Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2024
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti l'articolo 1, comma 2, e gli articoli da 41 a 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS '74 Safety of life at sea), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nel testo attuale del suo allegato;
Vista la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (STCW Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) alla quale l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto l'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 3, comma 2, dell'art. 5 e dell'art. 23;
Visti i decreti direttoriali istitutivi dei seguenti corsi di formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti regole e sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti regole e sezioni del predetto codice STCW '78/95, e successive modificazioni ed integrazioni:
corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali - P.S.S.R.;
corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;
corso radar osservatore normale per il personale marittimo;
corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A.;
corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft);
corso di formazione «leadership and teamwork» per il personale marittimo;
corso di formazione «high voltage tecnology» per il personale marittimo;
corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;
corso di formazione «uso della leadership e delle capacita' manageriali»;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;
corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci - m.a.m.s.;
corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci - m.a.b.e.v.;
corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (electronic chart display and information system - e.c.d.i.s.) - livello operativo;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security;
corso di indottrinamento alle attivita' di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato;
corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attivita' di istruttore certificato in maritime security;
formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security;
corso di formazione per formatore;
Visto il decreto relativo all'approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave S.S.O.;
Visto il decreto relativo all'approvazione dei modelli per l'attestazione e la certificazione di istruttore certificato;
Visto il decreto relativo alle modalita' di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;
Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le linee guida per le ispezioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72, recante «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare la Tabella in allegato A, e la relativa voce afferente il procedimento di «Riconoscimento degli enti che svolgono la formazione e l'addestramento del personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 dell'allora direttore generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007 e recante «Procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualita' relativo alle procedure di erogazione di taluni servizi delle Capitanerie di porto, di cui questo Comando generale si e' dotato con circolare SGQ n. 01 in data 13 luglio 2012, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 recante «Attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera» ed in relazione al quale e' stato, altresi', rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015, da ente tecnico autorizzato, cosi' come prescritto dal richiamato art. 7;
Ritenuto quindi di dover conformare il procedimento di riconoscimento dell'idoneita' dei centri di formazione e addestramento per il personale marittimo e di rilascio della relativa autorizzazione alle pertinenti procedure contenute nel suddetto manuale, anche al fine di standardizzarle, semplificarle e ottimizzarle;
Considerata altresi', la necessita' di aggiornare le disposizioni finora vigenti in materia di riconoscimento e autorizzazione di enti, istituti o societa' autorizzati allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, di cui al predetto decreto direttoriale 8 marzo 2007, alla luce delle innovazioni normative introdotte dalle fonti sopra richiamate e in attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione marittima che, a decorrere dal decreto del residente della Repubblica 3 dicembre 2011, n. 208 recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (art. 7, comma 2, lettera e), ha previsto l'attribuzione della competenza in materia di «certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo» in capo a questo Comando generale, come da ultimo confermata nel vigente regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, art. 14, comma 1, lettera f) ove e' previsto che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' competente in materia di «addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento»;
Tenuto conto degli esiti della presentazione delle principali innovazioni apportate dal presente decreto alla disciplina attuale delle procedure di riconoscimento e autorizzazione di enti, istituti o societa' autorizzati allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, fatta ai rappresentanti di tutti i centri di formazione accreditati nel corso di apposita riunione svoltasi in data 25 marzo 2024, a titolo di partecipazione degli interessati all'azione della P.A. gia' in fase di costruzione del provvedimento finale da adottare;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti generali ed il procedimento per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.
2. L'autorizzazione, quale riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, e' rilasciata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi di addestramento richiamati in premessa, che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MARITTIMO E DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE AL DOCENTE/ISTRUTTORE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
ELENCO VIOLAZIONI GRAVI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1-bis

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, regolarizzata mediante apposizione del bollo, ovvero del contrassegno sostitutivo per la riscossione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione tecnicoamministrativa indicata negli allegati 2 e 3.
2. L'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, e' inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI - Ufficio 4° - Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it ovvero anche a mezzo posta con raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identita' della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati previsti.
 
Art. 3

Istruttoria e sopralluogo

1. Ricevuta la domanda e fermo restando gli adempimenti procedurali generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando generale, all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione presentata e relativa conformita' ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi corsi di addestramento di cui in premessa, programma apposito sopralluogo presso la sede indicata quale luogo di svolgimento del corso, dandone conoscenza al soggetto richiedente.
2. Il sopralluogo di cui al comma precedente e' condotto da un team ispettivo composto da rappresentanti del Comando generale, coadiuvati da personale individuato dalla Direzioni marittima territorialmente competente, che - alla presenza del direttore o del vice direttore del corso ed almeno due dei docenti o istruttori di cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere quale corpo istruttori del corso, dei quali almeno uno e' lo specialista medico nei casi in cui il decreto istitutivo ne preveda la presenza - verifica la conformita' della struttura ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi.
3. Nel corso del sopralluogo - anche in base a quanto dichiarato nell'istanza e della documentazione tecnica ad essa allegata - sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed e' visionato il materiale didattico destinato ai frequentatori. Con l'ausilio dei docenti o istruttori di riferimento, sono, inoltre, effettuate verifiche del buon funzionamento delle attrezzature, ivi comprese quelle dotazioni didattiche il cui utilizzo dia luogo a successivo ricondizionamento dell'efficienza e funzionalita' della stessa.
4. Delle attivita' svolte e verifiche eseguite e' redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all'uopo previsto dal manuale del Sistema di gestione per la qualita' richiamato in premessa. Il verbale e' controfirmato e consegnato in copia al direttore del corso.
5. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017.
6. L'eventuale esito negativo del sopralluogo e' comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 4

Provvedimento finale di definizione del procedimento

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' adottato entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di rilascio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72, citato in premessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento abilita il soggetto giuridico richiedente all'erogazione del corso oggetto di richiesta, solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui e' stata verificata, in sede di istruttoria, la conformita' ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo corso, e nei confronti del numero massimo di allievi stabilito in sede di istruttoria e sopralluogo. Tali elementi sono indicati nel provvedimento autorizzativo.
 
Art. 5

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 4, e' munita del contrassegno sostitutivo dell'imposta di bollo ed ha scadenza quinquennale.
2. L'istanza per il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, redatta secondo il modello in allegato 1-bis, e' presentata alla Direzione marittima territorialmente competente, per il tramite della Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il centottantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione. Alla stessa e' allegata la medesima documentazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, ed e' soggetta alle medesime verifiche istruttorie di cui all'art. 3, commi 2 e 3, svolte secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
3. In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine indicato nel comma 2, ove non sia stato possibile concludere l'istruttoria di cui all'art. 6 entro il termine di scadenza quinquennale dell'autorizzazione per fatti non imputabili al soggetto richiedente, l'amministrazione puo' concedere apposita proroga di validita' per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'istruttoria.
 
Art. 6

Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione

1. Con cadenza annuale ciascuna Direzione marittima compila un elenco del personale in possesso di adeguata esperienza in materia di disciplina della formazione e addestramento della gente di mare, nell'ambito di tutto il personale delle capitanerie di porto dipendenti.
2. All'atto della ricezione dell'istanza di rinnovo di cui all'art. 5, comma 2, il direttore marittimo, all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza, provvede a nominare apposito team ispettivo, sulla base dell'elenco del personale di cui al comma 1. Il provvedimento di nomina individua tra i designati un capo team ispettivo.
3. Su richiesta motivata della Direzione marittima, il Comando generale puo' autorizzare il direttore marittimo ad integrare il team ispettivo con personale individuato nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1 di altre Direzioni marittime, ovvero con personale del Comando generale stesso, in presenza di contingenti carenze di personale disponibile nell'ambito della Direzione marittima richiedente.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il team ispettivo provvede ad eseguire presso la sede del centro di addestramento ove il corso, del quale e' chiesto il rinnovo di autorizzazione, apposito sopralluogo sulla base dei medesimi presupposti e con le medesime verifiche di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dandone preavviso al direttore del corso. Delle attivita' svolte e verifiche eseguite e' redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all'uopo previsto dal manuale del Sistema di gestione per la qualita' richiamato in premessa. il verbale e' controfirmato e consegnato in copia al direttore del corso e inviato al direttore marittimo competente.
5. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale del team ispettivo sono regolate ai sensi dell'art. 3, comma 5.
6. In caso di esito negativo del sopralluogo, il verbale di cui al comma 4, unitamente alle relative motivazioni, sono formalmente comunicati a cura del direttore marittimo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al soggetto titolare dell'autorizzazione da rinnovare, assegnando un congruo termine per le controdeduzioni. Ove nel termine assegnato il richiedente non dia atto, con apposita memoria e richiesta di sopralluogo, delle azioni poste in essere per eliminare le criticita' alla base dell'esito negativo del primo sopralluogo, ovvero che consentano comunque di superare le relative motivazioni, l'istanza di rinnovo e' respinta.
7. Il provvedimento finale di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, ovvero di diniego del rinnovo, e' adottato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di un motivato parere da parte del direttore marittimo territorialmente competente, emesso sulla base del verbale di sopralluogo redatto dal capo del team ispettivo.
8. Il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento abilita il soggetto richiedente all'erogazione, per un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento, del corso oggetto di richiesta, solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui e' stata verificato, in sede di istruttoria, il mantenimento della conformita' ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo corso, e nei confronti del numero massimo di allievi confermato in sede di istruttoria e sopralluogo.
 
Art. 7

Sospensione o revoca

1. Il direttore del corso e, in solido, il soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, sono responsabili dell'osservanza di ciascuna delle condizioni poste nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la violazione di ciascuna delle predette condizioni.
2. Ai fini di cui all'art. 23, comma 10, ultimo periodo e comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, si considerano di lieve entita' tutte quelle violazioni non comprese nell'elenco di cui all'allegato 4 al presente decreto.
3. Le violazioni delle condizioni poste nel provvedimento di autorizzazione che non rientrino nelle fattispecie di lieve entita' di cui al comma 2, costituiscono gravi ragioni ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo da quindici a sessanta giorni, in relazione alla durata del corso di formazione cui si riferisce il provvedimento oggetto di sospensione.
4. Ai fini di cui all'art. 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono sempre considerate non di lieve entita' le violazioni alle disposizioni sulle qualita' e certificazioni dei docenti e istruttori, sulla presenza effettiva dei frequentatori, sull'idoneita' ed efficienza delle strutture e delle dotazioni didattiche, sul regolare svolgimento degli esami di fine corso.
5. Ai procedimenti di sospensione, nonche' a quelli di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento di cui all'art. 23, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, si applicano le pertinenti disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 8

Controlli

1. La Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la sede operativa ove e' erogato il corso oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 4, verifica il mantenimento da parte del relativo titolare dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il rilascio del riconoscimento stesso, in occasione di apposite ispezioni effettuate almeno ogni tre mesi, senza preavviso, ed eseguite in base alle diverse tipologie di corsi oggetto di autorizzazione a favore del medesimo soggetto giuridico, al fine di coprire l'intera offerta formativa dallo stesso erogata.
2. Il Comando generale effettua, con le modalita' di cui all'art. 3, commi 2 e 3, ispezioni occasionali senza preavviso ai soggetti titolari di autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione del personale marittimo, sulla base di una programmazione annuale che tiene conto di elementi indicatori finalizzati all'individuazione degli obiettivi di maggior rischio sotto il profilo dell'interesse pubblico sotteso alla qualita' della formazione della gente di mare ed all'efficacia preventiva dei controlli. Nell'individuazione di tali elementi si tiene conto del numero di corsi cui ogni centro di addestramento e' autorizzato, della qualita' e quantita' di docenti, del numero di sedi di cui si compone la struttura del centro, dei risultati delle precedenti attivita' di controllo e di ispezione, delle eventuali infrazioni gia' contestate, oltre che dei provvedimenti di sospensione o revoca gia' emanati a carico del medesimo centro di formazione.
3. Gli esiti dei controlli di cui al comma 1 e delle ispezioni occasionali di cui al comma 2, concorrono ai fini delle valutazioni di competenza del Comando generale in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 7.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni in corso di validita' e rilasciate da sei o piu' anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono soggette a verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di formazione o addestramento relativi, da eseguirsi mediante apposito sopralluogo condotto con le medesime modalita' e procedure di cui all'art. 6 e secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Le autorizzazioni rilasciate nei sei anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono soggette alla medesima verifica straordinaria programmata di cui al comma 1, ma per esse il termine di cui al comma 3 decorre dalla data del compimento del sesto anno dalla data di rilascio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti titolari di autorizzazioni in corso di validita' presentano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla data di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, apposita dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti previsti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI - Ufficio 4° - Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it ovvero anche a mezzo posta con raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identita' della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva della documentazione tecnicoamministrativa indicata negli allegati 2 e 3.
4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nel temine ivi indicato e' considerata quale manifestazione della volonta' di rinunciare alla conferma di validita' dell'autorizzazione per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente decadenza del provvedimento - a decorrere dalla data di scadenza del termine predetto - da comunicarsi al soggetto titolare quale effetto della presa d'atto di tale volonta'.
5. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base delle istanze pervenute, elabora un'apposita programmazione delle verifiche straordinarie di mantenimento dei requisiti, secondo il criterio cronologico della data originaria di rilascio dell'autorizzazione di cui e' chiesta la verifica del mantenimento dei requisiti, da svolgersi in un arco temporale di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, in caso di centri di formazione titolari di due o piu' autorizzazioni allo svolgimento di due o piu' corsi di formazione, con il medesimo sopralluogo e' possibile verificare il mantenimento dei requisiti di piu' autorizzazioni possedute, anche se aventi date diverse.
6. In caso di esito positivo del sopralluogo e delle verifiche effettuate, al soggetto richiedente e' ritirata l'autorizzazione della quale e' stata dichiarata la conferma dei requisiti e rilasciata nuova autorizzazione ai sensi del presente decreto.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 conservano validita' fino alla conclusione del procedimento di verifica.
 
Art. 10

Abrogazioni

1. Il decreto direttoriale 8 marzo 2007 dell'allora direttore generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007, recante la «Procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo», in premessa citato, e' abrogato.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2024

Il Comandante generale: Carlone