Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TURISMO
DECRETO 26 giugno 2024, n. 88
Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».


IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'articolo 117, commi 2, lettera e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di «tutela della concorrenza», «professioni» e turismo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che consente al Ministro di adottare, con decreto ministeriale, regolamenti nelle materie di competenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante «Nomina dei ministri», con il quale la sen. Daniela Garnero Santanche', tra gli altri, e' stata nominata Ministro del turismo;
Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 57, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il quale: «Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come successivamente modificata ed integrata;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'articolo 3;
Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale e' stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Vista in particolare, la Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante «Disciplina della professione di guida turistica», ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'individuazione delle ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre quelle di cui al comma 1 del citato articolo, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento dell'esame;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche, alla iscrizione nel quale e' subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 6, comma 7, lettera a) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le condizioni alle quali la prestazione della guida turistica possa essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto;
Sentito sul punto il Ministro per gli affari europei, il Sud le politiche di coesione e il PNRR;
Ritenuto altresi' di procedere, in attuazione dell'articolo 6, comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le modalita' di svolgimento delle misure compensative, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla definizione degli ambiti e delle modalita' di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica, nonche' delle modalita' di iscrizione delle guide turistiche gia' abilitate in una o piu' regioni nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale relative alle specializzazioni territoriali;
Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla regolamentazione delle funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti lo svolgimento della professione di guida turistica da parte dei soggetti autorizzati;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla determinazione del contributo a carico dei soggetti interessati alla partecipazione all'esame di abilitazione, nonche' dei contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni;
Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024, in relazione all'attuazione dei citati articoli 4, 6 e 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024.

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti per la partecipazione
all'esame nazionale di abilitazione

1. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto la maggiore eta';
b. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
c. godere dei diritti civili e politici;
d. non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e. non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale;
f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita', oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'articolo 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 117:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, rubricato
«Regolamenti»:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) Abrogato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis, rubricato
«Istituzione del Ministero e attribuzioni»:
«1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021,
n. 51.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato
«Ministeri della cultura e del turismo»:
«1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della
cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni
e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«CAPO XII-BIS
MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero
si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
4. Comma soppresso.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma
2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata
la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, rubricato
«Coordinamento della fase attuativa»:
«1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello
dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del
Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal
Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al
predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei
relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso»
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo».
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21
ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 25 ottobre 2022, n. 250.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre
2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 11 novembre 2022, n. 264.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 5 dicembre 2023, n. 284.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n.
329, S.O.
- Il Trattato internazionale 25 marzo 1957, recante
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9
maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 57:
«Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi
le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in
quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla
libera circolazione delle merci, dei capitali e delle
persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attivita' di carattere industriale;
b) attivita' di carattere commerciale;
c) attivita' artigiane;
d) attivita' delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo
relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo',
per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a
titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove
la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte
da tale Stato ai propri cittadini.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18
agosto 1990, n. 192.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30
settembre 2005, n. L 255.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 59,
rubricato «Libera prestazione di servizi per l'attivita' di
guida turistica e di accompagnatore turistico»:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma
4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e
dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le
valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e
della temporaneita' delle prestazioni professionali per
l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore
turistico.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio.», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
- La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2013», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 20 agosto 2013, n. 194.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, rubricato
«Disposizioni relative alla libera prestazione e
all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da
parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK.»:
«1. L'abilitazione alla professione di guida
turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai
fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il
territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell'Unione europea abilitati allo svolgimento
dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
in regime di libera prestazione dei servizi senza
necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia
essa generale o specifica.
3. Comma abrogato.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18
febbraio 2021, n. L 57.
- La decisione del Consiglio Economia e Finanza
(ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot.
n. LT161/21 del 14 luglio 2021.
- La Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura»,
Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide
turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 5,
rubricato «Elenco nazionale»:
«1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di
seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono
iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di
abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni
ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e'
aggiornato a seguito della verifica delle domande di
iscrizione, delle specializzazioni acquisite,
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con
indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e'
reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
del turismo. Per la realizzazione di un'apposita
piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese
relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata
la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di
abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento
dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le
quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6
agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e'
consentito l'esercizio della professione di guida turistica
su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
Ministero del turismo un tesserino personale di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione
e relativo codice univoco di identificazione, da esibire
durante lo svolgimento della professione.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 6,
rubricato «Esercizio della professione sulla base di titoli
conseguiti all'estero»:
«1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
abilitati allo svolgimento della professione di guida
turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita'
in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera, previa eventuale integrazione della
formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel
compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima
di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della
professione sotto la responsabilita' di un professionista
qualificato, accompagnato da una formazione complementare,
ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
e' riconosciuta previo superamento di una prova
attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera
b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste
nello svolgimento di una prova scritta e di una prova
orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le
competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
quali la prestazione possa essere considerata temporanea e
occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del
carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i
criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo
n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una
dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per
dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
in via telematica al Ministero del turismo che cura,
altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni
altra informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco
nazionale e possono esercitare la professione su tutto il
territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande
di riconoscimento della qualifica professionale di guida
turistica, conseguita all'estero.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 7,
rubricato «Corsi di specializzazione e aggiornamento»:
«1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale
possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e
territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di
turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione
a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal
Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione,
della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide
turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco
nazionale, recanti la specializzazione tematica e
territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con
cadenza almeno triennale, il continuo e costante
aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al
fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e
di con-tribuire al migliore esercizio della professione
nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto
teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria
e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del
turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita'
di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e
3. I decreti di cui al presente comma sono volti a
disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a
valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i
caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di
assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione
attivati.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12,
rubricato «Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 13,
rubricato «Disposizioni transitorie e finali»:
«1. Le guide turistiche gia' abilitate alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a
domanda, nell'elenco nazionale ed e' loro rilasciato il
tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo
5, comma 4.
2. Le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio
della professione in una o piu' regioni sono iscritte, a
domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di
cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni
territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze
linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, secondo
modalita' da individuare con il decreto del Ministro del
turismo di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del
turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco
nazionale, le guide turistiche gia' abilitate continuano a
esercitare la professione ai sensi della disciplina
previgente.
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto
2013, n. 97, e' abrogato.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «nonche' per le
attivita' che riguardano il settore turistico» sono
soppresse;
b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) il Ministero del turismo per le attivita'
che riguardano il settore turistico».».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 14,
rubricato «Disposizioni finanziarie»:
«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a
600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui
all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura
integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i
contributi a carico dei soggetti interessati dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in
misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai
commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il Codice penale, approvato con Regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia 26 ottobre 1930, n. 251,
suppl. Straord.
- Si riporta il testo dell'articolo 31, rubricato
«Condanna per i delitti commessi con abuso di un pubblico
ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione»:
«Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei
poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno
degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con
l'abuso di una professione, arte, industria, o di un
commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi
inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio
o mestiere.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 35,
rubricato «Sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte»:
«La sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte priva il condannato della capacita' di
esercitare, durante la sospensione, una professione, arte,
industria, o un commercio o mestiere, per i quali e'
richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,
che sia commessa con abuso della professione, arte,
industria, o del commercio o mestiere, ovvero con
violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena
inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.».
 
Art. 2

Procedura per il conseguimento
dell'abilitazione

1. Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica secondo le modalita' previste dal presente Capo.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda.
3. Il medesimo bando prevede, altresi', le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento delle procedure di esame il cui importo e' stabilito al successivo articolo 28.
 
Art. 3

Prove di esame

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalita' del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.
3. Per ogni prova puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta nelle seguenti materie:
a. storia dell'arte;
b. geografia;
c. storia;
d. archeologia;
e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica;
f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta.
6. La prova orale valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
7. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacita' di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma precedente.
8. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.

Note all'art. 3:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».
 
Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
3. Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Qualora le circostanze lo richiedano, e' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni d'esame, nonche' membri supplenti.
5. La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame, articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 3, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle prove.
6. L'incarico di componente della Commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 5

Destinatari

1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale le guide turistiche che:
a. hanno superato l'esame di abilitazione di cui al Capo I del presente regolamento;
b. hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale con le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del Capo III del presente regolamento;
c. sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati:
a. numero di iscrizione;
b. nome, cognome e codice fiscale;
c. data di conseguimento dell'abilitazione;
d. eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento;
e. lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute e comprovate ai sensi del successivo articolo 7, comma 3;
f. data dell'ultimo aggiornamento professionale;
g. titolo di studio.

Note all'art. 5:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
 
Art. 6

Sezioni

1. L'elenco nazionale e' suddiviso in due sezioni, come di seguito individuate:
a. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco nazionale;
b. una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
2. In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati nelle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, come disciplinate dal Capo IV del presente regolamento, e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione.
3. Le guide turistiche possono essere iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, previa presentazione di una specifica domanda da inviare in via telematica al Ministero del turismo.

Note all'art. 6:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato
«Esercizio della professione sulla base di titoli
conseguiti all'estero»:
«1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
abilitati allo svolgimento della professione di guida
turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita'
in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera, previa eventuale integrazione della
formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel
compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima
di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della
professione sotto la responsabilita' di un professionista
qualificato, accompagnato da una formazione complementare,
ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
e' riconosciuta previo superamento di una prova
attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera
b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste
nello svolgimento di una prova scritta e di una prova
orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le
competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
quali la prestazione possa essere considerata temporanea e
occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del
carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i
criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo
n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una
dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per
dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
in via telematica al Ministero del turismo che cura,
altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni
altra informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco
nazionale e possono esercitare la professione su tutto il
territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande
di riconoscimento della qualifica professionale di guida
turistica, conseguita all'estero.».
 
Art. 7

Verifica delle domande

1. Il Ministero del turismo verifica l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente Capo sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione.
2. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate dalle guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni o province alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il Ministero provvede ad iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno gia' conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto.
3. Il Ministero del turismo provvede altresi' all'aggiornamento dell'elenco nazionale a seguito della comunicazione delle specializzazioni acquisite, delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale.

Note all'art. 7:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
 
Art. 8

Costituzione e gestione
dell'elenco nazionale

1. L'elenco nazionale e' realizzato e gestito attraverso apposita piattaforma informatica dal Ministero del Turismo.
 
Art. 9

Effetti dell'iscrizione nell'elenco nazionale

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale il Ministero del turismo rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190. Nelle more del rilascio del tesserino o in caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato dalla relativa denuncia, le guide turistiche possono esercitare la professione esibendo all'occorrenza documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco nazionale e il possesso del tesserino personale di riconoscimento consentono alla guida turistica di esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
3. Le guide turistiche, iscritte nell'elenco nazionale e in possesso del tesserino personale di riconoscimento, hanno diritto all'accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalita' di studio o formazione in base a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.

Note all'art. 9:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, rubricato
«Elenco nazionale»:
«1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di
seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono
iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di
abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni
ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e'
aggiornato a seguito della verifica delle domande di
iscrizione, delle specializzazioni acquisite,
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con
indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e'
reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
del turismo. Per la realizzazione di un'apposita
piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese
relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata
la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di
abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento
dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le
quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6
agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e'
consentito l'esercizio della professione di guida turistica
su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
Ministero del turismo un tesserino personale di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione
e relativo codice univoco di identificazione, da esibire
durante lo svolgimento della professione.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 9,
rubricato «Ingresso gratuito»:
«1. Le guide turistiche munite di tesserino personale
di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno
diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui
esercitano la professione o in cui accedono per finalita'
di studio e formazione, siano essi di proprieta' dello
Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di
istituti religiosi.».
 
Art. 10

Pubblicita'

1. L'elenco nazionale e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 8 del presente Capo, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Capo, ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento gia' in loro possesso.

Note all'art. 11:
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato
«Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»:
«1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Capo, in particolare delle generalita' delle guide turistiche che presentano domanda di iscrizione all'elenco nazionale.
2. Il Ministero del turismo e' titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il soggetto gestore della piattaforma informatica di cui all'articolo 8 del presente Capo assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione della piattaforma informatica, il Ministero del turismo individua gli obblighi cui e' tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 12:
- Il Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, e' stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L
119.
 
Art. 13
Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli
conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio
economico europeo e in Svizzera

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a. su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo caso il Ministero del turismo, previa istanza dell'interessato, si esprime in ordine alle modalita' di svolgimento della misura compensativa, ove ritenuta necessaria.

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 22,
rubricato «Misure compensative»:
«1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis. Comma abrogato.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 23,
rubricato «Tirocinio di adattamento e prova attitudinale»:
«1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le
materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a
seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».
 
Art. 14

Libera prestazione del servizio
di guida turistica

1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate ai seguenti commi.
2. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'attivita' di guida turistica svolta per non piu' di sessanta giorni annui, e comunque per non piu' di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, e' considerata avente carattere temporaneo e occasionale.
4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attivita' di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste dal Capo V del presente regolamento.

Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
 
Art. 15

Dichiarazione preventiva

1. La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e' corredata da:
a. copia di un documento di identita' in corso di validita';
b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida turistica;
c. certificazione dell'autorita' competente che attesti che il professionista e' legalmente stabilito in uno degli Stati indicati dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida turistica e che non gli e' vietato di esercitarla, anche su base temporanea;
d. una prova, con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che il prestatore ha esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la professione non e' regolamentata.

Note all'art. 15:
- La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30
settembre 2005, n. L 255.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, rubricato
«Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del
prestatore»:
«1. Gli Stati membri possono esigere che, se il
prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro
all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante con una
dichiarazione scritta contenente informazioni sulla
copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilita'
professionale. Tale dichiarazione e' rinnovata annualmente
se il prestatore intende fornire servizi temporanei o
occasionali in tale Stato membro durante l'anno in
questione. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con
qualsiasi mezzo.
2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in
caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai
documenti, gli Stati membri possono richiedere che la
dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:
a) una prova della nazionalita' del prestatore;
b) un attestato che certifichi che il titolare e'
legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attivita' in questione e che non gli e' vietato
esercitarle, anche su base temporanea, al momento del
rilascio dell'attestato;
c) una prova dei titoli di qualifiche
professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore
ha esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di
servizi;
e) per le professioni nel settore della sicurezza,
nel settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro
lo richieda per i propri cittadini, un attestato che
confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
f) per le professioni che hanno implicazioni per la
sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza,
da parte del richiedente, della lingua necessaria
all'esercizio della professione nello Stato membro
ospitante;
g) per le professioni riguardanti le attivita' di
cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno
Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro in cui il fornitore dei
servizi e' stabilito.
2-bis. La presentazione della richiesta dichiarazione
da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1
consente a tale prestatore di servizi di avere accesso
all'attivita' di servizio o di esercitarla sull'intero
territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro
puo' richiedere le informazioni supplementari elencate al
paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche
professionali del fornitore di servizi se:
a) la professione e' regolamentata in modo diverso
in parti del territorio di tale Stato membro;
b) tale regolamentazione e' applicabile anche a
tutti i cittadini di tale Stato membro;
c) le differenze in tale regolamentazione sono
giustificate da motivi imperativi di interesse generale
relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei
destinatari del servizio; e
d) lo Stato membro non puo' ottenere diversamente
tali informazioni.
3. La prestazione e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento allorche'
un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato
membro per l'attivita' professionale di cui trattasi.
Questo titolo e' indicato nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento
onde evitare confusioni con il titolo professionale dello
Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo
professionale non esista nello Stato membro di stabilimento
il prestatore indica il suo titolo di formazione nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto
Stato membro. In via eccezionale la prestazione e'
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.
4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel
caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni
in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che
non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del
titolo III, capo II, III o III bis, l'autorita' competente
dello Stato membro ospitante puo' procedere a una verifica
delle qualifiche professionali del prestatore prima della
prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva e'
possibile unicamente se e' finalizzata a evitare danni
gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del
prestatore e non va oltre quanto e' necessario a tal fine.
Non oltre un mese dopo la ricezione della
dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai
paragrafi 1 e 2, l'autorita' competente informa il
prestatore della sua decisione:
a) di non procedere alla verifica delle sue
qualifiche professionali;
b) previa verifica delle sue qualifiche
professionali:
i) di esigere dal prestatore una prova
attitudinale; o
ii) di consentire la prestazione dei servizi.
Qualora vi sia una difficolta' che causi un ritardo
nell'adottare la decisione di cui al secondo comma,
l'autorita' competente notifica entro lo stesso termine al
prestatore il motivo del ritardo. La difficolta' e' risolta
entro un mese dalla notifica e la decisione e' presa non
piu' tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della
difficolta'.
In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale
differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla
sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e
competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente, lo Stato membro ospitante e' tenuto a offrire
al prestatore la possibilita' di dimostrare, mediante una
prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo
comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilita' o le
competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante
decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni
modo, la prestazione di servizi deve poter essere
effettuata entro un mese dalla decisione adottata in
applicazione del secondo comma.
In mancanza di reazioni da parte dell'autorita'
competente entro il termine fissato al secondo e al terzo
comma, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.
Nei casi in cui le qualifiche professionali sono
state verificate ai sensi del presente paragrafo, la
prestazione di servizi e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.».
 
Art. 16

Modalita' di svolgimento
della prova attitudinale

1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera b) lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica e' riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al successivo articolo 18, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalita' del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una o piu' delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da allegare, nonche' le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30 del presente regolamento.
3. La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie:
a. storia dell'arte;
b. geografia;
c. storia;
d. archeologia;
e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica;
f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.

Note all'art. 16:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».
 
Art. 17

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. E' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni di esame, nonche' membri supplenti.
3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle stesse.
4. L'incarico di componente della commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 18
Modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della
formazione complementare

1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attivita' di guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13, in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente articolo 16, e' prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare.
2. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, puo' assumere la responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilita'. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attivita' e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio.
3. La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al precedente articolo 16, comma 4.
4. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, puo' ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilita' e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonche' della formazione complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3.
5. Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita' svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed e' espresso un parere sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento puo' essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.

Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, rubricato
«Misure compensative»:
«1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis. Comma abrogato.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
 
Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi all'applicazione delle misure compensative gia' avviati alla data di adozione del presente regolamento.
 
Art. 20
Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli
conseguiti in Paesi diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri
dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo

1. I soggetti in possesso della qualifica di guida turistica in conformita' alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Capo.
 
Art. 21

Destinatari

1. Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai sensi del Capo II del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.
3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma precedente viene presentata dalla guida turistica gia' abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai fini dell'annotazione nell'elenco nazionale.

Note all'art. 21:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato
«Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»:
«1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 22

Corsi di specializzazione

1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica, negli ambiti tematici e territoriali di cui al presente articolo.
2. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di seguito:
a. area storico-artistica;
b. area archeologica;
c. area storico-demo-etno-antropologica;
d. area enogastronomica;
e. area scientifica tecnologica;
f. patrimonio religioso;
g. patrimonio museale;
h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita';
i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza eta';
l. patrimonio monumentale italiano;
m. patrimonio musicale italiano.
3. Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4. Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione.
5. La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della guida turistica iscritta nell'elenco nazionale e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza.
6. I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di formazione.
7. A seguito del rilascio del certificato di cui al comma precedente, la guida turistica puo' presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali.
 
Art. 23

Corsi di aggiornamento professionale

1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attivita' formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo 3 e di specializzazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Le attivita' di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche.
2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica.
3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento.
5. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.
 
Art. 24
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190

1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui e' commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.
2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.
3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Note all'art. 24:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato
«Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' stato pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 101, rubricato
«Istituti e luoghi della cultura»:
«1. Ai fini del presente codice sono istituti e
luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
 
Art. 25
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190

1. L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, e' demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.
2. Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorita' di pubblica sicurezza, nonche' ad ogni altro soggetto autorizzato in virtu' della normativa vigente.

Note all'art. 25:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato
«Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 26
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190

1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.

Note all'art. 26:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, rubricato
«Obblighi di comportamento»:
«1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida
turistica ha l'obbligo di:
a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire
ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,
delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro
soggetto autorizzato;
b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui
costi della prestazione professionale.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12,
rubricato «Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 27

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.

Note all'art. 27:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato
«Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n.
329, S.O.
 
Art. 28

Contributo di partecipazione
all'esame di abilitazione

1. I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in euro 10,00.
 
Art. 29

Contributo per il rilascio del tesserino

1. I soggetti che hanno superato lo specifico esame di abilitazione, iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche di cui al Capo II del presente regolamento, richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il rilascio del tesserino e' subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalita' di cui agli articoli 16 e seguenti del presente regolamento, nonche' ai soggetti gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190.

Note all'art. 29:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
 
Art. 30

Contributo per lo svolgimento
della prova attitudinale

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1.

Note all'art. 30:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 25, rubricato
«Disposizioni finanziarie»:
«1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da
5-bis a 5-sexies, nonche' dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 31

Costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione,
di aggiornamento e di formazione complementare

1. I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento di cui al capo IV del presente regolamento, nonche' i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare di cui all'articolo 18, variabili a seconda delle peculiarita' del corso, sono interamente a carico dei partecipanti.
 
Art. 32

Ambito di applicazione

1. In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Note all'art. 32:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, rubricato
«Finalita'»:
«1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei
principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di
liberta' di circolazione, disciplina la professione di
guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone
altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato
articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida
turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti
dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.».
 
Art. 33

Oneri a carico del bilancio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2024

Il Ministro: Garnero Santanche'
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108

Note all'art. 33:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, rubricato
«Disposizioni finanziarie»:
«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a
600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui
all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura
integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i
contributi a carico dei soggetti interessati dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in
misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai
commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».