Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 15 maggio 2024 |
Modifica del decreto 10 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 1, commi 443, 444 e 445; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, recante «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»; Visti i commi 9 e 9-bis dell'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con i quali sono stati modificati i commi 443 e 444 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra citato decreto ministeriale del 10 marzo 2023, al mutato quadro normativo in premessa; Vista la nota prot. n. 103402 del 30 aprile 2024-U, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel quale sono formulate alcune proposte di modifica allo schema di decreto in premessa; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 maggio 2024;
Decreta:
Articolo unico
Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 marzo 2023 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del decreto e' modificata come segue: «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare»; b) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e» e soppresse le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»; c) all'art. 1, comma 2, dopo le parole: «del fondo di cui all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono inserite le seguenti: «, rideterminato ai sensi dell'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,» e dopo le parole: «per sostenere progetti relativi alla attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»; d) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, di cui sono parte integrante anche le attivita' di formazione e comunicazione in quanto funzionali alla realizzazione degli stessi, relativi all'attivita', di raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalita' di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonche' di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.»; e) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato; f) all'art. 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: «la capacita' del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull'attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»; g) all'art. 4, comma 5, dopo le parole: «Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni regionali vigenti in materia di concessioni idrauliche in aree demaniali e». h) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023,» sono inserite le seguenti: «incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2024 dall'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 15 maggio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1020 |
| Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.2012, n. 252
Oneri eliminati
Denominazione dell'onere: documentazione richiesta per accedere alla misura Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2, comma 2 decreto ministeriale 10 marzo 2023 x comunicazione o dichiarazione domanda documentazione da conservare altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2, e' venuto meno il prerequisito del provvedimento statale, regionale o provinciale in grado di attestare lo stato di emergenza ovvero l'allerta metereologica o lo stato di calamita' nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.
Oneri introdotti
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce nuovi oneri. Riferimento normativo interno (articolo e comma): comunicazione o dichiarazione domanda documentazione da conservare altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: |
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