Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
ORDINANZA 17 maggio 2024
Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Plasmopara viticola, detta anche peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 7).


IL DIRETTORE
del Servizio fitosanitario centrale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che prevede all'azione A7 la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 maggio 2014, n. 4890, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI)»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 gennaio 2024, n. 36012, recante «Interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da Plasmopara viticola, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024 n. 36056, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36057, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Basilicata;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36058, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Calabria;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36059, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Campania;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36060, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Lazio;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36061, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Marche;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36062, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Molise;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36063, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Puglia;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36064, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36065, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Toscana;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36066, con il quale e' stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Umbria;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, in corso di registrazione, con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia;
Considerato che l'organismo nocivo Plasmopara viticola e' ampiamente diffuso in tutte le aree viticole del territorio italiano ed e', pertanto, oggetto di ordinarie misure fitosanitarie per il suo controllo;
Constatato, tuttavia, che in diversi areali del territorio nazionale il fungo Plasmopara viticola ha provocato ingenti danni alle coltivazioni di vite;
Preso atto che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha approvato le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo della Plasmopara viticola nella seduta del 13 e 14 maggio 2024;
Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo dell'organismo nocivo Plasmopara viticola, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione ed il controllo della Plasmopara viticola nel territorio della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza si applica nelle aree del territorio italiano per le quali e' stata dichiarata con apposito decreto ministeriale, in applicazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola).
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e inoltre, si intende per:
a) «organismo specificato»: il fungo Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni, 1888, di seguito indicato anche come «Peronospora della vite».
 
Art. 3
Individuazione delle aree per l'applicazione
delle misure fitosanitarie di emergenza

1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono le aree in cui si applicano le misure fitosanitarie d'emergenza sulla base delle informazioni disponibili e, in particolare, delle comunicazioni ricevute, nonche' dei provvedimenti emanati, relative ai danni provocati dall'organismo specificato.
 
Art. 4
Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione
e il controllo della Peronospora della vite

1. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono, alle aziende ricadenti nelle aree individuate di cui all'art. 3, l'osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla regione o in specifiche linee guida adottate in applicazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dell'8 maggio 2014, n. 4890.
2. I Servizi fitosanitari regionali possono prescrivere ulteriori misure fitosanitarie per tener conto delle specificita' del territorio e delle tipologie di aziende produttive coinvolte.
3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento della Plasmopara viticola devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
 
Art. 5
Azioni di informazione e comunicazione

1. I Servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinche' l'intervento di difesa chimica sia efficace, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di bollettini e materiale informativo oppure mediante l'organizzazione di momenti specifici di approfondimento per tecnici, consulenti della difesa e aziende agricole, avvalendosi anche di enti appositamente delegati.
2. I Servizi fitosanitari regionali contribuiscono a promuovere, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti nel territorio e avvalendosi anche di enti appositamente delegati, iniziative rivolte a soggetti istituzionali, cittadini, imprese pubbliche e private, agricoltori, rappresentanti del mondo produttivo, ambientale e della societa' civile, al fine di portare a conoscenza di tutti le buone pratiche che si possono attuare per contenere le infezioni del fungo Plasmopara viticola, attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo (brochure, articoli divulgativi, interviste).
3. Le organizzazioni e le associazioni dei produttori danno la massima divulgazione alle informazioni relative al contrasto dell'organismo specificato e supportano le aziende nella corretta implementazione delle strategie di controllo dell'organismo specificato.
 
Art. 6
Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza, di cui all'art. 4, gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli ricadenti nelle aree indicate all'art. 3. E' facolta' delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2025, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2024

Il direttore: Faraglia

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1023