Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 18 aprile 2024 |
Approvazione degli interventi attuativi del Programma di sviluppo per la promozione del turismo lento di cui all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 e relative modalita' attuative. (Ordinanza n. 176). |
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e il comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», e, in particolare l'art. 9-duodetricies, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» e 9-undetricies, il quale promuove un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonche' l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese; Considerato che il comma 1 del citato art. 9-duodetricies prevede un programma di sviluppo che puo' avere ad oggetto: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) interventi per il sostegno delle attivita' imprenditoriali; e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; f) interventi e servizi di rete e di connettivita', anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese; Considerato altresi' che la disposizione suddetta e' volta a promuovere lo sviluppo del territorio nel senso piu' ampio, con riguardo a tutte le attivita' economiche e produttive suscettibili di favorire la ripresa economica dei territori interessati, nonche' i programmi di ricerca volti a realizzare studi di settore e attivita' di benchmarking aventi ad oggetto i medesimi territori e azioni di valorizzazione e promozione dei luoghi attraversati; Preso atto che la Cabina di regia del 29 agosto 2022, tra le altre attivita' meritevoli di essere incentivate ai sensi delle norme soprarichiamate, ha ritenuto strategica la promozione del turismo lento, in tutte le sue articolazioni, individuando i «cammini» che interessano anche le aree colpite dal sisma 2016 come elementi di particolare attrattivita' e sviluppo, all'interno di una piu' ampia pianificazione di interventi di sostegno alle diverse attivita' produttive dei territori interessati; Preso atto che in data 29 agosto 2022, la Cabina di regia ha conseguentemente approvato il programma di sviluppo trasmesso alla Struttura commissariale con nota del Presidente della Cabina di regia, con nota DCI-0002073-P-09/09/2022; Preso atto che il citato programma di sviluppo prevede, quali tipologie di intervento, opere infrastrutturali, opere manutentive e interventi di sviluppo socio-economico, da intendersi nel senso piu' ampio di cui alla normativa sopra richiamata; Considerato che il citato programma di sviluppo prevede che gli interventi siano attuati attraverso bandi dalle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e a tal fine sono beneficiarie delle risorse assegnate con il programma di sviluppo; Ritenuto, a fini acceleratori, che le regioni interessate possano avvalersi anche delle graduatorie formatesi a seguito di bandi afferenti altre misure di sostegno, purche' relativi alla selezione di interventi di sviluppo e sostegno economico al territorio e contemplati nel comma 1 del citato art. 9-duodetricies, al fine di valorizzare le risorse territoriali, produttive e professionali con effetti positivi stabili sui cittadini e sulle imprese e con incremento occupazionale; Considerato che la citata Cabina di regia ha evidenziato che al fine di raggiungere la massima efficacia occorre che le risorse di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, siano complementari a quelle relative al piano complementare PNRR per i medesimi territori e non si sovrappongano ad esse; Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni possa avvenire sulla base degli stessi criteri utilizzati nell'ambito del cratere 2016, come stabilito nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese di funzionamento e delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12% e come gia' indicato nel comma 3, art. 9, dell'ordinanza n. 128; Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, di «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»; Preso atto che il programma di sviluppo disciplina le modalita' di individuazione e di attuazione degli interventi, nonche' le modalita' di trasferimento delle risorse da parte del Commissario straordinario ai soggetti attuatori; Considerato che a tale attuazione sono attualmente destinate risorse a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, nel limite di 47.000.000 di euro, cosi' come determinate dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante "Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata"», in ragione della riserva di una somma pari a 3.000.000,00 di euro ivi stabilita e conseguentemente accantonata; Considerate le note concernenti gli interventi e le azioni allo scopo individuati dalle regioni interessate, acquisite alla Struttura commissariale con le seguenti note: Regione Abruzzo, nota prot. n. CGRTS-0015142-A-17/04/2024; Regione Lazio, nota prot. n. CGRTS-0014860-A-16/04/2024; Regione Marche, nota prot. n. CGRTS-0014712-A-15/04/2024; Regione Umbria, nota prot. n. CGRTS-0015037-A-17/04/2024; Ritenuto, pertanto, al fine di dare concreta attuazione al citato programma di sviluppo, di approvare gli elenchi degli interventi e delle azioni proposti con le note delle regioni di cui sopra, che si allegano alla presente ordinanza allegati sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4); Ritenuto di prevedere ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 128 del 2022, e ferma restando la disciplina contenuta nel programma, ulteriori modalita' di semplificazione e accelerazione della realizzazione degli interventi; Considerato che l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 2022, indica le regioni quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3 della medesima ordinanza, con facolta' di delega agli enti locali e ad altri soggetti pubblici; Ritenuto di consentire, ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 2022, che le regioni possano delegare gli enti locali e altri soggetti pubblici anche a mezzo di decreto del Presidente della Regione, in qualita' di Vice Commissario straordinario; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto, pertanto, di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, i contenuti dispositivi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per gli interventi infrastrutturali allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023, adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Visti l'art. 119 del regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Individuazione e approvazione degli interventi in attuazione del programma di sviluppo di cui all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022
1. In attuazione del programma di sviluppo approvato con ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, di «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata», sono approvate le opere infrastrutturali e manutentive, nonche' le azioni destinate al piu' ampio sviluppo socio-economico dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4) alla presente ordinanza. 2. Gli importi stimati negli allegati di cui al comma 1 potranno essere rimodulati a seguito di approfondimenti progettuali o qualora l'attuazione dei relativi interventi o azioni determini eventuali economie, ad invarianza complessiva dei finanziamenti spettanti a ciascuna regione interessata e previo assenso del Commissario straordinario espresso mediante decreto. 3. Le regioni potranno delegare gli enti locali e altri soggetti pubblici all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche a mezzo decreto del Presidente della Regione, in qualita' di Vice Commissario straordinario. 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente ordinanza, le regioni o gli enti delegati faranno pervenire i CUP per gli interventi che lo richiedano. |
| Art. 2
Rete dei cammini e itinerari turistici regionali
1. Al fine di implementare l'offerta culturale e turistica regionale e di garantire la fruibilita' e la valorizzazione dei cammini e degli itinerari indicati negli allegati sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4) alla presente ordinanza, i relativi percorsi, cosi' come indicati dalle planimetrie ivi contenute, sono dichiarati di interesse pubblico. Qualora i cammini richiedano necessariamente l'attraversamento di aree private e sia necessaria apposita servitu' di passaggio per raggiungere degli attrattori o per assicurare la continuita' e la connessione della rete e la sua sicurezza, potra' essere costituita servitu' volontaria o coattiva ai sensi degli articoli 1032 e successivi del codice civile. 2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini e gli itinerari di cui sopra, nonche' con gli ulteriori percorsi individuabili nelle regioni interessate, e' istituito un apposito tavolo di lavoro composto da un rappresentante per ciascuna regione coinvolta, da un rappresentante per ogni Parco nazionale il cui territorio sia, anche in parte, compreso nell'area del cratere 2016 e due referenti per la Struttura commissariale. |
| Art. 3
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 2. Il soggetto attuatore individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi. 5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per le procedure di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 7. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 8. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti. 9. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, i contenuti prescrittivi l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 11. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma. 12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. 13. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 14. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui all'art. 1 che lo richiedano si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli. 15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni, servitu' o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 16. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste. 17. A fini acceleratori e' possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione. |
| Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 18 aprile 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 Uffcio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1384
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/ |
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