Gazzetta n. 145 del 22 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 23 aprile 2024
Modifiche all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020. Interventi nel Comune Tolentino. (Ordinanza speciale n. 76).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come da ultimo modificata con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visti il decreto del 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Considerata l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;
Vista l'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020. «Interventi nel Comune Tolentino»;
Considerato che tale ordinanza ha previsto un complesso di interventi, individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', comprensivo tra l'altro di:
a) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Don Bosco, sita in origine in piazza Don G. Bosco n. 11, CUP: F21B19000660001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.500.000,00, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 7.800.000,00;
b) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera a), individuata in Contrada Pace dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti in ragione dell'assoggettabilita' o meno ad IVA delle compravendite;
c) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Bezzi, sita in origine in via G. Bezzi, CUP: F21B19000650001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 2.048.831,31, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 3.000.000,00;
d) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera c), individuata in via Filippo Corridoni n. 10, ove insiste un edificio danneggiato dal sisma (edificio ex «Maestre Pie Venerini») attualmente di proprieta' della Curia Vescovile, individuata dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, nella misura di euro 1.100.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti;
e) restauro e ripristino della funzionalita' del Palazzo Comunale, CUP: F25D18000140001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.493.529,00, e modificato in diminuzione da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 6.200.000,00;
Considerato che il Comune di Tolentino, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 19 gennaio 2024, ha deciso di modificare la deliberazione Consiliare n. 39/2021 per dare attuazione all'accordo istituzionale ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra Comune di Tolentino e Provincia di Macerata, sottoscritto in data 9 gennaio 2024 e, conseguentemente, di chiedere la modifica dell'ordinanza commissariale speciale n. 33/2022;
Considerato altresi' che la medesima deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 19 gennaio 2024 ha stabilito di:
procedere, in sostituzione della delocalizzazione in c.da Pace, al recupero dell'edificio esistente in Piazza Don Bosco, vincolato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004, garantendo un miglioramento sismico che raggiunga il valore 0,8, in linea con il parere deliberato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. 108/2021 e con l'art. 14, comma 3.1 del decreto-legge n. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 12 dicembre 2019 «e consentire l'utilizzo, quindi, da parte della Provincia di Macerata, di una superficie fondiaria di totali mq. 13.710 individuate al Catasto terreni al foglio 39 con la particella 830 di mq 3.890 e con le particelle 491 e 777 di mq 8.555, per una superficie complessiva di mq 12.445, nonche' delle aree identificate al Catasto terreni al foglio 39 dalle particelle 776, 786, 797, 799, 800 e 804, per una superficie complessiva di mq. 1.265», per la realizzazione di strutture a supporto del Campus scolastico provinciale, attualmente in fase di appalto;
non procedere all'acquisto dello stabile ex Maestre Pie Venerini e di destinare il relativo importo di cui all'ordinanza speciale n. 33/2022 per la realizzazione, presso l'area di C.da da Pace, di un edificio «contenitore» per la delocalizzazione temporanea degli alunni della scuola Lucatelli in attesa della riparazione della sede originaria nel centro storico, nonche' per la realizzazione di una mensa, di spazi da adibire alle attivita' del dopo scuola e/o degli alloggi per gli studenti, i quali potranno essere utilizzati anche dal Polo provinciale in base alle esigenze didattiche ed extra didattiche, realizzando un edificio in classe IV, che rivestira' il ruolo di edificio strategico nel PPCC del Comune di Tolentino;
Considerato che il Comune di Tolentino, con atto acquisito alla Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0006069-A-19/02/2024, ha chiesto di rimodulare gli interventi di seguito richiamati nei seguenti termini:
quanto all'intervento sub art. 1, lettera a): Recupero e miglioramento sismico della sede storica del plesso scolastico Don Bosco in piazza S. Giovanni Bosco n. 11, ad invarianza finanziaria per l'importo gia' previsto di euro 7.800.000,00, come da C.I.R. validata dall'U.S.R. Marche;
quanto all'intervento sub art. 1, lettera c): realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in cui ospitare gli studenti nelle more del recupero e miglioramento sismico della sede storica del plesso scolastico Don Bosco e, successivamente, adibirla a sede della Bezzi e di alcune funzioni relative al Plesso scolastico della Provincia di Macerata, per un importo complessivo di euro 4.100.000,00, di cui euro 3.000.000 gia' stanziati dall'art. 1, lettera c) dell'ordinanza n. 33 del 2022, ed euro 1.100.000 gia' stanziati dall'art. 1, lettera d) dell'ordinanza n. 33 del 2022;
quanto all'intervento sub art. 1, lettera d): rinuncia all'acquisizione dell'area su cui insiste l'edificio ex «Maestre Pie Venerini» e contestuale allocazione del relativo importo di euro 1.100.000,00, a favore dell'intervento sub c);
Considerato che con la richiesta di modifica dell'ordinanza speciale n. 33 del 2022 l'amministrazione comunale intende, da un lato, ricercare una soluzione ottimale per sopperire alle delocalizzazioni delle classi di alunni durante i lavori e, dall'altro, riorganizzare l'assetto definitivo delle scuole;
Considerato che la modifica richiesta all'ordinanza speciale n. 33 del 2022 lascia inalterate le risorse relative all'intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale e dell'acquisto dell'area sita in Contrada Pace, mentre rimodula ad invarianza di spesa la programmazione finanziaria dei due interventi oggetto di modifica;
Considerato che, successivamente all'ordinanza speciale n. 33 del 2022, sono stati quantificati gli oneri fiscali di legge per l'acquisto delle aree e del fabbricato compresi nello stanziamento della medesima ordinanza speciale, per gli importi di euro 417.763,88 quanto all'intervento sub lettera b), come da determina dirigenziale del Comune di Tolentino n. 518 del 31 maggio 2022, protocollata al n. CGRTS 14568, nonche' di euro 99.000,00 quanto all'intervento sub lettera d), come da dichiarazione del responsabile del settore entrate e patrimonio del Comune di Tolentino e del notaio Felicita Conti, protocollati al n. CGRTS 14568 per complessivi euro 516.763,88, a valere sulla medesima ordinanza speciale;
Considerato che, ad invarianza complessiva di spesa, si rende opportuno comunque procedere alla riallocazione degli importi gia' disponibili per gli interventi in oggetto, al fine di facilitare la gestione contabile degli stessi, mediante loro stralcio dall'Allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica», e procedere altresi' alla contestuale riallocazione finanziaria dei medesimi importi nell'ambito della contabilita' speciale;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Tolentino, dall'ufficio speciale per la ricostruzione Marche e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche agli interventi sopra indicati in Comune di Tolentino, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifica degli articoli 1 e 8 dell'ordinanza speciale n. 33 del 21
febbraio 2022

1. L'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020. «Interventi nel Comune Tolentino» e' modificato ad invarianza di spesa nei seguenti termini:
la lettera a) dell'art. 1, comma 1, e' sostituita come segue: «recupero e miglioramento sismico della sede storica del plesso scolastico Don Bosco in piazza S. Giovanni Bosco n. 11, per un importo pari a euro 8.500.000,00 a valere sulla presente ordinanza»;
la lettera b) dell'art. 1, comma 1, la locuzione «per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti in ragione dell'assoggettabilita' o meno ad IVA delle compravendite;» e' sostituita come segue: «per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge, quantificati in euro 417.763,88, a valere sulla presente ordinanza»;
la lettera c) dell'art. 1, comma 1, e' sostituita come segue: «realizzazione di un nuovo plesso scolastico, in cui ospitare gli studenti nelle more del recupero e miglioramento sismico della sede storica del plesso scolastico Don Bosco e in cui collocare successivamente la scuola Bezzi e alcune funzioni relative al Plesso scolastico della Provincia di Macerata, per un importo di euro 4.100.000,00, oltre oneri fiscali quantificati in euro 3.499.000,00 a valere sulla presente ordinanza»;
la lettera d) dell'art. 1, comma 1, e' abrogata;
la lettera e) dell'art. 1, comma 1, e' sostituita come segue: «restauro e ripristino della funzionalita' del Palazzo Comunale, CUP: F25D18000140001, per un importo pari a euro 6.200.000,00, a valere sulla presente ordinanza;
nell'art. 8, comma 1, la frase «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.317.811,00, che trovano copertura quanto ad euro 15.748.831,31 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 4.568.979,69, oltre oneri fiscali di legge per l'acquisto delle aree e del fabbricato se dovuti, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza» e' sostituita come segue «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.317.811,00, oltre oneri fiscali nel limite massimo di euro 516.763,38, per complessivi euro 20.834.574,38 che trovano copertura integralmente a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».
 
Art. 2

Modifica dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020

1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» sono soppressi i seguenti interventi:
id. ordinanza 658, «istituto comprensivo Don Bosco - primaria e secondaria I° g. "Don Bosco" - villaggio scolastico»;
id. ordinanza 657, «Istituto Comprensivo Don Bosco - infanzia e primaria "Bezzi"»;
id. ordinanza 726, «Palazzo Comunale».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 23 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1528

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/