Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 18 aprile 2024
Riallocazione fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. (Ordinanza n. 179).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare:
(i) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
(ii) l'art. 20 (rubricato «Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016») che stabilisce quanto segue:
«1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'art. 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'art. 1, con priorita' per le imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'art. 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'art. 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;
(iii) l'art. 24 (rubricato «Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici») che prevede quanto segue:
«1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto, in particolare, l'art. 3-quinquies (rubricato «Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016»), comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 3 del 2023 che ha inserito l'art. 20-ter nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il richiamato art. 20-ter (rubricato «Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici») del decreto-legge n. 189 del 2016 che stabilisce quanto segue:
«1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'art. 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'art. 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Viste le ordinanze n. 42 del 14 novembre 2017, n. 53 del 24 aprile 2018 e n. 114 del 9 aprile 2021;
Visto il decreto commissariale n. 173 del 29 febbraio 2024 con il quale si dispone, inter alia, la restituzione - a far data dal 31 dicembre 2023 - alla struttura commissariale delle somme non concesse dei fondi non utilizzati ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo complessivo di euro 8.525.696,32;
Visto e considerato il verbale della Cabina di coordinamento della ricostruzione (istituita dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016) tenutasi in data 8 settembre 2022, in cui si da' atto dell'intesa tra i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria alla seguente ripartizione percentuale delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio:
Abruzzo 12,00%;
Lazio 12,00%;
Marche 64,00%;
Umbria 12,00%;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e allo scopo di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, di riallocare i fondi non utilizzati nell'ambito delle misure attivate ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, altresi', di non discostarsi dalle percentuali di riparto concordate nel richiamato verbale della Cabina di coordinamento della ricostruzione dell'8 settembre 2022;
Ritenuto, infine, ragionevole consentire - in alternativa - l'utilizzo dei fondi sia attraverso la modulazione di nuove misure di sostegno, sia attraverso lo scorrimento di graduatorie ancore aperte relative a misure i cui bandi sono stati pubblicati negli ultimi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Riallocazione fondi non utilizzati di cui all'art. 24
del decreto-legge n. 189 del 2016

1. Ai sensi dell'art. 20-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 del medesimo decreto-legge per un importo complessivo pari ad euro 8.525.696,32.
2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base di nuove misure, rispetto alle quali saranno pubblicati i relativi bandi, o attraverso lo scorrimento di graduatorie gia' definite relative a misure i cui bandi sono stati pubblicati nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. I fondi di cui al comma 1 sono suddivisi tra le quattro regioni in cui ricadono i territori colpiti dal sisma secondo le seguenti percentuali:
Abruzzo 12,00%;
Lazio 12,00%;
Marche 64,00%;
Umbria 12,00%.
4. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti dalla contabilita' speciale, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle percentuali individuate al precedente comma 3.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 18 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1532