Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2024, n. 78
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374 a 383;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 16, 17 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, gli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Informate le organizzazioni sindacali di settore;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 1, commi 375 e 381, della citata legge n. 213 del 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;»;
b) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia). - 1. Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. Il Dipartimento garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Il capo del Dipartimento assume le funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette funzioni possono essere delegate a un direttore generale dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale per i servizi applicativi: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti alla digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell'amministrazione della giustizia; determinazione del fabbisogno di servizi applicativi per tutte le articolazioni del Ministero; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' degli applicativi di tutte le articolazioni del Ministero; acquisizione di beni e servizi informatici riguardanti le componenti applicative per la digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi e servizi applicativi per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale;
b) Direzione generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'utenza: attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Dipartimento attinenti all'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali; progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia di tutte le articolazioni del Ministero; interconnessione con i sistemi informatici, telematici, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; definizione di servizi innovativi e attuazione di un efficace piano di sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; individuazione delle esigenze informatiche degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; gestione del servizio di assistenza sistemistica e dei servizi rivolti all'utenza; acquisizione dei beni strumentali informatici degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti l'infrastruttura relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione della giustizia; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti in materia di sistemi infrastrutturali per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale;
c) Direzione generale per l'analisi statistica e organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con le strutture del Ministero; produzione e diffusione della statistica ufficiale in tutte le materie connesse alle funzioni di tutte le articolazioni del Ministero e degli uffici giudiziari, operando come punto di raccolta e gestore unico del dato; valutazione delle esigenze e dei metodi statistici; rapporti con organismi nazionali ed internazionali con riguardo alle tematiche di settore; responsabile dei processi di produzione statistica dell'amministrazione della giustizia, ivi compresa la definizione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi e delle procedure di raccolta dei dati finalizzati alla alimentazione delle banche dati ufficiali ministeriali; progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di supporto statistico a tutte le articolazioni del Ministero e agli uffici giudiziari; elaborazione statistica dei dati, attivita' di studio e analisi per il necessario supporto ai processi decisionali in ambito normativo e organizzativo e per le esigenze del PNRR;
d) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attivita' della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attivita' inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»;
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorita' giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attivita' socio-educativa; attivita' di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonche' istruttoria per la nomina degli esperti di cui all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attivita' di studio e ricerca;
c) Direzione generale per la giustizia di comunita': analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attivita' di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova.
3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita' ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere.»;

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano i commi da 374 a 383 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«374. Al fine di incrementare il livello di efficacia
ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in
materia informatica e di transizione digitale assicurando
il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la
transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione, e quindi la sua piena
operativita' e il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio
2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello
dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un
ufficio di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale
dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento
per la transizione digitale della giustizia, l'analisi
statistica e le politiche di coesione e' aumentata di una
posizione di livello generale e di una posizione di livello
non generale.
375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal
comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso
regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
376. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unita' di
personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure
di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per il
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste
dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati
concernenti le unita' di personale effettivamente assunte
ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.
377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 374 a 376 e' autorizzata la spesa di euro 403.096
per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere
dall'anno 2025.
378. Al fine di incrementare il livello di efficacia
ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in
materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione
dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita', assicurandone la piena operativita' e il
compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni,
all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) servizi relativi alla giustizia minorile e di
comunita': svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al
ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento
dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla
messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei
compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia
in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa
del personale e dei beni ad essi relativi».
379. Per le medesime finalita' di cui al comma 378,
con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024,
nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' sono istituiti una struttura di livello
dirigenziale generale per i servizi minorili e per la
giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero della
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita' e' aumentata di una posizione di livello generale
e di due posizioni di livello non generale.
380. Per le medesime finalita' di cui al comma 378,
con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la
dotazione organica del Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e'
aumentata di 54 unita' di personale dell'area funzionari
del comparto funzioni centrali.
381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia
e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso
regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
382. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2
unita' di personale dirigenziale di livello non generale e
54 unita' di personale non dirigenziale, appartenenti
all'area funzionari del comparto funzioni centrali,
mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure
di mobilita' tra amministrazioni e scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i
relativi oneri sostenuti.
383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 378 a 382 e' autorizzata la spesa di euro
2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno
2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467
per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro
3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno
2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718
per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere
dall'anno 2033. E' altresi' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure
concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro
30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori
oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del
contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.».
- Si riportano gli articoli 4, 5, 16, 17 e 18 del
decreto legislativo 30 luglio 999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
«Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.».
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici
di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.».
- Si riporta l'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di
Giustizia). - 1. (Omissis).
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed
efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a
livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del
processo di riforma e di innovazione tecnologica dei
servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio
effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti
gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3:
1) alla lettera b), le parole "anche informatici"
sono soppresse;
2) alla lettera d) le parole "dei beni ad essi
relativi." sono sostituite dalle seguenti: "dei beni ad
essi relativi;";
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di
coesione.";
b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia,
fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a
tutti i servizi connessi all'amministrazione della
giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.";
c) all'articolo 17, la parola "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "cinque".
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022,
nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito
un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo
dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo
dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale
di livello generale per il coordinamento delle politiche di
coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non
generale. Conseguentemente, la dotazione organica del
personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e'
incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre
posizioni di livello non generale.
4. (Omissis).
4-bis. Per il potenziamento funzionale delle
attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia
minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1°
luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della
giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale
di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la
gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di
beni, di servizi e di lavori, con funzioni di
programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della
carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di
un'unita'.
5. - 7. (Omissis).».

- Si riportano gli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari):
«Art. 61 (Coordinamento dei servizi e Conferenza
nazionale per la giustizia riparativa). - 1. Il Ministero
della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei
servizi per la giustizia riparativa, esercitando le
funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei
livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei
servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza
nazionale per la giustizia riparativa.
2. - 6. (Omissis).».
«Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia
riparativa e Conferenza locale per la giustizia
riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono
istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del
presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello e'
istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa
cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:
a) il Ministero della giustizia;
b) le Regioni o le Province autonome sul territorio
delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
c) le Province o le Citta' metropolitane sul
territorio delle quali si estende il distretto della Corte
di appello;
d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi
nel distretto di Corte di appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di
Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze
di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro
della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno
annuale.
4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro
della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante
videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa,
previa ricognizione delle esperienze di giustizia
riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo
61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il
Procuratore generale presso la Corte di appello e il
Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del
Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in
rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua,
mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu'
enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei
Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti
criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri
per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale,
l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia
riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello
svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle
prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie
stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente
articolo le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della
Conferenza locale per la giustizia riparativa non da'
diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque
denominati.».
«Art. 67 (Finanziamento). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e' istituito un
Fondo per il finanziamento di interventi in materia di
giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524
annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da
trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per
il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e
per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle
disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente
comma. (7)
2. - 5. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Per
l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si
articola nei seguenti uffici centrali di gestione
amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi;
b-bis) Dipartimento per l'innovazione tecnologica
della giustizia;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'.».
 
Allegato I (articolo 2, comma 1) sostituisce la tabella C) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Tabella C

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale
+==============================================+====================+ | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera amministrativa | Dotazione organica | +==============================================+====================+ |Dirigenti 1^ fascia | 22 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 395*| +----------------------------------------------+--------------------+ |Totale Dirigenti | 417 | +----------------------------------------------+--------------------+ | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera penitenziaria | Dotazione organica | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti generali penitenziari | 18 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Dirigenti penitenziari | 352 | +----------------------------------------------+--------------------+ |Totale Dirigenti | 370 | +----------------------------------------------+--------------------+

* di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
 
Allegato II (articolo 2, comma 2) sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Tabella D



Ministero della giustizia

Amministrazione giudiziaria

Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

+==========================================+========================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Dirigenti 1^ fascia | 17| +------------------------------------------+------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 330| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale Dirigenti | 347| +------------------------------------------+------------------------+ | Aree | Dotazione organica | +------------------------------------------+------------------------+ |Area Funzionari | 11.993| +------------------------------------------+------------------------+ |Area Assistenti | 26.715| +------------------------------------------+------------------------+ |Area Operatori | 4.415| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale aree | 43.123| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale complessivo | 43.470| +------------------------------------------+------------------------+

 
Allegato III (articolo 2, comma 3) sostituisce la Tabella F) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Tabella F



Ministero della giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

+=============================================+=====================+ | Qualifiche dirigenziali - | Dotazione organica | +=============================================+=====================+ |Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa| 4| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigente generale penitenziario | 1| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa| 19| +---------------------------------------------+---------------------+ |Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - | | |carriera penitenziaria | 52| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale Dirigenti | 76| +---------------------------------------------+---------------------+ | Aree | Dotazione organica | +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Funzionari | 3.327| +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Assistenti | 1.182| +---------------------------------------------+---------------------+ |Area Operatori | 115| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale aree | 4.624| +---------------------------------------------+---------------------+ |Totale complessivo | 4.700| +---------------------------------------------+---------------------+

 
Art. 2
Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

1. La tabella C) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto
2. La tabella D) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La tabella F) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dall'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali dei dipartimenti per l'innovazione tecnologica della giustizia e per la giustizia minorile e di comunita' indicate all'articolo 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 374 a 383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi alle direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' di cui agli articoli 5-bis e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come sostituiti dal presente decreto, interessate dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione.
3. I provvedimenti e le attestazioni che secondo le disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti, competono al Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati o alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sono attribuiti al Capo del Dipartimento per l'Innovazione tecnologica.

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 1, commi da 374 a 383, della citata
legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e per l'articolo 4 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
vedano le note alle premesse al presente decreto.
 
Art. 4

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 maggio 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1715