Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
DECRETO 22 maggio 2024 |
Ripartizione delle risorse per la costruzione di scuole innovative. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 18, comma 8, con il quale sono stati destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (di seguito, legge n. 107 del 2015); Visto in particolare, l'art. 1, comma 153 della citata legge n. 107 del 2015, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e delh sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio; Considerato che il citato art. 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa; Visto inoltre, l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che per la realizzazione delle scuole innovative, e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 agosto 2015, n. 593, con cui e' stato ripartito il primo lotto di risorse (pari a euro 300 milioni) tra le Regioni e sono stati definiti i criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse degli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative; Considerato che con il decreto ministeriale del 3 novembre 2015, n. 860 e' stato esperito un concorso d'idee per la progettazione di dette scuole innovative e che al relativo esito sono state ammesse a fmanziamento cinquanta iniziative, con esclusione dell'intervento presentato dal Comune di Bari; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), art. 1, comma 717 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107; Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, altresi', che le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; Visto il citato art. 1, comma 717 della legge n. 208 del 2015 e s.m.i che prevede, che le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» con la quale e' stata soppressa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 9 che ha abrogato il concorso di idee per la realizzazione delle scuole innovative previsto dall'art. 1, commi 155, 156 e 157 della legge n. 107 del 2015 per cui non e' stato esperito un successivo concorso di idee per le ulteriori sette proposte individuate dalle Regioni nell'ambito delle risorse alle medesime spettanti sulla base di quanto stabilito dal sopracitato decreto n. 593 del 2015; Dato atto che le iniziative complessivamente individuate e trasmesse dal Ministero dell'istruzione all'INAIL sono complessivamente pari a cinquantasei; Considerato che l'INAIL, con comunicazioni del 29 maggio e 19 ottobre 2018, ha avviato le istruttorie relative alla realizzazione delle scuole innovative; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 42-bis, comma 2, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'art. 1, comma 261, in virtu' della quale, al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'art. 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, per la costruzione di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni in attuazione della richiamata normativa; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 232, comma 3, lettera a) e b) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha integrato il comma 717 della legge n. 208 del 2015 in relazione alla risorsa per l'acquisto dell'area; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 32-bis, comma 2, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 14, comma 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n 56, che modifica l'art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introducendo dopo la parola: «INAIL» le seguenti: « nonche', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 -Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR»; Visto l'«Accordo tra amministrazioni relativo alla realizzazione di scuole innovative», stipulato il 4 novembre 2021 tra il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che ha individuato il 31 dicembre 2023 quale termine ultimo per la consegna dei progetti esecutivi da parte degli enti locali coinvolti; Visto l'art. 3 «Modalita' attuative» del citato Accordo secondo il quale «l'istruttoria INAIL s'intende conclusa, dopo la verifica e la validazione del progetto presentato dall'Ente locale proponente, con l'autorizzazione all'investimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; l'istruttoria si intendera' in ogni caso chiusa negativamente per le iniziative per le quali non sia stato presentato un progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2023»; Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2546 del 6 maggio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito, ha chiesto un aggiornamento dello stato dell'arte dell'iniziativa; Considerato il riscontro dell'INAIL, prot. n. del 2572 del 10 maggio 2024, con la quale e' stato comunicato che, alla data del presente decreto, numero sei iniziative sono in corso di realizzazione (Allegato C), che nei termini, sono stati consegnati ventitre progetti (Allegato B) e che sono state archiviate ventisette iniziative (Allegato A) per un importo pari a euro 133.789.705,09; Considerato che le ventisette iniziative sono state archiviate perche' non rispondenti alle caratteristiche del bando o perche' non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2023; Considerato che le iniziative ammesse sono distribuite su sedici Regioni; Considerate le criticita' poste dall'attuale scenario geopolitico internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle materie prime; Considerato che, a causa delle citate criticita', si e' registrato un incremento dei quadri economici relativi ai ventinove interventi in essere; Considerato che per alcuni dei ventinove interventi, sono in corso le attivita' propedeutiche all'autorizzazione all'investimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e, pertanto, si potrebbe dover procedere ad ulteriori archiviazioni; Considerato che compete al Ministero dell'istruzione e del merito il pagamento dei canoni di locazione pari al 3% dell'investimento;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle economie
1. Le economie derivanti dalle ventisette iniziative archiviate dall'INAIL di cui all'allegato A del presente decreto, pari a euro 133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall'INAIL - individuati dallo stesso tra quelli inseriti all'allegato B del presente decreto - per i quali gli appalti dei lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I quadri economici degli interventi per cui viene riconosciuto l'incremento, ai sensi del comma 1, sono quelli per cui l'INAIL ha verificato e comunicato al Ministero, secondo l'andamento delle istruttorie, la congruita' tecnico - economica degli importi richiesti. 3. Le economie di cui al comma 1 sono assegnate nel limite della copertura dell'importo dei quadri economici di cui al comma 2, con successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL. 4. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate per la suindicata finalita', possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, per la costruzione di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni cosi' come previsto dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Utilizzo ulteriori risorse
1. Qualora le economie di cui all'art. 1 non siano sufficienti a far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall'INAIL, possono essere utilizzate le ulteriori risorse di 50 milioni di cui all'art. 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con successivo decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, a favore delle singole iniziative, previa segnalazione dell'INAIL. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1771 |
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