Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Associazione politica «Volt Italia».

Art. 1.
Costituzione, sede e fonti di disciplina

1. E' costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile, un'associazione politica volontaristica non riconosciuta senza fini di lucro denominata «Volt Italia» (di seguito indicata anche come «Volt» o «Associazione»).
2. Volt Italia ha sede legale in Milano Piazza IV novembre 4, 20124 Milano. La sede legale dell'Associazione non puo' essere trasferita al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
3. Volt Italia e' disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni e dalle decisioni adottate dagli organi di Volt e agisce nel rispetto della Costituzione italiana, del diritto dell'Unione europea e delle leggi vigenti.
4. Il logo di Volt Italia e' allegato al presente Statuto come Allegato A. Volt Italia e' contraddistinta da un logo a sfondo viola al cui interno e' presente la scritta «Volt» di colore bianco e da variazioni dello stesso, con o senza l'aggiunta di indicazioni geografiche e/o di rimandi alla bandiera italiana e a quella dell'Unione Europea. Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione la tutela del logo di Volt Italia.

 
Art. 2.
Natura e finalita' di Volt

1. Volt Italia nasce, come associazione politico culturale, per volonta' di numerose persone, da varie parti d'Italia e d'Europa e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, le quali, ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della necessita' di creare un nuovo modo di fare politica in Italia ed in Europa, e di ridare ai cittadini italiani ed europei speranza e fiducia nel processo di governo.
2. Volt Italia e' un'associazione politica paneuropea, progressista, che si ispira alle eredita' culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della liberta', della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, e che mira a rappresentare i suoi membri e le loro idee sintetizzate nel Manifesto di Volt Europa AISBL (di seguito indicata anche come «Volt Europa») di fronte all'Unione Europea, alla Repubblica italiana ed ai suoi enti autonomi.
3. Volt Italia aderisce e fa proprio il Manifesto di Volt Europa. Il manifesto e' pubblicato - nella sua versione di volta in volta aggiornata - senza soluzione di continuita' nel sito internet di Volt Italia (https://www.voltitalia.it/), in modo che i principi fondanti dell'Associazione possano essere sempre consultabili da chiunque.
4. Volt lavorera' per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia partecipativa e sara' lieta di collaborare con le associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio, aventi carattere politico o di promozione sociale, che perseguono i suoi stessi obiettivi e che sono dotati di regole interne che ne assicurino democraticita' e trasparenza di bilancio. Volt Italia potra' allearsi a tali soggetti anche al fine di concorrere nelle competizioni elettorali.
5. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, Volt Italia potra' istituire delle articolazioni territoriali. Tali diramazioni, denominate entita' regionali o entita' locali - che assumeranno la denominazione «Volt» seguita dal nome della Regione, Provincia, Comune o altra articolazione territoriale che rappresentano - si impegneranno a collaborare per mantenere l'unita' di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.
6. Volt Italia e' membro dell'associazione Volt Europa AISBL in modo da poter perseguire al meglio gli obiettivi e le finalita' paneuropee di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le altre associazioni riunite sotto l'egida di Volt Europa.
7. Nel perseguire i propri ideali ed obiettivi, Volt si impegna a rispettare i principi su cui si fonda l'Unione Europea, come descritti nel Trattato sull'Unione Europea del 7 Febbraio 1992 e modificati dal successivo Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e specialmente la protezione della dignita' umana, della liberta', della democrazia, della solidarieta', dell'uguaglianza e il rispetto per le leggi e i diritti umani, inclusa la protezione delle minoranze.

 
Art. 3.
Adesione a Volt Italia

1. Il numero dei membri di Volt Italia e' illimitato, ma non puo' essere inferiore a tre (3).
2. L'adesione a Volt e' libera. Possono aderire a Volt, conseguendo la qualifica di membro, tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione o condizione sociale, che ne condividono le finalita' e si impegnano a rispettare il Manifesto, lo Statuto e ogni atto e regolamento adottato ai sensi di quest'ultimo.

 
Art. 4.
Requisiti per divenire membro di Volt Italia

1. Per associarsi a Volt Italia, l'aspirante membro deve presentare richiesta di adesione compilando l'apposito modulo disponibile presso l'articolazione territoriale di riferimento o sul sito internet di Volt Italia. Al momento della compilazione, l'aspirante membro deve fornire:
a. i propri dati personali;
b. una completa informativa sui procedimenti penali pendenti o conclusi nei suoi confronti;
c. ogni informazione relativa alla propria affiliazione a qualsivoglia altro partito od organizzazione politica;
d. ogni informazione relativa ad azioni passate, presenti o pianificate per il futuro che possano costituire un rischio grave o una minaccia per la missione e le operazioni di Volt;
e. ogni altra informazione che venga richiesta ai sensi dei regolamenti adottati da Volt Italia.
2. Le richieste di adesione a Volt in qualita' di membro presentate da soggetti di eta' compresa tra i 16 e i 18 anni dovranno essere controfirmate da un titolare della responsabilita' genitoriale.
3. La richiesta di adesione si intende accolta se, entro 2 mesi decorrenti dal giorno della compilazione del modulo, il Consiglio Direttivo, o il soggetto da questo delegato, non comunica all'aspirante membro la propria opposizione. Durante il periodo indicato, il Consiglio Direttivo ha la facolta' di prorogare il suddetto termine, per un periodo non superiore ad ulteriori due mesi e chiedere all'aspirante membro di fornire informazioni aggiuntive. In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti puo' accogliere con una delibera motivata una richiesta di adesione prima della scadenza del periodo iniziale di 2 mesi.
4. I membri di Volt Italia non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro partito politico italiano o europeo, ad eccezione di Volt Europa e delle altre associazioni che sono membri di Volt Europa, salvo in ipotesi eccezionali debitamente motivate dal Consiglio Direttivo. Al momento della presentazione della richiesta di adesione, l'aspirante membro si impegna a ritirare o revocare la propria adesione ad altri partiti politici entro 2 mesi, ritenendosi altrimenti ritirata, alla scadenza del suddetto periodo, la propria richiesta di adesione a Volt.
5. L'avvenuta adesione e' riportata nel Registro dei membri ed e' comunicata all'interessato.
Il Registro dei membri e' tenuto e conservato dal Consiglio Direttivo con modalita' telematiche e in modalita' analogica presso la sede di Volt. Il Registro dei membri e' aggiornato almeno ogni tre mesi e comunque prima di ogni Assemblea. Ogni membro puo' richiedere di prendere visione del Registro dei membri in ogni momento.

 
Art. 5.
Diritti dei membri di Volt Italia

1. Ai membri di Volt Italia sono riconosciuti i seguenti diritti:
a. diritto di voto nell'Assemblea di Volt Italia, secondo le modalita' e i limiti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti;
b. diritto-dovere di partecipare all'attivita' di Volt manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello, eventualmente tramite delegazione secondo le disposizioni del presente Statuto e quelle regolamentari che dovessero venire successivamente adottate;
c. diritto di utilizzo del simbolo e dei materiali di Volt in buona fede, in conformita' con gli scopi di Volt e in osservanza delle regole stabilite dai competenti organi di Volt Italia;
d. diritto di presentare la propria candidatura per l'elezione degli organi sociali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti;
e. diritto di presentare la propria candidatura per la partecipazione alle competizioni elettorali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.

 
Art. 6.
Doveri dei membri di Volt Italia

1. Il comportamento dei membri deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede.
2. Ogni membro e' tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi di Volt, compreso il codice di Condotta. E' fatta salva la possibilita' di continuare a sostenere la propria posizione differente su scelte deliberate all'interno di Volt, nel rispetto della liberta' di espressione di ogni membro e del suo diritto alla partecipazione alla vita di Volt.
3. Ogni membro si impegna a promuovere e supportare la causa di Volt e il perseguimento dei suoi obiettivi.
4. Ogni membro chiamato a ricoprire una funzione all'interno di Volt, o in ogni caso a rappresentare Volt in qualsiasi sede, si impegna a farlo in ossequio alla visione politica di Volt, al suo programma e alle sue linee politiche, chiedendo supporto al Consiglio Direttivo in caso di necessita'.
5. Ogni membro si impegna a pagare la quota associativa, secondo le modalita' e nel rispetto dei termini di cui al presente Statuto e ai regolamenti adottati da Volt Italia.

 
Art. 7.
Perdita della qualifica di membro,
procedimento disciplinare e sanzioni

1. La qualifica di membro si perde per:
a. recesso;
b. espulsione;
c. perdita dei requisiti;
d. decesso.
I membri possono recedere da Volt mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica. Il recesso ha effetto immediato ed e' certificato dalla rimozione del nome del recedente dal Registro dei membri.
2. I membri sono tenuti ad informare per iscritto Volt Italia in caso di modifica di qualsiasi informazione che costituisca un requisito per divenire membro di Volt.
3. I membri che vengano meno ai principi ispiratori di Volt o che violino il presente Statuto, il Codice di Condotta e ogni altro regolamento, nonche' le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi di Volt, possono essere sottoposti alla procedura disciplinare a norma del successivo art. 8.
4. Il diritto di voto dei membri non in regola con il versamento della quota associativa e' temporaneamente e automaticamente sospeso in tutti gli organi di cui essi fanno parte, salvo ulteriori sanzioni irrogate ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potra' disciplinare tempi e modalita' di rinnovo delle tessere annuali.
5. I membri receduti, esclusi, deceduti o comunque cessati dalla qualifica di membro non hanno alcun diritto sul patrimonio di Volt e pertanto essi o i loro aventi causa non possono richiedere il rimborso delle quote associative versate.

 
Art. 8.
Procedura disciplinare

1. Competente a giudicare su qualsiasi violazione nei confronti di tutti i membri di Volt Italia e' il Collegio Disciplinare e di Garanzia previsto dall'art. 15 del presente statuto, secondo la seguente procedura e le disposizioni dell'art. 15 stesso.
2. Ciascun membro di Volt Italia che venga a conoscenza di una violazione del presente statuto, dei regolamenti o delle normative interne, puo' inviare una segnalazione al Collegio di Reclamo (art. 16). Il Collegio raccoglie la segnalazione, la istruisce con i dati fondamentali (nome delle persone segnalanti e segnalate, contenuto della segnalazione, eventuali documenti o altre indicazioni fornite) e la trasmettono alla prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione. La prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazione informa le parti segnalate dell'apertura della procedura e le invita a fornire le proprie controdeduzioni entro 25 giorni. Ricevute le controdeduzioni, o comunque scaduto il termine per il loro invio, la prima sezione, sentite eventualmente le parti interessate, emette un provvedimento entro 30 giorni scritto motivato di archiviazione o di accoglimento, con indicazione della sanzione applicata. Il provvedimento viene comunicato a cura della stessa sezione alle parti interessate.
3. Le persone interessate possono ricorrere avverso le decisioni della prima sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia presentando reclamo scritto alla seconda sezione dello stesso Collegio entro 25 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La seconda sezione del Collegio Disciplinare e di Garanzia, sentite eventualmente le parti interessate, decide sul reclamo entro 30 giorni.
4. E' fatta salva la facolta' dei soggetti del procedimento di integrare la documentazione gia' presentata ove tale integrazione sia fondata su atti o fatti sopravvenuti o non noti alla parte che se ne avvale in relazione ad ogni fase del procedimento disciplinare e nel rispetto dei rispettivi termini di cui ai commi precedenti.
5. Ai soggetti del procedimento disciplinare e' garantito il diritto alla partecipazione ad ogni fase del procedimento ed al corretto trattamento dei dati personali nel rispetto della legge.
6. Le sanzioni applicabili, in via permanente o temporanea, a seconda della gravita' del caso, e anche cumulativamente, sono:
a. richiamo scritto;
b. sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti al membro;
c. sospensione o rimozione dagli incarichi interni a Volt;
d. espulsione.
7. Nel caso in cui al termine del procedimento disciplinare la sanzione di cui alla lettera c del comma precedente sia applicata nei confronti di uno o piu' membri del Consiglio Direttivo, il soggetto sanzionato ha la facolta' di sottoporre al voto dell'Assemblea Generale la disapplicazione della suddetta sanzione nei propri confronti. In tale ipotesi l'Assemblea Generale decide a maggioranza del 66% dei votanti. La decisione dell'Assemblea circa la disapplicazione della sanzione non e' ricorribile.
8. Un membro sanzionato rimane vincolato ad ogni obbligazione finanziaria e di qualsiasi altra natura assunta nei confronti di Volt Italia.

 
Art. 9.
Elenco degli organi di Volt Italia

1. Sono organi di Volt Italia:
l'Assemblea Generale;
il Consiglio Strategico;
il Consiglio Direttivo;
i Co-Presidenti;
il Tesoriere;
il Comitato Elettorale;
il Collegio Disciplinare e di Garanzia;
il Collegio di Reclamo.
2. Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali.
L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni e' rigorosamente improntata al principio proporzionale, garantendo che almeno il 25% delle posizioni disponibili negli organi collegiali non esecutivi sia assegnata alla rappresentanza delle minoranze, ove presenti.

 
Art. 10.
L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dei membri (di seguito «Assemblea») e' l'organo di indirizzo politico di Volt Italia.
2. L'Assemblea e' costituita da tutti i membri con diritto di voto. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea risultino iscritti nel Registro dei membri ed il cui diritto di voto non risulti sospeso per effetto di un provvedimento sanzionatorio o del mancato pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea:
a. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Disciplinare e di Garanzia e del Collegio di Reclamo;
b. individua i rappresentanti di Volt Italia da candidare alle competizioni elettorali nazionali ed europee o da nominare in seno ad enti od organismi nazionali ed internazionali, assicurando l'equilibrio e la parita' tra i generi di cui all'art. 51 della Costituzione;
c. approva e modifica i regolamenti e il Codice di Condotta di Volt Italia;
d. stabilisce l'indirizzo politico di Volt Italia, definendone le direttive generali e approvando le policy di Volt Italia;
e. approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
f. delibera sull'approvazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio Direttivo;
g. delibera sulle modificazioni dello Statuto, della denominazione o del simbolo;
h. delibera sullo scioglimento di Volt Italia e sulla destinazione del patrimonio residuante dalla liquidazione;
i. decide su ogni altra questione ad essa rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia, tra cui l'impugnazione delle decisioni emesse dal Collegio Disciplinare e di Garanzia nelle procedure sanzionatorie nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga necessario, nonche' quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri di Volt Italia aventi diritto di voto. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l'Assemblea e' convocata dal Presidente del Collegio Disciplinare e di Garanzia. E' convocata dal Presidente del Collegio Disciplinare e di Garanzia nel caso previsto dall'art. 8.
5. L'Assemblea e' convocata, almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno 16 giorni, o di 8 in caso di urgenza, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo e-mail o altri mezzi idonei a tutti i membri con diritto di voto e contenente il luogo, la data, l'ora dell'Assemblea e i punti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea puo' essere svolta e deliberare online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede di Volt o in qualunque altra sede indicata nell'avviso di convocazione.
7. La direzione dei lavori assembleari spetta ai Co-Presidenti, che nominano un segretario per la redazione del verbale, da entrambi sottoscritto. I Co-presidenti possono delegare un terzo, anche consultando i membri.
8. A meno che non sia diversamente stabilito, l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti. Per la modifica dello Statuto, della denominazione, del simbolo, del Codice di Condotta e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti, l'Assemblea decide con il voto favorevole del 66% dei votanti.
9. Le modalita' di funzionamento dell'Assemblea potranno essere disciplinate nel relativo regolamento nel rispetto del presente Statuto.

 
Art. 11.
Il Consiglio Strategico

1. Il Consiglio Strategico collabora con gli altri organi di Volt Italia alla definizione delle strategie politiche di Volt Italia, come disciplinato dal presente articolo.
2. Il Consiglio Strategico e' composto da:
a. i componenti del Consiglio Direttivo;
b. i coordinatori delle articolazioni territoriali negli enti locali regionali, i coordinatori dell'articolazione territoriale Estero e, nella misura prevista dall'art. 22 del presente Statuto, i coordinatori eletti nelle articolazioni territoriali locali;
c. una rappresentanza di al massimo 5 persone, nominate da e scelte tra gli eletti di Volt Italia alle cariche elettive di deputato al parlamento europeo, deputato o senatore del parlamento italiano o a consigliere regionale, Presidente della Giunta Regionale o a Sindaco in un comune con piu' di 15.000 abitanti per la durata del rispettivo mandato.
3. I componenti del Consiglio Strategico restano in carica per la durata dei rispettivi mandati di cui al comma 2.
4. Il Consiglio Strategico:
a. svolge funzioni di coordinamento tra il livello centrale e il livello territoriale di Volt Italia, garantisce uniformita' di posizionamenti e attivita' politiche sul territorio, definisce e coordina le campagne politiche e di attivismo nazionali, si adopera per garantire unita' e coerenza nell'azione politica di Volt italia su tutto il territorio nazionale.
b. esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, in merito alla partecipazione di Volt alle competizioni elettorali a livello nazionale ed europeo;
c. elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti, all'esclusione dei membri del CD, eletto per la durata di un anno.
d. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo Statuto o dai regolamenti interni di Volt Italia.
5. Il Consiglio Strategico e' convocato almeno una volta al mese dal Presidente del Consiglio Strategico nonche' quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/6 dei propri componenti o dal Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Strategico e' convocato senza particolari formalita' con preavviso di almeno 3 giorni, salvo in casi di particolare urgenza.
7. Le riunioni del Consiglio Strategico possono essere svolte e le relative deliberazioni possono avere luogo online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede legale di Volt o in qualunque altra sede fisica indicata.
8. La direzione dei lavori del Consiglio Strategico spetta al Presidente dell'organo che li conduce senza particolari formalita'. Gli ordini del giorno e le decisioni del Consiglio Strategico potranno essere consultati dai membri di Volt Italia.
9. I membri del Consiglio Strategico votano a maggioranza semplice dei presenti. Se un'articolazione territoriale ha eletto piu' di un coordinatore, entrambi potranno partecipare ai lavori del Consiglio Strategico ma l'articolazione territoriale ha un solo voto. Hanno diritto di voto solamente le articolazioni territoriali che hanno eletto i propri coordinatori ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare ma il Consiglio Direttivo ha un solo voto.
10. Partecipano ai lavori del Consiglio Strategico, senza diritto di voto, le persone nominate dal Consiglio Direttivo per la gestione operativa del partito. Su invito, possono partecipare persone esterne al Consiglio Strategico, senza che le stesse abbiano diritto di voto.

 
Art. 12.
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' l'organo incaricato dell'organizzazione, della gestione e della promozione di Volt Italia, nonche' dell'attuazione del suo indirizzo politico.
2. Il Consiglio Direttivo e' composto da 9 membri di cui:
a. 2 co-Presidenti di genere diverso;
b. 1 Tesoriere;
c. 6 consiglieri, di cui al massimo tre dello stesso genere. Qualora non ci siano candidati sufficienti a coprire i ruoli di consigliere di genere diverso rispetto a quello piu' rappresentato, i posti di tali consiglieri rimarranno vacanti e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sara' quindi ridotto. Dovra' essere inserita nell'ordine del giorno della successiva assemblea generale (ordinaria o straordinaria) l'elezione suppletiva per coprire i posti vacanti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea secondo un criterio che tenga conto del voto espresso da tutti i membri di Volt Italia. Il Tesoriere e' eletto tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.
4. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i membri di Volt Italia con diritto di voto, iscritti da almeno 6 mesi.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura 2 (due) anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di ulteriori 2 (due) mandati, all'esito dei quali non possono essere rieletti se non previo decorso di 2 (due) mandati successivi.
6. Il Consiglio Direttivo:
a. attua l'indirizzo politico di Volt Italia, secondo le direttive generali e nel rispetto del bilancio approvati dall'Assemblea;
b. garantisce il coordinamento tra Volt Italia, le associazioni nazionali corrispondenti di altri Stati membri dell'Unione Europea, e Volt Europa;
c. assicura il coordinamento tra le articolazioni territoriali e Volt Italia;
d. esprime il proprio parere sulla selezione dei candidati effettuata dal Comitato Elettorale;
e. individua eventuali soggetti esterni a Volt che, in virtu' degli specifici requisiti posseduti, possono essere candidati nelle liste di Volt nelle competizioni elettorali;
f. promuove Volt Italia nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici;
g. tiene il Registro dei membri;
h. istituisce i team operativi delegati a ricoprire specifiche funzioni di assistenza al Consiglio Direttivo, agli altri organi di Volt Italia e alle articolazioni territoriali, e ne nomina e/o revoca i responsabili;
i. puo' delegare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo specifiche funzioni rientranti nelle sue competenze. La delega puo' essere revocata in ogni momento;
j. esegue le decisioni degli organi di Volt;
k. convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo per la loro approvazione;
l. previo parere del Tesoriere, puo' proporre all'Assemblea di deliberare un compenso in favore dei componenti del Consiglio Direttivo, indicando, eventualmente, anche l'entita' del compenso proposto;
m. puo' consultare i membri di Volt Italia su qualsiasi questione o tematica, senza particolari formalita' e anche attraverso strumenti telematici; il risultato della consultazione non e' vincolante;
n. approva le liste elettorali, sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e la parita' tra i generi di cui all'art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula presentati dai membri o da persone esterne a Volt Italia a norma della lettera e) del presente articolo, sentiti i Coordinatori Territoriali di cui all'art. 22 del presente Statuto di Volt Italia;
o. segnala al Collegio di Reclamo comportamenti dei membri contrari allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia, formulando istanza allo stesso per l'apertura di una procedura disciplinare;
p. delibera su tutte le questioni che non sono rimesse ad altri organi di Volt Italia dalla legge o dal presente Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo e' convocato senza formalita' dai co-Presidenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei propri componenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo e' redatto e sottoscritto un verbale da parte di uno dei suoi Co-Presidenti e di uno dei suoi altri componenti.
8. Le modalita' di costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo saranno disciplinate nel rispetto del presente Statuto in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
9. La cessazione di uno o piu' componenti del Consiglio Direttivo dalla carica, per qualunque ragione, comporta l'obbligo per i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo (che agiranno ad interim in regime di prorogatio) di convocare urgentemente l'Assemblea Generale per procedere a una nuova elezione del componente/i cessato/i dalla carica. Il/i consigliere/i eletto/i ovvero scelto/i in sostituzione completeranno il mandato del componente/i cessato/i, ma se subentrano quanto sono trascorsi piu' di 12 mesi del mandato, tale elezione non viene considerata nel computo dei mandati di cui al comma 5 del presente articolo.
10. I componenti del Consiglio Direttivo non possono, per tutta la durata del loro mandato, ricoprire cariche elettive all'interno di Volt Italia o di Volt Europa, ad esclusione di quanto previsto dal presente Statuto e dallo Statuto di Volt Europa.
11. La carica di componente del Consiglio Direttivo e' incompatibile con la carica di membro del Parlamento europeo, membro del Parlamento Italiano, componente del Governo italiano, presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, assessore regionale o di provincia autonoma, consigliere regionale o di provincia autonoma, sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 
Art. 13.
I co-Presidenti

1. I due co-Presidenti, di genere diverso, sono i co-leader politici di Volt Italia.
Come i membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti per altri due mandati.
2. Oltre ai poteri loro attribuiti in qualita' di componenti del Consiglio Direttivo e quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto, hanno i seguenti poteri e doveri:
a. assicurano il mantenimento, contribuiscono e promuovono la visione politica, il programma e le policy di Volt;
b. gestiscono l'utilizzo del simbolo e degli altri segni distintivi di Volt, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali;
c. svolgono l'attivita' di rappresentanza politica interna ed esterna a Volt;
d. convocano, aggiornano e presiedono il Consiglio Direttivo.

 
Art. 14.
Il Comitato Elettorale

1. Il Comitato Elettorale e' l'organo costituito ai fini della gestione della selezione dei candidati per le elezioni politiche europee, nazionali, regionali e locali, nonche' della gestione delle elezioni alle cariche elettive negli organi di Volt Italia e delle sue articolazioni territoriali.
2. Il Comitato Elettorale e' composto da 7 membri di Volt Italia nominati dal Consiglio Strategico.
3. Il Comitato Elettorale resta in carica per due anni a partire dalla sua costituzione e comunque fino al completamento delle eventuali procedure di selezione in corso alla scadenza del mandato.
4. Tutti i componenti del Comitato Elettorale devono essere membri di Volt Italia da almeno 6 mesi.

 
Art. 15.
Il Collegio Disciplinare e di Garanzia

1. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia e' l'organo di giustizia interna di Volt Italia.
2. Esso e' composto da due sezioni: la Prima sezione, di tre membri effettivi ed un membro supplente, e' giudice di prima istanza relativamente alla procedura disciplinare prevista dall'art. 8 del presente statuto; la seconda, di 5 membri effettivi ed un membro supplente, e' giudice di seconda istanza relativamente alle decisioni della Prima sezione. Entrambe le sezioni giudicano in composizione plenaria nei casi previsti dal successivo comma 4.
3. I componenti sono eletti tra i membri di Volt Italia da almeno 6 mesi di comprovata moralita' e competenza. Il Mandato del Collegio Disciplinare e di Garanzia dura 3 (tre) anni. Nel caso di carenza dei membri prestabiliti dell'organo, verranno convocate elezioni suppletive. Il membro eletto con elezioni suppletive completera' il mandato del componente cessato. Ogni membro viene eletto per una sola delle due sezioni e rimane all'interno della stessa per tutto il mandato. La carica di Membro del Collegio Disciplinare e di Garanzia non e' compatibile con altra carica elettiva.
4. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia in composizione plenaria (8 membri):
a. vigila, in ogni momento, sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di Volt Italia, inviando segnalazioni costruttive all'organo interessato, e relazionando annualmente l'Assemblea, il Consiglio Strategico e il Consiglio Direttivo sulle violazioni riscontrate.
b. su istanza del Consiglio Direttivo, del Consiglio Strategico o del 5% dei membri di Volt Italia:
i. delibera in merito all'interpretazione e/o applicazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti di Volt Italia;
ii. dichiara nulle le disposizioni dei regolamenti di Volt Italia qualora contrarie allo Statuto;
iii. annulla le deliberazioni adottate da qualunque altro organo associativo qualora contrarie allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia;
c. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia.
5. Le delibere del Collegio Disciplinare e di Garanzia sono vincolanti per tutti i membri e gli organi di Volt Italia.
6. E' fatta salva la facolta' per i membri di Volt Italia di rivolgere le proprie istanze a organi giurisdizionali esterni a Volt, nel rispetto della legge e della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

 
Art. 16.
Il Collegio di Reclamo

1. Il Collegio di Reclamo e' competente a trasmettere al Collegio Disciplinare e di Garanzia le segnalazioni ricevute dai membri di Volt Italia relativamente alle violazioni dello statuto, dei regolamenti, ed in ogni caso di irregolarita' di altri membri di Volt Italia, cosi' come previsto agli articoli 8 e 15 del presente statuto.
2. I componenti del Collegio di Reclamo sono eletti dall'Assemblea in numero di 3 (tre) tra i membri di Volt Italia da almeno 6 mesi per la durata di 3 (tre) anni e fino al termine delle procedure pendenti nei limiti di queste ultime. La carica di componente del Collegio di Reclamo e' incompatibile con altre cariche elettive.
3. Se la procedura disciplinare di cui all'art. 8 e' da attivarsi nei confronti di uno o piu' componenti del Collegio di Reclamo, l'organo competente a esercitarne le funzioni e' il Consiglio Direttivo.

 
Art. 17.
Tesoriere e Tesoreria

1. Il Tesoriere e' responsabile della regolare gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile di Volt Italia e resta in carica per la durata del suo mandato ai sensi dell'art. 12 comma 5.
2. Il Tesoriere:
a. tiene e aggiorna, secondo i principi dell'ordinata contabilita', i registri, i libri e gli altri documenti contabili necessari e cura gli adempimenti formali ad essi connessi, in conformita' a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Volt Italia;
b. gestisce le entrate e le uscite, assicura la regolarita' contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi di Volt con le effettive disponibilita' bancarie e di cassa e con le voci di bilancio, nel rispetto delle norme di legge in materia;
c. predispone annualmente il rendiconto consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo secondo la normativa applicabile e li sottopone al Consiglio Direttivo;
d. nell'ambito delle funzioni allo stesso conferite, puo' disporre delle somme depositate presso i conti bancari dell'Associazione, sottoscrivere mandati di pagamento, incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere e compiere ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
e. puo', in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, internamente a Volt Italia;
3. Ogni decisione di spesa o di rimborso delle spese sostenute, anche da soggetti terzi, che il Consiglio Direttivo intenda assumere deve essere preventivamente sottoposta al Tesoriere che dovra' verificarne la copertura finanziaria. Qualora la verifica abbia esito favorevole, il Tesoriere rilascera' apposita attestazione e il Consiglio Direttivo potra' deliberare la spesa o il rimborso.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere puo' farsi coadiuvare da un apposito ufficio denominato Tesoreria. La Tesoreria e' composta da un numero massimo di 5 membri incluso il Tesoriere, che la presiede e ne e' responsabile. I membri componenti la Tesoreria sono nominati direttamente dal Tesoriere tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.

 
Art. 18.
Rappresentanza legale e potere di firma

1. La rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al co-Presidente anagraficamente piu' anziano, che la attua nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari.

 
Art. 19.
Patrimonio di Volt Italia

1. Il patrimonio di Volt e' costituito da:
a. quote associative;
b. contributi ed erogazioni liberali;
c. investimenti mobiliari e immobiliari;
d. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
e. l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
f. eredita', legati, donazioni, lasciti o successioni;
g. beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprieta', ovunque si trovino, acquistati direttamente da Volt, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;
h. ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
2. Volt utilizza il patrimonio per il perseguimento delle proprie finalita' e dei propri obiettivi e per sostenere le spese necessarie al suo funzionamento.
3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a cio', nel rispetto della politica sulle donazioni di cui al presente Statuto.
4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a cio'.
5. Durante la vita di Volt non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale.
6. L'anno sociale e l'anno finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 
Art. 20.
Quota associativa

1. Ciascun membro e' tenuto al pagamento annuale della quota associativa.
2. L'ammontare della quota e' determinata annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
3. La quota associativa potra' essere eventualmente differenziata a seconda delle situazioni lavorative o del reddito di classi di membri, in modo da facilitare la vita associativa per i soggetti con minori disponibilita' economiche. Rientra nelle facolta' del Consiglio Direttivo la scelta dei criteri per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il pagamento di una quota associativa differenziata.
4. In caso di perdita della qualita' di membro per qualunque motivo, la tessera non e' rimborsabile

 
Art. 21.
Politica sulle donazioni

1. Il Tesoriere, in conformita' con la normativa applicabile, pubblica tempestivamente e seconda le tempistiche di legge sul sito internet di Volt Italia la lista delle donazioni ricevute il cui importo superi il limite previsto dalla legge e dalla normativa sulla trasparenza delle donazioni. Nella pubblicazione sono specificati sia i singoli donanti, sia l'importo donato.

 
Art. 22.
Articolazioni Territoriali

1. Volt Italia promuove l'articolazione territoriale democratica nel rispetto della pluralita' di genere quale strumento di crescita interna. L'azione territoriale si articola attraverso l'attuazione di progetti politici e di cittadinanza attiva, al fine di realizzare obiettivi e i valori descritti nel presente statuto.
2. L'organizzazione territoriale di Volt Italia e' costituita da ventuno articolazioni territoriali regionali (di seguito «Entita' Regionali»), una per ciascuna regione d'Italia, con l'eccezione della Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige, nel territorio della quale vengono istituite due Entita' Regionali, una per la provincia autonoma di Trento e una per la provincia autonoma di Bolzano. A queste, si aggiunge l'articolazione territoriale Estero, che raccoglie i membri di Volt Italia residenti all'estero ed e' equiparata alle Entita' Regionali per norme interne, diritti e doveri.
3. Il Consiglio Direttivo di Volt Italia, puo' istituire con delibera articolazioni territoriali locali a livello comunale o, in casi particolari e motivati, a livello di qualsiasi altra suddivisione territoriale all'interno di una regione o provincia autonoma (di seguito «Entita' Locali»).
4. Le Entita' Regionali e Locali (di seguito insieme i «Territori») non godono di personalita' giuridica ne' autonomia patrimoniale distinta da quella di Volt Italia, ma sono articolazioni territoriali di Volt Italia e in quanto tale si impegnano a collaborare per mantenere l'unita' di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.
5. In funzione del loro numero di Membri e del numero di abitanti, i Territori vengono suddivisi in Territori «in Avviamento» e Territori «Avviati».
a. La leadership dei Territori in Avviamento viene nominata dal Consiglio Direttivo, sentiti i Membri del territorio, ed e' in capo a uno o due Coordinatori, a scelta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve impegnarsi a rispettare la parita' di genere negli incarichi. L'incarico ha durata di 2 (due) anni e puo' essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo puo' revocare i Coordinatori dei Territori in Avviamento.
b. La leadership di ogni Territorio Avviato viene eletta dai Membri del Territorio ed e' in capo a uno o due Coordinatori. L'incarico ha durata di 2 (due) anni e puo' essere rinnovato per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Qualora ci fossero persone candidate appartenenti a generi diversi, vengono eletti i due coordinatori di genere diverso piu' votati. I Coordinatori hanno i medesimi compiti, poteri e responsabilita'.

 
Art. 23.
Sospensione, Commissariamento, Chiusura
e Scioglimento delle Articolazioni

1. Sentiti i coordinatori territoriali interessati, il Consiglio Direttivo dispone con delibera motivata la sospensione, il commissariamento, la chiusura o lo scioglimento di una Articolazione territoriale in caso di gravi irregolarita' nella gestione, di impossibilita' di funzionamento dell'articolazione medesima, nonche' in ipotesi di gravi violazioni dei principi fondamentali di Volt o del presente Statuto.
2. In caso di chiusura o scioglimento, il Consiglio Direttivo provvede, sentiti i membri dell'articolazione interessata, a riassegnare la loro affiliazione ad altra articolazione territoriale.
3. Contro le delibere di sospensione, commissariamento, chiusura e scioglimento e' ammesso il ricorso al Collegio Disciplinare e di Garanzia, entro quattordici giorni dalla notifica della delibera. Il Collegio Disciplinare e di Garanzia puo' annullare o confermare la decisione del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data del ricorso. In caso di ricorso, ogni elezione di un nuovo Coordinatore per l'Articolazione coinvolta sara' sospesa fino alla decisione del Collegio Disciplinare e di Garanzia.

 
Art. 24.
Trasparenza ed accesso agli atti

1. Volt Italia garantisce il pieno diritto di accesso documentale di ogni iscritto relativamente ai documenti interni, nel rispetto della normativa italiana ed europea sulla privacy. Ogni iscritto che desideri accedere ad un documento ne fa richiesta al Consiglio Direttivo. Il partito riscontra la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Nell'ottica di assicurare la massima trasparenza, i provvedimenti sulla gestione economico-finanziaria e i provvedimenti degli organi rappresentativi del partito sono pubblicati in apposite sezioni del sito entro 30 giorni dalla loro approvazione.

 
Art. 25.
Politica sulla privacy

1. Volt Italia conduce le proprie attivita' nel pieno rispetto di tutta la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. In particolare Volt si adegua alle disposizioni di cui al Codice della Privacy e successive modifiche e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successivi interventi normativi di recepimento e implementazione dello stesso. Volt assicura che solo i dati personali dei propri membri rilevanti e necessari allo svolgimento delle attivita' di Volt e al rispetto di obblighi di legge vengano trattati, cio' sempre e comunque nel rispetto della suddetta normativa e con l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza di tali dati.

 
Art. 26.
Uguaglianza di genere

1. I membri si impegnano a adempiere pienamente alle norme relative alla tutela del genere meno rappresentato, di volta in volta in vigore.
2. Al fine di promuovere la diversita' e l'equilibrio tra i generi all'interno di Volt, valori in cui l'associazione crede fermamente, tutti i membri degli organi collegiali saranno eletti con un sistema di voto che garantira' equa rappresentanza tra i generi.
3. Per il Consiglio Direttivo si rimanda all'art. 12 del presente Statuto. Per il Collegio Disciplinare e di Garanzia, il Collegio di Reclamo e il Comitato elettorale sara' garantito che il genere piu' rappresentato non superi la soglia del 60% delle posizioni disponibili. Qualora non ci siano candidati di altro genere sufficienti a coprire i restanti posti, per il Comitato elettorale rimarranno vacanti, mentre per il Collegio Disciplinare e di Garanzia e per il Collegio di Reclamo saranno assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti a prescindere dall'identita' di genere.
4. Questo articolo non pregiudica eventuali norme piu' restrittive che dovessero di volta in volta essere in vigore in relazione a situazioni o organi specifici.

 
Art. 27.
Durata e scioglimento

1. La durata di Volt e' a tempo indeterminato.
2. Potra' tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento per cessazione dell'attivita' o per qualunque altra causa. Lo scioglimento e' deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri aventi diritto di voto.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Volt le eventuali attivita' residue potranno essere devolute dall'Assemblea Generale solo ad altre organizzazioni con finalita' analoghe, anche avente sede all'estero, o a fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla di legge.

 
Art. 28.
Controversie, scelta del foro e legge applicabile

1. Il presente atto e' interpretato e regolato secondo la legge italiana.
2. Fatta salva la facolta' di ciascun membro di adire il Collegio Disciplinare e di Garanzia, tutte le questioni relative a sanzioni, associazione, interpretazione e applicazione dello Statuto, regolamenti interni di Volt Italia, nonche' le questioni relative a controversie tra i membri e Volt Italia stessa saranno risolte mediante arbitrato rituale, di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformita' a tale Regolamento. Il diritto applicabile a qualsiasi controversia, indipendentemente dalla nazionalita' delle parti coinvolte, sara' il diritto della Repubblica italiana.
3. Per ogni controversia non arbitrabile, e unicamente per tali controversie, senza che cio' possa valere o essere interpretato in modo incompatibile con il precedente paragrafo, e' esclusivamente competente il Foro di Milano.

 
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Parte di provvedimento in formato grafico