Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Rassemblement Valdôtain


STATUTO

Art. 1.
Costituzione

E' costituito, in forma di associazione regolata dagli articoli 36 e ss del codice civile e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, il Movimento politico denominato «Rassemblement Valdôtain» (d'ora in avanti anche semplicemente «Movimento»).
La durata del Movimento e' illimitata.

 
Art. 2.
Il simbolo

Il simbolo del Movimento e' costituito da un leone rampante di colore bianco in campo rosso, con la denominazione «RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN» di colore bianco posta in forma circolare al di sopra e al di sotto del leone, come risulta graficamente nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente Statuto ed al quale si rimanda per completezza descrittiva.

 
Art. 3.
Sede

La sede del Movimento e' sita ad Aosta in via Chambery n. 129.

 
Art. 4.
Principi ispiratori e finalita' del Movimento

Il «Rassemblement Valdôtain» si e' costituito con lo scopo di creare un Movimento politico indipendente da qualsiasi altro partito politico esistente per poter difendere liberamente, senza alcuna remora gli interessi di tutti i Valdostani siano essi di nascita, adozione o scelta.
Il «Rassemblement Valdôtain» riconosce quali propri principi ispiratori quelli nati dall'esperienza de «La Jeune Vallee d'Aoste», nonche' dal percorso di costruzione dell'Autonomia speciale della Valle d'Aosta nato anche dalle prerogative storiche di autogoverno.
Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale tutelare le liberta' primarie dell'individuo come essere dotato del potere di pensare e agire liberamente, rispettando l'essere umano e la famiglia come basi della nostra societa'.
Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che ogni organizzazione statuale debba essere considerata come uno strumento della comunita': questo non deve assumere alcun potere che possa entrare in conflitto con i diritti fondamentali dei cittadini e con le condizioni indispensabili per una vita responsabile e creativa, guidata dal buonsenso: la liberta' individuale deve essere garantita da un'amministrazione indipendente della legge e della giustizia in linea con il «Manifesto di Oxford del 1947».
Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale salvaguardare il rapporto di leale collaborazione tra la Valle d'Aosta e lo Stato italiano, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'applicazione integrale dello Statuto speciale di Autonomia, nonche' il pieno riconoscimento dell'autodeterminazione della Valle d'Aosta in linea con i principi sanciti dalle Nazioni Unite, nel pieno rispetto della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea, auspicando al contempo una riforma in senso federale dello Stato italiano.
Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene fondamentale promuovere ogni azione culturale, politica ed economica volta a rafforzare la collaborazione con le comunita' e i territori limitrofi alla Valle d'Aosta.
Il «Rassemblement Valdôtain» ritiene che la soppressione della liberta' economica conduce inevitabilmente alla scomparsa della liberta' politica, per questo motivo si oppone a tutte quelle forme di monopolio, cartello o altri apparati di concentrazione del potere politico ed economico promuovendo la liberta' di impresa in ogni sua forma.

 
Art. 5.
Appartenenza al movimento

L'appartenenza al «Rassemblement Valdôtain» e' aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto sedici anni e che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.
L'adesione al Movimento ha validita' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento. Per le revoche presentate in corso d'anno non si da' luogo ad alcun rimborso della quota associativa. Le richieste di adesione si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso la sede del Movimento. L'accettazione e' demandata alla Segreteria politica, che puo', con provvedimento motivato, negare l'iscrizione.
L'adesione al «Rassemblement Valdôtain» esclude la contemporanea adesione o iscrizione ad altri gruppi o movimenti politici. Non e' ammessa l'adesione ad altri partiti, movimenti o gruppi che svolgono in qualsiasi modo e forma attivita' politica, ne' che abbiano presentato o presentino liste a consultazioni elettorali. Non e' ammesso da parte degli aderenti al Movimento lo svolgimento di alcuna attivita' a favore di un altro partito, Movimento o gruppo politico, ne' la candidatura, salvo che la stessa sia stata autorizzata dalla Segreteria politica del Movimento.
I dati personali degli iscritti, aderenti, simpatizzanti di cui il Movimento viene in possesso, sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

 
Art. 6.
Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di partecipare alla sua attivita', di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all'elezione degli organi statutari. Gli iscritti hanno altresi' il diritto di:
(1) essere consultati per l'eventuale scelta dei candidati a cariche istituzionali;
(2) essere informati anche mediante le piu' moderne tecnologie digitali sugli aspetti della vita interna al Movimento;
(3) avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali.
Il diritto di elettorato attivo all'interno del Movimento non puo' esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale.

 
Art. 7.
Doveri degli iscritti

Ogni iscritto e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari, nello specifico e' tenuto a:
(1) contribuire, secondo le proprie possibilita' e disponibilita' alla vita del Movimento e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;
(2) tenere, nei confronti degli altri iscritti, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno;
(3) concorrere secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il Movimento;
(4) versare la quota annuale di appartenenza entro i termini stabiliti dalla Segreteria politica;
(5) accettare e rispettare le decisioni prese a maggioranza dagli Organi del Movimento e gli indirizzi politici dello stesso;
(6) svolgere ogni attivita' che possa far aumentare la partecipazione al Movimento e incrementare il numero degli iscritti;
(7) garantire l'unita' operativa del Movimento e astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa essere di danno al Movimento;
(8) non rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Movimento o con quanto stabilito anche a maggioranza dagli organi del Movimento e' considerato fatto dannoso ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari.

 
Art. 8.
Parita' di genere

Il Movimento si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica.
Il Movimento promuove la parita' di genere negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

 
Art. 9.
Tutela delle minoranze

Il Movimento garantisce la tutela delle minoranze e l'assicurazione della loro presenza, ove formalmente costituite, in tutti gli organi collegiali, secondo un criterio proporzionale.

 
Art. 10.
Simpatizzanti

Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che ne professano i principi e ne perseguono le finalita' e non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici. I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per gli Organi del Movimento.

 
Art. 11
Organizzazione territoriale

Il «Rassemblement Valdôtain» promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo quali strumenti di crescita interna. L'azione territoriale si articola attraverso progetti concreti di cittadinanza attiva, che mirano a realizzare, attraverso il coinvolgimento della popolazione, gli obiettivi e i valori descritti nel presente Statuto.
L'organizzazione territoriale e' composta da dieci «Aree territoriali» che, oltre alla citta' di Aosta, sono identificati dall'area territoriale delle Unite' des Communes in cui e' suddiviso il territorio della Regione Autonoma (Unite' Valdigne-Mont-Blanc, Unite' Grand Paradis, Unite' Grand-Combin, Unite' Mont-Emilius, Unite' Mont-Cervin, Unite' Evançon, Unite' Mont-Rose, Unite' Walser). La costituzione di ciascuna area puo' avvenire allorquando nell'area territoriale di riferimento vi siano almeno cinque iscritti. Un componente di un'Area puo' essere allontanato o escluso dallo stesso unicamente da una decisione motivata del Collegio dei probiviri.
Le attivita' delle aree territoriali devono:
(1) essere conformi alla linea politica del Movimento;
(2) ricadere nel territorio di competenza dell'area;
(3) essere approvate dalla Segreteria politica;
(4) essere finanziate, qualora fosse necessario, da attivita' di autofinanziamento ovvero in casi particolari finanziate dal Movimento previa approvazione della Segreteria politica.
L'Area territoriale si riunisce periodicamente all'interno del proprio territorio di competenza, oppure alla sede del Movimento. Ogni riunione deve essere regolarmente verbalizzata e il verbale inviato alla Segreteria politica. Ogni Area elegge, alla sua prima riunione, un responsabile ed un suo vice a maggioranza dei presenti. L'elezione viene poi ratificata dalla Segreteria politica. Il responsabile e il suo vice sono gli organizzatori delle attivita' nel proprio territorio di competenza e possono farsi supportare da altri iscritti dell'Area previa autorizzazione della relativa organizzazione da parte della Segreteria politica.
In particolare il responsabile dell'Area territoriale o in sua assenza il vice ha la facolta' di:
(1) indire le riunioni del proprio gruppo territoriale, tenendo conto delle esigenze dei componenti e nell'ottica della maggior partecipazione possibile;
(2) stabilire la linea di azione, in coordinamento con la Segreteria politica e gli altri organi del Movimento;
(3) organizzare le attivita' e i progetti territoriali;
(4) organizzare le attivita' di autofinanziamento;
(5) partecipare alle riunioni della Segreteria politica, qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti relativi a progetti, attivita' dell'Area territoriale di riferimento o siano di interesse per il territorio di competenza.
Il responsabile dell'Area o in sua assenza il vice ha il dovere di:
(1) mantenere le attivita' e i progetti del proprio gruppo territoriale all'interno del perimetro stabilito dallo Statuto e della linea politica del Movimento;
(2) organizzare attivita' di autofinanziamento;
(3) relazionare alla Segreteria politica e se richiesto all'Assemblea sulle attivita' del l'Area territoriale.
Il responsabile dell'Area territoriale resta in carica 2 anni, mentre decade quando non vi sono attivita' o progetti in corso nel suo territorio e quando non vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale superiore ai tre mesi.
Un'Area territoriale viene sciolta o chiusa con votazione richiesta e motivata in riunione da almeno il 50% dei suoi componenti e effettuata nella riunione successiva alla richiesta stessa.
Un'Area territoriale viene considerata sospesa:
(1) quando non vi sono attivita' o progetti in corso nel suo territorio;
(2) quando non vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale superiore ai tre mesi;
(3) in attesa di pronuncia del Collegio dei probiviri, che deve avvenire entro il termine tassativo di trenta giorni.
Un'Area territoriale viene commissariata o chiusa a seguito di un provvedimento della Segreteria politica, supportato da una pronuncia del Collegio dei probiviri, per ripetute violazioni delle norme di comportamento o dello Statuto, da parte di piu' membri del gruppo stesso.
L'eventuale commissario viene incaricato dalla Segreteria politica e assume il ruolo di responsabile per un periodo non superiore ai sei mesi e comunque non rinnovabile.

 
Art. 12.
Organi

Sono organi del Movimento «Rassemblement Valdôtain»:
(1) l'Assemblea generale degli iscritti («Assemblee generale»);
(2) il Presidente del Movimento;
(3) il Segretario politico;
(4) il Segretario amministrativo;
(5) la Segreteria politica («Bureau politique»);
(6) il Comitato centrale («Comite' central»);
(7) il Collegio dei probiviri;
(8) i Revisori dei conti;
(9) l'Organo di garanzia.

 
Art. 13.
L'Assemblea generale degli iscritti - Assemblee generale

L'Assemblea generale degli iscritti e' l'organo competente a:
(1) definire la linea politica del Movimento;
(2) definire gli indirizzi programmatici;
(3) eleggere il Presidente del Movimento;
(4) eleggere il Segretario politico;
(5) eleggere il Segretario amministrativo;
(6) eleggere i membri della Segreteria politica;
(7) eleggere il Collegio dei probiviri;
(8) eleggere i Revisori dei conti;
(9) eleggere l'Organo di garanzia;
(10) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento.
All'Assemblea generale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti del Movimento.
L'Assemblea generale puo' essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria:
(1) la seduta ordinaria e' convocata di norma una volta all'anno. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti della Segreteria politica, l'Assemblea generale ordinaria puo' essere differita di un anno;
(2) la seduta straordinaria puo' essere convocata su richiesta della Segreteria politica a maggioranza dei suoi componenti.
Gli Organi del Movimento, con l'esclusione del Comitato centrale, sono eletti ogni due anni dall'Assemblea generale degli iscritti convocata in seduta ordinaria secondo le modalita' di elezione definite dal regolamento assembleare approvato preventivamente dal Comitato centrale.
L'Assemblea generale e' l'organo plenario e sovrano, rappresentativo di tutti i tesserati e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti ed e' convocata dal Presidente del Movimento. L'Assemblea, in sede di valida convocazione, elegge il proprio Presidente che ne dirige i lavori e che e' eletto su proposta della Segreteria politica.
L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi. Hanno diritto di voto tutti coloro che hanno maturato almeno dodici mesi di iscrizione e sono in regola con i versamenti dovuti al Movimento. Le decisioni devono essere prese con voto palese. Le votazioni che riguardano nomine o persone devono essere espresse in forma anonima.

 
Art. 14.
Il Presidente

Il Presidente e' il garante dello Statuto e ha la rappresentanza legale del Movimento. E' eletto dall'Assemblea generale a maggioranza dei presenti convocata in seduta ordinaria, dura in carica due anni e puo' essere rieletto. Questi convoca e presiede la Segreteria politica, in vece del Segretario politico, e il Comitato centrale e ne stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
Nella prima riunione della Segreteria politica indica al suo interno un suo vice che in caso di assenza o qualsiasi impedimento ne svolge le funzioni.

 
Art. 15.
Il Segretario politico

Il Segretario politico del Movimento rappresenta il «Rassemblement Valdôtain» e cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali. E' eletto dall'Assemblea generale a maggioranza dei presenti convocata in seduta ordinaria, dura in carica due anni e puo' essere rieletto. Una volta eletto nomina il responsabile del programma.
Questi convoca e presiede la Segreteria politica e impartisce le direttive in base ai deliberati di questa.
Nella prima riunione della Segreteria politica indica al suo interno un suo vice che in caso di assenza o qualsiasi impedimento ne svolge le funzioni.

 
Art. 16.
Il Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo e' eletto dall'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza assoluta dei presenti; dura in carica due anni e puo' essere rieletto. Il Segretario amministrativo, il cui ruolo ha carattere esecutivo, deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. Il Segretario amministrativo e' il responsabile dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, nonche' il soggetto preposto alla gestione di tutte le attivita' a questa annesse assicurandone il rispetto dei principi di economicita' ed equilibrio finanziario.
Il Segretario amministrativo ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa, previa autorizzazione del Presidente, la prestazione di fidejussioni, avalli, e/o altre garanzie nell'interesse del «Rassemblement Valdôtain».
Il Segretario amministrativo e' responsabile della predisposizione del rendiconto annuale di esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Movimento. Il rendiconto annuale dovra' essere oggetto di presentazione all'Assemblea generale degli iscritti e copia dovra' essere resa pubblica secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio dei partiti e movimenti politici.
Il Segretario amministrativo e' responsabile della verbalizzazione e della conservazione degli atti relativi all'Assemblea generale degli iscritti e degli Organi in cui si compone il Movimento. In caso di assenza o di qualsiasi impedimento il ruolo del Segretario amministrativo viene assunto da colui che, individuato all'interno della Segreteria politica, ne abbia le competenze.

 
Art. 17.
La Segreteria politica - Bureau politique

La Segreteria politica si compone dei seguenti nove membri:
a) il Presidente del Movimento;
b) il Segretario politico;
c) il Segretario amministrativo;
d) il responsabile del programma;
e) un rappresentante tra gli eletti al Parlamento nazionale e/o europeo;
f) il Capogruppo in Consiglio regionale (o in sua vece il Vicecapogruppo);
g) il Capogruppo nel Consiglio comunale della citta' di Aosta (o in sua vece il Vicecapogruppo);
h) il responsabile degli enti locali (o in sua vece il vice);
i) il responsabile del gruppo giovanile.
Nel caso in cui il Movimento non esprima parlamentari nazionali ed europei o anche consiglieri regionali i componenti della Segreteria politica sono integrati da membri eletti a maggioranza dal Comitato centrale. Nel caso in cui il Movimento non esprima eletti nel Consiglio comunale della citta' di Aosta il componente di cui alla lettera (g) e' sostituito dal responsabile dell'Area territoriale di Aosta.
La Segreteria politica deve riunirsi almeno una volta al mese con la finalita' di:
a) concretizzare il programma politico e le attivita' nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea generale degli iscritti e dal Comitato centrale;
b) coadiuvare il Segretario politico nei rapporti con le altre forze politiche;
c) stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attivita' del Movimento;
d) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Comitato centrale che deve ratificare le decisioni entro quindici giorni;
e) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;
f) determinare l'ammontare di eventuali indennita' e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonche' garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.
Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono partecipare alle riunioni della Segreteria politica senza diritto di voto.

 
Art. 18.
Il Comitato centrale - Comite' central

Il Comitato centrale del Movimento e' composto dai seguenti membri:
a) il Presidente del Movimento;
b) il Segretario politico;
c) il Segretario amministrativo;
d) il responsabile del programma;
e) un rappresentante tra gli eletti al Parlamento nazionale e/o europeo;
f) il Capogruppo in Consiglio regionale (o in sua vece il Vicecapogruppo);
g) il Capogruppo nel Consiglio comunale della citta' di Aosta (o in sua vece il Vicecapogruppo);
h) il responsabile del gruppo giovanile;
i) il responsabile degli enti locali (o in sua vece il vice);
j) i responsabili delle aree territoriali.
Nel caso in cui uno o piu' membri inclusi nell'elenco precedente non fossero presenti o venissero meno per cause sopraggiunte, la Segreteria politica provvede a completare i membri del Comitato centrale nominando uno o piu' iscritti, in regola con i dettami del presente Statuto, sino alla sopraggiunta identificazione del titolare secondo le previsioni del presente articolo.
Tutti gli eletti nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee possono partecipare alle riunioni del Comitato centrale senza diritto di voto con l'esclusione del rappresentante di cui alla lettera (e).
Il Comitato centrale provvede a:
a) approvare il bilancio previsionale e il rendiconto annuale;
b) elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. Il Comitato centrale, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti e sulla base della rappresentanza territoriale e dei curricula personali. Non potranno essere approvate le candidature all'elezione del Consiglio Valle, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano gia' espletato due interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste del «Rassemblement Valdôtain»;
c) deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilita', dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del l'Assemblea generale degli iscritti;
d) verificare e determinare eventuali finalita' politiche o ideali contrastanti;
e) indire l'Assemblea degli iscritti;
f) nominare eventuali gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche;
g) stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi;
h) provvedere alla cooptazione del Segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessita';
i) trasferire l'indirizzo della sede legale.

 
Art. 19.
Trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il segretario amministrativo pubblica, ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto di esercizio del Movimento corredato dalla propria relazione di esercizio del legale rappresentante ai sensi delle vigenti norme, nonche' la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del bilancio di previsione. Tutti i dati pubblicati sul sito del Movimento o diversamente divulgati sono esclusivamente quelli di coloro che hanno prestato il loro consenso in conformita' a quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (reg. 2016/679/UE - GDPR). Tutte le attivita' amministrative del Movimento dovranno essere effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti che mirano a proteggere la riservatezza dei dati personali nonche' in maniera tale da garantire la massima trasparenza.

 
Art. 20.
Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri dura in carica due anni ed e' un organo di controllo costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Movimento. Il Collegio dei probiviri nomina un presidente e decide validamente a maggioranza. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Comitato centrale.
Il Collegio dei probiviri provvede solo previo deferimento scritto ricevuto da qualunque iscritto al Movimento o organismo rappresentativo dello stesso. Le contestazioni devono essere chiare e puntuali e presentate entro trenta giorni dopo il verificarsi del fatto.
Il soggetto contro il quale vengono mosse le contestazioni puo' presentare entro quindici giorni le proprie ragioni al Collegio, per iscritto. A questo proposito viene redatto verbale controfirmato dall'interessato.
Il Collegio deve prendere le proprie decisioni entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il procedimento innanzi al Collegio si conclude con un provvedimento motivato di:
a) archiviazione;
b) richiamo scritto;
c) rimozione dagli incarichi;
d) sospensione temporanea;
e) espulsione.
Il Collegio provvede con decisioni scritte e motivate di cui curera' la notificazione all'interessato. L'interessato puo' ricorrere avverso le decisioni del Collegio dei probiviri entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, in tal caso l'istanza deve essere presentata all'organo di garanzia.

 
Art. 21.
I Revisori dei conti

I revisori dei conti, organo di controllo, sono eletti dall'Assemblea generale degli iscritti in numero di tre e restano in carica due anni. Essi certificano il rendiconto annuale e il bilancio di previsione annuale del Movimento. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle di membro degli altri organi del Movimento.

 
Art. 22.
Organo di garanzia

L'organo di garanzia dura in carica due anni ed e' eletto dall'Assemblea generale degli iscritti in seno ai suoi aderenti. Esso e' formato da tre persone le quali non possono ricoprire alcun tipo di incarico presso gli altri organi del Movimento. L'Organo di garanzia elegge al suo interno un Presidente che ne coordina le attivita' e ha funzione di decisione relativamente alle cause di seconda istanza come previsto dall'art. 20 del presente Statuto. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono definitive e devono essere notificate entro trenta giorni dal ricorso dell'interessato.

 
Art. 23.
Il responsabile del programma

Il responsabile del programma e' nominato dal Segretario politico e sovrintende alla redazione ed allo sviluppo dei programmi politici e amministrativi del Movimento, coordina i gruppi di lavoro costituiti per l'esame di specifiche tematiche e supporta le attivita' organizzate dalle Aree territoriali. Nell'ambito delle attivita' di comunicazione e propaganda sovrintende i rapporti con i fornitori e gli organi di stampa in coordinamento con la Segreteria politica. Svolge il ruolo di moderatore e presentatore nel corso degli eventi ufficiali organizzati e/o promossi dal Movimento.

 
Art. 24.
Il responsabile degli enti locali
e il responsabile del gruppo giovanile

Gli iscritti al Movimento eletti nei comuni della Valle d'Aosta eleggono tra loro un responsabile degli enti locali e un vice che li rappresentano in seno agli Organi del Movimento per due anni. In caso di assenza di disponibilita' tra gli eletti nei comuni, questi sono scelti dal Comitato centrale su proposta della Segreteria politica.
E' costituito il gruppo giovanile del Movimento il cui Regolamento sara' adottato dal Comitato centrale su proposta dell'Assemblea degli iscritti al Movimento con meno di 35 anni di eta'. La denominazione del gruppo giovanile e' definita all'interno del relativo Regolamento.

 
Art. 25.
Candidature

Le liste dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, al Consiglio regionale e ai Consigli comunali sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato centrale, su proposta della Segreteria politica.
Le candidature o le autocandidature sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore eta', privilegiando gli iscritti che si sono impegnati all'interno del Movimento (partecipazione ai gruppi territoriali, commissioni o altri impegni) e la territorialita' del candidato quando si tratta di elezione di carattere comunale.
Il Comitato centrale affida al Collegio dei probiviri in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente articolo. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte del Comitato centrale. Il Collegio dei probiviri decide entro le successive quarantotto ore; il giudizio e' inappellabile.

 
Art. 26.
Fonti di finanziamento, trasparenza
e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il Segretario amministrativo, pubblica ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto del Movimento.
Le entrate del Movimento derivano:
a) dalle quote ordinarie degli iscritti;
b) da iniziative di autofinanziamento promosse dai tesserati;
c) dai contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone e soggetti organizzati e non, che decidano in tal senso;
d) dalle somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;
e) dal contributo previsto sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta sia essa elettiva o di nomina;
f) da ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
Il sostegno alle attivita' promosse dal Movimento viene deliberato dal Comitato centrale, tenendo conto del numero degli iscritti, delle quote versate e delle eventuali scadenze o manifestazioni legate al territorio. Nel provvedimento di assegnazione delle somme all'attivita' designata, sono indicate le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.

 
Art. 27.
Scioglimento

Lo scioglimento del «Rassemblement Valdôtain» puo' avvenire con deliberazione del Comitato centrale, previo parere dell'Assemblea generale degli iscritti al Movimento. L'Assemblea decide con proprio provvedimento motivato la destinazione del patrimonio del Movimento.

 
Art. 28.
Disposizioni attuative

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia di associazioni di diritto comune.

 
Art. 29. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e successive modifiche e integrazioni)

E' vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi o riserve di capitale o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento del Movimento per qualunque causa, ogni decisione sul patrimonio viene deliberata dall'Assemblea generale degli iscritti al Movimento e sottoposta all'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La redazione del rendiconto annuale deve seguire i principi della chiarezza, veridicita' e correttezza e trasparenza, da rappresentare la situazione economico-finanziaria del Movimento nella sua realta'. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

 
Art. 30.
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, al simbolo ed alla denominazione del Movimento sono approvate dall'Assemblea e sono sottoposte alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
Eventuali modifiche di natura formale, tecnica o di adeguamento a norme di legge - ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - sono approvati dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Parte di provvedimento in formato grafico