Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 giugno 2024
Divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di consumo delle anguille provenienti dal Lago di Garda.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 14;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto regolamento (UE) n. 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Vista la raccomandazione 2013/711/UE della Commissione che ha stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda», come da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2023, n. 151;
Visto il nuovo Piano «Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille del Lago di Garda-Anno 2022», trasmesso con nota prot. n. 7298 del 3 marzo 2022 agli enti territoriali del bacino del Lago di Garda dopo essere stato predisposto e condiviso dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e il Laboratorio nazionale di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati negli alimenti e nei mangimi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER);
Considerato che l'obiettivo del predetto monitoraggio e' diretto a verificare eventuali ed apprezzabili modifiche dei livelli di contaminazione rispetto agli esiti del Piano di monitoraggio condotto nel periodo 2015-2016 e di valutare la possibilita' di revocare il divieto di commercializzazione delle anguille, seppur limitatamente a determinate categorie definite in base a caratteristiche morfologiche quali lunghezza o peso;
Vista la relazione tecnica sugli esiti del campionamento e analisi delle diossine e dei PCB su campioni di anguille pescate dal Lago di Garda - Piano di monitoraggio anno 2022, trasmessa dall'IZSLER con nota n. 48024 del 5 dicembre 2022;
Vista la relazione tecnica «Piano di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del Lago di Garda-Risultati 2022» trasmessa con nota n. 1559 del 19 gennaio 2023 dall'IZSAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;
Ritenuto opportuno ai fini della tutela della salute umana disporre il divieto di immissione sul mercato di commercializzazione e di consumo delle anguille provenienti dal Lago di Garda;

Decreta:

Art. 1

1. E' vietato immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio nonche' consumare le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana.
 
Art. 2

1. Il Laboratorio nazionale di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati negli alimenti e nei mangimi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) predispongono un piano di monitoraggio della contaminazione da diossine (PCDD/F) e policlorobifenili (PCB) nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) sulla base della «Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del Lago di Garda» citata nelle premesse.
2. Le previsioni di cui all'art. 1 si applicano fino a nuove disposizioni che saranno assunte sulla base della valutazione degli esiti del monitoraggio di cui al comma 1.
 
Art. 3

1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave le violazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e, per quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
 
Art. 4

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 18 giugno 2024

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato