Gazzetta n. 143 del 20 giugno 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 83 |
Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), e comma 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter); Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 270; Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'» e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-bis; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654 e 655; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 284 e 285; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, commi 890, 891 e 892; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64-bis, comma 3; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 14, comma 4-ter e comma 6-novies; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018 recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021; Vista l'informativa del Ministero dell'universita' e della ricerca alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021; Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 7 novembre 2023; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 142 del 2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; b) per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508; c) per «Ministro»: il Ministro dell'universita' e della ricerca; d) per «Ministero»: il Ministero dell'universita' e della ricerca; e) per «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; f) per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; h) per «settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare; i) per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie: 1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; 3) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 4) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 5) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 6) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; l) per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto; m) per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonche' relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano gli articoli 33 e 117 della Costituzione: «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme.» «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ( Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e' istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale . 8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.» - L'art. 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogato dal presente regolamento, a decorrere dal termine di cui all'art. 17, comma 8, recava: « Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori» - Si riporta l'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2005, n. 284, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 febbraio 2006, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, come modificato dal presente regolamento, a partire dal termine di cui all'art. 17, comma 8: «Art. 1-quater. (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuita' la funzionalita' amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime istituzioni sono altresi' autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unita'. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.» - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128: «Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. 3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalita'" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puo' essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. 5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.» - Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.» - Si riporta l'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: «Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 (18), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4.» - Si riportano i commi 652, 653, 654 e 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati. 653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). 655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» - Si riportano i commi 284 e 285 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: «284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali. 285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.» - Si riportano i commi 890, 891 e 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione. 891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalita' di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888. 892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 19,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.» - Si riporta l'articolo 64-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n. 181, S.O.: «Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonche' prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: "102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)"; b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o perfezionamento". 3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all' articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell' articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell' articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall' articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o piu' settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento. 6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022". 7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonche' gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione. 8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all' articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all' articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonche' di conformita' dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non gia' autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane. 10. Al comma 107-bis dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "di validita'" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"». - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022, n. 150: «Art. 14. (Disposizioni in materia di Universita' e ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita' possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2. 1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresi' i soggetti che: a) hanno partecipato, in qualita' di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento; b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA). 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi' assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2. 3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le universita' italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e' istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche"; b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: "l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale". 4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012". 6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: "tre". 6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. 3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro". 6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. 6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 e' abrogato. 6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola: "frontale", ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste"; b) al terzo periodo: 1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste"; 2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono inserite le seguenti: "gruppi e dei"; 3) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168". 6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. 8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". 6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; b) al secondo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "o al contratto di ricerca". 6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o piu' settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. 6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando"; b) al comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari" sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma 1"; 2) alla lettera a), le parole: "settore concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo scientifico-disciplinare"; 3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei soggetti che abbiano gia' usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3"; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'universita' al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto"; d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3"; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione"; f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento"; g) il comma 7 e' abrogato; h) al comma 8: 1) il primo periodo e' soppresso; 2) al secondo periodo, le parole: "lettera b)," sono soppresse; i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono soppresse; l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),", ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse; m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: "9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98". 6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ", lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)," sono soppresse. 6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le universita' possono altresi' indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo. 6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le universita', le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le universita' possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027. 6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le universita' riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. 6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: "Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonche' nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta' industriale, le universita' possono assumere personale di elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. 2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e' valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis". 6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attivita' di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca. 6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse. 6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: "4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."». - Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. - Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243. - Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018 recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e' pubblicato, mediante comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 4 settembre 2018. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021.
Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 3. 4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Si riporta l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6.: «Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.» - Per il testo dell'articolo 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: «Art. 12. - 1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.» - Si riporta l'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 20014, n. 88, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130: «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 -(Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264, come modificato dal presente regolamento a decorrere da termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. 3-bis. (abrogato) 4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. 5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.» - Si riporta il comma 655 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» - Si riporta l'articolo 3-quater della legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano "a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024. 2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. 3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".» - Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135: «Art.7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) il direttore; c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico; d) uno studente designato dalla consulta degli studenti; e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. 3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. 4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. 5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo. 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico. 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.» |
| TABELLA 1 (di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ===================================================================== | QUALIFICA |COSTO EQUIVALENTE|INDICE COSTO EQUIVALENTE | +=======================+=================+=========================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 55.036 |1,00 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 27.518 |0,50 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE |€ 43.208 |0,79 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE TEMPO | | | |DEFINITO |€ 21.604 |0,39 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ |€ 51.565 |0,94 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO|€ 42.713 |0,78 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |FUNZIONARIO |€ 39.301 |0,71 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ASSISTENTE |€ 34.054 |0,62 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |OPERATORE |€ 30.022 |0,55 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+
INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ===================================================================== | | | INDICE COSTO | | QUALIFICA | COSTO EQUIVALENTE | EQUIVALENTE | +===========================+===================+===================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 45.949 |0,83 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 22.975 |0,42 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |RICERCATORE |€ 36.072 |0,66 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |RICERCATORE TEMPO DEFINITO |€ 18.036 |0,33 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |EQ |€ 41.846 |0,76 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO |€ 37.821 |0,69 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |FUNZIONARIO |€ 34.410 |0,63 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |ASSISTENTE |€ 30.043 |0,55 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |OPERATORE |€ 26.915 |0,49 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |
| TABELLA 2 (di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)
INDICI DI COSTO EQUIVALENTE DELLE CESSAZIONI DELLE QUALIFICHE AFAM ===================================================================== | QUALIFICA |COSTO EQUIVALENTE|INDICE COSTO EQUIVALENTE | +=======================+=================+=========================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 63.292 |1,15 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 31.646 |0,58 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE |€ 49.483 |0,90 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE TEMPO | | | |DEFINITO |€ 24.741 |0,45 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ EX-EP/2 (ART. 176 | | | |CO. 2 CCNL 2019-2021) |€ 61.576 |1,12 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ |€ 60.128 |1,09 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO|€ 47.079 |0,86 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |FUNZIONARIO |€ 43.667 |0,79 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ASSISTENTE |€ 37.639 |0,68 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |OPERATORE |€ 32.816 |0.60 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |
| Art. 2
Abilitazione artistica nazionale
1. L'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione», istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro, sentiti il CNAM e, limitatamente alle lettere b) e h), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai seguenti criteri: a) attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, ivi comprese le attivita' artistico-culturali didattiche e professionali svolte all'estero, delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuita'; b) definizione di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, ivi compresi requisiti specifici in relazione alle esigenze didattiche dei settori concorsuali, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione per adeguare criteri e indicatori alla specificita' dei settori concorsuali; c) definizione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera b) e di revisione e adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; d) possibilita' di prevedere un numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purche' non inferiore a dieci; e) definizione di settori concorsuali, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni, costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare; f) determinazione dei meccanismi di verifica e di revisione quinquennale dei settori concorsuali; g) definizione di criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo; h) definizione di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni, coerenti con i criteri di cui alla lettera b); i) definizione delle modalita' di acquisizione delle domande da parte dei docenti di ruolo presso le istituzioni per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, nonche' delle modalita' di accertamento dei requisiti, di gestione di incompatibilita', di ricusazione e di dimissioni dei commissari; l) definizione delle operazioni di sorteggio di cui ai commi 4, 6 e 7; m) definizione di principi generali per lo svolgimento dei lavori delle commissioni con previsione dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale; n) definizione dei termini e delle modalita' per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con la previsione che esso sia presentato entro sette giorni dalla conoscenza del giudizio e trasmesso alla commissione entro dieci giorni dalla ricezione, che la commissione operi una rivalutazione del candidato ovvero confermi la valutazione precedente entro centoventi giorni, e che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo; o) definizione delle modalita' e dei termini di adozione degli atti conclusivi della valutazione e di pubblicazione dei relativi esiti da parte delle istituzioni dove le commissioni hanno sede. 3. Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attivita' didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. 4. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in conformita' ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinate e' allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilita' delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni. 5. Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale e' istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale e' composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2. 6. Il Presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede individua i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari sono sorteggiati: a) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni; b) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, nel numero di quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare; c) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, nel numero di due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare; d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale. 7. Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista e' costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti e' integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere del CNAM. Con le modalita' di cui al presente articolo puo' essere disposta la sostituzione di uno o piu' membri della commissione. 8. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a piu' commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione. 9. Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita', comunque denominate. I commissari che svolgono attivita' di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attivita' didattica per i periodi di attivita' della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attivita' didattica. 10. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede. 11. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95. 12. Nei casi di incompatibilita' tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 11. 13. Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualita' di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento e' individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore. 14. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalita' informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalita' per garantire la pubblicita' degli atti delle commissioni giudicatrici. 15. Per il conseguimento dell'abilitazione e' richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonche' di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero. 16. Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento. 17. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche' coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 18. In caso di accertata impossibilita' di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, e' attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e' istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale. 8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.» - Si riporta l'articolo 10 del citato D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132: «Art. 10. (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza. 2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; b) redige una relazione annuale sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.» - Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130: «Art. 7. (Operazioni di sorteggio). - 1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni: a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista; b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito partendo dal candidato con la minore eta' anagrafica. 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalita' previste dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e della rappresentanza gia' assicurato nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione e' completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase e' eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione. 3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni. 4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina. 5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e' nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN. 6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalita' di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.» - Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 5. (Responsabile del procedimento). - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unita' organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.» - Per il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 3 del citato D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: «Art. 3. (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale. 3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. 4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. 5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5 (2). 6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. 7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. 8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.» - Si riporta l'articolo 3 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O.: «Art. 3. (Percorsi formativi). - 1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2. 2. I percorsi formativi sono cosi' articolati: a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso; b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo. 3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto. 4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione; b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. 5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12. 6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e' incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a: a) corsi di dottorato di ricerca; b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. 7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).» |
| Art. 3
Programmazione del personale
1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonche' dagli equilibri di bilancio. 2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni: a) possibilita' di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall'articolo 17, comma 14, del presente regolamento; b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non e' sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni; c) possibilita' di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilita' cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilita' non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilita'; d) possibilita' di destinare una o piu' cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 11; e) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni gia' autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1; f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilita' ai sensi del comma 5 dell'articolo 4; g) possibilita' di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario e' pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilita' di cui alle lettere a), b) e c) possono riguardare anche cattedre a tempo definito; h) possibilita', nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza; i) possibilita', nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 7 del citato D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal presente regolamento: «Art. 7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) il direttore; c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico; d) uno studente designato dalla consulta degli studenti; e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. 3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. 4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. 5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo. 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione; b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico. 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.» |
| Art. 4
Ciclo del reclutamento e della mobilita'
1. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute. 3. La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonche' in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6. 4. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre. 5. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilita' destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri: a) pubblicazione di un bando per la mobilita' sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facolta' di specificare uno o piu' profili disciplinari; b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui e' bandita la procedura di mobilita'; c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformita' alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito. 6. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilita' del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilita' di cui al comma 5. 7. Le procedure di mobilita' di cui al comma 5 comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). 8. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilita' di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilita' comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). 9. Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilita' e reclutamento di cui ai commi 4 e 5. 10. Due o piu' istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero. |
| Art. 5
Collaborazioni tra istituzioni
1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a: a) programmare procedure di reclutamento comuni a piu' istituzioni; b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalita' di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato. |
| Art. 6
Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento. Al termine della procedura e' altresi' approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilita' a stipulare il contratto, l'istituzione puo' procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non puo' essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata; b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; c) definizione nel bando delle modalita', anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando e' pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; d) possibilita' all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di piu' posti per lo stesso settore artistico-disciplinare; e) previsione che alle procedure possano partecipare i ricercatori a tempo indeterminato presso altra istituzione inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura, nonche' coloro che siano in possesso del dottorato di ricerca; f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver gia' svolto per piu' di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura; g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore; h) applicazione ai membri delle commissioni del regime di incompatibilita' di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; i) svolgimento di una prova di carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico-disciplinare, che attesta l'attitudine alla ricerca dei candidati; l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare, con facolta' di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui alla lettera i); m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) siano attribuiti da un minimo di ottanta sino a un massimo di novanta punti; n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, da un minimo di dieci sino a un massimo di venti punti, anche con riferimento a profili disciplinari, specificati nel bando, ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare; o) previsione che l'idoneita' sia attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno sessanta punti su novanta totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni singolo candidato e' corredata da un giudizio analitico che descrive sinteticamente il profilo; p) previsione che il regolamento definisca i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori; q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarita', il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame; s) previsione che soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 2, 35 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 2 (Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.» «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 3-quater. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.» «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.» - Si riporta l'articolo 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: «Art. 11. (Adempimenti della commissione esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. 2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi. 3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto. 5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.» |
| Art. 7
Passaggio dei ricercatori alla docenza
1. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione e' reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. 2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, puo' negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualita' dell'attivita' di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore. 3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilita' di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'articolo 8.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 si veda nelle note relative all'art. 3. |
| Art. 8
Reclutamento personale docente a tempo indeterminato
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento. Al termine della procedura e' altresi' approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilita' a stipulare il contratto, l'istituzione puo' procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non puo' essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata; b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura; c) definizione nel bando delle modalita', anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando e', altresi', pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; d) possibilita', nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di piu' posti per lo stesso settore artistico-disciplinare; e) previsione che la partecipazione alle procedure sia riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, nonche' a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' stata indetta la procedura; f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver gia' svolto per piu' di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura; g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore; h) applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilita' di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; i) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati; l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare; m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti; n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sino a un massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando; o) previsione che l'idoneita' sia attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato e' corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo; p) definizione dei criteri di massima e delle procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori; q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarita', il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame; s) previsione che i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.
Note all'art. 8: - Per il testo degli artt. 2, 35 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note relative all'art. 6. |
| Art. 9 Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato
1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. 2. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei seguenti criteri e modalita': a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonche' di titoli equipollenti conseguiti all'estero; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli: 1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli; 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 3) attivita' di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attivita' di docenza in ambito AFAM e universitario; 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale; 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico puo' individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili; g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6. 4. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. E' escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalita' di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3. 5. Gli incarichi di cui al comma 2 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei seguenti criteri e modalita': a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15; d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli: 1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca; 2) attivita' di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso; 3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; 4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico puo' individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili; g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: «Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. 8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.» - Per il testo degli articoli 35, 35-bis e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta l'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 273. (Contratti di collaborazione). - 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. 2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. 3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo. 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. 5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. 7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza. 8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.» |
| Art. 10
Incarichi di insegnamento
1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi. 2. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non da' luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. 3. Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonche' di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo. 4. Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7. (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.» |
| Art. 11
Contratti di ricerca
1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente. 2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o piu' settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. 3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 4. I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attivita' di docenza o di supporto alla didattica. |
| Art. 12
Afferenza artistico-disciplinare
1. I docenti di ruolo delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione. 2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda e' subordinato alla conversione della cattedra di titolarita' del docente interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale. 3. Nell'ambito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilita' possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda e' valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione. |
| Art. 13
Professori emeriti e onorari
1. Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 2. Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto e' di almeno venti anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni. 3. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto e' di almeno quindici anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni. 4. I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio. 5. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche ne' il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore): «Art. 111. - Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari: il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.» |
| Art. 14
Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita' di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle piu' aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacita' e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del piu' ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati. 2. I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano: a) i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione; b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove; d) il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo. 4. I bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono preceduti dalle procedure di mobilita' di cui al medesimo articolo 30. La valutazione delle domande di mobilita' presentate e' informata ai seguenti criteri: a) nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale e' bandita la procedura; b) valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito. 5. Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicono la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti. 6. Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni. 7. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 2. - Si riportano gli artt. 30 e 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. 1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.» «Art. 52. (Disciplina delle mansioni (Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacita' culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. 1-ter. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.» - Si riporta l'art. 2222 del Codice civile: «Art. 2222. (Contratto d'opera). - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.» - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 10. |
| Art. 15
Pubblicita' dei concorsi AFAM
1. Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidita' delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. 2. La piattaforma di cui al comma 1 e' indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. 3. Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme gia' in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145: «Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. 2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualita' dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. 4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione. 5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. 5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile. 7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34: 1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata"; 2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dodici mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," e dopo le parole: "iscritto nell'apposito elenco" sono aggiunte le seguenti: "e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti"; b) all'articolo 34-bis: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'"; 2) al comma 4, le parole: "decorsi due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni"; c) all'articolo 39: 1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,"; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette". 10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. 11. 12. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 15. 16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» |
| Art. 16
Figura a esaurimento di docente bibliotecario
1. I docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale», inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre alla funzione docente prevista dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale» in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di «bibliografia e biblioteconomia musicale», il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia. |
| Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento. 2. Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. 3. Il comma 1 dell'articolo 2 si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonche' delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto. 4. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Ai ricercatori non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. 6. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati. 7. L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca e' subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca. 8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarieta' degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, e' adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, e' adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, e' adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. 9. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonche' coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 e' reso dal CNAM. 10. In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025, previo espletamento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025. 11. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all'articolo 3, comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria. 12. La modalita' di reclutamento di cui al comma 11 non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti: a) il previo espletamento delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12; b) l'espletamento delle procedure di mobilita', fatta salva la possibilita' per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa al Ministero contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4. 13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione; b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o universita' diverse da quella che procede all'assunzione; c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM. 14. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». 15. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilita' di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3. 16. L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non e' consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 14. 17. Il Ministero puo' disporre trasferimenti di unita' di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorita'. 18. I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali. 19. Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l'articolo 3, comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo. 20. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali. 21. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attivita' di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'articolo 10. 22. Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio. 23. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.
Note all'art. 17: - Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294. - Si riporta l'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.» - Si riporta l'articolo 53 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 53. (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» - Si riporta l'articolo 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 3. (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale. 3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. 4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. 5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5. 6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. 7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. 8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.» - Per il testo dell'articolo 3 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal presente regolamento si veda nelle note si veda nelle note relative all'art. 3. - La legge 12 marzo 1999, n. 68 - (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. - Il D.M. 17 aprile 1996 - Integrazione al D.M. 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' accesso alle macro-aree disciplinari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1996, n. 126. - Si riporta l'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 508. (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si societa' cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.» |
| Art. 18
Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia
1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; b) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; d) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) l'articolo 4, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124; g) gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; h) all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i periodi secondo, terzo e quarto periodo, nonche', al nono periodo, le parole: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma»; i) l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; l) il comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica: a) l'articolo 246 comma 2, l'articolo 261, comma 3, il Titolo II della Parte terza, ad eccezione della Sezione III del Capo III, e l'articolo 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Note all'art. 18: - Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143, abrogato a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8 del presente regolamento (Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294. - Per il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, come modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 1999, n. 107, come modificato dal presente regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si e' inseriti. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 12. (abrogato) 13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.» - Si riporta i testo degli articoli 215 e 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., come modificato dal presente regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 215. (Scuole operaie e scuole libere del nudo). - 1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite presso operaie serali e festive e scuole libere del nudo. 2. (abrogato).» «Art. 273. (Contratti di collaborazione). - 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. 2. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. 3. (abrogato) 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. 5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. 7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza. 8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.» - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal presente regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale . 8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49, come modificato dal presente regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 6. (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca). - 1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023"; b) le parole: "alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine". 2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "2021-2022 e 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024". 4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023"; b) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025". 4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 4-ter. (abrogato) 5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato". 6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 15 febbraio 2024. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023. 8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021. 8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. 8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026". 8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno". 8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni".» - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 -(Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal presente regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 59. (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente). - 1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo. 3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all' articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell' articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. 6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. 9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalita' di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate. 9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 9-ter. (abrogato) 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonche' i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attivita' didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, e' fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalita' di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalita', in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresi' un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'universita' e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura.» - Si riportano gli articoli 246, 261 e 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 246. (Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale). - 1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3. 2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento. 3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede: a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche; b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette. 4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche. 5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati. 7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali. 8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.» «Art. 261. (Iniziative di promozione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate. 2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato: a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche; b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione; c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche. 3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'art. 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.» «Art. 589. (Modelli viventi). - 1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'art. 275.» - Si riportano gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107: «Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si e' inseriti. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori. 13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.» «Art. 6. (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA). - 1. L'articolo 551 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 551. (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente". 2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti."; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente"; c) e' aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione". 3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 553. (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre1988, n. 426. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali". 4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo. 5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento e' a carico della provincia di Trento. 6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti. 8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente. 9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 557. (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati. 2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche. 3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati. 6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1". 10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo. 11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica e' comunque subordinato al superamento di una prova di idoneita' all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalita' sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneita' si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresi', a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico e' abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalita' di attuazione del presente comma. |
| Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1637 |
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