Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2024
Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 774, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, e' stabilita in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, di cui euro 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-octies), della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, modificato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma - pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente eventualmente rettificato - variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis) presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione «Servizi sociali» dei comuni della Regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della Regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge n. 160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;
Considerato che le quote del Fondo di solidarieta' comunale con riferimento alle finalita' di cui alla lettera d-quinquies), di spettanza dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, alla lettera d-sexies) e alla lettera d-octies) sono ripartite con successivo e autonomo provvedimento;
Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarieta' comunale da ripartire con il presente provvedimento e' pari a euro 7.106.513.368;
Visti i fabbisogni standard per l'anno 2024 approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Vista la nota tecnica concernente l'adozione della stima della capacita' fiscali per l'anno 2024 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 ottobre 2023 espresso sulla nota metodologica che descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024;
Preso atto che nella seduta della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dell'8 novembre 2023 non e' stato raggiunto l'accordo ai sensi del comma 451, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016;
Considerato, tuttavia, che il medesimo comma 451 prevede che, in caso di mancato accordo, il presente provvedimento e' comunque emanato;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Composizione del Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2024

1. Per l'anno 2024 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 560.000.000;
f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 345.923.000;
g) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 1.077.000.
2. Per l'anno 2024 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
 
Allegato 1

QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2024 TRATTENUTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA PER ALIMENTARE IL FONDO DI
SOLIDARIETA' COMUNALE 2024 Art. 2, comma 2, D.P.C.M.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024 RISULTANTE DALL'ART. 3, COMMI 1 E 2, DEL D.P.C.M. PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (RSO) E DALL'ART. 4, COMMA 1, PER I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA E DALL'ART. 5 COMMA 1, PER TUTTI I
COMUNI DELLE PREDETTE REGIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024 RISULTANTE DALL'ART. 5, COMMI DAL 2 AL 6 DEL D.P.C.M. PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO (RSO), DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA REGIONE SARDEGNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
IMPORTO FINALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2024
PER SINGOLO COMUNE Art. 7 e 8 del D.P.C.M.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione della dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale per l'anno 2024

1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024, di cui all'art. 1, comma 1, compresa la quota di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto, e' stabilito nel complessivo importo di euro 7.106.513.368, al netto di euro 288.407.557,29 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 7, comma 4, di cui euro 250.000.000 gia' iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.416.596,61 euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2024 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2024 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 70 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali ed i fabbisogni standard, entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023 e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti», decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2024 la capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura del 75 per cento.
3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 e' riportato nell'allegato 2 (colonna 2).
 
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2024 per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024 per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023.
2. Per i singoli comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna il valore di riferimento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato 2 (colonna 2).
 
Art. 5

Riparto del Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2024

1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.753.279.000 euro, al netto della riduzione di euro 14.171.000 in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI, congiuntamente alla quota di cui all'art. 1, comma 2, di euro 64.740.376,50 destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, e' ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2 (colonne da 3 a 7).
2. L'allegato 2 (colonna 9) riporta la somma dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del risultato delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle assegnazioni per correzioni puntuali (allegato 2, colonna 8). A tale importo, che viene riportato nell'allegato 3 (colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art. 1, comma 450 della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 2).
3. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3).
4. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 3 e' rettificato con l'applicazione dell'integrazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 4).
5. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5).
6. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 6).
7. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 6 e' riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 7).
 
Art. 6

Accantonamento per l'anno 2024

1. Per l'anno 2024 e' costituito un accantonamento di euro 7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2024, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2024 e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma 1 e' destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 7

Determinazione della quota del Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2024 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 3 (colonna 7) e' riportato nell'allegato 4 (colonna 1).
2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4 (colonna 2).
3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4 (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2024 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'allegato 4 (colonna 3).
4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4 (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2024 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato nell'allegato 4, (colonna 4). In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.
5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
 
Art. 8

Compensazioni finanziarie per l'anno 2024

1. Per l'anno 2024 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 9

Erogazioni di risorse per l'anno 2024

1. Per l'anno 2024, il Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2024, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Art. 10

Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2024 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4), o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2024. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1453