Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2024
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato di aver «predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennita' del personale di magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020;
Visto il decreto in data 6 agosto 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennita' del personale in riferimento, per il triennio 2021-2023, con il quale il trattamento economico del personale stesso e' stato aumentato del 4,85 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dell'1,46 per cento, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023;
Preso atto che, con nota in data 27 marzo 2024, protocollo generale n. 0845583/24, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, in accordo con quanto previsto dalla metodologia condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con la predetta nota del 24 novembre 2020, la variazione della retribuzione media pro capite complessiva dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2021-2023, e' pari a +6,69 per cento;
Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura del 6,69 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023;
Considerato che, ai sensi dell' art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2025 e 2026 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2024, pari al 6,69 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari al 2,01 per cento per ciascuno dei predetti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026;
Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate del 6,69 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023.
 
Art. 2

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2024, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.
 
Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1702