita' per la sezione macchine per singola nave e singolo periodo di addestramento». |
| Art. 2 Modifica dell'art. 6 del d.d. 21 aprile 2010 «Prova teorico-pratica per ottenere il certificato di abilitazione per le unita' veloci»
All'art. 6 del d.d. 21 aprile 2010 dopo il comma «La prova e' commisurata alle mansioni operative svolte a bordo dal personale da certificare, al particolare tipo e modello di unita' veloce considerata ed all'itinerario di impiego della stessa» e' aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il comandante/primo ufficiale di coperta o il direttore di macchina/primo ufficiale di macchina siano gia' in possesso di certificato di abilitazione di cui all'art. 7 ed intendono operare su unita' veloci - gemelle o unita' di uguale tipologia (es. a cuscino d'aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali) e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT rispetto a quella per la quale sono stati certificati - su diverso itinerario di impiego (in navigazione nazionale) o su diversa tratta (in navigazione internazionale) la prova teorico-pratica e' limitata alla condotta dell'unita', alla conoscenza delle caratteristiche meteomarine e morfologiche dell'itinerario di impiego/tratta ed alle operazioni di manovra ed ormeggio ivi inclusi i contatti con le autorita' locali. In tal caso la commissione d'esame di cui all'art. 5 e' cosi' composta: 1. capo del compartimento o suo delegato di grado non inferiore a C.C. (CP) o ufficiale abilitato PSC/Flag State: Presidente; 2. comandante su navi pari o superiore a 3000 GT ovvero tra 500 e 3000 GT in possesso di certificazione HSC in corso di validita': membro; 3. sottufficiale Np: membro e segretario». |
| Art. 3
Modifica dell'art. 7 del d.d. 21 aprile 2010 «Rilascio dei certificati»
All'art. 7 del d.d. 21 aprile 2010, dopo il quinto capoverso e' aggiunto il seguente capoverso: «In caso di viaggio di trasferimento dell'unita' - senza effettuare operazioni commerciali e con il solo equipaggio - il comandante e gli ufficiali di coperta non sono tenuti al possesso della certificazione di abilitazione per tutte le aree (cd "itinerari di impiego") attraversate durante il viaggio. Per tale unica possibilita' d'impiego e' sufficiente il possesso della certificazione di abilitazione riferita ad almeno una delle "aree/itinerari di impiego" del singolo viaggio di trasferimento da eseguire». |
| Art. 4
Modifica dell'art. 8 del d.d. 21 aprile 2010 «Rinnovo dei certificati»
L'art. 8 del d.d. 21 aprile 2010 e' sostituito dal seguente: «Il certificato e' rinnovato a coloro che abbiano maturato sul libretto di navigazione, nel biennio di validita' dello stesso, almeno tre mesi di navigazione su unita' gemelle o unita' di uguale tipologia (es. a cuscino d'aria, ad effetto superficie, aliscafo, monoscafo, multiscafo, catamarano), con uguali modelli di impianti propulsivi (es. elica, propulsori azimutali, propulsori con pod, idrogetti, eliche cicloidali) e con differenza dimensionale non superiore a 200 GT e sullo stesso itinerario di impiego. Il certificato e' altresi' rinnovato a coloro che abbiano maturato, nel biennio di validita' dello stesso, almeno: a) quarantacinque giorni di navigazione sul libretto di navigazione sulla stessa unita' o unita' di uguale tipologia, e sullo stesso itinerario d'impiego; e b) un periodo di affiancamento pari a sedici ore nelle mansioni inerenti la qualifica per la quale si intende rinnovare il certificato di abilitazione, risultante da apposita certificazione rilasciata dall'impresa armatoriale o dal comandante del mezzo navale. I marittimi, al fine di effettuare l'affiancamento di cui alla lettera b) imbarcheranno in soprannumero. Nel caso di scadenza del certificato in corso di imbarco la validita' dello stesso e' prorogata fino al termine dell'imbarco e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza del certificato di cui trattasi». |
| Art. 5
Modifica dell'art. 10 del d.d. 21 aprile 2010 «Unita di nuova costruzione o acquistate all'estero»
L'art. 10 del d.d. 21 aprile 2010 e' sostituito dal seguente: «Unita' di nuova costruzione o acquistate, locate/noleggiate o impiegate su nuove tratte»). «Le unita' di nuova costruzione o acquistate, locate/noleggiate o impiegate su nuove tratte, alla prima messa in esercizio e nel caso in cui la societa' non ha disponibilita' nella sua flotta di una nave similare ai sensi dell'art. 6, potranno essere armate con il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali in possesso di certificato di abilitazione in corso di validita', al fine di consentire ai suddetti marittimi di apprendere in auto-addestramento (trenta ore, di cui venti in navigazione) con unita' non commercialmente operativa, le conoscenze previste dall'art. 6 e sostenere, quindi, la prova d'esame per conseguire il relativo certificato di abilitazione». |
| Art. 6
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Roma, 20 giugno 2024
Il Comandante generale: Carlone |
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