Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024, n. 77 |
Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 1, comma 416, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che ha istituito un Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici (di seguito, denominato il Fondo), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'articolo 1, comma 416, secondo periodo, che ha stabilito che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442, con il quale l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) riceve riconoscimento giuridico e ne viene approvato lo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 10 concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici; Visto l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che dispone l'attribuzione delle competenze in materia di realizzazione del progetto «Casa Italia» nonche' l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Ministro sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale e' stata conferita al Ministro sen. Nello Musumeci la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Visto l'articolo 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con il quale sono state attribuite le competenze in materia di coordinamento del contrasto al dissesto idrogeologico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone l'istituzione del Dipartimento Casa Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017, avente ad oggetto approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e, in particolare, l'allegato 1 contenente le aliquote di riparto corrispettive per ogni regione e provincia autonoma; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico»; Visto lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il bilancio 2022 di cui alla tabella 2 allegata alla legge di bilancio 2022, cap. n. 7621, che ha previsto il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024; Considerato che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022, ha istituito, per l'effetto, il capitolo n. 925, denominato «Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici», dotato di risorse finanziarie per il triennio 2022 - 2024 pari a 5 milioni di euro annui; Visto l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Considerato che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2011 dispone, all'articolo 2, l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, con il quale sono state disciplinate le modalita' di utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per l'anno 2018, pari a 220.228.324,00 euro, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per essere destinate a interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e dei beni e delle attivita' produttive, ripartendo le suddette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli indicatori di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016; Ritenuto di applicare, in analogia al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, le aliquote di riparto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016; Ritenuto di stabilire criteri di priorita' per l'individuazione delle progettazioni relative agli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 6 luglio 2022; Udito il parere n. 1738/22 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; Ritenuto opportuno pertanto aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato per quanto riguarda i punti 2. in parte, 2.1, 3, 4, 5.1 e 7 del citato parere del 4 ottobre 2022; Ritenuto opportuno di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda i seguenti punti e motivazioni: punto 2, per la parte in cui richiede un ulteriore comma per specificare che la tabella contenuta nell'allegato 1 e' modificabile. La modifica dei criteri, infatti, renderebbe incerta la quantificazione delle risorse a disposizione dei soggetti attuatori, in quanto l'approvazione del DPCM determinerebbe l'immediata assegnazione delle risorse, consentendo alle regioni di procedere con le progettazioni. Inoltre, dalla valutazione contenuta nell'AIR, si desume che la modifica degli indicatori di riparto sia da ammettersi solo a conclusione del programma triennale, essendo eccessivamente gravoso, per tutti gli attori, procedere ad una valutazione e modifica annuale dei predetti indicatori; punto 5.1, per la parte in cui «suggerisce» di introdurre un termine entro il quale gli accordi di coordinamento tra le regioni, con riguardo a progetti di carattere interregionale, debbano essere definiti, al fine di evitare qualsiasi ritardo nell'attuazione di interventi. L'introduzione di un ulteriore termine, entro il quale deve essere effettuato il coordinamento, appare appesantire il procedimento di presentazione del progetto in maniera non utile, in quanto e' gia' previsto un termine di 60 giorni entro cui il procedimento deve avere conclusione con la presentazione degli elenchi degli interventi e che presuppone che l'accordo tra amministrazioni deve essersi necessariamente perfezionato; punto 6, nella parte in cui, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto, evidenzia un possibile difetto di coordinamento, prevedendo la contestualita' dell'approvazione del progetto esecutivo «comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria», laddove questi ultimi atti sembrano essere prodromici, precedenti e funzionalmente un prius rispetto all'approvazione del progetto. Ad avviso dell'Amministrazione, tale difetto di coordinamento non sussiste, in ragione del fatto che l'approvazione del progetto esecutivo presuppone che siano gia' espletate tutte le procedure autorizzatorie e i nulla osta, nonche' siano state acquisite tutte le attestazioni previste dalla legge. In assenza di tali atti prodromici, infatti, il progetto esecutivo non potrebbe neppure essere approvato e presentato. Vista la nuova intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione dell'11 gennaio 2024; Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il comma 416 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o.: «416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, s.o. - Lo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, originariamente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442, poi sostituito dal nuovo statuto che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 1734, pubblicato, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1953, n. 12. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96. - Si riporta il comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, s.o. n. 152), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, s.o. n. 196), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: «1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)». - Si riporta la rubrica dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, s.o. n. 72), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)». - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12. - Si riporta il comma 1 dell'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33), convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84), recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto Casa Italia, nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei ministri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei ministri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n. 286. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, recante: «Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2017, n. 21. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, recante: «Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'identita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2021, n. 272. - La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o. n. 49. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante: «Approvazione del bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10, s.o. n. 1. - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, s.o. n. 5: «2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso». - Si riporta l'art. 30, comma 8 e comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, s.o. n. 245: «8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti». - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30: «Art. 2 (Comunicazione dei dati). - 1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata "banca dati delle amministrazioni pubbliche"». - Si riporta il comma 1072, lettera c) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, s.o. n. 62: «1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: (omissis) c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 reca il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.
Note all'art. 1: - Si riporta il comma 416 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o.: «416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». |
| Allegato 1
TABELLA Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 CRITERI DI PRIORITA' Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorita' degli interventi: ===================================================================== | CRITERI | VALORI |PUNTI| +======================================+======================+=====+ | | N ≥ 1.000 | 10 | |1. Numero delle persone beneficiarie +----------------------+-----+ |degli effetti dell'intervento: | 200 ≤ N < 1.000 | 7,5 | |attribuisce rilevanza ad un intervento+----------------------+-----+ |in relazione alle persone esposte ad | 50 ≤ N < 200 | 5 | |un rischio diretto nell'area +----------------------+-----+ |interessata dall'intervento che, | 0 < N < 50 | 2,5 | |potenzialmente, puo' essere mitigato +----------------------+-----+ |dalla realizzazione dell'intervento | 0 (no stima) | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | Edifici strategici | | | | (ospedali, scuole, | | | | sedi amministrative, | | | | ecc.) | | | | | | | | Nucleo abitato | | | | | | | |Linee di comunicazione| | | | strategiche come | | | |individuate nei piani | 4 | | | di emergenza di | | | |protezione civile o in| | | |altre disposizioni per| | | | la gestione | | | | dell'emergenza | | | | | | | |Grandi infrastrutture | | | | idriche | | | | | | | | Industrie a rischio | | | | incidente rilevante | | | +----------------------+-----+ | | Lifelines | | |2. Beni a rischio: attribuisce | (elettrodotti, | | |rilevanza ad un intervento in |acquedotto, oleodotti,| | |relazione alla tipologia dei beni | linee telefoniche, | | |esposti a danno grave. | ecc.) | | | | | | | | Altre linee di | | | | comunicazione | | | | | 3 | | | Case sparse | | | | | | | |Strutture ricettive e | | | | di svago | | | | | | | | Insediamenti | | | |produttivi/commerciali| | | | | | | | Beni culturali | | | +----------------------+-----| | | Aree naturali e | | | |protette di interesse | | | | rilevante | 1 | | | | | | | Altre strutture di | | | | interesse pubblico | | | |----------------------+-----| | |Nessun bene a rischio | 0 | | | grave o NO stima | | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | 0<T≤50 | 4 | |3. Tempo di ritorno dell'evento | | | |alluvionale di progetto: attribuisce | 50<T≤100 | 3 | |rilevanza alla frequenza del fenomeno | | | |di cui l'intervento intende | 100<T≤200 | 2 | |contrastare gli effetti | | | | | T>200 | 1 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | SI | 1,5 | |4. Completamento | | | | | NO | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | 80 ≤ % ≤ 100 | 2,5 | | | | | |5. Riduzione percentuale del numero di| 60 ≤ % < 80 | 2 | |persone a rischio: indica l'efficacia | | | |dell'intervento ai fini della | 40 ≤ % < 60 | 1,5 | |riduzione percentuale del numero di | | | |persone a rischio dopo l'esecuzione | 20 ≤ % < 40 | 1 | |dell'intervento. | | | | | 0 < % < 20 | 0,5 | | | | | | | 0% | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ |6. Esistenza di misure di | | | |compensazione e mitigazione: | SI | 1,5 | |attribuisce rilevanza ad un intervento| | | |in relazione alla presenza di misure | NO | 0 | |di compensazione e mitigazione. | | | +--------------------------------------+----------------------+-----+ A parita' di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno priorita' ai progetti che per i quali e' disponibile il livello di progettazione piu' avanzato, come verificabile dalla BDAP. |
| Allegato 3
RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento dovra' indicare, per ciascuno degli interventi progettuali proposti, i seguenti elementi: 1. codice unico di progetto - CUP; 2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento; 3. indicazione della priorita' dell'intervento progettuale rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione o Provincia autonoma; 4. elementi essenziali di valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei vincoli ambientali dell'intervento progettuale; 5. costo dell'intervento progettuale, con indicazione del quadro economico preliminare che specifichi i costi previsti per i livelli di progettazione mancanti, nonche' le spese necessarie all'esecuzione di rilievi e indagini; 6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con indicazione della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini e rilievi e per la realizzazione delle singole fasi di progettazione; 7. indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale; 8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, gia' disposti nell'ambito di altri programmi, per i medesimi interventi progettuali. |
| Art. 2
Riparto delle risorse
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte al centro di responsabilita' 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle risorse per ciascuna delle annualita' considerate, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, recante: «Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2017, n. 21. |
| Art. 3
Progettazioni ammissibili
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e dei beni e delle attivita' produttive, secondo i criteri di priorita' di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. E' ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento puo' comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono, altresi', ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati gia' esistenti, qualora necessario. |
| Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attivita' previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni di cui all'articolo 3, quali, a titolo esemplificativo: a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche; b) indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie; c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario; d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione; e) verifiche preventive alla progettazione; f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione; g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP). 2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a: a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento; b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti. L'esclusione della remunerabilita' di tali spese discende dall'esigenza che tali atti risultino gia' in possesso dei soggetti beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12: «Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualita' architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43; h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera. 2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo. 4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. 5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo. 8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita' tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco; b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto; d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza. 9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'art. 42, comma 1. 10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento. 11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attivita' di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio. 12. La progettazione di servizi e forniture e' articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e' determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale. 15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.» |
| Art. 5
Procedimento di approvazione della graduatoria delle progettazioni
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorita' indicati all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le progettazioni sono suddivise per annualita' fino a copertura dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi pro quota. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorita' di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua qualita' di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorita' di bacino distrettuali, e i Presidenti della Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorita' di bacino distrettuali e' rilasciato dalle medesime province autonome. 2. L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, gia' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento nonche' sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Ai fini del presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA sono regolati mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare nella prima annualita', e' reso entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualita' successive alla prima, il parere di cui al comma 1 e' reso entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria. E', in ogni caso, consentito inserire nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito negativo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualita', approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualita' resta, in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo le modalita' previste al comma 3. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le annualita' successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della corrispondente annualita', purche' non si sia gia' proceduto all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le medesime modalita' di cui al presente articolo. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualita', e' sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 63, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96: «10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: (omissis) b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche». - Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223: «Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'identita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2021, n. 272. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 reca il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 6
Realizzazione delle progettazioni
1. L'attuazione degli interventi di progettazione e' assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE). 2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5. 3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni relative all'annualita' di riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui all'articolo 5, comma 2, con relativa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG). 4. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria. 5. Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la proroga.
Note all'art. 6: - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 agosto 2014, n. 192), reca: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea». - Si riporta il comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 agosto 2014, n. 192), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»: «4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario di Governo puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate». |
| Art. 7
Finanziamento delle progettazioni
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 5 nei limiti del riparto di cui all'allegato 1, per ciascuna annualita', su domanda dei soggetti attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, da inviare in formato elettronico all'indirizzo casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna regione e provincia autonoma. 2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a) del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualita', trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Per le annualita' successive alla prima, i soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b) del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse gia' erogate. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasferisce le risorse, per ciascuna annualita', mediante versamento sulle contabilita' speciali dei soggetti attuatori e, per le province autonome di Trento e Bolzano, con vincolo di destinazione, sul conto intestato a ciascuna provincia autonoma istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, secondo la seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalita': a) 70 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, previa verifica della presenza dei CUP identificativi, anche attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche (BDAP), nonche' della presenza degli ulteriori elementi della relazione tecnica di cui all'allegato 3; b) 30 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3, previa verifica della documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso il sistema BDAP. 5. Ai soggetti attuatori e' consentito, a valere sulle risorse trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalita' di cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate tramite la BDAP. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle economie sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma. |
| Art. 8
Monitoraggio
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai fini delle attivita' di competenza connesse alla gestione della BDAP. 2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali difformita' ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento della BDAP. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle progettazioni approvate ai sensi dell'articolo 5, ammesse al finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente: a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti; b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse gia' utilizzate; c) la descrizione delle eventuali criticita' riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonche' delle iniziative intraprese al fine del superamento delle medesime criticita'. 4. I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, puo' richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso, i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio. 5. Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla BDAP per le attivita' di cui al presente regolamento.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. |
| Art. 9
Revoca del finanziamento
1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5. 2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4. 3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilita' tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5. 4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma. |
| Art. 10
Disposizioni di salvaguardia e rinvio
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento. 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. |
| Art. 11
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 marzo 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1455 |
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