Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 giugno 2024
Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice nazionale della anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio» ai sensi del quale Poste Italiane S.p.a. e' fornitore del servizio postale universale in Italia;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 recante «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'»;
Visto il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e Poste Italiane S.p.a. - 2020/2024 - ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 che, affidando a Poste Italiane il servizio postale universale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, quale servizio di pubblica utilita', ne disciplina, tra l'altro, le modalita' di erogazione del servizio, nonche' gli obblighi della societa' affidataria, ed in particolare, l'art. 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera n. 385/13/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalita' di erogazione dei servizi ai cittadini;
Vista la delibera n. 342/14/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ai sensi del quale «E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante»;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ai sensi del quale «La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024»;
Visto il comma 4 del medesimo art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del citato Fondo e l'individuazione dei termini e delle modalita' di erogazione;
Vista la nota MEF-RGS prot. n. 118332 del 7 maggio 2024 con cui si rappresenta che nulla osta affinche' le economie generate nell'esercizio 2023 relativamente alla misura, possano essere riutilizzate anche nell'anno in corso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 660310 del 29 novembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;
Accertata l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato anche il «Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese» predisposto dall'ISTAT, relativo anche alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza ed il rischio della poverta', ma renda sempre piu' necessarie politiche a favore delle famiglie numerose, anche per contrastare la crisi demografica;
Considerata la necessita' di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalita' di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito, attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita', di carburanti e di abbonamenti al trasporto pubblico locale, cosicche' risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta la necessita' di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS, per attuare la previsione del citato art. 1, comma 4, legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
Considerata la necessita' di attuare la previsione di cui al citato art. 1, comma 4 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;
Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti, ed ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, avendo attuato le previsioni del «Fondo per la filiera della ristorazione», di cui al decreto interministeriale prot. n. 9273293 del 27 ottobre 2020, quelle del «Fondo alimentare» di cui al decreto interministeriale prot. n. 210841 del 19 aprile 2023, come modificate da ultimo dal decreto interministeriale prot. n. 660310 del 29 novembre 2023;
Considerato che Poste Italiane S.p.a. concorre, altresi', alla realizzazione, attraverso il «Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale», della Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. - del PNRR, in settemila comuni al di sotto dei quindicimila abitanti:
Acquisiti i concerti del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessita' e di carburanti nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante, di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2024.
 
Allegato 1

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.
Pescato fresco.
Tonno e carne in scatola.
Latte e suoi derivati.
Uova.
Oli d'oliva e di semi.
Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.
Pizza e prodotti da forno surgelati.
Paste alimentari.
Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale.
Farine di cereali.
Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati.
Pomodori pelati e conserve di pomodori.
Legumi.
Semi e frutti oleosi.
Frutta di qualunque tipologia.
Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).
Lieviti naturali.
Miele naturale.
Zuccheri.
Cacao in polvere.
Cioccolato.
Acque minerali.
Aceto di vino.
Caffe', te', camomilla.
Prodotti DOP e IGP.
 
Art. 2

Beneficiari ed importo
del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:
a. iscrizione di tutti i componenti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
b. titolarita' di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: a) Assegno di inclusione; b) Reddito di cittadinanza; b1) Carta acquisti; b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla poverta' che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale). Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: c) Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennita' mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; d) Indennita' di mobilita'; e) Fondi di solidarieta' per l'integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
3. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500.
4. La misura di sostegno si attua mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonche' di quelle residue, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale prot. n. 660310 del 29 novembre 2023.
 
Art. 3

Destinazione del contributo

1. Il contributo e' destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessita', come indicati nell'allegato 1 - con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica - e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.
 
Art. 4

Individuazione dei beneficiari

1. I comuni ricevono dall'INPS, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorita' decrescente:
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB sul sito www.inps.it unitamente alle relative istruzioni operative.
3. I Comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilita' con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della societa' controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.
2. Il numero complessivo delle carte assegnabili e' pari a 1.330.000, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4.
3. Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.
4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento definito nella convenzione di cui all'art. 9, comma 1, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.
 
Art. 6

Numero di carte assegnate
a ciascun Comune

1. A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte cosi' calcolato:
a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
2. La ripartizione delle carte per ciascun comune e' indicata nell'allegato 2.
 
Art. 7

Procedura di attribuzione nominativa delle carte.
Comunicazione ai beneficiari

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 4, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell'apposita applicazione web dell'INPS.
2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della societa' controllata Postepay.
3. I comuni comunicano agli interessati l'assegnazione del beneficio, le modalita' di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e le modalita' di prenotazione per il ritiro.
4. Gli elenchi dei beneficiari della carta di cui al presente decreto sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune di cui all'allegato 2, con modalita' tali da garantire la riservatezza dei dati, per un periodo non inferiore a trenta giorni, e comunque sino al termine del primo pagamento di cui all'art. 5, comma 4.
 
Art. 8

Termine finale di utilizzo delle somme
e disposizioni sui residui

1. Le somme accreditate ai beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 marzo 2025, trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, una rendicontazione finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto, distinte per tipologia di spesa autorizzata.
3. Poste Italiane S.p.a., entro il 20 aprile 2025, effettua, altresi', un monitoraggio delle risorse residue di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni.
4. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del comma 3, sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti, secondo i criteri di priorita' e con le modalita' di cui all'art. 4.
 
Art. 9

Convenzione tra il MASAF, INPS
e Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.
2. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto, e nel rispetto del limite massimo di spesa, stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3. Nella medesima convenzione e' altresi' stabilito il criterio di scaglionamento di cui all'art. 5, comma 4.
 
Art. 10

Modalita' e condizioni di accreditamento
degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola, e le Associazioni di commercio, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita' di cui all'allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all'art. 5.
2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 11
Modalita' e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate
alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento
dei costi del prezzo alla pompa

1. I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della carta.
2. Per le finalita' di cui al primo comma, con apposita convenzione, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinate le condizioni e le modalita' operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa di cui al comma 1.
 
Art. 12

Promozione della misura

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove una campagna di comunicazione, anche con l'ausilio dei comuni, sui principali mezzi di informazione, per diffondere la conoscenza del contributo previsto nel presente decreto, al fine di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile sull'intero territorio nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 900.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 4 giugno 2024

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1030

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Avvertenza:
L'allegato n. 2 al decreto non e' pubblicato, in quanto reso disponibile sulla pagina dedicata della sezione Trasparenza - Normativa del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.