Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonche' ai rischi conseguenti.


IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
Al sen. Matteo Salvini Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti

Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell'interno

All'on. Guido Crosetto Ministro
della difesa

All'on. Francesco Lollobrigida
Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle
foreste

All'on. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica

Al dott. Gennaro Sangiuliano
Ministro della cultura

Al sen. Roberto Calderoli Ministro
per gli affari regionali e le
autonomie

All'on. Raffaele Fitto Ministro per
gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR

Ai Presidenti delle regioni e delle
province autonome

Al Presidente dell'Unione delle
province italiane

Al Presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' di antincendio boschivo.
Tali attivita' risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022. Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita', per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2024.
In vista della stagione estiva 2024, pertanto, al fine di una piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle raccomandazioni in allegato, che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e, in particolare, dall'andamento della campagna antincendio boschivo 2023.
Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorita' di azione delle varie componenti del sistema e l'auspicio e' che ne venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, al fine di affrontare la prossima campagna antincendio boschivo con una risposta piu' efficace ed efficiente.
Nel merito, gli incendi boschivi nel 2023 hanno avuto un andamento in linea con la variabilita' statistica del fenomeno, sebbene sia opportuno rilevare alcune situazioni di dettaglio che devono essere prese in considerazione, in un'ottica generale di predisposizione dei sistemi di risposta. Nello specifico, analizzando i dati su scala nazionale, sono state riscontrate delle anomalie nel periodo successivo a quello di riferimento della campagna AIB estiva.
Statisticamente, la parte finale della campagna e' stata caratterizzata da una flessione del fenomeno, sebbene nel 2023 si siano avuti dei picchi che, in termini di numero di eventi e di superfici danneggiate dagli incendi, sono da considerarsi eccezionali. Andamenti simili sono stati riscontrati anche in altri Stati dell'area del Mediterraneo, ma occorsi in periodi antecedenti l'avvio della campagna estiva. Il confronto con gli Stati confinanti che subiscono le stesse influenze meteo e climatiche del nostro territorio deve favorire l'analisi del fenomeno su una scala piu' ampia di quella nazionale e su orizzonti temporali pluriennali, cosi' da meglio comprendere e anticipare quali possano essere le sfide future sulle quali dovranno misurarsi le nostre capacita' di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.
Queste considerazioni, emerse anche agli esiti del debriefing tecnico della campagna antincendio boschivo 2023 organizzato dal Dipartimento della protezione civile, hanno portato ad un prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio boschivo 2024 sebbene per il futuro debbano far riflettere sull'opportunita' di calibrare le capacita' del sistema non solo su periodi prefissati, ma modulandole tenendo conto dell'effettiva variabilita' del fenomeno.
L'obiettivo di garantire dei livelli minimi di capacita' di risposta puo' essere conseguito anche implementando le opportune azioni di previsione e prevenzione che, se opportunamente attuate con un crescente approccio sinergico e multisettoriale, ridurrebbero il rischio connesso alla variabilita' del fenomeno anche al di fuori del periodo di massima pericolosita'.
Al riguardo, si proseguira' secondo l'orientamento sistemico gia' avviato in Italia e potenziato nel 2021 con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le capacita' operative del Servizio nazionale della protezione civile, a migliorare le capacita' di risposta con piu' efficaci strumenti di coordinamento e governance ai diversi livelli territoriali per una migliore integrazione delle misure ordinariamente previste, e a favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.
Nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile continuera' a curare l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le eventuali criticita' riscontrate durante la campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo periodo che consentano al sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione degli eventi futuri.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le attivita' antincendio delle passate campagne antincendio boschivo e' sicuramente da sottolineare quella attuata nell'ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell'andamento della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo e, in particolare, quelle legate all'impiego del volontariato nelle attivita' di gemellaggio fra le regioni e le province autonome.
Nell'ambito delle proprie competenze, il Dipartimento della protezione civile continuera':
a garantire la previsione delle condizioni di suscettivita' all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, messi in campo dalle strutture regionali e provinciali;
a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attivita' nazionali ed extra nazionali nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile;
a garantire le attivita' condotte nell'ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le attivita' previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni nazionali di volontariato.
Cio' premesso, si auspica che i presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell'organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri e aerei, nell'ottica di garantire la maggior efficienza possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonche' a tutela della pubblica e privata incolumita'.
Analogo auspicio e' rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinche' promuovano le attivita' degli appartenenti ai Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, e alle Prefetture - Uffici territoriali di Governo, verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del sistema Italia nelle sue diverse componenti.
Va ulteriormente evidenziato l'importante ruolo che hanno i sindaci a livello locale, in quanto prime autorita' responsabili di protezione civile nell'organizzare le risorse comunali secondo piani prestabiliti e nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attivita' per la prossima campagna antincendio boschivo 2024, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, cosi' come descritto in allegato.
Una specifica attenzione andra' dedicata, in particolare, alle attivita' di prevenzione non strutturale che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realta' territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Tra queste, assume particolare rilievo la sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, sulle attivita' di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che risulteranno utili nel corso del tempo.
Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2024.
Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro: Musumeci
 
Allegato
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2024.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi
conseguenti.
a) Attivita' di previsione e prevenzione.

Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle piu' generali attivita' di protezione civile.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per le attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. E' ormai consolidata come buona pratica, la correlazione tra gli strumenti di livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi e il sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta antincendio boschivo e di protezione civile. Dove attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilita' di rinforzare le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilita' e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema. Le informazioni previsionali potranno, inoltre, favorire le attivita' di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A tale scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo nel 2019 ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento». A partire da questo documento, nel 2023 sono, inoltre, stati realizzati i materiali dedicati al rischio incendi boschivi nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non rischio» promossa e realizzata dal Dipartimento della protezione civile con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze, il ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di ingegneria sismica - e la Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'Associazione nazionale comuni italiani.
I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attivita' di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le infrastrutture, e dispongano affinche' gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione e, altresi', di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione di antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso turistico.
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni incentivino le attivita' di prevenzione, tra cui quelle non strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realta' territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Occorre, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini, in forma singola o associata, sulle attivita' di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Si ricorda l'importanza del coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali, oltre che dei gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilita' ed alle reti energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attivita' di antincendio boschivo.
Analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale e altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, cosi' come previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda, altresi', la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di
interfaccia e di gestione dell'emergenza.

Tra le attivita' di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti piu' idonei, adeguate attivita' di coordinamento delle attivita' sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere piu' tempestive le segnalazioni degli eventi.
Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attivita' di antincendio boschivo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino la propria capacita' di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri.
Le amministrazioni regionali per responsabilita' e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino la fondamentale presenza di un adeguato numero di DOS (direttore operazione spegnimento), dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56. Si auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza e uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio, la standardizzazione procedurale e la celerita' d'intervento in caso di emergenza.
Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, cosi' da assicurare, con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attivita' delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito, e' indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove piu' necessario in ogni momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego, rendendolo piu' tempestivo ed efficace.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle Sale operative unificate permanenti, provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni e opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di intralcio alle relative attivita', siano provvisti di segnali, rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attivita' antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunita' di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.
Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.
Il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.