Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 19 aprile 2024
Indicazioni per la sottoscrizione di apposita convenzione con la societa' SOGESID S.p.A. ai sensi dell'articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. (Ordinanza n. 181).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati prima del 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visti e considerati, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Principio del risultato»), l'art. 2 (rubricato «Principio della fiducia»), l'art. 3 (rubricato «Principio dell'accesso al mercato») e l'art. 7 (rubricato «Principio di auto-organizzazione amministrativa») del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' l'art. 3 dell'allegato I.1.;
Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36») e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»);
Tenuto conto che la Sogesid S.p.a. e' una societa' per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale e' interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.a. ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attivita' alle esigenze, finalita', competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi, pertanto, come societa' in house providing anche del predetto Ministero;
Visto e considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.a. si configura come societa' che svolge servizi di interesse generale; e che, nello specifico, autorizzando il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella societa', ha esplicitato come la Sogesid S.p.a. «opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e che «produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerato che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.a. puo' espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, in ragione dell'attivita' svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di organismo di diritto pubblico quale stabilita dalla normativa vigente;
Preso atto che l'assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.a., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attivita' alle esigenze, finalita', competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come societa' in house providing sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Preso altresi' atto che lo statuto sociale della Sogesid S.p.a. e' stato modificato recependo quanto disposto dall'allora vigente art. 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, nonche' in conformita' alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, recante «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016» (linee guida n. 7);
Vista la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti Sogesid S.p.a. nell'«Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», riconoscendo la Sogesid S.p.a. quale societa' in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla societa' Sogesid S.p.a.»;
Preso atto e verificato che la Sogesid S.p.a., in data 16 giugno 2023, e' stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come stazione appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2, lettera c), la qualificazione c.d. «avanzata o di terzo livello» per lo svolgimento delle attivita' di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Visto, in particolare, l'art. 12-ter (rubricato «Individuazione della societa' Sogesid S.p.a. quale societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato») del richiamato decreto-legge n. 181 del 2023, ai sensi del quale:
«1. La societa' Sogesid S.p.a., costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata quale societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La societa' Sogesid S.p.a., fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita' tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 12-ter del decreto-legge n. 181 del 2023, Sogesid S.p.a. puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato per l'esecuzione di attivita' tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari;
Considerato che le attivita' di ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016 si pongono tra le finalita' perseguite quella della transizione ecologica in direzione di obiettivi di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale, anche attraverso un processo di riconversione tecnologica e della tipologia e qualita' delle costruzioni finalizzato a produrre meno sostanze inquinanti e aumentare l'efficienza energetica;
Considerata la specifica competenza della Sogesid S.p.a. nelle attivita' strumentali alla realizzazione degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche, nonche' l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle amministrazioni pubbliche incluse altre strutture commissariali straordinarie del Governo;
Ritenuto che, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e del principio di autorganizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e nell'ottica di accelerare le attivita' di ricostruzione pubblica e di non generare soluzioni di continuita' o ritardi nella realizzazione degli interventi, appare necessario poter acquisire le competenze e le esperienze maturate da Sogesid S.p.a. in attivita' di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico e amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle commesse di lavori, servizi e forniture, di competenza del Commissario straordinario e comunque afferenti alle azioni di ricostruzione e riparazione;
Ritenuto, di conseguenza, di dover individuare nella societa' Sogesid S.p.a., il soggetto con il quale stipulare una convenzione quadro, al fine di stabilire le linee guida di possibili collaborazioni con la Struttura commissariale nel compimento delle attivita' di propria competenza, attraverso la stipula di contratti attuativi in regime in house;
Considerato, peraltro, che la vigente disciplina in materia di ricostruzione pubblica, sebbene posta sotto il coordinamento del Commissario straordinario, transita necessariamente attraverso molteplici soggetti attuatori pubblici di tutti livelli di Governo e non necessariamente coincidenti con il Commissario straordinario o amministrazioni centrali dello Stato; e di non poter differenziare i singoli interventi sulla base della natura di amministrazione centrale o meno del soggetto attuatore preposto;
Ritenuto, pertanto, di dover estendere la possibilita' di usufruire delle competenze e dell'esperienza della societa' Sogesid S.p.a. a tutti i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, e cio' anche in deroga all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, all'art. 1, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al decreto legislativo n. 36 del 2023, agli articoli 2, comma 1, lettera o), e 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonche' - per questo profilo - anche all'art. 12-ter del decreto-legge n. 181 del 2023;
Ritenuto, altresi', che tale decisione si pone in linea con l'esigenza di accelerare i processi di ricostruzione ed efficientare anche i meccanismi di affidamento delle singole commesse, ovvero di singole attivita' che non sono condotte nei termini previsti dai soggetti attuatori, evitando in questo modo che ritardi di singoli soggetti attuatori possano condurre a disallineamenti nella ricostruzione stessa, con danno sia degli interessi pubblici sottesi, sia degli interessi privati della popolazione delle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Convenzione quadro Sogesid S.p.a.

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nonche' allo scopo di accelerare le attivita' di ricostruzione pubblica e di riparazione e di non generare soluzioni di continuita' o ritardi nella realizzazione dei relativi interventi, il Commissario straordinario individua la societa' Sogesid S.p.a. quale soggetto con il quale procedere alla sottoscrizione di una convenzione quadro avente ad oggetto le linee guida e i criteri direttivi per l'eventuale conclusione di successivi contratti attuativi in regime in house finalizzati all'esecuzione di attivita' tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e riparazione. Tra tali attivita' possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di carattere ingegneristico e amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di competenza del Commissario straordinario.
2. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, i contratti esecutivi della convenzione quadro di cui al comma 1, potranno essere stipulati anche in favore di soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica diversi dal Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'art. 1, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, agli articoli 2, comma 1, lettera o), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' - per questo profilo - all'art. 12-ter del decreto-legge n. 181 del 2023.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Castelli