Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 aprile 2024
Definizione delle modalita' e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialita' e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalita' della legge 10 febbraio 2020, n. 10, nonche' per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all'articolo 5 della predetta legge.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»;
Visto l'art. 4 che recita «il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge»;
Visto l'art. 5, comma 1, della summenzionata legge che stabilisce l'istituzione, presso il Ministero della salute dell'elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'art. 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti;
Visto il comma 2, del medesimo art. 5 ove si dispone che «l'elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio»;
Visto l'art. 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ove si stabilisce che l'individuazione dei centri di riferimento di cui al predetto art. 4, sia effettuata dal «Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Visto l'art. 1, comma 500, della summenzionata legge, il quale dispone, altresi', che con decreto del Ministro della salute siano individuate le modalita' di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri;
Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 14 maggio 2021 con il quale e' stato nominato il gruppo di lavoro interministeriale al fine di definire i requisiti e i criteri di individuazione dei centri di riferimento, nonche' per la redazione del regolamento interministeriale di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10;
Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 31 maggio 2021, con cui, in esito al lavoro del predetto gruppo, sono stati definiti i requisiti e i criteri di individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 agosto 2021 recante «Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti», nel quale «sono riconosciuti i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 114 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 maggio 2022, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»;
Considerato che per gli anni 2022 e 2023 sono pervenute ulteriori candidature per le quali si rende necessario integrare il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 agosto 2021 recante «Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti», nel quale «sono riconosciuti i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti»;
Considerato, inoltre, che, al fine di rendere tempestivo l'aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2020, n. 10, e in recepimento di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 114/2022, si rende necessario provvedere alla verifica dei requisiti dei centri in via preventiva al fine di integrare il summenzionato decreto del Sottosegretario di Stato 23 agosto 2021 e definire in modo puntuale l'iter per la presentazione di eventuali ulteriori candidature nonche' i tempi di inserimento nell'elenco;
Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del 21 novembre 2023 con il quale, in considerazione dei mutati compiti, e' stata aggiornata la composizione del gruppo di lavoro citato;
Considerate le risultanze delle visite ispettive effettuate presso le strutture che hanno presentato la propria candidatura a centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti;
Considerato che, presso la ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, sono in corso le attivita' finalizzate alla predisposizione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle modalita' di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 aprile 2024 (Rep. atti n. 65/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' ed i tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialita' e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalita' della legge 10 febbraio 2020, n. 10, nonche' la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti, al fine del tempestivo aggiornamento dell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all'art. 5 della predetta legge.
 
Art. 2

Modalita' e tempi per la presentazione delle candidature

1. I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui al decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 31 maggio 2021, nonche' della disponibilita' di personale qualificato, possono presentare la propria candidatura nell'anno corrente dal 1° al 31 maggio 2024 e, successivamente, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno. Nel caso di richiesta di candidatura per l'anno 2024, la presentazione della documentazione tecnica, attestante il possesso dei requisiti richiesti, puo' essere presentata entro i successivi venti giorni.
2. Nei successivi novanta giorni il Ministero della salute, tramite attivita' ispettiva, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dai summenzionati soggetti, nonche' la disponibilita' di personale qualificato per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10.
3. Il Ministro della salute, acquisito il parere del gruppo di lavoro di cui alle premesse, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalita' della legge 10 febbraio 2020, n. 10, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 5 della medesima legge.
 
Art. 3

Elenco dei centri di riferimento

1. Sono riconosciuti centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti:
a) I.R.C.C.S. Multimedica;
b) Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna;
c) Universita' degli studi di Padova;
d) Universita' degli studi di Brescia;
e) I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato;
f) I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;
g) Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
h) Centro servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense - Tanatocentrum c/o Universita' degli studi di Firenze;
i) Centro Azienda USL Toscana Nord Ovest - struttura UOC Medicina legale di Lucca c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lucca);
j) U.O.S. Coordinamento delle attivita' di settorato c/o Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma).
 
Art. 4

Permanenza dei requisiti

1. Il Ministero della salute, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, effettua, con cadenza almeno biennale, verifiche ispettive presso le strutture di cui all'art. 3.
2. Il Ministero della salute si riserva di adottare i necessari provvedimenti, anche di sospensione dell'idoneita' del centro, qualora dalle risultanze delle attivita' ispettive dovessero emergere difformita' rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura o in caso di perdita dei requisiti.
3. I centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalita' della legge 10 febbraio 2020, n. 10, presenti nell'elenco di cui all'art. 5 della citata legge, comunicano tempestivamente al Ministero della salute, qualsiasi situazione ostativa, anche temporanea, allo svolgimento delle attivita' previste.
4. Il Ministero della salute, nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ne da' opportuna e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet, in modo da consentire al medico che accerta il decesso la corretta individuazione del centro di riferimento competente per territorio per i successivi adempimenti.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste nel presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro della salute: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1602