Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 17 maggio 2024, n. 81 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 49 e 51; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante «Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante «Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279; Considerato che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 27 febbraio 2024; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4167 in data 24.04.2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta. 2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina). - 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». «Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori). - 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A (articoli 3 e 4) SEZIONE NAUTICI DI COPERTA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B (articoli 11 e 12) SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C (articoli 19 e 20) RUOLO DEI SOMMOZZATORI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 40 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. (Omissis)». - Per il testo dell'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti. |
| Art. 6
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta. 2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». |
| Art. 8
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 8: - Si riporta testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. (Omissis)». |
| Art. 9
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina. 2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 11
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 40 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 49, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. (Omissis)». |
| Art. 12
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e III. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 13 Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti. |
| Art. 14
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina. 2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 16
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 17
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 18
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 19
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 39 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 11. |
| Art. 20
Titoli
1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e IV. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 21 Accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori. 2. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisica e psichica per lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura degli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti. 3. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attivita' formativa. |
| Art. 22
Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 23
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonche' alle attivita' di gestione, sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie e' pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento delle verifiche intermedie. 4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale e' articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove. 6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 24
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma 3; c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4; d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. 2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' all'immersione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 3. Le facolta' di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due. 4. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 25
Scelta sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione. |
| Art. 26
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 2024
Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2508
Note all'art. 26: - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse. |
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