Gazzetta n. 143 del 20 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 83
Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), e comma 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 270;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'» e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-bis;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654 e 655;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 284 e 285;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, commi 890, 891 e 892;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64-bis, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 14, comma 4-ter e comma 6-novies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018 recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021;
Vista l'informativa del Ministero dell'universita' e della ricerca alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 7 novembre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 142 del 2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) per «Ministro»: il Ministro dell'universita' e della ricerca;
d) per «Ministero»: il Ministero dell'universita' e della ricerca;
e) per «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
h) per «settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
i) per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie:
1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
3) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
4) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
5) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
6) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
l) per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto;
m) per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonche' relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 33 e 117 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.»
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 ( Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale .
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- L'art. 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
abrogato dal presente regolamento, a decorrere dal termine
di cui all'art. 17, comma 8, recava: « Accesso ai ruoli del
personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori
al pianoforte e dei pianisti accompagnatori»
- Si riporta l'articolo 1-quater del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,
universita', beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2005, n.
284, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 3 febbraio 2006, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, come modificato
dal presente regolamento, a partire dal termine di cui
all'art. 17, comma 8:
«Art. 1-quater. (Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale). - 1. Per l'anno accademico 2006-2007, le
Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di
assicurare con carattere di continuita' la funzionalita'
amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo
indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore,
un contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime
istituzioni sono altresi' autorizzate a bandire procedure
concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso
anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed
amministrativo, appartenente agli altri profili
professionali, per un contingente complessivo non superiore
a 200 unita'. Le predette assunzioni sono effettuate
esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in
organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di
un corrispondente numero di unita' di personale assunte in
servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500
euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128:
«Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso
pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalita'"
o all'area terza di cui all'allegato A al contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puo'
essere assunto con contratto a tempo indeterminato al
maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione
degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle
unita' di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure
per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.»
- Si riporta l'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023 (18), in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
2, e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riportano i commi 652, 653, 654 e 655
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 -
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O.:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento
del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo
articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad
assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione
degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il
dissesto finanziario in data successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui
al periodo precedente sono poste a carico dello Stato,
entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per
l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata
previa richiesta e verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della
consistenza del disavanzo d'amministrazione
dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal
rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni
contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto
dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi
di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente
notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali
situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali
dissestati in data successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018,
ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario
dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo
temporale, sono inserite nella massa passiva accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga
ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno
2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono
essere assegnate anche prima del perfezionamento della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle
istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la
stessa della documentazione richiesta nei termini indicati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi di
programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti
locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e le accademie non statali di belle
arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018,
6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro
per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4
milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro
per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1
milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno
2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, in
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo
periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e'
ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al
reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino
all'applicazione delle disposizioni del predetto
regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di
reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei
limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).
655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»
- Si riportano i commi 284 e 285 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte
con il personale di ruolo o con contratto a tempo
determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta
legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio,
in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di
un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a
personale incluso nelle graduatorie nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma
284 non sono comunque conferibili al personale in servizio
di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti
previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di
insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.»
- Si riportano i commi 890, 891 e 892 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«890. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i
profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle
vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine
sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra
personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna
istituzione.
891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando
la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza
non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni
statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione
al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi
del comma 888 del presente articolo. Per le finalita' di
cui al presente comma, le istituzioni statali di alta
formazione artistica, musicale e coreutica effettuano,
entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi
di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di
riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene
conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni
che non abbiano effettuato la ricognizione non possono
essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai
sensi del comma 888.
892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche
delle istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al
pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico
di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico
fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 19,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui
al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei
trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a
riferimento l'inquadramento economico di tali figure
tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del
comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e
delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli
e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al
presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo tra
le istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, ivi comprese, in esito ai relativi
processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»
- Si riporta l'articolo 64-bis del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n.
181, S.O.:
«Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonche' prime
misure attuative del PNRR in materia di alta formazione
artistica, musicale e coreutica). - 1. Al fine di
accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel
PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 e' sostituito dal seguente:
"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso
nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale
istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di
laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle
seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli
istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da
istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)";
b) al comma 104, dopo le parole: "o di
specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonche' a
borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro
bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o
perfezionamento".
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, le istituzioni di cui all' articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate, personale
amministrativo a tempo indeterminato nei profili di
collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell' articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
istituzioni statali di cui all' articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno
accademico precedente ai sensi dell' articolo 1, comma 654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di
belle arti, accreditate ai sensi dell' articolo 29, comma
9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere
su graduatorie nazionali o di istituto, per gli
insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli
insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e' subordinato al
possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai
sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto
dall' articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, in uno o piu' settori di
competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a
cui afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo
3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad
esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma
5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2021/2022".
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale previsti
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
possono essere rimossi, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di
legge; b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili
dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario,
quando la situazione economica dell'istituzione non
consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il
decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di
un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o
degli organi rimossi nonche' gli ulteriori eventuali
compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione
dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all' articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata
l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali
di cui all' articolo 2, comma 1, della medesima legge n.
508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'universita' e della
ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le
procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo
periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle
strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse
finanziarie nonche' di conformita' dei servizi che sono
assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando
le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al secondo
periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui
al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999
che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono
l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non gia'
autorizzati sulla base di specifiche disposizioni
normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del
presente comma, in assenza di autorizzazione, le
istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei
corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni
ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di
quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le
procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al
superamento del precariato e sono riservate a coloro che
hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici
di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale statali italiane.
10. Al comma 107-bis dell' articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "di validita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole:
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022"».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022, n.
150:
«Art. 14. (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi
che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon
Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma
non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di
ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli
studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le
procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli
oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2.
1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle
procedure ivi disciplinate possono accedere altresi' i
soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualita' di Principal
Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator
grants dello European Research Council e, pur avendo
ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si
sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al
finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle
Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi
di ricerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle
procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi'
assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti
di ricerca, conformemente a quanto previsto
dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a
quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento
1.2.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato
merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la
valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza possono assumere per chiamata diretta i
vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare
l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche al mandato dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale docente e' istituito il profilo professionale del
ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con
preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici
nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro,
al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita'
didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da
ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni
organiche";
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni
di personale, decentramento delle procedure di reclutamento
a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale".
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione
di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale
a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di
personale per la sola istituzione che li costituisce,
nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo
periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012".
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla
seguente: "tre".
6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto
Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi e settori
scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione il
Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare,
su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi
scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono
utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure
di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per
l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e
dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il
riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da
parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari
non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede
anche alla riconduzione dei settori
scientifico-disciplinari ai gruppi
scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e
all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro".
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le
procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori
concorsuali contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari si intendono riferiti ai gruppi
scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle
seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240".
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "frontale",
ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";
b) al terzo periodo:
1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle
seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
forme previste";
2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono
inserite le seguenti: "gruppi e dei";
3) le parole: "decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168".
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le
universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano,
con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al
comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente
conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati,
del titolo di specializzazione di area medica, con
esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo
indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche'
di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo
24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che
sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di
ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso
di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi
successivi alla data di pubblicazione del bando di
selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con
la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono aggiunte le
seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono inserite le
seguenti: "o al contratto di ricerca".
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a
finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della
posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a
coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui
all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come sostituito dal comma 6-septies del presente
articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando";
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari"
sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma
1";
2) alla lettera a), le parole: "settore
concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo
scientifico-disciplinare";
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3";
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il contratto per ricercatore universitario a
tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e
non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e'
incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro
subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la
titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a
qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini
della durata del rapporto instaurato con il titolare del
contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la
normativa vigente non sono computati, su richiesta del
titolare del contratto";
d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere
a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
3";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione";
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento";
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: "lettera b),"
sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),",
ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
"9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98".
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ",
lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera
b)," sono soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle risorse
e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' possono altresi' indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e
ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai
piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le
universita', le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di
ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies
del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle
previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per
cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-decies del presente articolo,
ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non
inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti
che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e che
stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,
la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi
dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai
soggetti che sono stati titolari, per un periodo non
inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e che stipulano
un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai
fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due
anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non rientrano nel computo del
predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli
articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione
dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' inserito il seguente:
"Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nonche' nei limiti delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione
delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta'
industriale, le universita' possono assumere personale di
elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
trattamento economico non inferiore a quello spettante al
personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni
e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le
modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di
cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e'
valorizzata la precedente esperienza professionale quale
tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis".
6-vicies semel. In via di prima applicazione e
comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente
articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo
articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
almeno tre anni documentata attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di
progettazione e di gestione delle infrastrutture e
attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di
supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo
24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di
competenza, il personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad
esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, puo' optare per il
passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con
conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di
spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e
tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.
6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».
- Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento
recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
- Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre
1999, n. 508), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243.
- Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante
le procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018
recante «Procedura di selezione, per titoli, per la
costituzione di graduatorie nazionali, utili per
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e
determinato, per il personale docente delle istituzioni
statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica» e' pubblicato, mediante comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale n.70 del 4 settembre 2018.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di
selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie
nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo
indeterminato e determinato, per il personale docente delle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 35-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 3-quinquies del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n.
263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2009, n. 6.:
«Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti
didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti
ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare.»
- Per il testo dell'articolo 270 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del
personale della scuola), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1:
«Art. 12. - 1. In prima applicazione del presente
decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i
concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli
previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli
indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti,
compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al
corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano
disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico
1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie
nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali
graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per
titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli
riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle
arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio
dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur
essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono
stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli
titoli devono essere restituiti integralmente al concorso
per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove
necessario, anche ai concorsi successivi, mediante
riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai
concorsi per soli titoli.»
- Si riporta l'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
materia di esami di Stato e di Universita'), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 20014, n. 88, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130:
«Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti
precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale
(AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,
previa valutazione dei titoli artistico-professionali e
culturali da svolgersi secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 -(Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013,
n. 264, come modificato dal presente regolamento a
decorrere da termine stabilito dall'art. 17, comma 8:
«Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
3-bis. (abrogato)
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione
degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle
unita' di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il comma 655 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 3-quater della legge 9 gennaio
2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, si applicano "a decorrere dall'anno accademico
2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'
articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In
sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all'articolo 2 del medesimo
regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione
su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre
2024.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2025/2026.
3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno
accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle
seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»
- Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003,
n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999,
n. 508), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 13 giugno
2003, n. 135:
«Art.7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' composto da cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore,
designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli
studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal
Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e
della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle
professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di
ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati
dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali,
fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o
scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti
soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella
stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al
comma 3, nominati successivamente alla costituzione del
consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza
dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il
direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione
delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione definite dal consiglio
accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In
particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo
statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative
variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di
bilancio, e su proposta del consiglio accademico,
l'organico del personale docente per le attivita'
didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto
conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca
derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio
accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui
al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il
voto espresso dal presidente.»
 

TABELLA 1
(di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)
INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO
===================================================================== | QUALIFICA |COSTO EQUIVALENTE|INDICE COSTO EQUIVALENTE | +=======================+=================+=========================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 55.036 |1,00 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 27.518 |0,50 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE |€ 43.208 |0,79 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE TEMPO | | | |DEFINITO |€ 21.604 |0,39 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ |€ 51.565 |0,94 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO|€ 42.713 |0,78 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |FUNZIONARIO |€ 39.301 |0,71 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ASSISTENTE |€ 34.054 |0,62 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |OPERATORE |€ 30.022 |0,55 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+

INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE
DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
===================================================================== | | | INDICE COSTO | | QUALIFICA | COSTO EQUIVALENTE | EQUIVALENTE | +===========================+===================+===================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 45.949 |0,83 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 22.975 |0,42 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |RICERCATORE |€ 36.072 |0,66 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |RICERCATORE TEMPO DEFINITO |€ 18.036 |0,33 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |EQ |€ 41.846 |0,76 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO |€ 37.821 |0,69 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |FUNZIONARIO |€ 34.410 |0,63 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |ASSISTENTE |€ 30.043 |0,55 | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |OPERATORE |€ 26.915 |0,49 | +---------------------------+-------------------+-------------------+

 

TABELLA 2
(di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)

INDICI DI COSTO EQUIVALENTE DELLE CESSAZIONI DELLE QUALIFICHE AFAM
===================================================================== | QUALIFICA |COSTO EQUIVALENTE|INDICE COSTO EQUIVALENTE | +=======================+=================+=========================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 63.292 |1,15 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |DOCENTE I FASCIA TEMPO | | | |DEFINITO |€ 31.646 |0,58 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE |€ 49.483 |0,90 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |RICERCATORE TEMPO | | | |DEFINITO |€ 24.741 |0,45 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ EX-EP/2 (ART. 176 | | | |CO. 2 CCNL 2019-2021) |€ 61.576 |1,12 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |EQ |€ 60.128 |1,09 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ACCOMPAGNATORE/ TECNICO|€ 47.079 |0,86 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |FUNZIONARIO |€ 43.667 |0,79 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |ASSISTENTE |€ 37.639 |0,68 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |OPERATORE |€ 32.816 |0.60 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+

 
Art. 2

Abilitazione artistica nazionale

1. L'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione», istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, sentiti il CNAM e, limitatamente alle lettere b) e h), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai seguenti criteri:
a) attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, ivi comprese le attivita' artistico-culturali didattiche e professionali svolte all'estero, delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuita';
b) definizione di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, ivi compresi requisiti specifici in relazione alle esigenze didattiche dei settori concorsuali, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione per adeguare criteri e indicatori alla specificita' dei settori concorsuali;
c) definizione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera b) e di revisione e adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;
d) possibilita' di prevedere un numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purche' non inferiore a dieci;
e) definizione di settori concorsuali, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni, costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
f) determinazione dei meccanismi di verifica e di revisione quinquennale dei settori concorsuali;
g) definizione di criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo;
h) definizione di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni, coerenti con i criteri di cui alla lettera b);
i) definizione delle modalita' di acquisizione delle domande da parte dei docenti di ruolo presso le istituzioni per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, nonche' delle modalita' di accertamento dei requisiti, di gestione di incompatibilita', di ricusazione e di dimissioni dei commissari;
l) definizione delle operazioni di sorteggio di cui ai commi 4, 6 e 7;
m) definizione di principi generali per lo svolgimento dei lavori delle commissioni con previsione dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale;
n) definizione dei termini e delle modalita' per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con la previsione che esso sia presentato entro sette giorni dalla conoscenza del giudizio e trasmesso alla commissione entro dieci giorni dalla ricezione, che la commissione operi una rivalutazione del candidato ovvero confermi la valutazione precedente entro centoventi giorni, e che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo;
o) definizione delle modalita' e dei termini di adozione degli atti conclusivi della valutazione e di pubblicazione dei relativi esiti da parte delle istituzioni dove le commissioni hanno sede.
3. Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attivita' didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
4. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in conformita' ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinate e' allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilita' delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.
5. Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale e' istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale e' composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2.
6. Il Presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede individua i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari sono sorteggiati:
a) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni;
b) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, nel numero di quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare;
c) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, nel numero di due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare;
d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.
7. Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista e' costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti e' integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere del CNAM. Con le modalita' di cui al presente articolo puo' essere disposta la sostituzione di uno o piu' membri della commissione.
8. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a piu' commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.
9. Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita', comunque denominate. I commissari che svolgono attivita' di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attivita' didattica per i periodi di attivita' della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attivita' didattica.
10. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede.
11. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.
12. Nei casi di incompatibilita' tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 11.
13. Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualita' di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento e' individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore.
14. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalita' informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalita' per garantire la pubblicita' degli atti delle commissioni giudicatrici.
15. Per il conseguimento dell'abilitazione e' richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonche' di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.
16. Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento.
17. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche' coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
18. In caso di accertata impossibilita' di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, e' attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- Si riporta l'articolo 10 del citato D.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132:
«Art. 10. (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di
valutazione, costituito con delibera del consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio accademico, e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate,
di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di
comprovata qualificazione nel campo della valutazione,
scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee
guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del
nucleo di valutazione non spettano compensi, indennita' o
gettoni di presenza.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza
dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati
dell'attivita' didattica e scientifica e del funzionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo
ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita' e
sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri
generali determinati dal Comitato per la valutazione del
sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e'
trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e
costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da
parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita'
didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui
alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed
alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.»
- Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 4 aprile 2016, n.
95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130:
«Art. 7. (Operazioni di sorteggio). - 1. Formata la
lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per
l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento
delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e
nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti
di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di
priorita' e' definito partendo dal candidato con la minore
eta' anagrafica.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione
di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le
modalita' previste dai periodi successivi, al sorteggio di
un commissario per ciascuno dei settori
scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori
ordinari. Qualora il numero dei settori
scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci
professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al
sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori
scientifico-disciplinari con il maggior numero di
professori ordinari afferenti, procedendo, a parita' di
numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori
scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione.
Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui
afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia
superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un
componente per ciascuno di tali settori
scientifico-disciplinari; i restanti componenti della
commissione sono sorteggiati tra tutti i settori
scientifico-disciplinari in proporzione al numero di
professori ordinari appartenenti a ciascun settore
scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di
proporzionalita' e della rappresentanza gia' assicurato
nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo,
a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio
dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare.
Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari
ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano
meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio
di un commissario per ciascuno dei cinque settori
scientifico-disciplinari con il maggior numero di
professori ordinari afferenti procedendo, a parita' di
numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori
scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione.
Qualora la consistenza numerica dei settori
scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari
presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono
ai settori scientifico-disciplinari non consenta la
formazione della commissione secondo quanto indicato ai
periodi precedenti, la commissione e' completata a seguito
di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori
ordinari presenti in lista inserendo in commissione un
componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui
afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente,
e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui
afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale
fase e' eventualmente ripetuta fino a completamento della
commissione.
3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2,
quali componenti di due o piu' commissioni, devono optare
per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione
dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte
del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione
nel termine di cui al primo periodo la commissione di
appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede
alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o
nelle altre commissioni.
4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un
commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le
modalita' di cui al presente articolo, procedendo
preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei
professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili.
In tali casi e' sospeso il termine dei lavori della
commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono
fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di
abilitazione adottati dalla commissione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso
all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal
commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
5. Il sorteggio avviene tramite procedure
informatizzate, preventivamente validate da un Comitato
tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a
titolo gratuito ed e' nominato con decreto del Ministro,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del
comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato
dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.
6. Dall'ultima data utile per la presentazione della
domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per
ciascun candidato il termine di venti giorni per la
proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari. In caso di
accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalita'
di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario
ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del
candidato ricusante.»
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1994, n. 185, S.O.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 5. (Responsabile del procedimento). - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unita' organizzativa competente, il domicilio
digitale e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.»
- Per il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 3 del citato D.P.R. 8 luglio
2005, n. 212:
«Art. 3. (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di primo
livello;
b) diploma accademico di secondo livello,
conseguito al termine del corso di diploma accademico di
secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione,
conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito
al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello
ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all'articolo 5 (2).
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita' di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei
titoli di cui al presente articolo non sono ammessi
candidati privatisti.»
- Si riporta l'articolo 3 del D.M. 10 settembre 2010,
n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O.:
«Art. 3. (Percorsi formativi). - 1. I percorsi
formativi sono preordinati, per tutte le classi di
abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle
competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono cosi' articolati:
a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale
quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a
partire dal secondo anno di corso;
b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale
biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo
attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento
delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della
scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono
attivati dalle universita' e dagli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si
articolano nel corso di diploma accademico di II livello e
nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo
quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi
formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 2:
a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di
lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal
Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di
dette competenze costituisce requisito essenziale per
conseguire l'abilitazione;
b) l'acquisizione delle competenze digitali
previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze
attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione
delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e,
piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei
laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena
fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali
i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto
dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte
a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3
prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso
accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle
istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale
di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo
12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente
decreto e' incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da' diritto
all'acquisizione di crediti formativi universitari o
accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente
organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto
sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal
fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca puo' avvalersi anche dell'assistenza tecnica
dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI).»
 
Art. 3

Programmazione del personale

1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonche' dagli equilibri di bilancio.
2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni:
a) possibilita' di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall'articolo 17, comma 14, del presente regolamento;
b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non e' sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni;
c) possibilita' di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilita' cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilita' non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilita';
d) possibilita' di destinare una o piu' cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 11;
e) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni gia' autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1;
f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilita' ai sensi del comma 5 dell'articolo 4;
g) possibilita' di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario e' pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilita' di cui alle lettere a), b) e c) possono riguardare anche cattedre a tempo definito;
h) possibilita', nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza;
i) possibilita', nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 7 del citato D.P.R. 28 febbraio
2003, n. 132, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' composto da cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore,
designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli
studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal
Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e
della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle
professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di
ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati
dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali,
fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o
scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti
soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella
stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al
comma 3, nominati successivamente alla costituzione del
consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza
dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il
direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione
delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione definite dal consiglio
accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In
particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo
statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative
variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di
bilancio, e su proposta del consiglio accademico,
l'organico del personale docente per le attivita'
didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto
conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca
derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio
accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui
al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il
voto espresso dal presidente.»
 
Art. 4

Ciclo del reclutamento e della mobilita'

1. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute.
3. La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonche' in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6.
4. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.
5. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilita' destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:
a) pubblicazione di un bando per la mobilita' sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facolta' di specificare uno o piu' profili disciplinari;
b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui e' bandita la procedura di mobilita';
c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformita' alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito.
6. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilita' del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilita' di cui al comma 5.
7. Le procedure di mobilita' di cui al comma 5 comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).
8. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilita' di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilita' comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).
9. Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilita' e reclutamento di cui ai commi 4 e 5.
10. Due o piu' istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.
 
Art. 5

Collaborazioni tra istituzioni

1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:
a) programmare procedure di reclutamento comuni a piu' istituzioni;
b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalita' di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
 
Art. 6

Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalita':
a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento. Al termine della procedura e' altresi' approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilita' a stipulare il contratto, l'istituzione puo' procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non puo' essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
c) definizione nel bando delle modalita', anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando e' pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
d) possibilita' all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di piu' posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
e) previsione che alle procedure possano partecipare i ricercatori a tempo indeterminato presso altra istituzione inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura, nonche' coloro che siano in possesso del dottorato di ricerca;
f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver gia' svolto per piu' di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
h) applicazione ai membri delle commissioni del regime di incompatibilita' di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
i) svolgimento di una prova di carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico-disciplinare, che attesta l'attitudine alla ricerca dei candidati;
l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare, con facolta' di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui alla lettera i);
m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) siano attribuiti da un minimo di ottanta sino a un massimo di novanta punti;
n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, da un minimo di dieci sino a un massimo di venti punti, anche con riferimento a profili disciplinari, specificati nel bando, ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare;
o) previsione che l'idoneita' sia attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno sessanta punti su novanta totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni singolo candidato e' corredata da un giudizio analitico che descrive sinteticamente il profilo;
p) previsione che il regolamento definisca i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarita', il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
s) previsione che soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 2, 35 e 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 (Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n.
29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)).
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione
ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi
di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel
rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da
successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per
la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni
contrattuali per violazione di norme imperative o dei
limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi
pubblici, a esclusione di quelli banditi per il
reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia
all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova
o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori
entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione
del quarto periodo non si applica alle procedure
concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli
enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o
partecipati che prevedano un numero di posti messi a
concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per
l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con
decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.»
- Si riporta l'articolo 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.:
«Art. 11. (Adempimenti della commissione
esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove
concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il
numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del
termine di durata di cui al comma 4, la programmazione
delle fasi endoprocedimentali che dovra' essere rispettata
anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi
dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta.
Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e
ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da
sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da
parte di almeno due candidati.
2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento
della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa
identificazione degli stessi.
3. In ogni fase della procedura la commissione
addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la
segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte,
affidandole al presidente e al segretario che ne
garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche
attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
4. Le procedure concorsuali si concludono di norma
entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove
scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata
collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione
del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento
della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul
proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata
effettiva di ciascun concorso svolto.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al
termine di ogni sessione giornaliera d'esame.
Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove
previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli
che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione
delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla
conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione
elabora la graduatoria finale del concorso e
l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente,
ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito
istituzionale.»
 
Art. 7

Passaggio dei ricercatori alla docenza

1. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione e' reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, puo' negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualita' dell'attivita' di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.
3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilita' di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'articolo 8.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003,
n. 132 si veda nelle note relative all'art. 3.
 
Art. 8

Reclutamento personale docente a tempo indeterminato

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalita':
a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento. Al termine della procedura e' altresi' approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilita' a stipulare il contratto, l'istituzione puo' procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non puo' essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura;
c) definizione nel bando delle modalita', anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando e', altresi', pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
d) possibilita', nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di piu' posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
e) previsione che la partecipazione alle procedure sia riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, nonche' a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' stata indetta la procedura;
f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale e' stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver gia' svolto per piu' di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
h) applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilita' di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
i) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti;
n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sino a un massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando;
o) previsione che l'idoneita' sia attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato e' corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
p) definizione dei criteri di massima e delle procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;
q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarita', il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
s) previsione che i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

Note all'art. 8:
- Per il testo degli artt. 2, 35 e 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 si veda nelle note relative all'art. 6.
 
Art. 9
Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.
2. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei seguenti criteri e modalita':
a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonche' di titoli equipollenti conseguiti all'estero;
e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:
1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
3) attivita' di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attivita' di docenza in ambito AFAM e universitario;
4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale;
5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale;
f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico puo' individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;
g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.
4. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. E' escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalita' di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3.
5. Gli incarichi di cui al comma 2 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei seguenti criteri e modalita':
a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;
d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati;
e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:
1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca;
2) attivita' di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso;
3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico puo' individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili;
g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le
universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma
3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
- Per il testo degli articoli 35, 35-bis e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle
note all'art. 6.
- Si riporta l'articolo 273 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
«Art. 273. (Contratti di collaborazione). - 1. I
conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare
contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai
conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine
di apposite graduatorie compilate in base alle norme
relative al conferimento delle supplenze. I contratti
medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento
di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale
e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il
posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi
obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel
contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e
deve essere pari all'entita' del trattamento economico
complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima
classe di stipendio con esclusione della tredicesima
mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di
attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le
modalita' di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale
docente dei conservatori di musica e delle accademie di
belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.»
 
Art. 10

Incarichi di insegnamento

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.
2. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non da' luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
3. Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonche' di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
4. Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
 
Art. 11

Contratti di ricerca

1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente.
2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o piu' settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso.
3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attivita' di docenza o di supporto alla didattica.
 
Art. 12

Afferenza artistico-disciplinare

1. I docenti di ruolo delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda e' subordinato alla conversione della cattedra di titolarita' del docente interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
3. Nell'ambito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilita' possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda e' valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruita' delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
 
Art. 13

Professori emeriti e onorari

1. Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto e' di almeno venti anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni.
3. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto e' di almeno quindici anni di servizio in qualita' di docente di ruolo presso le istituzioni.
4. I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.
5. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche ne' il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 111 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore):
«Art. 111. - Ai professori ordinari, che siano stati
collocati a riposo o dei quali siano state accettate le
dimissioni, potra' essere conferito il titolo di
«professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti
anni di servizio in qualita' di professori ordinari: il
titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia
avuto la durata di almeno quindici anni.
Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su
proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta'
o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della
cessazione dal servizio.
Ai professori emeriti ed onorari non competono
particolari prerogative accademiche.»
 
Art. 14

Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita' di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle piu' aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacita' e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del piu' ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
2. I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
a) i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione;
b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove;
d) il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo.
4. I bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono preceduti dalle procedure di mobilita' di cui al medesimo articolo 30. La valutazione delle domande di mobilita' presentate e' informata ai seguenti criteri:
a) nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale e' bandita la procedura;
b) valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito.
5. Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicono la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti.
6. Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni.
7. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 si
veda nelle note all'art. 2.
- Si riportano gli artt. 30 e 52 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 52. (Disciplina delle mansioni (Art. 56 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del
D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
15 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area
di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno
cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.
1-ter.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per
non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.»
- Si riporta l'art. 2222 del Codice civile:
«Art. 2222. (Contratto d'opera). - Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.»
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 10.
 
Art. 15

Pubblicita' dei concorsi AFAM

1. Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidita' delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.
2. La piattaforma di cui al comma 1 e' indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare.
3. Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme gia' in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56
(Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145:
«Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate
e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi
di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la
normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi
e dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'
di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6
e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie
e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di
vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di
assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure
assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento
della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020,
bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con
tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le
procedure concorsuali e le prove selettive delle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo
della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6)
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
del reclutamento per la raccolta e la gestione, con
modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31
dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
alla data del raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo
articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto
periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita'
rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia
dallo stesso indicata";
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:
"dodici mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di
quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento
degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502," e dopo le parole: "iscritto nell'apposito elenco"
sono aggiunte le seguenti: "e in possesso della qualifica e
della categoria di inquadramento occorrenti";
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'";
2) al comma 4, le parole: "decorsi due mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni";
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni
per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle
seguenti: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per
i quali non e' previsto il solo requisito della scuola
dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi
di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407,";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie
protette".
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11.
12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Tali
incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli
effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha
conferiti. Le regioni e le province autonome, gli enti
locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello
Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono
recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente
comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM).
15.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
 
Art. 16

Figura a esaurimento di docente bibliotecario

1. I docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale», inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre alla funzione docente prevista dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale» in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di «bibliografia e biblioteconomia musicale», il ruolo di bibliotecario e' espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia.
 
Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.
3. Il comma 1 dell'articolo 2 si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonche' delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.
4. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai ricercatori non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza.
6. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
7. L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca e' subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.
8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarieta' degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, e' adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, e' adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, e' adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
9. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonche' coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 e' reso dal CNAM.
10. In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025, previo espletamento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.
11. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all'articolo 3, comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.
12. La modalita' di reclutamento di cui al comma 11 non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti:
a) il previo espletamento delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12;
b) l'espletamento delle procedure di mobilita', fatta salva la possibilita' per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa al Ministero contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4.
13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o universita' diverse da quella che procede all'assunzione;
c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.
14. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».
15. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilita' di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3.
16. L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non e' consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 14.
17. Il Ministero puo' disporre trasferimenti di unita' di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorita'.
18. I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali.
19. Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l'articolo 3, comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo.
20. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali.
21. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attivita' di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'articolo 10.
22. Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.
23. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

Note all'art. 17:
- Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante
le procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294.
- Si riporta l'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
(Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.»
- Si riporta l'articolo 53 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53. (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
- Si riporta l'articolo 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.
212 (Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n.
243:
«Art. 3. (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di primo
livello;
b) diploma accademico di secondo livello,
conseguito al termine del corso di diploma accademico di
secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione,
conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito
al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello
ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all'articolo 5.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita' di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei
titoli di cui al presente articolo non sono ammessi
candidati privatisti.»
- Per il testo dell'articolo 3 del D.M. 10 settembre
2010, n. 249 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003,
n. 132, come modificato dal presente regolamento si veda
nelle note si veda nelle note relative all'art. 3.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 - (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il D.M. 17 aprile 1996 - Integrazione al D.M. 24
novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi
di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e
a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica, nonche' accesso alle macro-aree
disciplinari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 1996, n. 126.

- Si riporta l'art. 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 -(Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:
«Art. 508. (Incompatibilita'). - 1. Al personale
docente non e' consentito impartire lezioni private ad
alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,
al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o
del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente
dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto
divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la
concessione del trattamento di quiescenza eventualmente
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica
nei casi si societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti
nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente ovvero dal provveditore
agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.»
 
Art. 18

Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
b) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) l'articolo 4, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
g) gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i periodi secondo, terzo e quarto periodo, nonche', al nono periodo, le parole: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma»;
i) l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
l) il comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica:
a) l'articolo 246 comma 2, l'articolo 261, comma 3, il Titolo II della Parte terza, ad eccezione della Sezione III del Capo III, e l'articolo 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Note all'art. 18:
- Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143, abrogato a decorrere
dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8 del presente
regolamento (Regolamento recante le procedure e le
modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2019, n. 294.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, come modificato dal presente
regolamento, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, come modificato dal presente
regolamento, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 270 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124 - (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 10
maggio 1999, n. 107, come modificato dal presente
regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17,
comma 8:
«Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. (abrogato)
13. Restano ferme, per quanto riguarda il
Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.»
- Si riporta i testo degli articoli 215 e 273 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O., come modificato dal presente
regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17,
comma 8:
«Art. 215. (Scuole operaie e scuole libere del nudo).
- 1. Presso le accademie di belle arti possono essere
istituite presso operaie serali e festive e scuole libere
del nudo.
2. (abrogato).»
«Art. 273. (Contratti di collaborazione). - 1. I
conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare
contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
2. I contratti medesimi possono riferirsi
esclusivamente all'insegnamento di discipline
corrispondenti all'attivita' artistica esercitata.
3. (abrogato)
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi
obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel
contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e
deve essere pari all'entita' del trattamento economico
complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima
classe di stipendio con esclusione della tredicesima
mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di
attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le
modalita' di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale
docente dei conservatori di musica e delle accademie di
belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 - (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal
presente regolamento a decorrere dal termine stabilito
dall'art. 17, comma 8:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Nei predetti ruoli ad
esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale .
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303,convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n.
49, come modificato dal presente regolamento a decorrere
dal termine stabilito dall'art. 17, comma 8:
«Art. 6. (Proroga di termini in materia di
universita' e ricerca). - 1. All'articolo 14, comma
6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per i centottanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2023";
b) le parole: "alla predetta data, ovvero
deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine di centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ovvero deliberate dai rispettivi organi di
governo entro il predetto termine".
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "2021-2022
e 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024".
4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole:
"entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2023";
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
4-ter. (abrogato)
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto
dalle norme transitorie di cui al secondo periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per
l'esercizio della professione di interprete in LIS e in
LIST, e' prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di
interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma
non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine
del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di
traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua
dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano
garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto
il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi
cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
specifica per il conseguimento del predetto attestato".
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi
3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter,
periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle
Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29
gennaio 2021 e' prorogato al 15 febbraio 2024.
Conseguentemente, la presentazione delle domande per il
sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione
scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio
al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre
si concludono entro il 7 dicembre 2023.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica alle
professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre
2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2
della medesima legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di
ateneo e delle altre istituzioni della formazione
superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad
adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo
svolgimento delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026".
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono
sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno".
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti:
"undici anni".»
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 -(Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, come modificato dal presente
regolamento a decorrere dal termine stabilito dall'art. 17,
comma 8:
«Art. 59. (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - 1. Con riferimento all'anno scolastico
2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno
nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite
dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in
ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto
salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'
articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva
di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo
di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell' articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso
annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della
prova disciplinare, il docente e' assunto a tempo
indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo
determinato. La negativa valutazione del percorso di
formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di
prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla
prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di
cui al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo
indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Limitatamente alle classi di
concorso per le quali non sia possibile effettuare le
nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9-ter. (abrogato)
9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono indire,
prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui
all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento
straordinarie, distinte per istituzione e settore
artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano
dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti
graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le
procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti
che, entro il termine previsto per la presentazione delle
istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto
anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni
accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei
corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico
si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di
servizio con incarico a tempo determinato o con contratto
di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del
computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i
periodi di insegnamento, nonche' i periodi ad esso
equiparati per legge o per disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo
di attivita' didattica stabilito dal calendario accademico,
ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione,
promozione, idoneita', licenza e diploma. In materia di
computo del periodo di servizio non di ruolo, e' fatto
salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica istituzione e
limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia
maturato almeno un anno di servizio presso tale
istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le
graduatorie di merito per istituzione sono predisposte
sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito
in una prova selettiva, le cui modalita' di svolgimento
sono definite nel bando di concorso secondo le modalita',
in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresi' un
contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato
relativo agli oneri di svolgimento della procedura,
definito dal Ministero dell'universita' e della ricerca. A
seguito del superamento della prova di cui al periodo
precedente, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che
ha bandito la procedura.»
- Si riportano gli articoli 246, 261 e 589 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 246. (Disciplina delle professioni di docente
di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale).
- 1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di
materie musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare
parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica o in un istituto musicale
pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e
3.
2. Per esercitare la professione di docente di
materie musicali in istituti o scuole di musica e'
prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento
o agli strumenti che formano la rispettiva materia
d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si
richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di
orchestre sinfoniche o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio
oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli
periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore,
quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana
- S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge,
nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma
del presente articolo, debbono essere relativi allo
strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in
orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si
applicano ne' ai luoghi di culto, e, in generale, agli
istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la
dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le
rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette
a scopo di culto, ne' ai conservatori di musica e agli
istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano: alle orchestre dei caffe', cinematografi e delle
sale da ballo, con un numero di persone non superiori a
sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi
scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle
orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande
musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono
insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono
essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la
formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto,
la determinazione dell'oggetto professionale e la
disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
del tesoro e della pubblica istruzione.»
«Art. 261. (Iniziative di promozione). - 1. Il
Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle
arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri
competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in
bilancio, e' autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari
permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che,
pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano
riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e
delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni
artistiche ed industriali presso istituti di istruzione
artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o
permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e
delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera
a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini
della loro copertura con le procedure concorsuali di cui
all'art. 270, previa definizione didattica dei corsi
medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono
contribuire alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e
c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.»
«Art. 589. (Modelli viventi). - 1. Ai modelli viventi
si applicano le disposizioni dell'art. 275.»
- Si riportano gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio
1999, n. 124 - (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1999, n. 107:
«Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il
Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.»
«Art. 6. (Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario - ATA). - 1. L'articolo 551 del testo unico e'
sostituito dal seguente:
"Art. 551. (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui
all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso
per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai
ruoli di responsabili amministrativi, detratto il
contingente da destinare ai corrispondenti concorsi
riservati per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso
per titoli ed esami e la graduatoria permanente".
2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti
con frequenza triennale, subordinatamente alla
disponibilita' di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con
bando unico emanato dal Ministero della pubblica
istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica determinare con loro decreti,
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si
riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire
all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati
utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito
dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la
competenza degli stessi uffici dell'amministrazione
scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti
attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi
medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed
ai provvedimenti ed attivita' conseguenti.";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi per
titoli ed esami restano valide fino alla data da cui
decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso
successivo corrispondente";
c) e' aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
istruzione e svolti a livello regionale o interregionale,
affidandone l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che
ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali
provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie
e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
contratti di assunzione a tempo indeterminato sono
stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il
Conservatorio di assegnazione".
3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 553. (Graduatorie permanenti). - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei
responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e'
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al
comma 3 dell'articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie
concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono
ripartite in graduatorie provinciali".
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica
del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori
avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis
dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera
c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di
Trento e' a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come
sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione oltre al personale che chiede il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un
analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale
non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso
per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo
1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della
prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge e' inserito nelle graduatorie del
concorso per soli titoli in due province, ferma restando
tale collocazione, indica una delle due province ai fini
dell'assunzione come supplente.
9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 557. (Concorsi riservati) - 1. Una quota del
30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti
disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e
terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola",
pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una
idoneita' in appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono
partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di
studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui
aspirano, purche' in possesso del titolo di studio
richiesto per la qualifica di appartenenza e di una
anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a
prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo
di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per
particolari attivita' tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica
sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove
scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i
concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica e'
per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche
attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e
del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di
cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi
aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di
una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con
periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento
delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei
medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono
trasformate nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma
9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di
studio previsti dalla tabella I allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola",
pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso
rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA,
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano prestato cinque anni di servizio anche non
continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei
artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base
dell'anzianita' di servizio, in graduatorie ad esaurimento
ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente
disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III
qualifica e' comunque subordinato al superamento di una
prova di idoneita' all'espletamento delle funzioni dello
specifico profilo, i cui contenuti e modalita' sono
definiti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della
predetta prova di idoneita' si provvede entro il limite di
spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in
possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma
sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con
contratto di durata annuale per un numero di ore compreso
tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno
di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei
licei artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a
contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che
siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle
graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del
personale ATA hanno titolo altresi', a domanda, alla
precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie
di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti
profili professionali. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'articolo 275 del testo unico e'
abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto
fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali
sulle modalita' di attuazione del presente comma.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1637