Gazzetta n. 143 del 20 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 82
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina relativa agli ordinamenti didattici, con un'attenzione specifica alle attivita' di ricerca, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nelle adunanze del 7 e 8 luglio 2022;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,
n. 212

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «l'Accademia nazionale di danza,» sono soppresse, e le parole: «, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati» sono sostituite dalle seguenti: «e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;»;
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio;»;
e) dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;»;
f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;»;
g) alla lettera i), le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;
h) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;».
2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico»;
b) al comma 1, lettera d), le parole: «diploma accademico di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «diploma accademico di dottorato di ricerca,» e le parole: «corso di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «corso di dottorato di ricerca»;
c) al comma 1, lettera e,) dopo le parole: «corso di perfezionamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o del corso di master»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.»;
e) al comma 5, le parole: «, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5» sono soppresse;
f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;
g) il comma 7 e' sostituito dal il seguente: «7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.».
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «nei propri bilanci» sono inserite le seguenti: «e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3», e dopo le parole: «educazione degli adulti,» sono inserite le seguenti: «all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «regolamento didattico» e' aggiunta, in fine, la seguente: «generale»;
c) al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «regolamento didattico» e' inserita la seguente: «generale».
4. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). - 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.
3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.
4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.
5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.
6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati».
5. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti.»;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «per ciascuna scuola» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun corso»;
c) al comma 4, le parole: «all'articolo 10, comma 4, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 2, lettera d)»;
d) al comma 5, dopo le parole: «o universita'» sono inserite le seguenti: «o istituti tecnici superiori» e, alla fine, le parole «, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.»;
e) al comma 6, la parola: «didattici» e' sostituita dalle seguenti: «dei corsi»;
f) al comma 7, la parola; «didattico» e' sostituita dalle seguenti: «del corso».
6. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «diploma di primo livello» sono inserite le seguenti: «o a un corso di diploma accademico a ciclo unico» e le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»;
b) al comma 2, la parola: «didattici» e' sostituita dalle seguenti: «dei corsi» e le parole: «10, comma 4, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 2, lettera h)»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.».
d) al comma 4, le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.»;
f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca» e la parola: «idoneo» e' sostituita dalla seguente: «equipollente»;
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.»;
h) al comma 8, le parole: «dell'idoneita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equipollenza».
7. All' articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.».
8. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Regolamenti didattici). - 1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.
2. Il regolamento didattico generale e' redatto in conformita' allo statuto dell'istituzione ed e' approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti a tempo parziale;
l) alle modalita' di individuazione, per ciascuna attivita', della struttura o del soggetto responsabili;
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;
p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita' di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;
q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.
3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilita' finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le modalita' della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attivita' formativa, con esclusione dello studio individuale, con facolta' di incrementare tale percentuale.
4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.».
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Diplomi ad honorem). - 1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalita' di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attivita' artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.
2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.
3. Ciascuna istituzione puo' attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.
Art. 10-ter (Diplomi in restauro). - 1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.
2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.».
10. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformita' dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi puo' essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.».
11. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «Le istituzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
d) i commi 4 e 5 sono abrogati.
12. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «per la finanza pubblica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
13. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «regolamento didattico» e' inserita la seguente: «generale».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.».
- Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure
per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n.
243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le
modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2019, n. 294.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11,
12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212 - (Regolamento recante disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre
1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti
superiori per le industrie artistiche e gli Istituti
superiori di studi musicali e coreutici;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale;
d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca;
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508,
modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 268;
g) per regolamento didattico generale: il
regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la
disciplina degli aspetti generali di organizzazione
dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio;
g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti
adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento
dei singoli corsi di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di
primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di
diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i
corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca,
i corsi di perfezionamento e i master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo
livello, il diploma accademico di secondo livello, il
diploma accademico di specializzazione, i diplomi
accademici di dottorato di ricerca in campo artistico,
musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma
di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio
comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento
delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle
eventuali scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di
conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze
e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e
professionale, al conseguimento delle quali il corso di
studio e' finalizzato;
p) per attivita' formativa: ogni attivita'
organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli
studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al
tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle
tesi, alle attivita' di studio individuale e di
autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attivita'
formative specificate nel regolamento didattico del corso
di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del
relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio:
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
studio.».
«Art. 3 (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di primo
livello;
b) diploma accademico di secondo livello,
conseguito al termine del corso di diploma accademico di
secondo livello o del corso di diploma accademico di
secondo livello a ciclo unico;
c) diploma accademico di specializzazione,
conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di dottorato di ricerca
conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel
campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito
al termine del corso di perfezionamento o del corso di
master.
2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le
istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai
sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio
delle pergamene originali dei titoli rilasciati
trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al
Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state
rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso
frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello
ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici.
6. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di
fornire le competenze necessarie per la programmazione e la
realizzazione di attivita' di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze
culturali di approfondimento in determinati settori di
studio. Il corso di master risponde ad esigenze di
aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta
formazione permanente e ricorrente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei
titoli di cui al presente articolo non sono ammessi
candidati privatisti.».
«Art. 4 (Produzione artistica, ricerca e formazione
finalizzata). - 1. Le istituzioni svolgono attivita' di
produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare
delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del
design, al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e
professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle
risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e
senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo
3, attivita' formative finalizzate alla formazione
permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti,
all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,
nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e
convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle
attivita' formative sono disciplinate nel regolamento
didattico generale.
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro
interno scuole con peculiari finalita' connesse ad
obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono
attivi secondo criteri e modalita' definite con il
regolamento didattico generale. Al termine dei corsi viene
rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti
didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della
programmazione annuale.».
«Art. 6 (Crediti formativi accademici). - 1. Al
credito formativo accademico, di seguito denominato:
"credito", corrispondono 25 ore di impegno per studente;
con decreto ministeriale possono essere determinate
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore
per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno di apprendimento,
svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e'
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
2-bis. La quantita' media di impegno di
apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo
parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per
ciascun corso la frazione dell'impegno orario complessivo
che deve essere riservata allo studio personale, alle
attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di
tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma,
rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle
lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita'
teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di
laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto
prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la
valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa istituzione o in altre
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o
universita' o istituti tecnici superiori o della formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie
lo studente. Le relative procedure sono stabilite nel
regolamento didattico generale e seguono specifici criteri
prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.
6. Nei regolamenti dei corsi possono essere previste
forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
di valutare l'attualita' dei correlati contenuti
conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da
parte dello studente in tempi determinati, diversificati
per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti,
secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso,
le conoscenze e abilita' professionali maturate nella
specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente regolamento,
con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate
le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente
ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.».
«Art. 7 (Ammissione ai corsi). - 1. Per essere
ammessi ad un corso di diploma di primo livello o a un
corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
equipollente.
2. I regolamenti dei corsi, ferme restando le
attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera h), richiedono altresi'
il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione
iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici
definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione
di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente
in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore.
3. Gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico
di primo livello studenti con spiccate capacita' e
attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione
secondaria superiore, comunque necessario per il
conseguimento del diploma accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di diploma
accademico di secondo livello, occorre essere in possesso
di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto equipollente. Occorre, altresi', che la
preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di
secondo livello.
5. Per essere ammessi ad un corso di
specializzazione, occorre essere in possesso di diploma
accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di
titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente.
6. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico
di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
equipollente.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento
o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso
di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per
essere ammesso ad un master di secondo livello, e'
richiesto il possesso del diploma accademico di secondo
livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad
essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente.
8. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel
rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e
degli accordi internazionali vigenti.
9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi
e' programmato dalla singola istituzione in relazione al
rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di
strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche
attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in
sede di programmazione e valutazione del sistema.».
«Art. 8 (Conseguimento dei titoli e durata dei
corsi). - 1. Per conseguire il diploma accademico di primo
livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180
crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo
livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120
crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo
livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito
almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e
al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto
del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione
a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla
necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento
internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o
master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso e' definita una durata in anni,
proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto
previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno
corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo
6, comma 2.».
«Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. A decorrere
dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore
del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le
modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo
sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a
rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale
e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro,
a qualificate istituzioni non statali con pluriennale
esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo
adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base
delle esigenze di sviluppo a livello territoriale
dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni
interessate presentano una relazione tecnica corredata
dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la
conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla
conformita' dell'ordinamento didattico per i corsi
proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle
strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla
tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR puo'
avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a
valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente
articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito
positivo di tale valutazione con le medesime procedure di
cui ai precedenti commi puo' essere concessa
l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi
di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e
corsi di dottorato di ricerca.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.».
«Art. 12. (Norme transitorie). - 1. Le istituzioni
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti
didattici, le istituzioni assicurano la conclusione dei
corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti
alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti
didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli
studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi
ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni
riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti
didattici vigenti e le carriere degli studenti gia'
iscritti.
3. Gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici possono continuare a organizzare corsi
propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto
adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 60.
3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui
all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base
all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.».
«Art. 13 (Clausola finanziaria). - 1. Dall'attuazione
del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti previsti
le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 14 (Abrogazione di norme). - 1. Per ciascuna
istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento
didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le
seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207,
208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218,
219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
 
Art. 2

Clausola finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica e agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1595