Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 maggio 2024
Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), iscritte per l'anno 2024, sul capitolo 7245/01-03 del MUR. (Decreto n. 728/2024).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2023, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1168, con il quale e' stato adottato l'atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2024;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 (Supplemento ordinario n. 40/L);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023 recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41), ed in particolare la tabella 11;
Vista la tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2024;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1:
comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, che destina «[...] una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;
Visto il Programma nazionale per la ricerca «PNR» previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998 ed in particolare il PNR 2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15 dicembre 2020 con delibera n. 74;
Considerato che il suddetto Programma nazionale per la ricerca orienta le politiche della ricerca in Italia, individuando grandi ambiti di ricerca e innovazione, priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
Considerata in particolare, tra gli ambiti di ricerca del predetto programma, la macro area «Salute», che, nel sottoinsieme dell'area di intervento «Temi generali», articolazione 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale», prevede che: «l'impatto atteso dell'attivita' di ricerca sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, degli over 65 e di popolazioni fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un invecchiamento sano e diminuire il loro carico economico sul Servizio sanitario nazionale ...; salute mentale e interventi finalizzati a limitare i comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalita' e suicidi e per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la salute attraverso ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali, piu' salutari, sicuri, inclusivi e sostenibili con piani di prevenzione e monitoraggio anche per affrontare situazioni ad alto impatto emotivo»;
Visto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare il Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto in particolare l'art. 60, comma 4 del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il quale prevede tra le attivita' finanziabili con le risorse del Fondo FIRST anche le «azioni di innovazione sociale» e la «formazione di capitale umano di alto livello qualitativo»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, prevede che «una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 172 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle universita';
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire «per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese [...] nei settori di spesa tra l'altro relativi a: [...] c) ricerca [...]»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 1072, il quale dispone che «il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «d) ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre del 2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con riferimento a quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state disposte le occorrenti variazioni di bilancio sul capitolo 7245 piano gestionale 02 di nuova istituzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle risorse attribuite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che in particolare ripartisce le somme stanziate sul fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinando ai PRIN, per l'anno 2024, euro 30.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stata disposta, l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245, piano gestionale 03;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 giugno 2019 n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' attribuite al Ministero, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale risulta, per l'anno 2024, ripartito per il FIRST, l'importo di euro 8.540.000,00;
Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314, registrato dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2021, n. 1368;
Visto il decreto ministeriale n. 1556 del 28 novembre 2023 che proroga le disposizioni previste dal predetto decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento UE 2023_1315 che proroga il regime di aiuti al 31 dicembre 2026;
Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 con n. 139, il quale disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 551, il quale dispone che «... il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita' di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l'art. 32, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) l'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Considerato che le risorse destinate al citato Fondo FIRST sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2024 sui capitoli di seguito indicati:
Missione 017, programma 022, azione 004 «Interventi di sostegno alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»;
Missione 23, programma 005, azione 0002 «Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - Finanziamento progetti di cooperazione internazionale»;
Considerato che lo stanziamento iscritto per l'anno 2024 sul capitolo 7245, missione 017, programma 022, e' pari a complessivi euro 62.790.197,00, cosi' suddivisi tra piani gestionali:
24.250.197,00 a valere sul piano gestionale 01;
30.000.000,00 a valere sul piano gestionale 02;
8.540.000,00 a valere sul piano gestionale 03;
Considerato che lo stanziamento iscritto per l'anno 2024 sul capitolo 7345 a valere sul piano gestionale 01, missione 23, programma 005, e' pari ad euro 18.852.844,00;
Tenuto conto che l'attuazione della predetta missione 23, programma 005 risulta affidata alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del MUR, mentre la missione 017, programma 022 risulta in gestione alla Direzione generale della ricerca, come risulta dalla tabella 11 illustrativa delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui al richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023;
Ritenuto, ai fini dell'attuazione della riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, di poter procedere in sede di assestamento di bilancio alla formulazione di una proposta di variazione compensativa dal capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti internazionali al fine di garantire il rispetto del principio di univocita' tra programmi di spesa e centri di responsabilita' amministrativa, affermato dalla legge di contabilita' e finanza pubblica (articoli 21, commi 2, 2-bis e 40 della legge n. 196/2009), e di limitare nel tempo la fase di co-gestione finanziaria e amministrativa a vantaggio di una unitarieta' procedurale che assicuri una piu' efficace gestione del Fondo FIRST;
Considerato che, rispetto alle complessive risorse del Fondo FIRST a valere sui predetti capitoli di bilancio 7245 e 7345, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto:
a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245, per l'anno 2024, pari ad euro 30.000.000,00, in quanto gia' destinate per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle universita' (PRIN)»;
b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2024, pari ad euro 18.852.844,00 in quanto gia' destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;
Considerato quindi che, per l'anno 2024, costituiscono oggetto del presente riparto le suddette risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 24.250.197,00 nonche' le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245, pari ad euro 8.540.000,00;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo 7245 per l'anno 2024 per la quota complessiva di euro 32.790.197,00 tenuto conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote del Fondo FIRST a specifici interventi;
Ritenuto di voler destinare le residue disponibilita' del Fondo FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca volte a promuovere la «salute ed il benessere», tra le quali prevedere misure ed interventi mirati a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari, in coerenza con le previsioni dell'ambito di ricerca e innovazione «Salute» del PNR 2021- 2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale»;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2024, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro 32.790.197,00 sono ripartite e assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:
a) euro 19.674.118,20 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca: in tale importo rientra la quota di euro 3.279.019,70 pari al 10 per cento delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. L'importo complessivo di cui al presente punto e' comprensivo dei costi da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 4.918.529,55 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale; L'importo di cui al presente punto e' comprensivo dei costi da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge la legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 8.197.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, area d'intervento «Temi generali», attivita' di promozione del «benessere» tra le quali iniziative mirate a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari. L'importo complessivo di cui al presente punto e' comprensivo dei costi da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'art. 1, comma 551 della legge la legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Art. 2

Allocazione contabile delle risorse disponibili

1. L'importo complessivo di euro 19.674.118,20 di cui all'art.1, comma 1, lettera a), grava sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per euro 11.134.118,20 e sul piano gestionale 03 per euro 8.540.000,00.
2. Gli importi complessivi di cui all'art. 1 lettere b) e c) gravano esclusivamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.
3. Le attivita' di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 1, determinate all'interno dei successivi bandi/avvisi graveranno interamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.
 
Art. 3

Iniziative destinate al supporto
della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, e' destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'universita' e della ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.
2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitivita' dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.
4. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o piu' bandi adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 4

Iniziative destinate al finanziamento
di progetti di cooperazione internazionale

1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative europee, internazionali o bilaterali a cui partecipa il Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;
b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso piu' efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi bandi integrativi adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 5

Iniziative di ricerca volte a promuovere la «salute
ed il benessere» degli studenti universitari

1. L'assegnazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che, in coerenza con l'ambito della macro-area di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale» dell'area di intervento «Temi generali», sono rivolti a favorire iniziative per la «salute ed il benessere» attraverso la prevenzione ed il contrasto a fenomeni quali le dipendenze patologiche legate al disagio psicologico ed emotivo degli studenti universitari.
2. In particolare il risultato che si intende perseguire e' il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti.
3. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o piu' bandi adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1759