Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 maggio 2024
Indicazione dell'importo e delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato e contestuale abrogazione del decreto 14 settembre 2023.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» e, in particolare, il suo art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis) che individua i casi di procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 del predetto articolo, che reca disposizioni in materia di procedure accelerate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», e, in particolare, l'art. 6-bis, che, al comma 1, prevede che lo straniero possa essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 14 settembre 2023, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 recante «Indicazione dell'importo e delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato»;
Ravvisata la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 settembre 2023, al fine di assicurare la flessibilita' alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'importo, tra un minimo e un massimo, della garanzia finanziaria prevista dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ne determina le modalita' per la prestazione.
2. Il presente decreto si applica allo straniero sottoposto alla procedura in frontiera prevista dall'art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
3. Il presente decreto non si applica quando lo straniero di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, consegna il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita'.
 
Art. 2

Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria

1. Quando lo straniero fa la richiesta di cui all'art. 3, comma 1, l'importo della garanzia e' determinato senza indugio dal questore competente per l'adozione del provvedimento di trattenimento, in misura compresa tra 2.500 e 5.000,00 euro, con valutazione compiuta caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della garanzia di cui al comma 1, il questore valuta, in particolare, il grado di collaborazione fornita dallo straniero nelle procedure di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dal medesimo, quali:
a) la declinazione delle proprie generalita' e l'indicazione della cittadinanza posseduta;
b) la copia dei documenti di identita' o di viaggio ovvero la copia di ogni altro documento che attesti l'identita' o la cittadinanza e sia in grado di agevolarne l'identificazione;
c) la documentata indicazione del luogo di provenienza o di abitazione nel paese di origine;
d) la descrizione delle modalita' e degli itinerari del viaggio effettuato e degli eventuali organizzatori dello stesso;
e) l'indicazione delle generalita' dei parenti, nonche' del luogo, dell'indirizzo ovvero di un recapito telefonico in cui gli stessi possono essere rintracciati in Italia;
f) l'indicazione dell'indirizzo del luogo, in Italia, ove intende alloggiare o delle generalita' e del recapito anche telefonico della persona o delle persone disponibili a offrigli ospitalita' sul territorio nazionale.
 
Art. 3

Modalita' di prestazione della garanzia finanziaria

1. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, e' dato immediato avviso della facolta' di fare richiesta di prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, alternativa al trattenimento.
2. La garanzia e' prestata per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, in favore del prefetto del luogo in cui le stesse sono stipulate.
3. La garanzia e' prestata entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell'importo determinato dal questore. In ogni caso, la garanzia non puo' essere prestata dopo la decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008.
4. La garanzia finanziaria e' prestata per un periodo di ventotto giorni, anche da parenti dello straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.
 
Art. 4

Escussione della garanzia finanziaria

1. In caso di irreperibilita' dello straniero, il prefetto del luogo ove e' stata prestata la garanzia procede all'escussione immediata della stessa.
2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformita' del presente decreto sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 settembre 2023, recante «Indicazione dell'importo e delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato», e' abrogato.

Roma, 10 maggio 2024

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2052