Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
DECRETO RETTORALE 3 giugno 2024
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6, comma 9;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena adottato con decreto rettorale n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 16 gennaio 2024 in merito alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' per stranieri di Siena presentate dal rettore;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'assemblea della comunita' universitaria del 7 febbraio 2024;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2024;
Vista la delibera del senato accademico assunta in data 26 febbraio 2024 relativa all'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena;
Visto lo scambio di corrispondenza avvenuta a partire dal 6 marzo 2024 con i consiglieri e i senatori e le relative risposte di parere favorevole/approvazione, in merito alla riscrittura del testo dello statuto con il genere maschile e femminile ed una riformulazione dell'art. 16 - Nucleo di valutazione, comma 14, a causa della presenza di un errore nel numero dei componenti da eleggere;
Preso atto che l'ateneo ha inviato le modifiche allo statuto dell'ateneo al Ministro dell'universita' e della ricerca in data 11 marzo 2024 (pec prot. n. 8139), per il controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Preso atto che l'ateneo ha inviato una integrazione di documentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca in data 3 aprile 2024 (pec prot. n. 10724) contente lo scambio di corrispondenza avvenuta a partire dal 6 marzo 2024 con i consiglieri e i senatori sopra richiamata;
Tenuto conto che il Ministero dell'universita' e della ricerca con pec del 10 maggio 2024 (prot. ateneo n. 15272) ha formulato alcune osservazioni sui seguenti articoli:
art. 11 - Senato accademico, commi 6, 34, 35, 44;
art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, commi 8, 9 e 10;
art. 26 - Dipartimento di studi umanistici, comma 22;
art. 28 - Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, Centri di servizi, biblioteca, comma 2;
art. 32 - Formazione e professionalita', comma 3;
Preso atto che l'art. 6 commi 9, 10 e 11 della legge n. 168/1989 prevede:
«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.»;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2024 in merito al recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca con nota del 10 maggio 2024;
Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 2024 con la quale sono state accolte le osservazioni formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota prot. n. 17153 del 30 maggio 2024 con la quale l'ateneo ha comunicato al Ministro dell'universita' e della ricerca di aver recepito per intero le osservazioni ministeriali;

Decreta
l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Con l'entrata in vigore del presente statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021.
Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Siena, 3 giugno 2024

Il rettore: Montanari
 
Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA'
PER STRANIERI DI SIENA

Titolo 1

IDENTITA', MISSIONE, OGGETTO
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Definizioni.
1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'ateneo si intendono:
a) per ateneo o universita': l'Universita' per stranieri di Siena, intesa come ateneo internazionale;
b) per comunita' universitaria: tutti e tutte coloro che condividono i valori posti dal presente statuto a fondamento dell'identita' e della missione dell'ateneo; quindi i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi/e assimilate dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i e le docenti incaricati/e stabilizzati/e, gli addetti e le addette alle esercitazioni di lingua italiana ex art. 7 della legge n. 204/1992, qui denominati/e «docenti di lingua italiana», gli assegnisti e le assegniste, i dottorandi e le dottorande di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche, le figure legate contrattualmente all'ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti e le studentesse, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli ex alunni e le ex alunne) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalita' istituzionali dell'ateneo;
c) per studenti e studentesse: gli iscritti e le iscritte all'offerta formativa dell'ateneo, intendendo con cio' i corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonche' ogni altra attivita' formativa messa in atto dall'ateneo;
d) per detentori portatori di interesse: i soggetti esterni all'Universita' per stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, enti territoriali, organismi culturali e scientifici, fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'universita' stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'universita' stessa;
e) per Ministero innanzitutto l'organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'universita' e della ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato. Preambolo.
1. L'Universita' per stranieri di Siena e' un istituto superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.
2. L'universita', in quanto comunita', e' sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi antifascisti della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle universita' europee e di altri Paesi.
3. L'universita', in quanto comunita' e attraverso le strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilita' e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'assicurazione della qualita', nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.
4. Persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
5. Valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.
6. Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla nazionalita', dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilita', dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.
7. L'universita' accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: ateneo internazionale.

Art. 1.

Identita'

1. L'universita' ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.
2. Si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilita' nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3. Ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia ed efficienza possibile delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.
4. Persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identita' pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza.
5. In questa prospettiva, cura anche le attivita' della cosiddetta terza missione, esercitando la propria azione anche a vantaggio del territorio nel quale ha sede e del Paese e della universale comunita' umana.
6. Nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunita' e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.
7. Considera la valutazione e l'accreditamento importanti strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.
8. Fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attivita', valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualita'.
9. Considera sia il tempo che la comunita' dedica alle attivita' statutarie, sia gli spazi nei quali tali attivita' si svolgono come preziosi elementi per l'interscambio, il dialogo e la socialita', preferendo logiche collaborative e di condivisione a quelle performative e di competizione.
10. Adotta una prospettiva non gerarchica, considerando come un unico ruolo - a prescindere dalla posizione in cui si e' incardinati/e - quello di chi, nell'ambito dell'ateneo, fa ricerca e didattica.

 
Art. 2.

Missione

1. L'Universita' per stranieri di Siena e' un ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti e studentesse stranieri/e e italiani/e, specializzato nello studio della lingua e della cultura italiane e delle loro interazioni con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.
2. L'universita' e' pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.
3. In questa prospettiva, opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, facendosi altresi' veicolo di promozione e conoscenza in Italia di altre lingue e culture.

 
Art. 3.

Oggetto, obiettivi, attivita'

1. L'universita' individua e realizza tutte le attivita' di ricerca, didattica e terza missione, alta formazione, orientamento, tutorato, aggiornamento culturale e professionale, nonche' le attivita' a queste strumentali o complementari che, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, segnate dalla legge n. 204/1992, siano ritenute opportune o necessarie dagli Organi per il rilascio dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti, e di altri tipi di qualificazione e certificazione.
2. Tali titoli sono il risultato dell'azione dell'ateneo nei campi di seguito indicati:
insegnamento della lingua e della cultura italiane in Italia e nel mondo;
formazione delle figure specializzate nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e nel mondo, con particolare riguardo agli stranieri e alle straniere;
conoscenza e conservazione del patrimonio culturale dell'umanita' in tutte le sue manifestazioni;
insegnamento delle altre lingue e delle altre culture, considerate come referenti organici nel dialogo con la lingua-cultura italiana;
riflessione e ricerca sulla mediazione e sulla traduzione, intese in prospettiva sia interlinguistica sia intersemiotica;
insegnamento delle lingue non verbali;
formazione delle figure specializzate nei settori della didattica delle lingue, della mediazione linguistica e interculturale, nella traduzione e nella diffusione delle lingue straniere in Italia, nelle lingue non verbali, nell'imprenditorialita' della lingua e della cultura, anche nel settore turistico-culturale;
certificazione delle competenze linguistiche, didattiche e professionali;
valorizzazione delle diversita' identitarie e dei processi di inclusione sociale;
formazione di un sistema di professionalita' per lo studio e la valorizzazione delle lingue anche in rapporto allo sviluppo di imprese culturali e creative;
trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo;
sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo e della societa' in generale;
sviluppo di forme innovative di didattica, anche allo scopo di favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento;
sviluppo di un'offerta formativa adeguata a una popolazione studentesca diversificata;
formazione degli e delle insegnanti della scuola pubblica;
promozione di servizi di orientamento e di tutorato per tutti i tipi di studenti e studentesse;
sviluppo di metodologie e tecnologie digitali per la ricerca umanistica e per la diffusione dei suoi risultati;
sviluppo di competenze e servizi per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, in ambito sia universitario che extrauniversitario, degli apprendimenti pregressi;
rafforzamento della relazione fra ricerca, didattica e innovazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
ogni altra attivita' prevista dalla normativa o emergente dalle esigenze della societa' e che sara' programmata e realizzata in vista dell'innovazione dell'offerta formativa.
L'ateneo valorizza fra i propri obiettivi la formazione di studenti e studentesse stranieri/e, lo sviluppo della mobilita' internazionale e il pieno riconoscimento dei crediti maturati entro azioni di mobilita', nonche' la promozione dei titoli congiunti e dei doppi titoli.
3. L'ateneo individua nelle strutture centrali dello Stato, nel Governo regionale e nelle istituzioni locali i referenti primari per la propria attivita'. Mantiene un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse, nonche' con gli studenti e le studentesse potenziali e che hanno concluso il loro percorso formativo presso l'universita'; con la societa', nelle sue specifiche esigenze di sviluppo; con il Paese, nei suoi processi di sviluppo linguistico, culturale, economico, civile.
4. L'Universita' per stranieri di Siena, in quanto parte del sistema universitario nazionale e quindi del patrimonio culturale della Nazione, si intende deputata ai rapporti conoscitivi e alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali e civili elaborate dai consolidati assetti territoriali.
5. L'ateneo e' soggetto del sistema regionale universitario e della ricerca toscano, e si impegna a promuovere la sua integrazione, ai sensi della normativa della Regione Toscana, in rapporto con le esigenze di sviluppo del sistema sociale, economico e strutturale regionale.
6. L'universita' ha sede a Siena. L'universita' persegue e promuove la collaborazione sinergica con le istituzioni, gli enti, la societa' del territorio.
7. L'universita' puo' promuovere azioni di cooperazione con altri soggetti istituzionali che, anche in sedi diverse, concorrano al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strategici.
8. L'ateneo e' aperto a scambi, accordi e collaborazioni nazionali e internazionali, considerati quali parti costitutive della propria identita' e della propria missione.

 
Art. 4.

Ricerca

1. Le attivita' formative e culturali dell'ateneo hanno il proprio fondamento nelle attivita' di ricerca prodotte dalle strutture e dai componenti della comunita' universitaria che ne hanno titolo (singolarmente o in gruppo).
2. L'universita' promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.
3. L'ateneo favorisce le azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il rapporto con le esigenze del territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le sinergie nello sviluppo di attivita' di ricerca e/o nella loro collocazione entro la programmazione delle singole strutture dell'ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello internazionale.
4. L'universita', entro l'ambito definito dalla propria missione, garantisce ai/alle singoli/e componenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.
5. Nell'ambito dei settori in cui operano e nel rispetto della normativa vigente e del codice etico dell'ateneo, ai singoli professori e ricercatori e alle singole professoresse e ricercatrici, nonche' alle altre figure che ne hanno titolo, e' garantito l'accesso ai finanziamenti, nonche' l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.
6. L'attivita' di ricerca si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionali e internazionali, in ogni caso proteggendo e valorizzando l'autonomia dei ricercatori e delle ricercatrici e l'originalita' dei loro percorsi.
7. Le invenzioni e le opere dell'ingegno conseguite nell'ambito dell'universita' sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, dal codice etico e/o da appositi regolamenti approvati dagli organi di governo dell'ateneo.

 
Art. 5.

Didattica, diritto allo studio,
promozione della societa' della conoscenza

1. L'universita' riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture nella programmazione e nello svolgimento delle attivita' didattiche e generalmente formative, entro la programmazione generale e le relative linee stabilite collegialmente dagli organi competenti. Garantisce la liberta' di insegnamento ai/alle singoli/e componenti che ne hanno titolo, evitando condizionamenti o limiti nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attivita' didattica. Questa si svolge sempre in rapporto agli obiettivi e secondo le modalita' stabilite dai regolamenti didattici e dalla programmazione approvati dagli organi competenti.
2. Le attivita' didattiche e di terza missione si sviluppano in accordo con i parametri di valutazione nazionale e internazionale, garantendo l'autonomia dei e delle docenti.
3. L'universita' promuove e favorisce l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti e delle studentesse italiani/e e stranieri/e; combatte i pregiudizi di genere, culturali, sociali, religiosi, linguistici e di ogni altro tipo che limitino l'accesso alla conoscenza. L'universita' adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.
4. L'ateneo promuove le azioni necessarie al sostegno del diritto allo studio dei propri studenti e delle proprie studentesse, favorendo le buone pratiche dell'accoglienza, l'orientamento in tutti i suoi momenti, l'inserimento nel mondo del lavoro, il rispetto della parita' dei diritti. Agevola l'accesso ai servizi didattici e la loro frequenza per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'universita' promuove le attivita' di tutorato e culturali integrative per agevolare il completamento degli studi da parte degli iscritti e delle iscritte e il rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio.
6. L'universita' favorisce le politiche di integrazione delle persone con disabilita' nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e della comunita' territoriale.
7. L'universita' favorisce l'accesso allo studio delle persone in regime di detenzione.
8. L'anno accademico dell'universita' ha inizio il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre.

 
Art. 6.

Organizzazione

1. Le strutture e i processi di gestione amministrativa sostengono l'identita', la missione generale e le attivita' dell'ateneo, secondo criteri di trasparenza delle procedure e dei bilanci, qualita', efficacia e efficienza delle azioni, valutazione dei risultati, rendicontazione sociale di quanto realizzato.
2. L'ateneo promuove lo sviluppo della cultura organizzativa per renderla costantemente adeguata alla propria missione, alle sollecitazioni provenienti dal sistema universitario regionale e nazionale, dalla societa'. Adegua la propria cultura organizzativa alle norme, mantenendo separate le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.
L'ateneo, a tal fine, favorisce l'attuazione di innovative modalita' gestionali e organizzative.
3. L'universita', per il conseguimento dei propri fini, puo' partecipare a consorzi e istituirne, cosi' come ad associazioni anche temporanee finalizzate a scopi determinati, fondazioni, societa' di capitale e a tutte le altre forme societarie di diritto privato, in Italia e all'estero, senza sminuire la propria identita' pubblica, senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza, senza ledere i livelli di occupazione, l'ampiezza, la qualita' e la liberta' della ricerca e di tutte le altre attivita' rientranti nella propria missione.
Eventuali profitti derivanti da tali attivita' devono essere devoluti a fini istituzionali, e possono, ove deliberato dagli organi di governo, essere indirizzati - nei limiti del 50% - alla premialita' del personale, con particolare riconoscimento nei confronti di quello direttamente coinvolto.
4. La gestione amministrativa e' rivolta al perseguimento della sana e oculata gestione economica e finanziaria, da considerarsi precondizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'ateneo.

 
Titolo 2

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE,
LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 1

Le forme della partecipazione

Art. 7.

I principi generali

1. Le diverse componenti della comunita' universitaria partecipano, secondo i vari ruoli e competenze, alla vita e al governo dell'ateneo nelle strutture di loro appartenenza.
2. Per favorire la massima partecipazione, l'ateneo assicura, tramite le strutture e nelle forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi, la partecipazione alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione delle attivita'.
3. Le forme della partecipazione e del governo della comunita' universitaria mirano al rispetto di tutte le opinioni al suo interno, alla valorizzazione del loro apporto alla vita dell'ateneo e si sviluppano secondo principi di reciproco equilibrio.
4. Il voto nelle elezioni degli organi dell'ateneo e entro le strutture e' sempre diretto.
5. La rappresentanza degli studenti e delle studentesse, ove prevista secondo le disposizioni di legge, e' pari almeno al 15% dei e delle componenti del collegio, con arrotondamento all'unita' superiore. In tutti i casi in cui sono previste rappresentanze studentesche elettive, laddove nelle procedure elettorali non si riscontrassero candidature, l'ateneo si impegna a usare ogni strumento possibile e la copertura delle relative posizioni avverra' secondo le specifiche procedure individuate dal regolamento generale di ateneo. Lo stesso avverra', per le posizioni che resteranno scoperte, laddove il numero di candidature non fosse sufficiente a ricoprire tutte le posizioni di rappresentanza oggetto dell'elezione.
6. L'universita' promuove la parita' di genere nell'accesso alla rappresentanza.

 
Art. 8.

Le strutture e l'ateneo

1. L'ateneo istituisce e gestisce le strutture per rendere piu' efficace, efficiente e coerente la propria attivita' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della propria missione.
2. Determina la costituzione delle proprie strutture in maniera che abbiano sempre caratteri di dinamica e flessibile capacita' di risposta alle esigenze e richieste provenienti dalla comunita' universitaria, dai portatori e detentori di interesse, dalla societa', e per favorire il libero sviluppo delle capacita' e potenzialita' esistenti nell'ateneo stesso.
3. Promuove il coordinamento fra strutture esistenti per favorire l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle azioni, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia e responsabilita' delle singole strutture, nell'intento di perseguire i piu' elevati livelli di qualita'.
4. Mette in atto forme di monitoraggio e di valutazione, tramite gli organi competenti, dell'attivita' delle strutture in relazione al grado di apporto dato ad esse dai/dalle singoli/e componenti, alle risorse attribuite, agli obiettivi assegnati o autonomamente definiti, ai risultati conseguiti.

 
Art. 9.

Relazioni sindacali, sicurezza e prevenzione
sui luoghi di studio e di lavoro

1. L'ateneo tutela la piena espressione delle liberta' sindacali.
Le relazioni sindacali si attuano nelle forme stabilite dalle norme e in ulteriori modalita' di consultazione, analisi e elaborazione in rapporto alla specificita' dell'ateneo.
2. Valorizza l'azione e le funzioni delle rappresentanze di tutto il personale, mirando alla creazione e al mantenimento di relazioni sindacali in grado di garantire il pieno godimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza, alla responsabilita', al rispetto e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.
4. Le parti operano innanzitutto in vista della migliore erogazione del servizio pubblico.
5. L'universita' assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione.
6. Garantisce il rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati e di rispetto della privacy.

 
Capitolo 2

Le forme del governo

Art. 10.

Le forme del governo: i principi generali

1. Il governo dell'ateneo si basa su principi democratici, raccogliendo le istanze che, attraverso le forme della partecipazione, provengono dalla comunita' universitaria.
2. Le forme del governo e quelle della partecipazione si attuano secondo criteri di reciproco equilibrio.
3. Il governo dell'ateneo si attua secondo principi di responsabilita', autonomia, trasparenza, visibilita', valutazione, assicurazione della qualita', periodica rendicontazione alla comunita' universitaria e ai soggetti referenti a livello nazionale e territoriale nei modi stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo.
4. Le forme del governo dell'ateneo evitano le sovrapposizioni funzionali; mirano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattico-formativi, culturali, organizzativi, secondo criteri di funzionalita', efficacia ed efficienza.
5. Gli organi di governo dell'ateneo, svolgendo la propria azione nei limiti della legge, del mandato conferito dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo, hanno il dovere e la responsabilita' di promuovere lo sviluppo dell'ateneo e di salvaguardarne l'identita'.
6. Le cariche di rettore/rettrice, di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, nonche' di direttore/direttrice o coordinatore/coordinatrice degli altri organi collegiali non possono essere ricoperte da chi abbia ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici.

 
Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico, attuando l'identita' culturale dell'ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'ateneo.
2. Svolge attivita' di indirizzo e controllo della funzionalita' delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell'ateneo.
3. Opera in relazione con il nucleo di valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate.
4. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e alle studentesse, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
5. Fissa i principi e i criteri per l'organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell'attivita' del consiglio di amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del nucleo di valutazione dell'ateneo.
6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del consiglio di amministrazione circa l'istituzione, l'attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell'ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di ateneo.
7. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti lo statuto e le modifiche di statuto previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla assemblea della comunita' universitaria (art. 15, comma 2 dello statuto).
8. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti il regolamento generale di ateneo, e le sue revisioni, previo parere del consiglio di amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), legge n. 240/2010, in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
9. Approva il regolamento didattico di ateneo previa acquisizione del parere vincolante del consiglio di amministrazione.
10. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti il codice etico e il codice di comportamento di ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
11. Approva le delibere di cui ai commi 5 e 6 con la presenza di almeno il 75% dei e delle componenti.
12. Esprime un parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' per cio' che riguarda le attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'ateneo.
13. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al consiglio di amministrazione.
14. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalita' di verifica dell'attivita' di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture.
15. Esprime un parere in merito all'allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali.
16. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico d'ateneo d'esercizio.
17. Definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite dagli studenti e dalle studentesse.
18. Delibera la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.
19. Delibera il regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.
20. Approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa.
21. Puo' proporre al corpo elettorale, su iniziativa di almeno un terzo dei e delle componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi e delle stesse, a votazione segreta, una mozione di sfiducia al rettore/alla rettrice, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia e' avviato dal decano/dalla decana dell'ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico. La sfiducia e' accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore/della rettrice. I voti sono conteggiati con le modalita' previste per le elezioni del rettore/della rettrice.
22. La mozione di sfiducia di cui al comma 19 puo' essere preceduta da un ammonimento al rettore/alla rettrice, che ha tempo sessanta giorni per proporre agli organi di governo la ridefinizione delle materie oggetto dell'ammonimento.
Se il senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal rettore/dalla rettrice, puo' decidere di procedere alla mozione di sfiducia.
23. Se il rettore/la rettrice e' sfiduciato/a dal corpo elettorale, decade. A seguito della decadenza, il decano/la decana provvede all'indizione delle procedure per l'elezione del nuovo rettore/della nuova rettrice.
24. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal rettore/dalla rettrice ai sensi dell'art. 3-quater del decreto-legge 10 ottobre 2008, n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1, e sue successive ed eventuali integrazioni e modificazioni.
25. Ogni anno esprime parere sulle attivita' svolte dal rettore/dalla rettrice e sullo stato dell'universita' sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione.
26. Segnala al decano/alla decana i casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore/della rettrice.
27. Delibera, su proposta del rettore/della rettrice, in merito alle violazioni del codice etico che non ricadono sotto la responsabilita' del collegio di disciplina.
28. Seleziona le candidature dei e delle componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12, commi da 58 a 61.
29. Designa i e le componenti esterni/e del collegio di disciplina di cui al successivo art. 21, comma 2.
30. Il senato accademico nomina i e le componenti del nucleo di valutazione dell'ateneo nei termini indicati al successivo art. 16, previo parere del consiglio di amministrazione.
31. Designa la componente docente del presidio di qualita' dell'ateneo scegliendola fra i e le docenti di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici, e designa un/una componente scelto/a tra il personale tecnico-amministrativo su proposta del rettore/della rettrice.
32. Approva il regolamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunita', il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
33. Esprime parere sul conferimento dell'incarico di direttore/direttrice generale.
34. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore/direttrice generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal rettore/dalla rettrice e nominato per non piu' di sei mesi dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.
35. Esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione dei centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi e alla loro disattivazione.
36. Esprime parere in merito alla nomina e revoca dei direttori/delle direttrici dei centri di ricerca, ricerca e servizi.
37. Delibera in merito ai regolamenti di funzionamento delle strutture di ateneo, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.
38. Delibera per quanto di competenza su proposta del rettore/della rettrice, l'annullamento per ragioni di legittimita' e procedurali degli atti degli organi non di governo.
40. Propone accordi ed esprime parere sugli accordi dell'ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attivita' di ricerca, didattiche, di formazione e culturali.
40. Fissa i criteri di ripartizione degli spazi dell'ateneo.
41. Definisce i criteri e le modalita' per l'uso del nome e del logo dell'universita' da parte di soggetti pubblici e privati.
42. Esprime parere sulla chiamata dei e delle docenti, dei ricercatori e delle ricercatrici su proposta del/dei Dipartimento/i.
43. Esprime parere sul piano triennale del fabbisogno di personale.
44. Esprime parere sui piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.
45. Esprime pareri su qualsiasi argomento il rettore/la rettrice ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
46. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti dell'ateneo, dalla legge.
47. Sono fatti salvi i poteri delle strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo statuto agli altri organi di governo dell'ateneo e al direttore/alla direttrice generale.
48. Il senato accademico e' presieduto dal rettore/dalla rettrice, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi e delle sue componenti. La richiesta deve essere scritta e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta va inviata dal rettore/dalla rettrice a tutti i senatori accademici e a tutte le senatrici accademiche almeno una settimana prima della convocazione del senato.
49. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore/della rettrice ed e' composto da:
rettore/rettrice;
direttore/direttrice di dipartimento o direttori/direttrici di dipartimento (in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell'ateneo, il/la responsabile o i/le responsabili delle strutture istituite ai sensi della legge);
un/una rappresentante unico/a dei direttori e delle direttrici dei centri di ricerca - ricerca e servizi, eletto/a secondo le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo;
un/una rappresentante dei professori e delle professoresse di prima fascia;
un/una rappresentante dei professori e delle professoresse di seconda fascia;
un/una rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici di ruolo, nei percorsi con tenure e a tempo determinato;
un/una rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
un/una rappresentante unico dei e delle docenti di lingua italiana e dei collaboratori ed esperti linguistici e delle collaboratrici ed esperte linguistiche (CEL) a tempo indeterminato;
un/una rappresentante unico/a di assegnisti/e e dottorandi/e di ricerca;
due rappresentanti degli studenti e delle studentesse.
50. In caso di motivato impedimento del rettore/della rettrice, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore vicario/dalla pro-rettrice vicaria, che assume le stesse prerogative del rettore/della rettrice.
51. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore/la direttrice generale, con funzione consultiva e di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
52. Le rappresentanze nel senato accademico sono elette secondo le modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura delle relative posizioni avverra' secondo le specifiche procedure individuate dallo stesso regolamento.
53. Nelle deliberazioni, in caso di parita' prevale il voto del rettore/della rettrice.
54. Il rettore/La rettrice puo' invitare il pro-rettore vicario/la pro-rettrice vicaria e il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione a partecipare alle sedute del senato accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione fa istanza motivata di partecipazione alle sedute del senato direttamente o tramite delegati/e interni/e al collegio, vi partecipa alle condizioni indicate.
55. I/Le componenti del senato accademico eletti/e quali rappresentanti, fatta eccezione per i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse, la cui carica dura due anni, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
56. Il senato accademico decade alla conclusione del regolare mandato del rettore/della rettrice.
57. Le elezioni del senato accademico sono indette dal rettore/dalla rettrice entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni.
Le elezioni per il rinnovo del senato accademico si svolgono con le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo.
58. I/Le componenti che non intervengano a due sedute senza giustificati motivi nel corso del medesimo anno solare sono dichiarati/e decaduti/e. La decadenza e' pronunciata dal rettore/dalla rettrice.
59. I/Le componenti decaduti/e sono sostituiti/e con le procedure indicate nello statuto e nel regolamento generale di ateneo per la costituzione del senato accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del senato.

 
Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal senato accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attivita' culturali, e della loro organizzazione. E' criterio obbligatorio nelle decisioni del consiglio di amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'ateneo.
2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'ateneo, e di controllo sull'apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli organi preposti dell'ateneo e nazionali. Puo' tenere conto delle deliberazioni del senato accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative.
3. Sovrintende alle attivita' e alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.
4. Adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
5. Su proposta del rettore/della rettrice, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del senato accademico, approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
6. Vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'ateneo.
7. Approva il piano triennale del fabbisogno di personale.
8. Approva i piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.
9. Trasmette al ministero e al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale sia il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.
10. Delibera, acquisito il parere obbligatorio vincolante del senato accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, sulla base delle esigenze di sostenibilita' finanziaria.
11. Propone al senato accademico l'attivazione o disattivazione di strutture dedicate ad attivita' di ricerca, didattica, formazione.
12. Richiede al senato accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e alle studentesse, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c), legge n. 240/2010.
13. Delibera l'attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative.
14. Esprime parere vincolante sul regolamento didattico di ateneo.
15. Esprime parere sullo statuto e sulle modifiche di statuto.
16. Esprime parere sul regolamento generale di ateneo e sulle sue modifiche.
17. Esprime parere sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), legge n. 240/2010 in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni.
18. Esprime parere sul regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco.
19. Approva il codice etico e codice di comportamento.
20. Esprime parere in merito ai regolamenti di funzionamento delle strutture di ateneo.
21. Conferisce e revoca l'incarico di direttore/direttrice generale su proposta del rettore/della rettrice, sentito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente.
22. Definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore/della direttrice generale, che possono essere modificati in caso di necessita' e opportunita'.
23. Valuta l'attivita' del direttore/della direttrice generale su proposta del nucleo di valutazione.
24. In caso di revoca o risoluzione / cessazione anticipata del rapporto di lavoro del direttore/della direttrice generale, nomina chi lo/la sostituisce (comunque per non piu' di sei mesi).
25. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e alle professoresse, ai ricercatori e alle ricercatrici universitari/e, nei limiti della legislazione vigente e nel rispetto del principio del giudizio fra pari.
26. Ha la competenza di approvare, su proposta del/dei Dipartimento/i e previa acquisizione del parere non vincolante del senato accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e professoresse e di ricercatori e ricercatrici.
27. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture.
28. Determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici.
29. Delibera la struttura organizzativa dell'universita', compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.
30. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorita' per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione dell'ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il direttore/la direttrice generale.
31. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l'importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti.
32. Approva gli accordi definiti dal senato accademico in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente riservate alle strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida / regolamenti espressamente approvati dal consiglio.
33. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e delle studentesse, acquisito il parere dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel senato accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione.
34. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attivita' autogestite dagli studenti e dalle studentesse, programmate o autorizzate dal senato accademico.
35. Autorizza il rettore/la rettrice a contrarre mutui e prestiti.
36. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del rettore/della rettrice e del direttore/della direttrice generale.
37. Determina la misura delle indennita' e retribuzioni aggiuntive previste dallo statuto e dalle leggi.
38. Esprime il parere in merito alla nomina e revoca dei direttori/delle direttrici dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.
39. Nomina la delegazione di parte datoriale di cui ai CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca.
40. Esprime parere sulla nomina del nucleo di valutazione.
41. Delibera, sentito il collegio dei revisori dei conti, il compenso per i e le componenti esterni/e del nucleo di valutazione.
42. Esprime parere sulla nomina del collegio dei revisori dei conti.
43. Nomina il/la responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.
44. Nomina, su proposta del rettore/della rettrice, i/le rappresentanti dell'universita' negli enti esterni quando previsto dalla normativa e da accordi sottoscritti.
45. Designa, su proposta del direttore/della direttrice generale, un/una componente scelto/a tra il personale tecnico-amministrativo per il presidio di qualita'.
46. Adotta il piano triennale della prevenzione della corruzione, e della trasparenza su proposta del/della responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.
47. Approva la relazione annuale sulla performance.
48. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'uso del nome e del logo dell'universita' da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il rettore/la rettrice ai relativi atti.
49. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale.
50. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal senato accademico.
51. Approva la designazione, nomina e revoca dei/delle rappresentanti dell'universita' presso enti pubblici e privati proposte dal rettore/dalla rettrice, dagli organi o dalle strutture dell'ateneo.
52. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal senato accademico e dalle strutture interessate.
53. Delibera per quanto di competenza su proposta del rettore/della rettrice, l'annullamento per ragioni di legittimita' e procedurali degli atti degli organi non di governo.
54. Sono fatti salvi i poteri delle strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo statuto agli altri organi di governo dell'ateneo e al direttore/alla direttrice generale.
55. Il consiglio di amministrazione e' responsabile di fronte al senato accademico e al nucleo di valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle proprie scelte.
56. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilita' dei centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
57. Il consiglio di amministrazione e' composto nel modo seguente:
il rettore/la rettrice, che lo presiede;
tre componenti dell'Universita' per stranieri di Siena, di cui uno/una appartenente al personale tecnico-amministrativo, e gli/le altri/e due alle restanti categorie (docenti e ricercatori/ricercatrici), garantendo la comprovata qualificazione scientifico-culturale e l'esperienza gestionale nelle materie di pertinenza del consiglio;
due componenti esterni/e all'Universita' per stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati;
un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto/a dagli studenti e dalle studentesse iscritti/e all'universita' per stranieri secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo. Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura di questa posizione avverra' secondo le specifiche procedure individuate dallo stesso regolamento.
58. A eccezione del/della rappresentante degli studenti e delle studentesse, le candidature al consiglio di amministrazione sono selezionate dal senato accademico, a votazione segreta, e vanno a costituire due rose, una di interni/e e una di esterni/e, pari al doppio, ove possibile, dei posti da coprire.
59. La selezione dei candidati/delle candidate al consiglio di amministrazione interni/e all'ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico nell'albo on line dell'ateneo.
60. La selezione dei candidati/delle candidate al consiglio di amministrazione esterni/e all'ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell'ateneo e nell'albo on line dell'ateneo.
61. I/Le componenti interni/e vengono quindi eletti/e, tra i nomi presenti nella rosa, dai professori e dalle professoresse, dai ricercatori e dalle ricercatrici e dal personale tecnico-amministrativo. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e dalle professoresse, dai ricercatori e dalle ricercatrici e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. I/Le componenti esterni/e vengono scelti/e, tra i nomi presenti nella rosa, dal rettore/dalla rettrice.
62. Il rettore/La rettrice emana il provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione.
63. I/Le componenti del consiglio esterni/e all'ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
64. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i/le componenti del consiglio di amministrazione esterni/e all'universita' non possono intrattenere con l'universita' stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
65. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore/dalla rettrice di norma una volta al mese o su richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno, di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il rettore/la rettrice lo ritenga opportuno.
66. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei/delle presenti.
67. Il rettore/La rettrice puo' invitare il pro-rettore vicario/la pro-rettrice vicaria, il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.
68. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.
60. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore/la direttrice generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.
70. In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore/della rettrice, il consiglio e' presieduto dal pro-rettore vicario/dalla pro-rettrice vicaria, che vi assume temporaneamente le prerogative del rettore/della rettrice.
71. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse, che dura in carica due anni. La posizione di consigliere/consigliera di amministrazione e' rinnovabile una sola volta.
72. Il consiglio di amministrazione e' rinnovato entro trenta giorni dalla costituzione del senato accademico.
73. I/Le componenti che non intervengano a due sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati/e decaduti/e. La decadenza e' pronunciata dal rettore/dalla rettrice.

 
Art. 13.

Rettore/Rettrice

1. Il rettore/La rettrice e' il/la rappresentante istituzionale e legale dell'universita'.
2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.
3. Assicura il coordinamento e l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea della comunita' universitaria e dagli altri organi di ateneo, ed e' responsabile della loro attuazione.
4. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi costituzionali di diritto allo studio e di liberta' della ricerca.
5. Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti degli organi di governo e dell'ateneo, nonche' delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.
6. Propone il documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico.
7. Propone il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.
8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell'ateneo in accompagnamento al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, nonche' ogni relazione richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali e comunque quelle previste dalle norme.
9. Propone il piano strategico triennale.
10. Propone il direttore/la direttrice generale.
11. Esercita la potesta' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' stabilite dalla legge, nei confronti del personale docente e degli studenti e delle studentesse.
Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando motivata proposta.
Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina.
Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, agisce d'intesa con il direttore/la direttrice generale in materia di violazione del codice etico e del codice di comportamento.
12. Ha la massima autonomia e responsabilita' nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli organi di governo dell'ateneo; da' direttive al direttore/alla direttrice generale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'ateneo; propone l'istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessita'; sviluppa la capacita' progettuale dell'ateneo anche proponendo al consiglio di amministrazione (nel rispetto dei regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l'allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di finanziamento ordinario.
13. Presiede l'assemblea della comunita' universitaria, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.
14. Emana lo statuto dell'universita', i regolamenti, nonche' le loro modificazioni e integrazioni.
15. Il rettore/La rettrice (o un suo delegato/una sua delegata) rappresenta l'ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell'universita', in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al consiglio di amministrazione i/le rappresentanti dell'universita' negli enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall'ateneo.
16. Cura, direttamente o tramite un suo delegato o una sua delegata, le relazioni internazionali dell'ateneo.
17. Convoca, previa determinazione dell'ordine del giorno, l'assemblea della comunita' accademica, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta dei portatori di interesse, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
18. Ai fini delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali e di terza missione garantisce l'autonomia alle strutture, ai professori e alle professoresse, ai ricercatori e alle ricercatrici, agli assegnisti e alle assegniste di ricerca, ai dottorandi e alle dottorande e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalita' istituzionali dell'universita'.
19. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo statuto e ai regolamenti.
20. Presenta, almeno una volta all'anno, alla consulta dei portatori di interesse una relazione sullo stato dell'ateneo e sull'utilizzazione delle risorse.
21. Presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al nucleo di valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attivita' generale e sullo stato dell'ateneo ai sensi della legge n. 1/2009.
22. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del senato accademico e/o 2 componenti del consiglio di amministrazione, nonche' su richiesta dei/delle presidenti o di singoli/e componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, secondo le modalita' stabilite nel presente statuto e nel regolamento generale d'ateneo.
Sulle relazioni del rettore/della rettrice gli organi esercitano la propria facolta' di monitoraggio e valutazione.
23. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti e dalle studentesse dell'ateneo.
24. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai/alle responsabili delle singole strutture dell'ateneo, nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti generali dell'ateneo e della singola struttura.
25. Presiede e integra la delegazione di parte datoriale in sede di contrattazione integrativa di ateneo.
26. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita' o procedurali, degli atti degli organi non di governo e delle strutture dell'universita'. La decisione e' presa sentito il parere degli organi o delle strutture interessate e avuta l'approvazione, per quanto di competenza, da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
27. Nomina e rimuove, sentito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i direttori/le direttrici dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.
I direttori/Le direttrici sono scelti/e secondo criteri di competenza nelle attivita' delle strutture.
28. Adotta, in caso di necessita' e/o urgenza, i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione (ed eventualmente anche di altri organi e strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
29. Nomina, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, i revisori dei conti secondo le modalita' stabilite dalla legge.
30. Acquisito il parere del consiglio di amministrazione, propone al senato accademico la nomina del nucleo di valutazione dell'ateneo, secondo le modalita' stabilite dalla legge.
31. La funzione di rettore/rettrice e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'ateneo, salvo deroghe approvate da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei.
32. Il rettore/La rettrice nomina un pro-rettore vicario/una pro-rettrice vicaria, scegliendolo/a fra i professori e le professoresse di ruolo di prima fascia a tempo pieno.
Il pro-rettore vicario/La pro-rettrice vicaria sostituisce il rettore/la rettrice nei casi di impedimento o assenza, avendo la potesta' di sottoscrizione degli atti.
33. Su proposta del rettore/della rettrice, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio e in accordo con le normative vigenti, al pro-rettore vicario/alla pro-rettrice vicaria puo' essere erogata un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa.
34. Il rettore/La rettrice puo' nominare pro-rettori/pro-rettrici, delegati/e e consiglieri/e per specifiche funzioni.
Puo' costituire uno staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze.
Puo' nominare un coordinatore/una coordinatrice dello staff.
35. Ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base e' stabilita dal consiglio di amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilita' di bilancio.
36. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dal codice etico e codice di comportamento di ateneo, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi.

 
Art. 14.

Elezione del rettore/della rettrice

1. Entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore/della rettrice in carica, il decano/la decana indice le elezioni del nuovo rettore/della nuova rettrice.
Il rettore/La rettrice e' eletto/a fra i professori e le professoresse di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Universita' per stranieri di Siena e presso le altre universita' italiane.
Dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
Nel caso in cui riceva la sfiducia ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, il rettore/la rettrice decade e il decano/la decana indice nuove elezioni.
Il nuovo rettore/La nuova rettrice rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla legge.
Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla comunita' universitaria:
a) i professori e le professoresse di prima e seconda fascia;
b) i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e determinato;
c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, inclusi i e le docenti di lingua italiana e i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche a tempo indeterminato;
d) gli assegnisti e le assegniste di ricerca;
e) i dottorandi e le dottorande di ricerca;
f) gli studenti e le studentesse iscritti/e ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione.
I voti espressi dalla categoria c) hanno peso ponderato, che corrisponde complessivamente al 70% della somma dei voti esprimibili da professori e professoresse, ricercatori/ricercatrici.
I voti espressi dalle categorie d) ed e) hanno peso ponderato corrispondente complessivamente a un decimo di ciascuna categoria e comunque entro il limite del 7% dei voti esprimibili dalle categorie a), b), c).
I voti espressi dalla categoria f) hanno peso ponderato e corrispondono al 5% dei voti esprimibili dalle categorie precedenti.
2. I/Le candidati/e a rettore/rettrice devono presentare le proprie candidature all'assemblea della comunita' universitaria, appositamente convocata dal recano/dalla decana, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
3. I candidati e le candidate devono presentare all'assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del pro-rettore vicario/della pro-rettrice vicaria e il programma strategico di mandato.
Il programma deve specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, con una definizione piu' accuratamente particolareggiata per i primi due anni di mandato.
Sulla realizzazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applichera' la valutazione del senato accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla legge n. 240/2010.
4. Le votazioni delle prime due tornate per l'elezione del rettore/della rettrice sono valide se votano i due terzi degli aventi diritto al voto. La terza votazione e' valida se vota almeno il 50% piu' uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle.
Il calcolo del quorum avviene sul numero di voti e non su quello dei e delle votanti, e cioe' sui voti al netto del peso ponderato.
5. Nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni, il rettore/la rettrice e' eletto/a a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Se nessun candidato/nessuna candidata risulta eletto/a, si procede al ballottaggio fra i/le due che nella votazione della terza tornata hanno riportato il maggior numero dei voti.
La convocazione elettorale per la quarta e ultima votazione e' indetta dal decano/dalla decana entro tre giorni lavorativi dalla precedente.
Al ballottaggio, risulta eletto il/la candidato/a che ottiene il maggior numero dei voti espressi.
6. Il decano/La decana e' presidente del seggio elettorale e procede alla proclamazione dell'eletto/a, previa verifica della regolarita' degli atti.
7. Il rettore/La rettrice, nominato/a secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore/della precedente rettrice, il rettore/la rettrice assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

 
Art. 15.

Assemblea della comunita' universitaria

1. L'assemblea della comunita' universitaria e' composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno annuale e dagli studenti.
2. L'assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell'ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello statuto. Di tali indicazioni il senato accademico tiene motivatamente conto. L'assemblea della comunita' universitaria discute e propone in merito alle attivita' dell'universita' in base a una relazione del rettore/della rettrice.
3. L'assemblea della comunita' universitaria e' convocata di norma almeno una volta ogni anno accademico dal rettore/dalla rettrice, che la presiede.
4. L'assemblea e' convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l'elezione del rettore/della rettrice. A tal fine l'assemblea e' convocata e presieduta dal decano/dalla decana dei professori e delle professoresse di prima fascia.
5. L'assemblea e' convocata dal rettore/dalla rettrice entro trenta giorni dalla richiesta - contenente l'argomento o gli argomenti da trattare - sottoscritta da almeno un terzo del personale docente e ricercatore o da almeno un terzo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
6. La convocazione, recante l'ordine del giorno, e' effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo.
7. Il direttore/La direttrice generale ha le funzioni di segretario/a verbalizzante dell'assemblea.

 
Art. 16.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione dell'Universita' per stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, in itinere e ex post, previste dalla normativa secondo criteri e modalita' predeterminati dal medesimo, in conformita' con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna all'ateneo.
2. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo dell'ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell'attivita' di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'universita'.
3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti:
la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;
la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla legge n. 240/2010;
l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai/dalle loro afferenti, nonche' da tutte le altre strutture deputate alla ricerca;
la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010;
l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonche' dai/dalle singoli/e afferenti; l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza delle attivita' dell'universita'.
4. Determina i criteri e i parametri per la sua attivita' di valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificita' delle strutture.
A tal fine sono attribuite al nucleo le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
5. Opera in relazione con tutti gli organi dell'ateneo per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
6. Verifica l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento.
7. Esprime parere vincolante sull'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance.
8. Svolge la funzione di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nonche' la proposta di valutazione annuale dei/delle dirigenti di vertice.
9. Valida la relazione annuale sulla performance approvata dal consiglio di amministrazione.
10. Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione, e della trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza degli indicatori.
11. Verifica, anche ai fini della validazione della relazione annuale sulla performance, che i piani triennali di prevenzione della corruzione, e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performances si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
12. Il nucleo, nell'espletamento delle proprie attivita', acquisisce anche le indicazioni prodotte dal senato accademico e dall'assemblea degli studenti e delle studentesse.
13. Effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonche' dei servizi e delle strutture per gli studenti.
14. Il nucleo di valutazione e' formato da cinque componenti, di cui tre esterni/e all'ateneo.
I/Le componenti interni/e all'ateneo - uno studente/una studentessa e un professore/una professoressa di ruolo a tempo pieno - non possono ricoprire nessun altro incarico accademico.
I/Le componenti esterni/e rispondono a un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a soggetti di elevata qualificazione professionale.
Dopo un vaglio dei requisiti richiesti da parte del senato accademico, che puo' determinare anche l'esclusione di una o piu' domande dalla rosa dei candidati/delle candidate che rispondono all'avviso, un/una componente esterno/a e' designato/a dal rettore/dalla rettrice come coordinatore/coordinatrice, due componenti esterni/e e il professore/professoressa interno/a sono eletti/e dal senato accademico nella sua prima seduta fra due rose proposte dal rettore/dalla rettrice pari, dove possibile, a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa interna, il rettore/la rettrice puo' emanare apposito avviso. Lo/La studente/studentessa e' eletto/a dagli studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di studio.
Le modalita' di elezione dei/delle componenti del nucleo da parte del senato sono determinate dal regolamento generale di ateneo.
I/Le componenti sono nominati/e dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.
Il nucleo dura in carica tre anni ed e' rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il/La rappresentante degli studenti e delle studentesse dura in carica due anni ed e' rinnovabile una sola volta.
15. I/Le componenti del nucleo di valutazione devono avere come requisito il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attivita' di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal regolamento generale di ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.
16. Il coordinatore/La coordinatrice del nucleo di valutazione e' designato/a dal rettore/dalla rettrice ed appartiene alla componente del nucleo esterna all'ateneo.
17. Il nucleo di valutazione e' istituito con decreto rettorale.
18. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore/della coordinatrice, il nucleo e' coordinato da un/una componente eletto/a dai/dalle componenti del nucleo.
19. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i/le componenti esterni/e del nucleo non possono intrattenere con l'universita' alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
20. I/Le componenti esterni/e del nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei conti.
21. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'ateneo deve rispondere al nucleo di valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
22. L'ateneo garantisce al nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili.
23. Su invito del rettore/della rettrice o su richiesta del coordinatore/della coordinatrice del nucleo, il coordinatore/la coordinatrice stesso/a puo' partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della consulta dei portatori di interesse, nonche' a tutte le sedute degli organi delle strutture dell'ateneo, con le stesse modalita'.

 
Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti.
2. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del bilancio unico d'ateneo d'esercizio alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del bilancio unico d'ateneo d'esercizio. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo.
3. Certifica il fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo.
4. Il collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili.
5. I pareri del collegio dei revisori dei conti sono portati dal rettore/dalla rettrice alla discussione del consiglio di amministrazione.
6. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi/e e due supplenti.
7. Uno/Una fra i/le componenti effettivi/e, con funzioni di presidente, e' scelto/a dal rettore/dalla rettrice tra i magistrati e le magistrate amministrativi/e e contabili o gli avvocati e le avvocate dello Stato; uno/una effettivo/a e uno/una supplente sono designati/e dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno/una effettivo/a e uno/una supplente sono designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il collegio e' nominato acquisito il parere del consiglio di amministrazione con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed e' rinnovabile una sola volta. Al termine di due eventuali mandati, i/le componenti non sono immediatamente rinominabili.
9. Gli e le appartenenti al personale dipendente dell'Universita' per stranieri di Siena non possono far parte del collegio dei revisori dei conti.
10. Almeno due componenti effettivi/e del collegio devono essere iscritti/e al registro dei revisori contabili.
11. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.
12. L'ateneo garantisce ai e alle componenti del collegio l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
13. Nel caso in cui riscontri irregolarita' nella gestione dell'ateneo, il collegio ne riferisce immediatamente al rettore/alla rettrice e al consiglio di amministrazione.
14. Al collegio viene erogato un compenso deliberato dal consiglio di amministrazione previsto dalla normativa vigente.

 
Art. 18.

Il presidio di qualita' di ateneo

1. Il presidio di qualita' di ateneo cura lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonche' all'esterno.
2. In particolare il presidio di qualita':
a) coordina e supporta le procedure di assicurazione della qualita' a livello di ateneo (corsi di studio, dottorati e Dipartimenti);
b) raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualita', sia qualitativi che quantitativi, e ne cura la diffusione;
c) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualita' dei corsi di studio e di dottorato dell'ateneo prescritte dalla normativa statale, monitorandone le attivita' periodiche di riesame;
d) monitora le azioni intraprese a correzione dei problemi emersi dai rapporti di riesame dei corsi di studio, dalle relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti o dai rapporti del nucleo di valutazione, valutando l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
e) sovrintende al monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e delle studentesse, dei laureandi e delle laureande, dei laureati e delle laureate, dei dottorandi e delle dottorande e dei dottori e delle dottoresse di ricerca;
f) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per la ricerca;
g) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' della terza missione;
h) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualita' all'interno dell'ateneo;
i) promuove azioni di formazione all'assicurazione della qualita' di docenti, studenti e studentesse e personale tecnico-amministrativo;
l) assicura lo scambio di informazioni con il nucleo di valutazione e verso l'esterno;
m) organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione formale;
n) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate in occasione delle procedure di accreditamento.
3. Il presidio è composto da:
almeno tre docenti esperti/e di assicurazione della qualita', nominati con decreto del rettore/della rettrice, su designazione del senato accademico;
almeno un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse indicato/a dal consiglio degli studenti e delle studentesse;
almeno due componenti del personale tecnico-amministrativo esperti/e di assicurazione della qualita' e di gestione dei flussi informativi, designati/e uno/a dal senato accademico su proposta del rettore/della rettrice e uno/a dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore/della direttrice generale.
4. Il presidio di qualita' e' presieduto da un professore/una professoressa di ruolo dell'ateneo scelto/a tra i/le docenti componenti. Il mandato dei/delle componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del/della rappresentante degli studenti e delle studentesse che ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
5. Il presidio ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'ateneo risponde al presidio della qualita' fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al presidio per lo svolgimento dei suoi compiti di monitoraggio e gestione dei flussi informativi interni fra le strutture interessate ed esterni.
6. Su invito del/della presidente o su richiesta degli interessati/delle interessate, il direttore/la direttrice generale, il direttore/la direttrice di Dipartimento o i direttori/le direttrici di Dipartimento possono partecipare, con funzione di uditori/uditrici, alle sedute del presidio.

 
Capitolo 3

Gli organi di ateneo

Art. 19.

Consulta dei portatori di interesse

1. Presso l'Universita' per stranieri di Siena e' costituita, con decreto rettorale, la consulta dei portatori di interesse.
2. La consulta dei portatori di interesse rappresenta un permanente collegamento dell'ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonche' con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese, in una proiezione globale.
3. Svolge la funzione di rappresentanza degli enti di riferimento e sostiene presso di questi le attivita' dell'universita'.
4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell'azione dell'universita' nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l'ateneo, cosi' come della missione istituzionale nazionale dell'ateneo (nelle forme sancite dalla legge e dallo statuto), anche in vista dell'inserimento dei laureati e delle laureate nel mondo del lavoro.
5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economia-societa' italiano.
6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attivita' scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell'universita' attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario.
7. Alla consulta dei portatori di interesse partecipano, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo:
il rettore/la rettrice, che la presiede;
il direttore/la direttrice generale;
il direttore/la direttrice di Dipartimento o i direttori/le direttrici di Dipartimento, o loro delegati/e;
il sindaco/la sindaca di Siena o un suo delegato/una sua delegata;
il/la presidente della Provincia di Siena o un suo delegato/una sua delegata;
un/una rappresentante della giunta regionale Toscana;
un/una rappresentante dell'Universita' degli studi di Siena;
un/una rappresentante del Ministero dell'universita';
un/una rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
un/una rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
un/una rappresentante del Ministero degli interni;
rappresentanti delle istituzioni culturali straniere in Toscana;
un/una rappresentante dell'Azienda regionale per il diritto allo studio;
un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse dell'Universita' per stranieri di Siena indicato/a dal consiglio degli studenti e delle studentesse;
un/una rappresentante delle organizzazioni sindacali;
un/una rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello provinciale o regionale;
rappresentanti dell'arcidiocesi di Siena, e di altre diocesi;
un/una rappresentante dell'Opera metropolitana di Siena;
un/una rappresentante della Pinacoteca nazionale di Siena;
rappresentanti di realta' religiose diverse dalla cattolica;
rappresentanti del mondo dell'editoria;
un/una rappresentante dell'associazione degli industriali della Provincia di Siena;
un/una rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato di Siena;
un/una rappresentante dell'associazione ex alunni dell'ateneo;
rappresentanti dell'associazionismo locale;
un/una rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
un/una rappresentante del sistema bancario locale, scelto fra gli istituti di maggiore rilievo nel territorio;
un/una rappresentante del magistrato delle contrade;
un/una rappresentante del consiglio provinciale dei migranti;
rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi;
rappresentanti delle aziende dei servizi pubblici senesi (max due);
rappresentanti delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della Provincia di Siena;
rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell'ateneo;
altri portatori di interesse via via individuati.
8. Fanno parte della consulta dei portatori di interesse i/le rappresentanti di altri enti e Istituzioni pubblici o privati che abbiano sostenuto l'ateneo con un contributo pari ad almeno l'1% del FFO.
9. Il rettore/La rettrice puo' invitare alle sedute della Consulta dei portatori di interesse il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il coordinatore/La coordinatrice del nucleo di valutazione puo' richiedere la partecipazione alle sedute della consulta dei portatori di interesse alle stesse precedenti condizioni.
10. La consulta dei portatori di interesse svolge le funzioni previste dalla legge per i comitati di indirizzo dei corsi di studio. A tal fine puo' costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l'offerta formativa dell'ateneo.
11. La consulta dei portatori di interesse e' convocata dal rettore/dalla rettrice almeno una volta l'anno.
12. La consulta dei portatori di interesse dura in carica quattro anni e i suoi e le sue componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli enti esterni di provenienza dei rispettivi e delle rispettive rappresentanti nella consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i/le rappresentanti stessi/e mediante apposita comunicazione al rettore/alla rettrice.

 
Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG).
La composizione e l'attivita' del comitato sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
2. Il CUG promuove le pari opportunita' per tutti i e le componenti della comunita' universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.
Il comitato promuove in particolare la parita' effettiva di diritti e di opportunita' fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle.
Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita'.
Promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l'ateneo.
3. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.
4. Promuove l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
5. Ha, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
6. Si impegna nel promuovere l'applicazione e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea sulla materia.
7. Stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parita' a livello nazionale e internazionale.
8. Esprime parere sui piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.
9. Esprime parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance.
10. Esprime parere sulla riorganizzazione delle strutture amministrative.
11. E' composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.
12. E' formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all'ateneo.
Per la restante componente, il rettore/la rettrice nomina un proprio delegato/una propria delegata o consigliere/consigliera alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte e' eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo.
13. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal regolamento generale di ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei e delle componenti del comitato. I e le rappresentanti degli studenti e delle studentesse partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni direttamente inerenti il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere.
14. Il/La presidente viene eletto/a nella prima seduta plenaria successiva al decreto rettorale di nomina dei/delle componenti del comitato stesso, convocata dal rettore/dalla rettrice e presieduta dal rettore/dalla rettrice o suo delegato/sua delegata.
Il/La presidente del comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.
15. Il/La presidente segnala al rettore/alla rettrice eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l'avvio dell'azione disciplinare presso il collegio di disciplina.
Il rettore/La rettrice ha l'obbligo di portare il caso al collegio di disciplina.
16. L'ateneo sostiene l'attivita' del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili.
17. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I/Le componenti del CUG possono essere rinnovati/e consecutivamente una sola volta.
18. Il CUG puo' dotarsi di un proprio regolamento, approvato dal senato accademico.

 
Art. 21.

Collegio di disciplina

1. L'universita' istituisce un collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori/ professoresse, ricercatori/ricercatrici, ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il collegio e' costituito da nove componenti effettivi/e e da tre supplenti in un ragionevole equilibrio di genere, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori/professoresse di prima fascia, professori/professoresse di seconda fascia e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato (in assenza, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, purche' con ancora due anni di contratto da svolgere). Di essi, un professore/una professoressa di prima fascia, due professori/professoresse di seconda fascia e due ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato sono designati/e dal senato accademico tra il personale in servizio presso altri atenei, ove possibile, e sono nominati/e con decreto rettorale. I/Le rimanenti componenti effettivi/e e i supplenti sono eletti/e e nominati/e con decreto rettorale; l'elettorato attivo e' attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori e professoresse di prima fascia, professori e professoresse di seconda fascia e ricercatori e ricercatrici in servizio presso l'universita', e l'elettorato passivo e' attribuito, tra i/le medesimi/e docenti, a quelli/e che siano a tempo pieno.
Il collegio sceglie il/la proprio/a presidente, preferibilmente tra i/le componenti esterni/e.
3. I/Le componenti del collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore/alla rettrice, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore/la rettrice ovvero un suo delegato/una sua delegata, nonche' il professore/la professoressa o il ricercatore/la ricercatrice sottoposto/a ad azione disciplinare, eventualmente assistito/a da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del/della docente sottoposto/a ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti e delle studentesse, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore/La rettrice e' tenuto/a a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
8. Sulle violazioni del codice etico che non ricadono sotto la responsabilita' del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore/della rettrice, il senato accademico.
9. Nei casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore/della rettrice, il potere di iniziativa spetta al decano/alla decana.

 
Art. 21-bis.

Consigliere di fiducia/Consigliera di fiducia

1. L'universita' nomina un consigliere/una consigliera di fiducia deputato/a a fornire assistenza e consulenza a sostegno di studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo in materia di molestie sessuali o morali, mobbing o altre forme di discriminazione in attuazione delle previsioni del codice.
2. E' figura nominata dal rettore/dalla rettrice, previa selezione pubblica, sulla base di competenze e professionalita' che la rendono idonea alle funzioni di ascolto qualificato, consulenza e assistenza. Il suo mandato, della durata di due anni, puo' essere confermato solo per un secondo biennio.
3. Il consigliere/La consigliera di fiducia opera nell'esclusivo rispetto della legge e nell'interesse di chi ha subito molestie o discriminazioni, ha come referente il rettore/la rettrice, agisce in piena autonomia e nella massima riservatezza nell'adempimento delle sue funzioni, puo' accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione, puo' ascoltare testimoni e metterli a confronto, e puo' avvalersi, previa autorizzazione, di consulenti e della collaborazione di esperti/e.
4. Presenta ogni anno una relazione sulla propria attivita' al rettore/alla rettrice e al comitato unico di garanzia per le pari opportunita', il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG) rispettando l'anonimato delle persone.
5. Il consigliere/La consigliera di fiducia puo' essere revocato/a, con motivato decreto rettorale, nel caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialita', correttezza e riservatezza nello svolgimento delle sue funzioni.

 
Art. 22.

Osservatorio sulla precarieta'

1. L'osservatorio sulla precarieta' ha compiti di monitoraggio, consultivi e propositivi nell'ambito delle tematiche riguardanti i contratti di lavoro precari presenti in ateneo.
2. L'osservatorio sulla precarieta' e' costituito da sei componenti, come di seguito indicati, il cui mandato ha una durata di tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta:
tre componenti designati/e tra il personale interno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ateneo;
due componenti eletti/e tra i dottorandi e le dottorande, gli assegnisti e le assegniste, i/le docenti a contratto, i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento interno;
un/una componente designato/a dal rettore.
3. L'osservatorio sulla precarieta' adotta un regolamento interno sul proprio funzionamento, approvato dal senato accademico.
4. Redige annualmente il bilancio della precarieta', il quale viene trasmesso ai consigli di Dipartimento dell'ateneo, al senato accademico e al consiglio di amministrazione e viene reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'ateneo.
5. Esprime parere obbligatorio non vincolante sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

 
Capitolo 4

Forme di rappresentanza e partecipazione
degli studenti e delle studentesse

Art. 23.

Principi generali

1. L'ateneo assicura una rappresentanza degli studenti e delle studentesse ogni volta che sia richiesto dalla legge negli organi di governo/organi e comunque in tutti gli organismi che trattano materie pertinenti la condizione studentesca e/o coinvolgono gli studenti e le studentesse, e comunque in quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera f) - senato accademico, i) - consiglio di amministrazione e q) - nucleo di valutazione della legge n. 240/2010, nonche' dall'art. 2, comma 2, lettere f) - Dipartimenti e g) - commissione paritetica della legge n. 240/2010, in misura non inferiore al 15%, arrotondata all'unita' superiore. La durata dei mandati delle rappresentanze studentesche e' biennale e rinnovabile una sola volta.
Possono far parte della rappresentanza studentesca solo coloro che sono iscritti/e all'Universita' per stranieri di Siena.
La rappresentanza degli studenti e delle studentesse deve vedere garantita, per quanto possibile, la parita' di genere.
Ciascuno studente e ciascuna studentessa non puo' essere eletto/a rappresentante in piu' di un organo.
Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura delle relative posizioni avverra' secondo specifiche procedure individuate dal regolamento generale di ateneo.
2. A garanzia della consapevole partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita dell'ateneo, e come misure di tutela della rappresentanza studentesca, e' riconosciuta agli studenti stessi e alle studentesse stesse, nel rispetto della vigente normativa, in accordo con l'art. 2, comma 2, lettera i) della legge n. 240/2010, la possibilita' di accesso agli atti necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi/e attribuiti.
3. In ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010, e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti e delle studentesse iscritti/e all'ateneo, in accordo alle leggi vigenti.
4. L'ateneo sostiene le associazioni apolitiche e aconfessionali degli studenti e delle studentesse, purche' favoriscano il dialogo fra studenti/studentesse per la migliore partecipazione alla vita universitaria e per la crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale ed economica degli studenti e delle studentesse dell'universita'. A tal fine l'ateneo mette a disposizione, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, fondi per assicurare la partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita dell'universita'.
5. L'universita' si dota, se ne e' priva e comunque all'entrata in vigore del presente statuto, di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse, redatta nell'ambito dell'assemblea degli studenti e delle studentesse e approvata dal senato accademico. L'assemblea puo' sottoporre a revisione la carta eventualmente esistente.
La carta stabilisce i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee studentesche, il numero dei e delle presenti necessario per la loro validita', il diritto di tutti gli studenti e di tutte le studentesse a parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicita' degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro e' richiesto per assicurare la natura democratica del dibattito e delle decisioni.
Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.

 
Art. 24.

Assemblea degli studenti

1. E' istituita l'assemblea degli studenti e delle studentesse dell'Universita' per stranieri di Siena.
2. L'assemblea svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e di valutazione sulle materie riguardanti la condizione degli studenti e delle studentesse iscritti/e all'ateneo; a tal fine puo' istituire proprie articolazioni interne. L'universita' provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti dell'assemblea.
3. L'assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio regolamento interno e lo sottopone agli organi per quanto di competenza. Il regolamento e' aderente ai principi segnati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.
4. L'assemblea e le sue articolazioni sono convocate da uno o piu' rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti/e negli organi, oppure autoconvocate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento interno, previa comunicazione da presentare al rettore/alla rettrice almeno sette giorni prima della data prevista dell'assemblea. A seguito di tale comunicazione l'ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento dell'assemblea.
5. L'assemblea si puo' riunire con eventuale sospensione delle attivita' didattiche, dietro apposita comunicazione da presentare al rettore/alla rettrice almeno sette giorni prima della data prevista, non piu' di una volta ogni due mesi.
6. Redige un verbale, che viene trasmesso agli organi competenti.
7. Propone al consiglio di amministrazione le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e delle studentesse e per la ripartizione e l'impiego dei fondi assegnati di cui all'art. 12, comma 34 del presente statuto.
8. Puo' esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi, delle regole di cui sopra e su ogni altra materia riguardante gli studenti e le studentesse nei loro rapporti con l'ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformita' dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei/delle componenti.
9. Puo' elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti e alle studentesse, trasmessa o presentata dai/dalle rappresentanti al rettore/alla rettrice e al direttore/alla direttrice generale, al nucleo di valutazione, al senato accademico, al consiglio di amministrazione.
10. Svolge qualsiasi altra funzione per la sua attivita' di sostegno alla crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale degli studenti e delle studentesse dell'universita'.
11. E' istituito il consiglio studentesco, articolazione dell'assemblea, che esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'assemblea stessa.
12. Il consiglio e' composto dai/dalle rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti/e negli organi e nelle strutture dell'ateneo in cui e' prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti e dalle studentesse eventualmente incaricati/e dall'assemblea secondo le modalita' stabilite dal regolamento dell'assemblea.
13. Il consiglio, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'ateneo riguardanti le modalita' di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche.
14. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'assemblea, e riconosciuta dalla legge.

 
Titolo 3

LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE

Capitolo 1

Strutture di ricerca, formazione, servizio

Art. 25.

Strutture di ricerca, di formazione, di servizio

1. L'ateneo si dota delle tipologie di strutture ritenute adeguate ad attuare e coordinare, secondo i piu' alti livelli di qualita', efficacia, efficienza e assicurazione della qualita', le funzioni di ricerca, di formazione, di produzione culturale, di terza missione, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di gestione delle stesse attivita'.
2. L'ateneo puo' istituire, pertanto, dipartimenti, scuole superiori, centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, strutture di missione, cui possono altresi' aggiungersi strutture piu' flessibili e temporalmente limitate per il raggiungimento di specifici obiettivi anche a carattere interateneo.
3. Nuovi dipartimenti eventualmente istituiti rispondono ai principi del seguente art. 26.

 
Art. 26.

Dipartimento di studi umanistici

1. E' istituito il Dipartimento di studi umanistici (qui di seguito Dipartimento).
2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.
Il Dipartimento e' articolato in due aree:
a) area della didattica
b) area della ricerca.
3. L'area della didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master anche in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri percorsi formativi che utilizzino anche modalita' tecnologiche avanzate e di formazione a distanza.
4. L'area della ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attivita' di ricerca messe in atto dai e dalle docenti e dai ricercatori e dalle ricercatrici in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attivita' di ricerca.
5. Il Dipartimento ha un direttore/una direttrice, eletto/a dai suoi e dalle sue componenti fra i professori e le professoresse a tempo pieno di prima fascia.
6. L'area della didattica e quella della ricerca hanno ciascuna un proprio coordinatore/una propria coordinatrice, eletto/a dal consiglio del Dipartimento. I coordinatori/Le coordinatrici dell'area della didattica e dell'area della ricerca possono essere un professore/una professoressa o un ricercatore/una ricercatrice di ruolo, o con tenure.
7. Le modalita' di elezione sono determinate dal regolamento generale di ateneo.
8. Il Dipartimento ha un organo interno, denominato giunta, di cui fanno parte:
il direttore/la direttrice del Dipartimento;
il coordinatore/la coordinatrice della didattica;
il coordinatore/la coordinatrice della ricerca;
il delegato/la delegata alla terza missione
i coordinatori/le coordinatrici dei corsi di studio attivi.
Il direttore/La direttrice del Dipartimento puo' invitare a partecipare alle riunioni della giunta altri/e componenti del consiglio per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto.
9. La giunta ha funzioni di coordinamento, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il direttore/la direttrice.
10. Il Dipartimento puo' istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attivita' degli organi del Dipartimento. L'istituzione e' proposta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento.
11. L'area della didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attivita' dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'ateneo; puo' istituire i consigli dei corsi di studio.
12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli organi di governo dello stesso:
a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
b) la formulazione, entro la data stabilita dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;
c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici e la proposta di chiamata dei vincitori/delle vincitrici, ai sensi della legge e del presente statuto;
d) la promozione di intese con le altre strutture dell'ateneo e di altri atenei per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attivita' formative comuni;
e) la proposta di modifiche dello statuto, per quanto di pertinenza del Dipartimento, e del regolamento didattico di ateneo.
13. Per quanto concerne il contributo dell'universita' allo sviluppo sociale ed economico, in particolare il Dipartimento cura:
a) la promozione dell'innovazione educativa, culturale e tecnologica della societa' in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all'universita';
b) la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;
c) la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti e studentesse, giovani laureati e laureate, ricercatori e ricercatrici in formazione, docenti (attivita' di spin off e start up).
14. L'area della didattica, in particolare, cura:
a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;
b) il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato sul concetto di sistema regionale dell'alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello piu' generale di pertinenza dell'ateneo;
c) la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;
d) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori/alle professoresse e ai ricercatori/alle ricercatrici, sulla base dei regolamenti e della valutazione delle attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
e) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti e delle studentesse, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilita' di studenti, studentesse e docenti secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero.
15. L'area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attivita' di ricerca del personale in esse impegnato.
In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura:
a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni;
b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il piu' ricco possibile di opportunita', anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilita';
c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualita', anche con riferimento alla valorizzazione delle modalita' di ricerca di gruppo.
16. Il Dipartimento, anche d'intesa con altre strutture dell'ateneo, nell'ambito della propria autonomia ed entro la programmazione definita dagli organi di governo dell'ateneo, puo' istituire iniziative didattiche quali corsi di master e di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dell'ateneo.
17. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai regolamenti di ateneo, il Dipartimento approva la relazione annuale sulle attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attivita' svolte, tenendo conto degli obiettivi prefissati dall'ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione e' proposta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento al rettore/alla rettrice per gli adempimenti richiesti dalla normativa.
18. Il Dipartimento e' dotato di una struttura amministrativa che ne supporta l'organizzazione e le attivita'.
19. Sono organi del Dipartimento il direttore/la direttrice, il consiglio, la giunta.
20. Il direttore/La direttrice rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' del Dipartimento.
21. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto/a consecutivamente una sola volta. Puo' designare un direttore vicario /una direttrice vicaria che lo/la sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
22. Il direttore/La direttrice viene eletto/a fra i professori e le professoresse di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti al consiglio del Dipartimento.
In caso di non disponibilita' dei professori e delle professoresse di prima fascia puo' essere eletto direttore/direttrice un/a professore/professoressa di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.
Il direttore/La direttrice e' nominato/a con decreto del rettore/della rettrice.
23. L'elettorato attivo e' costituito dai e dalle componenti del consiglio del Dipartimento.
Il regolamento del Dipartimento indica le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore/della direttrice.
24. Il direttore/La direttrice e' eletto/a a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i/le due candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
25. Su proposta del rettore/della rettrice, compatibilmente alle disponibilita' di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, al direttore/alla direttrice puo' essere erogata una indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione, e comunque non superiore al 30% dell'indennita' del rettore/della rettrice.
26. In caso di cessazione anticipata del direttore/della direttrice, il decano/la decana del Dipartimento indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.
27. La carica di direttore/direttrice e' incompatibile con quella di rettore/rettrice, Pro-rettore/pro-rettrice, direttore/direttrice delle altre strutture di ricerca e didattiche dell'ateneo, nonche' di componente del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.
28. Sono tenuti ad afferire a un Dipartimento tutti i docenti e i ricercatori e tutte le docenti e le ricercatrici che appartengono a un settore scientifico-disciplinare / concorsuale.
29. Il consiglio e' l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al direttore/alla direttrice. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica.
30. Il consiglio e' composto:
a) dal direttore/dalla direttrice;
b) dai professori e dalle professoresse di ruolo afferenti;
c) dai ricercatori e dalle ricercatrici afferenti;
d) da almeno un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse per ciascun corso di studio.
Per i/le restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. Un/Una rappresentante degli studenti e delle studentesse per ogni corso di studio concorre a formare la commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo comma 32. Sono altresi' componenti del consiglio degli studenti e delle studentesse;
e) da un/una rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici e delle collaboratrici ed esperte linguistiche senza diritto di voto, individuato dal CLASS;
f) da rappresentanti dei e delle titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attivita' operano entro il Dipartimento, in numero di uno/una ogni sette rappresentati/e e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca;
g) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, in numero di uno/una ogni sette rappresentati/e e comunque non inferiore a uno;
h) da un/una rappresentante dei dottorandi e delle dottorande di ricerca, senza diritto di voto.
I/Le titolari di contratti didattici possono essere invitati/e dal direttore/dalla direttrice alle sedute del consiglio sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto.
31. Il consiglio:
a) delibera con l'intervento di almeno la meta' dei/delle componenti ed a maggioranza dei/delle votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
b) il direttore/La direttrice e' tenuto/a a convocare il consiglio in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi e delle sue componenti, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.
32. L'area didattica del Dipartimento istituisce una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attivita' didattica e delle attivita' connesse. La commissione e' presieduta dal coordinatore/dalla coordinatrice dell'area della didattica ed e' composta dai/dalle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel consiglio del Dipartimento (uno/una per ciascun corso di studio attivo) e da un uguale numero di docenti designati/e dal consiglio stesso su proposta del direttore/della direttrice. La commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, delle attivita' di orientamento, tutorato e placement, delle attivita' di servizio agli studenti e alle studentesse da parte dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici.
La commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.
33. Ogni decisione sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio e di dottorato avviene ad opera del consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento e con il parere vincolante del senato accademico.
34. Per il Dipartimento e' prevista l'assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca.
35. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono svolte da un coordinatore/una coordinatrice amministrativo/a nelle forme definite dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
36. Per cio' che non e' contemplato nel presente statuto si rimanda al regolamento didattico di ateneo.

 
Art. 27.

Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. L'universita' istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attivita' di alta qualificazione scientifica e professionale, e partecipa a dottorati di interesse nazionale. Piu' corsi di dottorato possono strutturarsi in scuole di dottorato.
2. L'universita' istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali.
3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalita' di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformita' alla normativa vigente e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

 
Art. 28.

Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi,
centri di servizi, biblioteca

1. I centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, nonche' altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attivita' specializzate, legate alla missione dell'ateneo, nonche' di supporto alle attivita' dei dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture dell'universita'. I centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la piu' efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. L'istituzione dei centri e' proposta dal rettore/dalla rettrice al consiglio di amministrazione, ed e' deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.
3. I centri di ricerca/ricerca e servizi sono diretti ciascuno da un direttore/una direttrice nominato/a dal rettore/dalla rettrice, sentito il parere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione, fra i professori e le professoresse di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato o determinato di tipo B con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'attivita' delle strutture.
In caso di indisponibilita' dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il rettore/la rettrice puo' incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'ateneo.
Il direttore/La direttrice puo' essere sostituito/a dal rettore/dalla rettrice in base a motivato parere approvato dal senato accademico.
4. Su proposta del rettore/della rettrice, ai direttori/alle direttrici dei centri di ricerca/ricerca e servizi, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, puo' essere erogata una indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 20% di quella riconosciuta al rettore/alla rettrice.
5. Le strutture di cui al presente articolo possono dotarsi di organi collegiali quali giunta e/o consiglio. Le forme possibili di organizzazione sono comunque stabilite dai regolamenti approvati dagli organi di ateneo.
6. I centri di ricerca/ricerca e servizi possono istituire, a supporto delle attivita' di ricerca e di servizio, corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, nonche' di master ecc. Tali attivita' possono avere anche forme organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. La programmazione di tali attivita' deve essere approvata dagli organi dei centri, acquisito il parere del senato accademico.
7. Il rettore/La rettrice, acquisito il parere del senato accademico, puo' proporre al consiglio di amministrazione la disattivazione di un centro, previa motivata relazione con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di ricerca o di servizi, alla economicita' di gestione della struttura, alla rispondenza della struttura all'azione strategica dell'ateneo, o in seguito a disposizioni di legge.
8. Possono essere istituiti centri di servizi per il sostegno alle attivita' didattico-scientifiche, di formazione, di studio, tecnico-amministrative, ovvero per fornire servizi di notevole complessita' o di interesse generale per l'ateneo.
I centri di servizi possono avere autonomia gestionale e amministrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e contabilita'. Possono anche svolgere attivita' esterne all'ateneo in base ad apposite convenzioni approvate dagli organi di governo dell'ateneo.
9. La direzione dei centri di servizi e' affidata a personale tecnico-amministrativo, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti. I centri di servizi possono avere, sulla base degli appositi regolamenti, referenti scientifici/scientifiche.
10. L'ateneo considera la biblioteca elemento caratterizzante della propria identita', missione, attivita'. L'ateneo dota la biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all'assolvimento dei suoi compiti.
11. E' istituto un comitato tecnico-scientifico della biblioteca le cui modalita' di costituzione, la durata e i compiti sono individuati nel regolamento generale di ateneo.

 
Capitolo 2

L'organizzazione amministrativo-gestionale

Art. 29.

Organizzazione amministrativo-gestionale

1. L'ateneo e' organizzato, secondo la normativa nazionale, in centri di gestione, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo.
2. L'amministrazione centrale dell'ateneo ha una gestione autonoma, sotto la responsabilita' del direttore/della direttrice generale.
3. Il regolamento generale di ateneo e i restanti regolamenti specificano l'organizzazione funzionale e individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' specifica le materie relative all'autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, negoziale, contabile e finanziaria.
5. Le attivita' amministrative dell'universita' si informano a principi di:
a) pubblicita' dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
b) decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa;
c) separazione tra le funzioni di indirizzo, che sono di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, che sono proprie delle strutture;
d) annualita' e pluriennalita', unita', universalita', integrita' ed equilibrio finanziario dei bilanci;
e) programmazione come metodo per adottare le decisioni strategiche deliberate dagli organi di governo;
f) responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarita' anche contabile degli atti e verifica della funzionalita' della gestione;
h) predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la scelta concorrenziale degli interessati.
6. In rapporto all'attivita' amministrativo-contabile dell'ateneo, esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', gli organi centrali di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
7. Le attivita' amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti / figure apicali delle strutture amministrative: ai primi sono attribuite le attivita' attinenti all'indirizzo e al controllo, e ai secondi le attivita' attinenti alla gestione.
8. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.
9. L'attivita' di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, anche tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.
10. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.
11. Le attivita' di indirizzo e le attivita' di controllo spettano agli organi di governo dell'ateneo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche mediante ispezioni e valutazioni, nonche' all'interno delle responsabilita' attribuite dalla legge e dallo statuto a ciascuno di essi.
12. Le attivita' di gestione spettano ai/alle dirigenti e/o alle figure apicali delle strutture amministrative, che sono responsabili dei risultati dell'attivita' e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attivita' di gestione sono esercitate mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonche' atti di diritto privato, secondo quanto stabilito dai regolamenti.

 
Art. 30.

Strutture amministrative

1. L'articolazione delle strutture e la ripartizione delle funzioni e delle responsabilita' e' stabilita dal direttore/dalla direttrice generale in ottemperanza al piano strategico, alle linee strategiche indicate dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:
a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre sovrapposizioni e duplicazioni;
b) specificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita';
c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;
d) trasparenza in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli e delle utenti, in ottemperanza alla normativa vigente sui servizi pubblici e agli accordi sindacali in materia di orario di lavoro;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore/la direttrice generale, potra' istituire unita' di missione, anche temporanee, per il soddisfacimento di specifiche esigenze e per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita', complessita', innovativita', sperimentalita', per lo svolgimento di specifici studi ed elaborazioni. Tali unita' possono operare anche tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative.

 
Art. 31.

Direttore/Direttrice generale. Dirigenza dell'ateneo

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un direttore/una direttrice generale, con comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
2. Il direttore/La direttrice generale coadiuva gli organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti.
3. Sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, il direttore/la direttrice generale e' responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il direttore/La direttrice generale partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione, del senato accademico e dell'assemblea della comunita' universitaria. In questi casi assume le funzioni di segretario/a verbalizzante.
5. Il direttore/La direttrice generale esercita la potesta' disciplinare sul personale tecnico-amministrativo nelle modalita' stabilite dalla legge.
6. L'incarico di direttore/direttrice generale e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore/della rettrice, acquisito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l'ateneo e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico e' basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.
In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
7. Il consiglio di amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore/della direttrice generale, che possono essere modificati in caso di necessita' o opportunita'.
L'incarico di direttore/direttrice generale e' conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed e' rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal direttore/dalla direttrice nello svolgimento dell'incarico precedente.
8. L'incarico di direttore/direttrice generale puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore/della rettrice, sentito il senato accademico. La procedura di revoca del direttore/della direttrice generale da parte del consiglio di amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del direttore/della direttrice stesso/a, di relazione negativa da parte del collegio dei revisori dei conti, di relazione negativa da parte del nucleo di valutazione dell'ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi.
9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
10. Le responsabilita' degli organi di governo e dei/delle dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:
a) gli organi di governo determinano anche con la collaborazione dei/delle dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;
b) i/le dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati/e, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attivita' di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli organi di governo, una relazione sull'attivita' svolta;
c) gli organi di governo verificano, mediante il direttore/la direttrice generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attivita', anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento della gestione.
11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore/direttrice generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto/una sostituta proposto/a dal rettore/dalla rettrice e nominato/a per non piu' di sei mesi dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

 
Art. 32.

Formazione e professionalita'

1. L'universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.
2. L'universita' definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'universita' organizza corsi di aggiornamento e di formazione.
3. I piani di formazione, ai sensi del regolamento didattico di ateneo, sono sottoposti al parere del CUG, del senato accademico e sono approvati dal consiglio di amministrazione.

 
Titolo 4

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1

Norme generali

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti generali, quelli degli organi e delle strutture indicano le modalita' attuative delle disposizioni statutarie.
I regolamenti delle singole strutture, da esse redatti, fanno riferimento a regolamenti generali distinti per tipologia.
Il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei e delle componenti degli organi coinvolti vige, oltre che per le modifiche statutarie, per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale (generale, didattico e amministrazione e contabilita'), e riguarda anche l'ipotesi in cui gli stessi si pronuncino in sede consultiva.
2. Il senato accademico approva il regolamento generale d'ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture dell'ateneo.
Sono emanati, previa verifica della loro conformita' allo statuto e alla legge, con decreto del rettore/della rettrice, entro trenta giorni dalla loro approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'ateneo.
3. Tutti i regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, restano in vigore quelli previgenti, in quanto compatibili con lo statuto.
4. Il regolamento generale di ateneo (RgA) contiene, tra le altre materie, le norme relative:
a) all'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'universita';
b) alle modalita' di elezione degli organi dell'ateneo;
c) le materie sulle quali i/le rappresentanti delle varie componenti entro gli organi hanno facolta' di esprimere il voto.
5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio e al controllo della gestione, nonche' le connesse responsabilita'. E' deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, sostenibilita' finanziaria.
6. Il regolamento didattico di ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio e di tutte le altre tipologie di attivita' formative. E' approvato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole vincolante del consiglio di amministrazione.
7. Il regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco fissa le modalita' di convocazione degli stessi e di elezione del suo presidente/della sua presidente. E' approvato dall'assemblea degli studenti e delle studentesse nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. I regolamenti delle strutture dell'ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e dei rispettivi organi di governo. Sono approvati dai rispettivi consigli e, in via definitiva, dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli organi accademici.
10. Ogni organo collegiale di governo deve adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.

 
Art. 34.

Norme generali per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore/rettrice, di pro-rettore/pro-rettrice, di direttore/direttrice di dipartimento o delle scuole di specializzazione deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno.
2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano/dalla decana dei suoi e delle sue componenti. La riunione di insediamento e' convocata dal rettore/dalla rettrice.
Il/La presidente di un organo collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei e delle componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente richieste dal presente statuto o previste dal regolamento generale di ateneo.
3. I e le componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino il loro interesse privato, parenti o affini sino al quarto grado. E' cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.
4. Se il procedimento di rinnovo degli organi amministrativi non e' completato entro la naturale scadenza degli stessi, l'organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla legge e comunque non oltre quarantacinque giorni.
Nel caso in cui entro i termini previsti dalla legge non si riesca a ricostituire gli organi monocratici, si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del decano/della decana (di dipartimento, di struttura, di ateneo).
5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un/una componente di organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo o la successiva dei non eletti/delle non elette che ne abbia titolo. Ove cio' non sia possibile, si procede a nuove elezioni, da indire entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del/della componente.
6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un/una componente designato/a di organi / organismi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il/la nuovo/a componente entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del/della precedente.
7. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando partecipi almeno il 50% piu' uno dei e delle componenti.
Una deliberazione e' valida se approvata a maggioranza dai e dalle partecipanti alla seduta, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Anche gli e le assenti giustificati/e sono considerati/e assenti ai fini del calcolo del numero legale.
8. Non si puo' essere contemporaneamente titolare di piu' di una delle seguenti cariche:
componente del senato accademico;
componente del consiglio di amministrazione;
componente del nucleo di valutazione;
componente del collegio dei revisori dei conti.
Non si puo' essere contemporaneamente direttore/direttrice di un Dipartimento e di una scuola di specializzazione.
9. Il pro-rettore vicario/La pro-rettrice vicaria non puo' far parte del consiglio di amministrazione e del senato accademico, se non in sostituzione del rettore/della rettrice. Su invito del rettore/della rettrice, puo' tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
Non puo' essere direttore/direttrice di un Dipartimento.
10. Non si puo' essere eletti/e rappresentanti in piu' organi di governo.
11. Si rinvia alla normativa per i casi generali e ulteriori di incompatibilita'.
12. Nei casi di votazione in parita', prevale il voto del rettore/della rettrice, del direttore/della direttrice o del coordinatore/della coordinatrice dell'organo collegiale.

 
Art. 35.

Codice etico e codice di comportamento

1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla legge, l'ateneo adotta un codice etico che regola i comportamenti dei e delle componenti della comunita' universitaria, cosi' come definite dalla legge.
2. Il codice etico e' approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Sulle violazioni del codice etico decide il collegio di disciplina su proposta del rettore/della rettrice.
Sulle violazioni del codice etico da parte del rettore/della rettrice decide il collegio di disciplina su proposta del decano/della decana.
4. Le sanzioni a violazioni leggere del codice etico (che cioe' non configurino illecito disciplinare) consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'ateneo nel caso di recidiva.
Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.
Nei casi in cui una condotta configuri non solo un illecito deontologico contemplato dal codice etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.
5. Nel rispetto delle raccomandazioni dell'ANAC, accanto al codice etico e a esso organicamente collegato, l'universita' adotta un codice di comportamento.

 
Capitolo 2

Norme finali e transitorie

Art. 36.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa per gli atti di revisione dello statuto puo' essere assunta da un terzo dei senatori accademici e delle senatrici accademiche, dalla maggioranza assoluta dei e delle componenti di un Dipartimento per quanto attiene ai temi che lo riguardano e a questioni di didattica, ricerca e terza missione (articoli 4, 5, 26), dalla maggioranza assoluta degli studenti e delle studentesse per quanto attiene alle materie relative alla didattica e agli altri aspetti direttamente pertinenti (articoli 5, 23, 24), dalla maggioranza assoluta del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'ateneo per quanto attiene alle materie amministrative (articoli 6, 29, 32).
2. La revisione compete al senato accademico, il quale puo' incaricare una commissione - che puo' anche comprendere componenti dell'ateneo non appartenenti al senato medesimo - di istruire le modifiche al testo vigente.
3. La bozza del nuovo testo viene sottoposta all'assemblea della comunita' universitaria, che puo' esprimere un parere e avanzare proposte.
4. Il senato accademico tiene motivatamente conto delle proposte e del parere di cui al comma precedente, e delibera l'approvazione del testo finale, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

 
Art. 37.

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di sua emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 117 del 18 maggio 2021 salvo il regime di proroga degli organi di cui ai commi successivi.
3. In prima applicazione, il rinnovo del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione e' fatto coincidere con la prima scadenza naturale successiva all'entrata in vigore del presente statuto.
5. La scuola di dottorato e' sciolta.