Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 maggio 2024, n. 85
Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera l-quater, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell'Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3-quinquies, il quale demanda a un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l'articolo 9, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga al 30 giugno 2024 la data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-quinquies, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad apportare modifiche al decreto adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, trova applicazione la normativa in vigore alla data antecedente all'emanazione del decreto adottato in attuazione del richiamato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti;
Considerato che il citato l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 devono essere finalizzate a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento;
Considerato che, per le suddette finalita' di interesse pubblico, il suindicato articolo 10, comma 3-quinquies, prevede la possibilita' di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale;
Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota prot. n. 16457 del 17 ottobre 2023;
Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota prot. n. 5402 del 26 ottobre 2023;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 dicembre 2023;
Visto il parere n. 0018042 del 1° febbraio 2024 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 e all'articolo 5, comma 1, lettera l-quater) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 15886 del 19 aprile 2024 e integrazione del 20 maggio 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera
1-quater del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania):
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
(omissis)
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
(omissis)».
- Si riporta il comma 3-quinquies dell'art. 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di
attivita' di formazione e concessione brevetti per lo
svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico
rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini):
«2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206
e' prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 30 giugno 2024.».
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Suppl. Ordinario
n. 43.
- Si riporta il comma 3-quinquies dell'art. 10 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«3-quinquies. All'art. 9, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di
formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206,
modifiche volte a conseguire l'obiettivo della
semplificazione delle procedure amministrative necessarie
per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle
abilitazioni per l'esercizio della professione di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari
lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle
piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico
che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al
salvamento. Per le suddette finalita' di interesse
pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi
soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di
scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio
nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si
applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, Suppl. ordinario n. 30.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme
per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta
dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime,
acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni
all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnante) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2016, n.
269.
 

Allegato I - (articolo 4, comma 3)
Arredamento, attrezzatura tecnica e materiale didattico di cui
all'articolo 4, comma 3

Arredamento
a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa o altro sistema di proiezione delle immagini;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente.
Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo
a) sagole galleggianti;
b) un binocolo;
c) un paio di pinne;
d) rullo con cinture o bretelle;
e) un megafono;
f) dispositivi galleggianti per il recupero dei bagnanti in difficolta', quali rescue can e rescue tube;
g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;
h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;
l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
m) un pallone ambu e altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorita' sanitarie;
n) un tiralingua e apribocca;
o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
p) ogni altra attrezzatura ricompresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.
 

Allegato II (articolo 11, comma 1, lettera e) e
articolo 13, comma 3)

Prove pratiche

Articolo 1.

Prova pratica di ammissione al corso di formazione

1. La prova pratica di ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del regolamento verifica l'adeguatezza delle abilita' natatorie dei candidati attraverso le seguenti prove:
1. nuoto consecutivo per 150 metri con tecnica libera;
2. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile libero;
3. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile dorso;
4. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile rana;
5. nuoto consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
6. restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
7. tuffo di testa dal bordo vasca.
 
Allegato III - (articolo 13, comma 5) Verbale degli esami svolti dalla commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente
bagnanti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV - (articolo 13, comma 7)
Modello di brevetto rilasciato dagli enti formatori

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V - (articolo 16, comma 1)
Modello di certificato di rinnovo del brevetto.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI - (articolo 16, comma 2) Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti mediante la prova
di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII - (articolo 16, comma 3) Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti dopo cinque anni dall'ultima scadenza mediante la ripetizione della prova di cui agli
articoli 2 e 3 dell'Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;
b) «ente formatore»: soggetto, avente personalita' giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;
c) «Autorita' marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135;
d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;
e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque interne e piscine;
f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti nelle piscine.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 si vedano le note
alle premesse.
 

Articolo 2.

Prova pratica dell'esame
per il rilascio del brevetto salvamento

1. La prova pratica di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento e' volta ad accertare il possesso della capacita' e abilita' relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalita':
a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondita' di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;
d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.
 
Art. 3

Addestramento e formazione

1. L'attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) e' riservata agli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.
 

Articolo 3.
Ulteriore prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto
salvamento mare e brevetto salvamento acque interne

1. La prova pratica per il conseguimento del brevetto di salvamento mare e del brevetto di salvamento acque interne, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, richiede anche una prova di voga con l'impiego di un pattino o un'unita' a remi analoga, da svolgere, nel tempo massimo di sei minuti e trenta secondi, con stato del mare da 0 (calmo) a 2 (poco mosso) della scala Douglas, secondo le seguenti modalita':
a) vogare in avanti e in piedi, fino ad un gavitello posizionato a una distanza non inferiore a 150 metri dalla riva;
b) compiere una doppia rotazione intorno al gavitello senza mai toccarlo, simulandone il recupero;
c) rientrare a riva vogando di schiena in posizione seduta.
 
Art. 4

Requisiti degli enti formatori
e delle singole articolazioni o affiliazioni locali

1. L'autorizzazione all'attivita' di addestramento e formazione e' rilasciata secondo le modalita' di cui all'articolo 5 all'ente formatore richiedente in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere personalita' giuridica;
b) prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo l'esercizio dell'attivita' di primo soccorso, dell'attivita' motoria in ambiente acquatico e dell'attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti;
c) non avere scopo di lucro;
d) avere presenza diffusa nel territorio nazionale e operare con almeno ventisei articolazioni o affiliazioni locali stabilmente presenti sul territorio di almeno tredici regioni in cui poter svolgere l'attivita' di addestramento e formazione;
e) possedere esperienza nell'attivita' di primo soccorso e nell'attivita' motoria nell'ambiente acquatico documentata, oltre che con l'atto costitutivo o lo statuto, con il certificato analitico di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ovvero con il certificato di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' con eventuale ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dai quali risultino le predette attivita';
f) non essere stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnanti di cui all'articolo 9;
g) avere adeguata capacita' finanziaria, stabilita in misura non inferiore a euro 250.000, dimostrata da un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, in alternativa, da un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) avere stipulato, per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, una polizza assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilita' civile dei docenti e dei partecipanti al corso con massimali pari ad almeno euro 500.000 e una polizza infortuni per i medesimi soggetti con massimali pari ad almeno euro 100.000 in caso di morte e invalidita' permanente;
i) avere un archivio informatico idoneo a contenere, su base nazionale, le informazioni relative ai brevetti di salvamento rilasciati dall'ente formatore, ai corsi e alle sessioni di esami;
l) il legale rappresentante dell'ente richiedente e i responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui alla lettera d) devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
2) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato debitore soggetto a liquidazione giudiziale, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2. I requisiti dei responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui al comma 1, lettera l), sono certificati in sede di presentazione dell'istanza ovvero successivamente al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui si chieda l'estensione della medesima autorizzazione ad altre articolazioni o affiliazioni locali e in tutti i casi in cui vi sia modificazione del rappresentante legale delle stesse.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnanti l'ente formatore richiedente deve dimostrare che ciascuna articolazione o affiliazione locale possiede i seguenti requisiti:
a) disponibilita', per lo svolgimento dell'attivita' addestrativa teorica e pratica, di una piscina e di locali conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene previste a normativa vigente;
b) disponibilita' di almeno una unita' da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;
c) disponibilita' di adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, indicata nell'Allegato I;
d) disponibilita' di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;
e) disponibilita' di medici specialisti in medicina e chirurgia d'urgenza o anestesia e rianimazione o medici abilitati alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), da impiegare quali docenti.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la durata dell'autorizzazione.
5. Eventuali variazioni dei requisiti certificati all'atto di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 sono comunicate entro trenta giorni al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Note all'art. 4:
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 22 (Acquisto della personalita' giuridica). -
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore
possono, in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la
personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro
unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente
articolo.
1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo
settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle
disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei
requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei
registri delle persone giuridiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e'
sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di
sospensione, le predette associazioni e fondazioni non
perdono la personalita' giuridica acquisita con la
pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 2000.
Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale
del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva
cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio
di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla
Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di
una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o
la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone
una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza
delle condizioni previste dalla legge per la costituzione
dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del
presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del
Terzo settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al
comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro
venti giorni presso il competente ufficio del registro
unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione
dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo
settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni
per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne
da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non
oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli
amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori
o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione del notaio,
possono domandare all'ufficio del registro competente di
disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della domanda l'ufficio del registro non
comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non
chiede di integrare la documentazione o non provvede
all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il
conseguimento della personalita' giuridica una somma
liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le
associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal
denaro, il loro valore deve risultare da una relazione
giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore
legale o di una societa' di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al
comma 4 e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua
inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza
indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per
deliberare, ed in una fondazione deliberare la
ricostituzione del patrimonio minimo oppure la
trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di
associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto devono risultare da atto pubblico e diventano
efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e'
regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute
come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.»
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68 - Suppl. ordinario
n. 58.
- Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia)
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
 

Articolo 4.
Prova pratica per il rinnovo del brevetto salvamento mare, del
brevetto salvamento acque interne e del brevetto piscine

1. La prova pratica per il rinnovo del brevetto di salvamento di cui all'articolo 16, comma 3, e' volta ad accertare il possesso della capacita' e abilita' relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalita':
a) nuotare consecutivo per 150 metri con tecnica libera nel tempo massimo di tre minuti;
b) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile libero nel tempo massimo di cinquantacinque secondi;
c) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile dorso nel tempo massimo di un minuto e cinque secondi;
d) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile rana nel tempo massimo di un minuto e quindici secondi;
e) nuotare consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
f) restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
g) tuffarsi di testa dal bordo vasca;
h) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.
 
Art. 5

Istanza e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per svolgere l'attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), e' presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e i programmi dei corsi in conformita' con quanto previsto dall'articolo 10. Il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) puo' essere certificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445.
3. L'autorizzazione e' rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con provvedimento entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione presentati.
4. L'autorizzazione rilasciata all'ente formatore si intende riferita a ciascuna articolazione o affiliazione locale indicata nell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).
5. L'autorizzazione ha una validita' di dieci anni dalla data di rilascio ed e' rinnovata, ad istanza di parte, con il procedimento di cui al presente articolo.

Note all'art. 5:
Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 6

Diffida

1. Nel caso in cui siano accertate irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attivita' di formazione, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegna all'ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni per eliminare le irregolarita' contestate.
 
Art. 7

Sospensione dell'attivita' delle articolazioni
o affiliazioni locali

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale quando:
a) l'ente formatore non ottempera, nei termini assegnati con la diffida di cui all'articolo 6, alle prescrizioni riferite alla singola articolazione o affiliazione locale;
b) e' riscontrata una carenza o irregolarita' del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l), con riferimento ai responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali;
c) e' riscontrata una carenza o irregolarita' dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3;
d) la singola articolazione o affiliazione locale svolge i corsi per assistente bagnanti in assenza o in difformita' del programma dei corsi di formazione approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, in prima istanza, la sospensione dell'attivita' dell'articolazione o affiliazione locale per un periodo da uno a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di decadenza di cui all'articolo 9, comma 2. La sospensione e', comunque, prorogata con successivo provvedimento sino alla definitiva eliminazione dell'irregolarita' riscontrata.
3. Qualora il provvedimento di sospensione dell'attivita' di un'articolazione o affiliazione locale determini il venir meno del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, decorso il termine di sospensione di cui al comma 2 senza che la singola articolazione o affiliazione locale abbia eliminato l'irregolarita' o la deficienza, procede ai sensi dell'articolo 9.
 
Art. 8

Sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di formazione e addestramento dell'ente formatore per un periodo da uno a tre mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarita' di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. La sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore determina la sospensione delle attivita' di formazione e addestramento di tutte le articolazioni o affiliazioni locali del medesimo ente.
 
Art. 9

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di formazione e addestramento dell'ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 8, non sono state eliminate le irregolarita' o le carenze contestate.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, altresi', la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di formazione e addestramento quando l'ente formatore:
a) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 7 e, nell'ultimo quinquennio, e' gia' stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 7;
b) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 8 e, nell'ultimo quinquennio, e' gia' stato destinatario di due provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 8;
c) non adempie, previa diffida, agli obblighi informativi di cui all'articolo 4, comma 5.
 
Art. 10

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.
3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed e' suddiviso:
a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12;
b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.
La frequenza e' obbligatoria ed e' ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.
4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed e' suddiviso:
a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11;
b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni.
La frequenza e' obbligatoria ed e' ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.
5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed e' suddiviso:
a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10;
b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti da almeno due anni.
La frequenza e' obbligatoria ed e' ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.
6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo e' suddiviso in:
a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 11;
b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni.
7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo e' suddiviso in:
a) un modulo teorico di dieci ore, per l'insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12;
b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.
8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo e' suddiviso in:
a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 12;
b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.
9. Ciascun corso di formazione puo' prevedere prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, e' rilasciato un attestato di regolare frequenza dall'ente formatore ai fini dell'ammissione del candidato all'esame finale di cui all'articolo 13.
10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni:
a) nozioni fondamentali in materia di responsabilita' dell'assistente bagnanti;
b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare;
d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
e) tecniche specifiche di nuoto per finalita' di salvamento;
f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
g) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione.
11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie:
a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalita' di salvamento.
12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie:
a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni;
b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
c) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
d) nozioni fondamentali sui fondali marini;
13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, hanno validita' di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un'istanza presentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validita' degli stessi dall'ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13.
15. L'ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 17. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, e' effettuata all'Autorita' marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorita' competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall'inizio di dette attivita'.
 
Art. 11

Soggetti ammessi ai corsi di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di eta';
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.
d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) avere superato la prova pratica di cui all'articolo 1 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).
2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano gia' in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 12

Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti presso l'ente formatore e' costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:
a) il rappresentante legale dell'ente formatore o il responsabile dell'articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina e chirurgia d'urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.
2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall'ente formatore.
3. Ai fini dell'ammissione alle prove d'esame di cui all'articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validita', del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validita', e dell'attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall'ente formatore ai sensi dell'articolo 10, comma 9.
 
Art. 13

Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti che intendono sostenere l'esame per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all'ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso.
2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti e' pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti alla commissione d'esame di cui all'articolo 12. E' ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame e' concluso con esito positivo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le prove.
3. L'esame teorico accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 10. La prova pratica accerta il possesso della capacita' e abilita' relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le modalita' previste dall'articolo 2 dell'Allegato II. La prova pratica per il conseguimento del brevetto mare e del brevetto acque interne e' integrata con l'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.
4. Le prove di esame di cui al presente articolo sono sostenute in lingua italiana.
5. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione d'esame di cui all'articolo 12 predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame e' aperto dall'appello nominale dei candidati sia per l'esame teorico che per la prova pratica. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.
6. L'esito delle prove di esame e' annotato dal segretario nel verbale di esame unitamente alle domande poste ai candidati.
7. L'ente formatore, ricevuto il verbale di esame, rilascia i brevetti di salvamento secondo il modello di cui all'Allegato IV ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove di esame di cui al comma 3.
8. L'ente formatore, a conclusione di ogni sessione di esame, aggiorna l'archivio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).
 
Art. 14

Abilitazioni all'esercizio dell'attivita'
di salvamento bagnanti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5 al termine del corso di formazione di cui all'articolo 10, previo superamento dell'esame previsto dall'articolo 13.
 
Art. 15

Svolgimento dell'attivita' di assistente bagnanti

1. Al fine dello svolgimento dell'attivita', l'assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di eta' e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validita':
a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f);
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).
2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.
 
Art. 16

Validita' dei brevetti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), hanno validita' di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validita' di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato V.
2. All'istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validita', e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validita'. Il rinnovo del brevetto e' subordinato all'esito favorevole della prova di cui all'articolo 4 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VI.
3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore a cinque anni dall'ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione della prova di cui all'articolo 2 dell'Allegato II, e, in caso di rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne, dell'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II. La prova di cui al primo periodo e' valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VII.
4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di sostituzione, con allegato l'originale del brevetto usurato, all'ente formatore che lo ha rilasciato.
5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di smarrimento, all'ente formatore che lo ha rilasciato.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ente formatore rilascia un duplicato del brevetto avente la stessa validita' di quello sostituito.
 
Art. 17

Attivita' di vigilanza

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e le Autorita' marittime coordinano e programmano le attivita' ispettive, di vigilanza e controllo presso gli enti formatori per la verifica della regolarita' di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame. A tal fine, gli enti formatori, nonche' le loro articolazioni o affiliazioni locali, comunicano ai suddetti responsabili dell'attivita' di vigilanza l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, il relativo calendario, con indicazione dei giorni, degli orari e delle sedi di svolgimento dell'attivita' di formazione, nonche' la data e il luogo di svolgimento delle sessioni di esami ai sensi dell'articolo 10, comma 15. Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e all'Autorita' marittima e' garantito, ai fini dell'attivita' di verifica e controllo, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19

Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione gia' avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
3. I brevetti in corso di validita' rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attivita' autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l'attivita' di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15.
4. Alla scadenza della validita' dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalita' previste all'articolo 16.
5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validita' rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le modalita' previste dall'articolo 10, comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con le modalita' previste dall'articolo 10, comma 7.
6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validita' rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d'esame orale integrativa nelle materie di cui all'articolo 10, comma 12, nonche' della prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.
7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l'attivita' di formazione e addestramento i soggetti gia' autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2024

Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369