Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87
Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni comuni
alle sanzioni amministrative e penali

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;
b) l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro.»;
c) l'articolo 10-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.»;
d) all'articolo 10-quater, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.»;
e) all'articolo 12-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sequestro e confisca»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»;
f) all'articolo 13:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cause di non punibilita'. Pagamento del debito tributario»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis,» sono soppresse;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:
a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;
g) all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne da' comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione e' sospeso.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dalle parti solo quando» sono inserite le seguenti: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,», le parole: «ricorra la circostanza di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto,» e dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «quando ricorre»;
h) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «che non siano persone fisiche concorrenti nel reato» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 21, comma 2-bis»;
i) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.»;
l) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «comunque» e' soppressa;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento» e al secondo periodo, le parole: «In quest'ultimo caso, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»;
4) al comma 3, dopo le parole: «un'unica sanzione amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»;
m) dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). - 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati.
Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). - 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.».
2. All'articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della imputazione.».
3. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».
4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 28-sexies (Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e' consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».
6. Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.
7. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.».
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui
redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche' ai
tributi degli enti territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni
amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio
amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore
integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del
completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
2) valutare la possibilita', fissandone le
condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati
versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei
confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla
piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e
sino alla concorrenza del debito di imposta;
3) rivedere i rapporti tra il processo penale e
il processo tributario prevedendo, in coerenza con i
principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali
accertati in sede dibattimentale facciano stato nel
processo tributario quanto all'accertamento dei fatti
medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali
connessi alle ipotesi di non punibilita' e di applicazione
di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di
estinzione dei debiti tributari, anche nella fase
antecedente all'esercizio dell'azione penale;
4) prevedere che la volontaria adozione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva
comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di
imprese che non possiedono i requisiti per aderire al
regime dell'adempimento collaborativo possano assumere
rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entita' delle
sanzioni;
5) introdurre, in conformita' agli orientamenti
giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa
anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione
indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;
b) per le sanzioni penali:
1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di
sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento del
tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto
stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni
raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini
della valutazione della rilevanza penale del fatto;
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni
tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai
livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle
sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante
una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con
il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in
misura maggiorata per recidiva prima della definizione del
giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni,
meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e
materiale e della continuazione, onde renderla coerente con
i principi sopra specificati, anche estendendone
l'applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtu' dei principi di cui
all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che
presentino una dichiarazione integrativa al fine di
adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione
finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati
ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27
luglio 2000, n. 212, sempreche' la violazione dipenda da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il
contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori
amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu'
coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in
particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con
qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al
titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa
tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni,
nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di
applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle
previste dalla disciplina doganale in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile
con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al
massimo di otto anni, provvedendo al conseguente
coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena
prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito e
delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del
prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e'
possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto
condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni
sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita'
finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale,
nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera
anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli
62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi
prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge
17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n.
27, che risultino superate a seguito dell'introduzione
dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento
sistematico delle disposizioni vigenti in materia di
vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non
autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui
all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non
inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo
unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio
applicabile alle violazioni della normativa doganale il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con
quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza
con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando
previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai
tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel
territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal
medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura
amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in
conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla
custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle
cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose
confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di
revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti
dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.».
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in
materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 recante:
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10-quater,
12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, «Nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti
aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente
effettuate in tutto o in parte o che indicano i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono
l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le
componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le
componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta
dovuta;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le
dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore,
liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone
fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla
legge;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di
consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi,
rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito
rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in
qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di
societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le
imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si
intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona
fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra
l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella
dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di
omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal
contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o
comunque in pagamento di detta imposta prima della
presentazione della dichiarazione o della scadenza del
relativo termine; non si considera imposta evasa quella
teorica e non effettivamente dovuta collegata a una
rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di
perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta
evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito
rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione;
g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti,
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le
operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono
condotte artificiose attive nonche' quelle omissive
realizzate in violazione di uno specifico obbligo
giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della
realta';
g-quater) per «crediti inesistenti» si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in
parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente
indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e
soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di
rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti
materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o
artifici;
g-quinquies) per «crediti non spettanti» si
intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalita'
di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la
relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a
quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella
disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti
non rientranti nella disciplina attributiva del credito per
difetto di ulteriori elementi o particolari qualita'
richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti
adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di
decadenza.»
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.»
«Art. 12-bis (Sequestro e confisca). - 1. Nel caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto,
e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale
prezzo o profitto.
2. Salvo che sussista il concreto pericolo di
dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle
condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo,
tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il
sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al
comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso
di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di
procedure conciliative o di accertamento con adesione,
sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in
regola con i relativi pagamenti.»

«Art. 13 (Cause di non punibilita'. Pagamento del
debito tributario). - 1. I reati di cui agli articoli
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni
amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche'
del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono
punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento
degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o
della presentazione della dichiarazione omessa entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o
la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del
reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in
fase di estinzione mediante rateizzazione e' dato un
termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta'
di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre
mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la
sospensione della prescrizione.
3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter
non sono punibili se il fatto dipende da cause non
imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente,
all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo si il
giudice tiene conto della crisi non transitoria di
liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei
crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di
terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili
da parte di amministrazioni pubbliche e della non
esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu'
dei seguenti indici:
a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa
rispetto al valore soglia stabilito ai fini della
punibilita';
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto
adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il
piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione
finanziaria;
c) l'entita' del debito tributario residuo, quando
sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14.»

«Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai
casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al
presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se,
prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il
debito tributario, comprese sanzioni amministrative e
interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del
dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante
rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative
e di adesione all'accertamento l'imputato ne da'
comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa
documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle
entrate con indicazione del relativo procedimento penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo,
il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione.
Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che
l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento
delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il
processo e' sospeso per ulteriori tre mesi, che il giudice
ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre
tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire
l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso
dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la
sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate
attesta l'integrale versamento delle somme dovute o
comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Durante la sospensione del processo il corso della
prescrizione e' sospeso.
2. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti
solo quando, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese
sanzioni amministrative e interessi, e' estinto, nonche'
quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le
ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo
II sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal
concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza
fiscale svolta da un professionista o da un intermediario
finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la
commercializzazione di modelli di evasione fiscale.»
«Art. 19 (Principio di specialita'). - 1. Quando uno
stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo
II e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la
sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e
resta ferma la responsabilita' degli enti e societa'
prevista dall'articolo 21, comma 2-bis.»
«Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo
tributario). - 1. Il procedimento amministrativo di
accertamento ed il processo tributario non possono essere
sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento
comunque dipende la relativa definizione.
1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario,
divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo
accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a
seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti
dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione
penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai
fini della prova del fatto in essi accertato.»
«Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni
ritenute penalmente rilevanti). - 1. L'ufficio competente
irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni
tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti
dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19,
comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con
provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di
assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dai
successivi articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la
riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di
archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio
competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del
giudice che li ha emessi.
2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se
la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita ad un
ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere
disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai
sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in
concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune
delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione
del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte
della sanzione eccedente quella che sarebbe stata
applicabile in relazione alle violazioni non penalmente
rilevanti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 129 delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come
modificato dal presente decreto:
Art. 129 (Informazioni sul procedimento penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto
cattolico e' arrestato, fermato o sottoposto a una misura
cautelare limitativa della liberta' personale o quando e'
comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del
procedimento penale o, in ogni caso, quando e' esercitata
l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero
informa, segnalando le norme che si assumono violate, la
data e il luogo del fatto, la seguente autorita'
ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale
Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda
vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani,
i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure
ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi
gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in
sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della
diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione
territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la
comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a
istituti di vita consacrata o a societa' di vita
apostolica.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che
ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione
penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico
ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nel comma 1 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in
stato di custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati
previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi
speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati,
dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al
primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela
della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado
di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della
cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti
medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due
periodi del presente comma. I procedimenti di competenza
delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che
abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
ai quali procede l'autorita' giudiziaria, possono essere
avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento
penale, in conformita' alle norme vigenti. Per le
infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con la revoca
di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessita'
dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere il
procedimento amministrativo fino al termine di quello
penale, salva la possibilita' di adottare strumenti
cautelari.
3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
pubblico ministero informa la competente direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della
imputazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale;
8-quater) svolgere le opportune attivita' di
analisi del rischio.
Gli inviti e le richieste di cui al presente
articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a
trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un
periodo di venti giorni su istanza dell'operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia
delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, devono
essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo
comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.
Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando
della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
di definizione della violazione tributaria.».

- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei
soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti
o professioni, indicandone il motivo, a comparire di
persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti
e professioni, con invito a restituirli compilati e
firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
[3] Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un
termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso
di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su
istanza dell'operatore finanziario, per giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore
regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si
applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando
della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
di definizione della violazione tributaria.».
- Si riportano i commi da 174 a 178 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 12-undecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e'
il seguente:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). Omissis
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il
versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente,
entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il
30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
presente comma si perfeziona con il versamento di quanto
dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma
175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano
validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.».
- Il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39 recante: «Misure urgenti in materia di
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria» e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
omissis
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre
2023, non hanno perfezionato la procedura di
regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1,
commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque
procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il
rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste,
se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in
un'unica soluzione e rimuovono le irregolarita' od
omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono
versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque
delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue,
sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2
per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i
termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la
regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle
irregolarita' od omissioni entro la medesima data. Il
mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la
decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a
ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di
imposta, e degli interessi nella misura prevista
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1°
giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante:
«Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo
automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati,
rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del
ricevimento della comunicazione il sostituto o il
contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento
rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di
imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun
trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine
indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le
rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della
comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le
disposizioni del presente articolo.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;
3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;
4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.»;
5) al comma 3, le parole: «comma precedente e' aumentata della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 e' aumentata dalla meta' al doppio»;
6) il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.»;
3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.»;
5) al comma 2-bis, le parole: «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»;
6) il comma 3 e' abrogato;
7) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 250»;
1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi;
1.3) al sesto periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.»;
3) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.»;
4) al comma 4, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»;
5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.»;
6) al comma 4-bis:
6.1) le parole: «della meta'», sono sostituite dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»;
6.2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode.»;
7) al comma 5, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venticinque»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il novanta e il centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
2) al comma 2, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
3) al comma 2-bis:
3.1) al primo periodo, le parole: «al novanta» sono sostituite dalle seguenti: «al settanta»;
3.2) al terzo periodo, le parole: «o di omessa verificazione periodica» sono soppresse;
3.3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti.»;
4) al comma 3, primo periodo, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»;
8) il comma 9 e' abrogato;
9) al comma 9-bis:
9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra 500 euro e 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra 500 euro e 10.000»;
9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
9.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;
9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi dalla data di effettuazione» sono soppresse e le parole: «entro il trentesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare»;
10) al comma 9-bis.3:
10.1) al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,» e le parole: «e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» sono soppresse;
10.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»;
10.3) al terzo periodo, le parole: «dei periodi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,» e dopo le parole: «operazioni inesistenti» e' inserita la seguente: «astrattamente»;
11) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «dal 10 al 20» sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»;
1.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
4) al comma 3-quinquies, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
g) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;
2) il comma 3 e' abrogato;
h) all'articolo 11:
1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre»;
2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo di 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e la sanzione edittale prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono soppresse e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le parole: «e la sanzione edittale prevista per la piu' grave violazione non e' inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
l) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»;
2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio.»;
m) all'articolo 15, il comma 2-ter e' abrogato.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13 e 15, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa del
centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni
applicabili quando non sono dovute imposte possono essere
aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare
delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13,
comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte,
si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della
differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro
150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite
deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state
attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge
dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione
prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui
al comma 2, primo periodo.
3. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di
cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro
30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai
casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o
negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia
gia' concorso alla determinazione del reddito
nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di
accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno
per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la
sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel
corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di
cui al comma 2.
6-bis. In caso di contestazione relativa alle
disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui
al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142
da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se,
nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegna
all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente
data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze idonea a consentire il
riscontro dell'applicazione delle norme volte a
neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente
che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui
al primo periodo ne da' apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si
applica il comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione
dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura
inferiore a quella effettiva, si applicano in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative
previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. (abrogato)»
«Art. 2 (Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la
sanzione amministrativa del centoventi per cento
dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di
euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e
altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate
interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare
delle ritenute non versate la sanzione prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non
risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al
comma 1, secondo periodo.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di euro 250.
2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle ritenute non versate la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al
doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione
minima di cui al comma 2.
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata
dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata
mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la
sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando
l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla
differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per cento
delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi,
interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a
euro 30.000.
3. (abrogato)
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1,
1-bis, 2 e 2.1 si applica la sanzione amministrativa di
euro 50 per ogni percepiente non indicato nella
dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere
presentata.
4-bis. Per ritenute non versate si intende la
differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute
accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi
attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non
si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o
verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente
consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
della conformita' al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente deve darne apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si
rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.»
«Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del
tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni
che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta
sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo
e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel
territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto
di dichiarazione. Nel caso di presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui
doveva essere presentata, si applica la sanzione del
quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la
dichiarazione di cui al periodo precedente e' presentata
entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo successivo si applica la sanzione del
venticinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 100.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare
dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13,
comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si
applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo
periodo.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione
omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni
ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta
un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si
applica la sanzione amministrativa del settanta per cento
della maggior imposta dovuta o della differenza di credito
utilizzato, con un minimo di 150 euro.
4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione
prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui
al comma 4.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata
dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata
mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa
o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui
al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o
committente che ha utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata la
compartecipazione alla frode.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la
sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o
rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o
rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente
inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
tra l'ammontare del tributo liquidato in base
all'accertamento e quello liquidabile in base alle
dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti
individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al venticinque per cento del
credito rimborsato.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita',
previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la
presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati
libri, registri, scritture e documenti e' punito con
sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli
74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche
relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL
del sito web, tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato
provvede alla regolarizzazione della dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.»
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa del
settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di
operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta
sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di
cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' punito con sanzione amministrativa del cinque per
cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini
della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al settanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 nei termini previsti.
3. Se le violazioni consistono nella mancata
emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o
documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali
documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione
e' in ogni caso pari al settanta per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. La stessa
sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su
apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna
operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento
per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 300.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione
l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di
rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al
settanta per cento dell'ammontare della detrazione
compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con
aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di
applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non
imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente
o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i
casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della
sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura
e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se
la violazione ha determinato una dichiarazione infedele
punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione
si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che,
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia
acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa
fattura nei termini di legge o con emissione di fattura
irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva
la responsabilita' del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al settanta per cento
dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non
provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita'
all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a
disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal
termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando
e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo
di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche
compiute dall'emittente della fattura o di altro documento,
riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un
requisito soggettivo del predetto emittente non
direttamente verificabile.
9. (abrogato)
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura del cinque per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma
l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo
periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo
quando la violazione abbia determinato una dichiarazione
infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5,
comma 4. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il
cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione
dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente
nei suoi confronti, entro novanta giorni dal termine in cui
doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa
la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza
dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli
articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti
i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente
imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con
la sanzione amministrativa del cinque per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le
disposizioni del presente comma non si applicano e il
cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui
al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che
non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle
operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata
determinata da un intento di evasione o di frode del quale
sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa del dieci per cento
del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, e'
punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per
cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione
fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel
termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto
chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia
trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da
terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in
detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La
sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se,
nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa
regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non
provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine
ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta,
in mancanza della dichiarazione d'intento di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' punito con la
sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui
all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al
cessionario, committente o importatore che rilascia la
predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
dalla legge.
3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza
della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare
relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo
8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi
avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci
e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.
28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il
superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei
casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del
commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si
applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni
di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in
dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per cento.»
«Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni). - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se
diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche'
per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato
in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima
sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto
della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2,
74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei
casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
dei quali e' prescritta la conservazione ovvero
l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza
riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 30.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del
medesimo testo unico, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e
delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro
30.000.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una
sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.»
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. (abrogato)
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.»
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione
ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non
veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo
2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6. abrogato
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata
contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione
della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7-quinquies. Nei confronti del rappresentante
fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui
all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie
per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al
comma 1 sono ridotte alla meta'.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al
medesimo comma.
4. abrogato.»
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.

4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione del settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
«Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
- 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.
2-ter. (abrogato).».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»;
b) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Principi di legalita' e proporzionalita'»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» e' inserita la seguente: «concreto»;
2) dopo il comma 5-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, al primo periodo, e' anteposto il seguente: «La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni precedenti, sia» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'» e le parole: «degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.»;
4) al comma 4-bis le parole: «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.» e al secondo periodo, le parole: «, della societa', dell'associazione o dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione»;
2) al comma 3, le parole: «, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata»;
3) al comma 5, dopo le parole: «da chiunque eseguito,» sono inserite le seguenti: «compreso l'autore della violazione,», le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore»;
4) al comma 6, le parole: «, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero»;
5) al comma 7, le parole: «della persona fisica autrice» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autore» e le parole: «, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «diverse violazioni formali della medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»;
2) al comma 2, le parole: «commette piu' violazioni che, nella loro progressione,» sono sostituite dalle seguenti: «commette in progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.»;
3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»;
6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono inserite le seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalita' e»;
7) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.»;
8) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»;
g) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» e' sostituita dalla seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse e le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un anno»;
2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la violazione non rientri tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni»;
4) dopo la lettera b-quater), e' inserita la seguente:
«b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»;
5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni» sono soppresse;
6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.»;
h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la parola: «disposizione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi da una societa' controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla societa' che ha fatto ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'autorita' giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita';
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la societa' cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti»;
i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «di societa' od enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido» sono sostituite dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido» e le parole «dalla quale la scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»;
l) all'articolo 16:
1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;
2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
m) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,»;
2) il comma 3 e' abrogato;
n) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;
o) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.»;
p) all'articolo 21:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di sei mesi,» sono soppresse;
1.2) alle lettere b) e c), le parole: «, per la durata massima di sei mesi» sono soppresse;
1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima di sei mesi,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e massimi» sono sostituite dalle seguenti: «e alla misura».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e 21, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme
tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel
pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo
nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che
ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto
tributario proprio di societa' o enti, con o senza
personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma,
nella fase di riscossione, la disciplina sulla
responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice
civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se
e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente
privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo
sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e'
irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito
per loro conto.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce
interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della
sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in
misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal
fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del
triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa
le nuove misure, determinandone la decorrenza.»
«Art. 3 (Principio di legalita' e proporzionalita').
- 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in
forza di una legge entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo'
essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo
una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.
3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni
tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e
di offensivita'.»
«Art. 6 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la
violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da
colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti
criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo
corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni
punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche'
relative alle operazioni disciplinate dal decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da
quelle accertate in misura non eccedente il cinque per
cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando
essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il
pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto
denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se
non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che
non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del
tributo.
5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua
alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria
competente con i documenti di prassi riconducibili alle
tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere
a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo,
entro i successivi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione delle stesse, alla presentazione della
dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta
dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive
condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria.»
«Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in
ragione del principio di proporzionalita' di cui
all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza che
accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'
incorso in altra violazione della stessa indole non
definita ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto o
dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le
violazioni delle stesse disposizioni e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono e dei motivi che le determinano o per le
modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione
applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della
misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della
violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi
del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla
meta'.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole
leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un
terzo.»
«Art. 11 (Responsabili per la sanzione
amministrativa). - 1. Nei casi in cui una violazione che
abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del
tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante
legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento
del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica
nell'interesse della quale ha agito l'autore della
violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di
regresso. Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa
grave, la sanzione, determinata anche in esito
all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma
3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in
somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
la responsabilita' prevista a carico della persona fisica
nell'interesse della quale ha agito l'autore della
violazione. L'importo puo' essere adeguato ai sensi
dell'articolo 2, comma 4.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della
violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti
illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da
due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni
diverse, la persona fisica nell'interesse della quale e'
compiuta la violazione e' obbligata al pagamento di una
somma pari alla sanzione piu' grave.
4.
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui
siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di
quella piu' grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore
della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora
il pagamento sia stato eseguito dall'autore della
violazione, nel limite previsto dal comma 1, la
responsabilita' della persona fisica nell'interesse della
quale ha agito l'autore, e' limitata all'eventuale
eccedenza.
6. La persona fisica, nell'interesse della quale ha
agito l'autore della violazione, puo' assumere per intero
il debito dell'autore della violazione.
7. La morte dell'autore della violazione, ancorche'
avvenuta prima della irrogazione della sanzione
amministrativa, non estingue la responsabilita' della
persona fisica nell'interesse della quale ha agito.»
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). -
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per
la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni della medesima disposizione, con esclusione
delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le
indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette in progressione o con la medesima
risoluzione piu' violazioni che pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni
caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di
pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le
violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, l'aumento da
un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave
incrementata di un quinto.
4. (abrogato)
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le
violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi,
l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione
piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le
violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini
di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera
sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti se
l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la
sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle
contestate, quando in seguito vi provvede determina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto
del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione
danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti
avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione
dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva
tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze
precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti
dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la
sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita' e
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di
conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica si applicano separatamente per ciascun
tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun
istituto deflativo. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla
definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del
presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con
violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di
irrogazione delle sanzioni.
8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si
applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai
tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi
erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla
produzione e sui consumi.»
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al primo periodo non si applica alle violazioni indicate
negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) ad un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
«Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario
e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti
degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono
tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di
quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla
richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta
alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la
cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari,
ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando
il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
quando la cessione avviene nell'ambito della composizione
negoziata della crisi o di uno degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche
quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi da
una societa' controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, dall'impresa o dalla societa' che ha fatto
ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti,
a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'Autorita'
giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla
medesima autorita';
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del
soggetto controllante la societa' cedente o al
soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.»
«Art. 15 (Trasformazione, fusione e scissione di
societa'). - 1. La societa' o l'ente risultante dalla
trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione,
subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse
relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo
2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale e di
scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli
articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41
e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19,
ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido al
pagamento delle somme dovute per violazioni commesse
anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante
scorporo, acquista efficacia.»
«Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle
sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni
accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente
competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni
si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
delle misure edittali previste dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle
misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo
al termine di versamento della prima rata. In caso di
inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio,
nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto
motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni
medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene
notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto
l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi
dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.»
«Art. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione
dell'irrogazione delle sanzioni). - 1. L'atto di
contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle
violazioni previste dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, e
dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, e' notificato al trasgressore entro novanta
giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro
centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei
confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine
di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7,
e' ridotto alla meta'.
3. (abrogato).»
«Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del
presente decreto.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a
ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.»
«Art. 21 (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono
sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione dalle cariche di amministratore,
sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con
personalita' giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per
l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze,
concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio
di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro
sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attivita' di
lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate
nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi
di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono
i limiti temporali in relazione alla gravita'
dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.».
 
Art. 4
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
indiretti

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;
e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;
c) all'articolo 53:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;
4) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»:
b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»
3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;
b) all'articolo 33:
1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».
6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500».
7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000»;
b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;
c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;
e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»;
f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;»;
i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
l) la lettera l) e' soppressa;
m) alla lettera m):
1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;
n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;
o) dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente:
«n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 69, 71, 72, 73 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, «Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione
e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e'
punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi
per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di
registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30
giorni, si applica la sanzione amministrativa del
quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte
dovute.»
«Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). -
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o
diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51,
ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica
la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della
maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al
quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche
se la differenza non e' superiore al quarto del valore
accertato.»
«Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se
viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto,
si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella
gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato,
detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell'articolo 71.»
«Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione
del repertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del
repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia
delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 1000 a euro 5000.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le
disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2000.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con
ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua
regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali
possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non
superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto
dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente
l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
3.»
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per
l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2000.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste
di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
- Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 53 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, «Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni», come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi
omette di presentare la dichiarazione della successione,
quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito
con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento
dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e'
dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 1000. Se la dichiarazione e' presentata con
un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
sanzione amministrativa del quarantacinque per cento
dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata
dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi
omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la
liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in
maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in
parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa
pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La
stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta
corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passivita' deducibili contenenti dati o elementi non
rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore
accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o
di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.»
«Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il
legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e'
punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la
sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della
inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della
esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo
25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48,
commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5
dello stesso articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o
della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai
diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero
quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari
applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste
dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b)
dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae
all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c)
rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo
23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che
ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui
all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e'
raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti
posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici
impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di
intermediazione o dell'Ente poste italiane.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 «Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale», come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento
dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le
annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa pari al quarantacinque per cento
dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni
soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da
eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata
gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2000 ridotta a
euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972
n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto,
oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o
della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo
comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni
relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un
minimo di euro 100.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e'
punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per
cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di
conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a
trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del
quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta.»
«Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine
bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che
non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo
14 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 5000.».
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
«Imposta sugli spettacoli», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni
concernenti la fatturazione e l'annotazione delle
operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e
il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa
fatturazione o annotazione delle operazioni indicate
nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
pari al sessanta per cento dell'imposta relativa
all'imponibile non correttamente documentato o registrato,
con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione,
commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella
documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a
quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro
250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione
prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la
presentazione della stessa con indicazione di importi
inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al
novanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di
cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni
dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto
giorno successivo al termine della data della
manifestazione, sono presentate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare
dell'imposta con un minimo di 150 euro.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o
dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero
per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli
reali, si applica la sanzione pari al sessanta per cento
dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in
caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali.»
«Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la
sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione
dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari
incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo
degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di
effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle
distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da
gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui
all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e
degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate
competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi
misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si
applica la sanzione da euro 2000 a euro 4000.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per
la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la
sanzione da euro 250 a euro 2000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
«Disciplina delle tasse sulle concessioni governative»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita'
per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle
concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o
assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione
amministrativa pari al novanta per cento della tassa
medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a
tasse sulle concessioni governative senza che sia stato
effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al
pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
per l'occupazione nelle aree depresse», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Fatturazione e registrazione). - 1. I
soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36,
nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta
separatamente dal corrispettivo. Ferma restando,
ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione
a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque
obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36,
comma 3, del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al
comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9
dello stesso articolo, devono annotare in un apposito
registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi
considerati con l'indicazione della data della relativa
operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni
acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo
dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo
dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della
differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative
alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei
termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
quelle relative agli acquisti, con riferimento alla
relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni
dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione
della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze
positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita
del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve
essere annotato separatamente nel registro di cui
all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini
della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e
33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza
imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono
annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel
registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto
concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita,
numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi
dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero
dall'obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui
all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro
gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione
della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del
relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate
in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi,
comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le
annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al
comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad
aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle
corrispondenti aliquote sono determinati in base al
rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota
e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il
periodo di riferimento.
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei
registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli
effetti dell'applicazione delle sanzioni alla
corrispondente violazione punita a norma del comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 29
ottobre 1961 n. 1216 recante: «Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle
disposizioni della presente legge sono punite con le
seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei
premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro
2.000 a euro 5.000;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di
partite soggette ad imposta, pari al cento per cento
dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della
specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al
settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma
occultata o indicata come ad imposta o dovuta in piu' per
differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei
casi di cui all'articolo 12 e violazione delle altre
disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da euro
1.000 a euro 4.000;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle
polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al
settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma
occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma 2 dell'articolo 6, da
euro 100 a euro 500;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti
di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e
degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma
dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500;
h) omessa presentazione nel prescritto termine
della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, pari al
cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non
denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare
l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i
versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi
incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito
dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il
rimborso;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11,
15, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla
somma occultata, con un minimo di euro 100;
l) (soppressa)
m) inosservanza delle disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a euro 500 a
carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia
rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi'
punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000
ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma
indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini
della denuncia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro
1.000;
n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui
all'articolo 9 entro 90 giorni dal termine di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e 4, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio