Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 maggio 2024
Modifica dell'articolo 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.


L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 - SOTTOMISURA
4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.1) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;
Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.3) su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;
Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (All.5) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (All.6 6.1 e 6.2 e 7);
Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (All.8 e 8.1);
Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (All.9; 9.1 e 9.2);
Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (All.10; 10.1 e 10.2);
Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (All.11 e 11.1);
Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (All.12; 12.1 2 12.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (allegato n. 12);
Visto il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109 (All.13; 13.1 e 13.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 (All.4);
Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (All.14; 14.1 e 14.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando sopra citato;
Considerato che il bando di selezione, cosi' come modificato dal decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109, dispone all'art. 12.3 che «L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento. dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorita' di gestione e consentite nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 1, comma-septies del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestivita', congruita' e ragionevolezza degli importi richiesti del competente provveditorato alle opere pubbliche. Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2024»;
Rilevato, anche sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, che:
alcuni provveditorati alle opere pubbliche non forniscono riscontro alle richieste di congruita' delle perizie di variante per revisione prezzi;
lo scenario economico determinato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal conflitto Russia-Ucraina, ha causato un'alterazione dei prezzi di mercato e un incremento di tutti i costi delle forniture che hanno provocato ritardi nell'avvio dei cantieri e sospensione dei lavori anche per difficolta' di reperimento dei materiali e incertezze delle imprese appaltatrici per gli extra costi, ovvero risoluzioni dei contratti da parte di alcune imprese aggiudicatarie, causando ritardi nell'esecuzione dei lavori e conseguentemente nella redazione e approvazione delle perizie di variante;
Ritenuto pertanto opportuno:
modificare l'art. 12.3 laddove si richiede il previo parere del provveditorato alle opere pubbliche inserendo l'inciso «e, ove non acquisito, si procedera' alla verifica all'interno dell'Amministrazione fatti salvi gli ulteriori accertamenti effettuati da AGEA in sede di pagamento»;
prorogare il termine di presentazione delle domande di variante indicato all'art. 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo modificato con il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109, e' cosi' modificato:
«L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento. dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorita' di gestione e consentite nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 1, comma-septies del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestivita', congruita' e ragionevolezza degli importi richiesti del competente provveditorato alle opere pubbliche e, ove non acquisito, si procedera' alla verifica all'interno dell'Amministrazione fatti salvi gli ulteriori accertamenti effettuati da AGEA in sede di pagamento. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorita' di gestione oltre il 31 dicembre 2024».
 
Art. 2

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 20 maggio 2024

L'Autorita' di gestione: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1022