Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 30 maggio 2024 |
Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza. (Ordinanza n. 1085). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento e' il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC); Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerate le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire; Considerato che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione colpita; Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attivita' da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell'ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attivita' di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'ERCC della Commissione europea (DG-ECHO) e con le competenti autorita' dei Paesi interessati dalle attivita' di cui alla presente ordinanza e i soggetti eventualmente da queste all'uopo individuati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile nonche' di materiali, mezzi e attrezzature all'uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 8. 3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2. |
| Art. 2
Trasporto sanitario, assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti ed accompagnatori
1. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC - Medical Evacuation) di pazienti vittime degli accadimenti in premessa per la prestazione della necessaria assistenza sanitaria in Italia e dei necessari accompagnatori, previamente comunicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi della Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. 2. Ferme restando le attivita' di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di entrata e soggiorno degli stranieri in Italia, per la durata del periodo di cura dei pazienti e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza di cui in premessa, e' assicurata, a cura della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente in relazione al luogo di cura, individuato attraverso la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l'assistenza e l'ospitalita' dei rispettivi accompagnatori, avvalendosi di enti del terzo settore, con priorita' per quelli con comprovata esperienza nell'assistenza ed accoglienza ai migranti, mediante convenzioni nelle quali sia previsto il rimborso dei soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati. 3. La Prefettura territorialmente competente provvede, altresi', all'ospitalita' temporanea dell'eventuale personale sanitario proveniente dai luoghi di partenza, strettamente indispensabile per assicurare la sicurezza del trasporto di cui al comma 1, per un limite massimo di quindici giorni, curando il relativo rientro nei territori di provenienza nel tempo piu' breve possibile. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale, e per il tramite delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al rimborso: a. alle regioni e province autonome competenti, dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie interessate per le esigenze di cura e di assistenza ai pazienti trasferiti sul territorio italiano; b. dei costi per l'assistenza e l'ospitalita' nel territorio italiano degli accompagnatori, come disciplinato dalla presente ordinanza, fino alla cessazione delle esigenze di cura, fino all'avviamento alle ordinarie modalita' di assistenza ed accoglienza nelle strutture disponibili ai sensi del comma 7, in conformita' alla disciplina ordinaria vigente, anche per quanto riguarda il titolo di soggiorno, nonche' agli oneri eventualmente sostenuti ai sensi del comma 3 e degli oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 6. 5. Per le esigenze di cui al presente articolo, rientranti nelle attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate. 6. Il Dipartimento della protezione civile provvede al riparto e al trasferimento sulle contabilita' speciali di cui al comma 5 delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi sostenuti, sulla base della quantificazione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al medesimo comma 5, anche mediante l'erogazione di acconti, ove motivatamente richiesti. 7. Alla cessazione del periodo di cura di cui al comma 2, puo' essere assicurata, in conformita' all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-sexies citato dei pazienti e dei rispettivi accompagnatori di cui presente articolo, mediante l'attivazione di ulteriori posti in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e fatte salve le deroghe di cui all'art. 6. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate mantengono costanti contatti con le Autorita' sanitarie competenti e con gli accompagnatori, al fine di comunicare tempestivamente le esigenze di accoglienza di cui al primo periodo al Servizio centrale di cui al comma 4 dell'art. 1-sexies citato. |
| Art. 3 Disposizioni concernenti la messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature del Servizio nazionale della protezione civile.
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa per quanto di competenza con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' concludere intese con autorita' estere, organizzazioni internazionali, e organizzazioni non governative anche straniere per garantire la disponibilita' delle risorse del Servizio nazionale della protezione civile. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile definisce, mediante scambio di note, le necessarie intese operative con le strutture, le componenti o i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile allo scopo di regolare gli aspetti amministrativi e gestionali propedeutici alla definizione delle modalita' di assistenza. |
| Art. 4 Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione
1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore di autorita' estere o organizzazioni internazionali eventualmente individuate, con le modalita' di cui al comma 2, di tutti o parte dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1. 2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le competenti autorita' ovvero con i rappresentanti in loco delle organizzazioni internazionali beneficiarie, accompagnate da appositi verbali sottoscritti al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegne dei beni, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche. 3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale. |
| Art. 5 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea. 2. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza: per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego; per l'impiego sul territorio nazionale, una indennita' mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 4. Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennita' ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale e' riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti. 5. Ai volontari di protezione civile si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale. |
| Art. 6 Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo coinvolto nell'attuazione dell'ordinanza.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 si applicano altresi', nella medesima misura ed alle medesime condizioni, al personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, direttamente impegnato sul territorio nazionale nello svolgimento delle attivita' demandate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 2, rispettivamente nel limite massimo di un dirigente e tre unita' di personale non dirigenziale per ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo direttamente interessata. Per le finalita' di cui al presente articolo i prefetti competenti, a seguito dell'accoglienza dei pazienti di cui all'art. 2 nelle strutture sanitarie del territorio di rispettiva competenza e degli eventuali accompagnatori, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una quantificazione preventiva dei fabbisogni necessari per l'attuazione del presente comma, limitatamente alla durata dello stato di emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale. |
| Art. 7
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture-Ufficio territoriale del Governo, per le attivita' di cui all'art. 2, ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti. per le attivita' di cui all'art. 2, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, i soggetti di cui al comma 2, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023: 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano; 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto; 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7; 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo; 4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i predetti soggetti di cui al comma 2 accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure; 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 2 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia' espletate dai soggetti di cui al comma 2. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 2 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 2, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 2 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. |
| Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 5.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2024
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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