Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2024, n. 78 |
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374 a 383; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 16, 17 e 18; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, gli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Informate le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 1, commi 375 e 381, della citata legge n. 213 del 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;»; b) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia). - 1. Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale per i servizi applicativi: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti alla digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell'amministrazione della giustizia; determinazione del fabbisogno di servizi applicativi per tutte le articolazioni del Ministero; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' degli applicativi di tutte le articolazioni del Ministero; acquisizione di beni e servizi informatici riguardanti le componenti applicative per la digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi e servizi applicativi per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; b) Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti all'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali; progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia di tutte le articolazioni del Ministero; interconnessione con i sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; definizione di servizi innovativi e attuazione di un efficace piano di sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; individuazione delle esigenze informatiche degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; gestione del servizio di assistenza sistemistica e dei servizi rivolti all'utenza; acquisizione dei beni strumentali informatici degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti l'infrastruttura relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione della giustizia; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi infrastrutturali per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; c) Direzione generale per l'analisi statistica e organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con le strutture del Ministero; produzione e diffusione della statistica ufficiale in tutte le materie connesse alle funzioni di tutte le articolazioni del Ministero e degli uffici giudiziari, operando come punto di raccolta e gestore unico del dato; valutazione delle esigenze e dei metodi statistici; rapporti con organismi nazionali ed internazionali con riguardo alle tematiche di settore; responsabile dei processi di produzione statistica dell'amministrazione della giustizia, ivi compresa la definizione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi e delle procedure di raccolta dei dati finalizzati alla alimentazione delle banche dati ufficiali ministeriali; progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di supporto statistico a tutte le articolazioni del Ministero e agli uffici giudiziari; elaborazione statistica dei dati, attivita' di studio e analisi per il necessario supporto ai processi decisionali in ambito normativo e organizzativo e per le esigenze del PNRR; d) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attivita' della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attivita' inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»; c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorita' giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attivita' socio-educativa; attivita' di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonche' istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attivita' di studio e ricerca; c) Direzione generale per la giustizia di comunita': analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attivita' di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova. 3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita' ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere.»;
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano i commi da 374 a 383 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026): «374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale. 375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti. 377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. 378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', assicurandone la piena operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi». 379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale. 380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali. 381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti. 383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.». - Si riportano gli articoli 4, 5, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 luglio 999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.» «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.». «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.». «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.». - Si riporta l'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia). - 1. (Omissis). 2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 3: 1) alla lettera b), le parole "anche informatici" sono soppresse; 2) alla lettera d) le parole "dei beni ad essi relativi." sono sostituite dalle seguenti: "dei beni ad essi relativi;"; 3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione."; b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari."; c) all'articolo 17, la parola "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 4. (Omissis). 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita'. 5. - 7. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari): «Art. 61 (Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa). - 1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. 2. - 6. (Omissis).». «Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. 2. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. 3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. 4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. 5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. 6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.». «Art. 67 (Finanziamento). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente comma. (7) 2. - 5. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche), come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa: a) Dipartimento per gli affari di giustizia; b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia; c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.». |
| Allegato I (articolo 2, comma 1) sostituisce la tabella C) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015
Tabella C Ministero della giustizia
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale +==============================================+====================+ | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera amministrativa | Dotazione organica | +==============================================+====================+ |Dirigenti 1^ fascia | 22 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 395*| +----------------------------------------------+--------------------+ |Totale Dirigenti | 417 | +----------------------------------------------+--------------------+ | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera penitenziaria | Dotazione organica | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti generali penitenziari | 18 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti penitenziari | 352 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Totale Dirigenti | 370 | +----------------------------------------------+--------------------+ * di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. |
| Allegato II (articolo 2, comma 2) sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015
Tabella D
Ministero della giustizia
Amministrazione giudiziaria
Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia
+==========================================+========================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Dirigenti 1^ fascia | 17| +------------------------------------------+------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 330| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale Dirigenti | 347| +------------------------------------------+------------------------+ | Aree | Dotazione organica | +------------------------------------------+------------------------+ |Area Funzionari | 11.993| +------------------------------------------+------------------------+ |Area Assistenti | 26.715| +------------------------------------------+------------------------+ |Area Operatori | 4.415| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale aree | 43.123| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale complessivo | 43.470| +------------------------------------------+------------------------+ |
| Allegato III (articolo 2, comma 3) sostituisce la Tabella F) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015
Tabella F
Ministero della giustizia
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
+=============================================+=====================+ | Qualifiche dirigenziali - | Dotazione organica | +=============================================+=====================+ |Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa| 4| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigente generale penitenziario | 1| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa| 19| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - | | |carriera penitenziaria | 52| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale Dirigenti | 76| +---------------------------------------------+---------------------+ | Aree | Dotazione organica | +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Funzionari | 3.327| +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Assistenti | 1.182| +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Operatori | 115| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale aree | 4.624| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale complessivo | 4.700| +---------------------------------------------+---------------------+ |
| Art. 2 Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
1. La tabella C) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto 2. La tabella D) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. La tabella F) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali dei dipartimenti per l'innovazione tecnologica della giustizia e per la giustizia minorile e di comunita' indicate all'articolo 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 374 a 383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi alle direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' di cui agli articoli 5-bis e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come sostituiti dal presente decreto, interessate dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione. 3. I provvedimenti e le attestazioni che secondo le disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti, competono al Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati o alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sono attribuiti al Capo del Dipartimento per l'Innovazione tecnologica.
Note all'art. 3: - Per l'articolo 1, commi da 374 a 383, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e per l'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse al presente decreto. |
| Art. 4
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 maggio 2024
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro della giustizia Nordio
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1715 |
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