Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024, n. 77
Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 1, comma 416, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che ha istituito un Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici (di seguito, denominato il Fondo), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 1, comma 416, secondo periodo, che ha stabilito che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442, con il quale l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) riceve riconoscimento giuridico e ne viene approvato lo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 10 concernente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici;
Visto l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che dispone l'attribuzione delle competenze in materia di realizzazione del progetto «Casa Italia» nonche' l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Ministro sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale e' stata conferita al Ministro sen. Nello Musumeci la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto l'articolo 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con il quale sono state attribuite le competenze in materia di coordinamento del contrasto al dissesto idrogeologico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone l'istituzione del Dipartimento Casa Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017, avente ad oggetto approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e, in particolare, l'allegato 1 contenente le aliquote di riparto corrispettive per ogni regione e provincia autonoma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico»;
Visto lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il bilancio 2022 di cui alla tabella 2 allegata alla legge di bilancio 2022, cap. n. 7621, che ha previsto il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024;
Considerato che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022, ha istituito, per l'effetto, il capitolo n. 925, denominato «Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici», dotato di risorse finanziarie per il triennio 2022 - 2024 pari a 5 milioni di euro annui;
Visto l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Considerato che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2011 dispone, all'articolo 2, l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, con il quale sono state disciplinate le modalita' di utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per l'anno 2018, pari a 220.228.324,00 euro, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per essere destinate a interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e dei beni e delle attivita' produttive, ripartendo le suddette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli indicatori di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016;
Ritenuto di applicare, in analogia al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, le aliquote di riparto di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016;
Ritenuto di stabilire criteri di priorita' per l'individuazione delle progettazioni relative agli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 6 luglio 2022;
Udito il parere n. 1738/22 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Ritenuto opportuno pertanto aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato per quanto riguarda i punti 2. in parte, 2.1, 3, 4, 5.1 e 7 del citato parere del 4 ottobre 2022;
Ritenuto opportuno di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda i seguenti punti e motivazioni:
punto 2, per la parte in cui richiede un ulteriore comma per specificare che la tabella contenuta nell'allegato 1 e' modificabile. La modifica dei criteri, infatti, renderebbe incerta la quantificazione delle risorse a disposizione dei soggetti attuatori, in quanto l'approvazione del DPCM determinerebbe l'immediata assegnazione delle risorse, consentendo alle regioni di procedere con le progettazioni. Inoltre, dalla valutazione contenuta nell'AIR, si desume che la modifica degli indicatori di riparto sia da ammettersi solo a conclusione del programma triennale, essendo eccessivamente gravoso, per tutti gli attori, procedere ad una valutazione e modifica annuale dei predetti indicatori;
punto 5.1, per la parte in cui «suggerisce» di introdurre un termine entro il quale gli accordi di coordinamento tra le regioni, con riguardo a progetti di carattere interregionale, debbano essere definiti, al fine di evitare qualsiasi ritardo nell'attuazione di interventi.
L'introduzione di un ulteriore termine, entro il quale deve essere effettuato il coordinamento, appare appesantire il procedimento di presentazione del progetto in maniera non utile, in quanto e' gia' previsto un termine di 60 giorni entro cui il procedimento deve avere conclusione con la presentazione degli elenchi degli interventi e che presuppone che l'accordo tra amministrazioni deve essersi necessariamente perfezionato;
punto 6, nella parte in cui, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto, evidenzia un possibile difetto di coordinamento, prevedendo la contestualita' dell'approvazione del progetto esecutivo «comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria», laddove questi ultimi atti sembrano essere prodromici, precedenti e funzionalmente un prius rispetto all'approvazione del progetto. Ad avviso dell'Amministrazione, tale difetto di coordinamento non sussiste, in ragione del fatto che l'approvazione del progetto esecutivo presuppone che siano gia' espletate tutte le procedure autorizzatorie e i nulla osta, nonche' siano state acquisite tutte le attestazioni previste dalla legge. In assenza di tali atti prodromici, infatti, il progetto esecutivo non potrebbe neppure essere approvato e presentato.
Vista la nuova intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione dell'11 gennaio 2024;
Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, s.o.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il comma 416 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2021, n. 310, s.o.:
«416. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento
della progettazione degli interventi di rimessa in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli
idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome,
ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale
utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, s.o.
- Lo statuto dell'Associazione nazionale delle
bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari,
con sede in Roma, originariamente approvato con decreto del
Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 1442, poi
sostituito dal nuovo statuto che e' stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952,
n. 1734, pubblicato, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 1953, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, recante: «Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica e opere pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, s.o. n. 152), convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
s.o. n. 196), recante: «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA)».
- Si riporta la rubrica dell'art. 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, s.o. n. 72), recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea»:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura)».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 18-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33), convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84), recante:
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione
strategica del Governo connesse al progetto Casa Italia,
nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le
attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori
colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli
interventi di protezione civile».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della presidenza del Consiglio dei ministri», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n.
288.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei
ministri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
dicembre 2010, n. 286.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2016, recante: «Approvazione dell'indicatore di
riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2017, n. 21.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 settembre 2021, recante: «Aggiornamento dei criteri,
delle modalita' e dell'identita' delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2021, n. 272.
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310, s.o. n. 49.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 dicembre 2021, recante: «Approvazione del bilancio di
previsione della presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10, s.o. n. 1.
- Si riporta il comma 2-bis dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, s.o. n. 5:
«2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso».
- Si riporta l'art. 30, comma 8 e comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante:
«Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, s.o. n.
245:
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
(omissis)
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al "fondo
opere" si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente
all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti».
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30,
comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30:
«Art. 2 (Comunicazione dei dati). - 1. I dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati
di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal
decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai
soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno
trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella
fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, alla banca dati
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito
denominata "banca dati delle amministrazioni pubbliche"».
- Si riporta il comma 1072, lettera c) dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, s.o. n.
62:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a:
(omissis)
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 18 giugno 2021 reca il riparto e le modalita' di
utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n.
907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza
del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 416 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, s.o.:
«416. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento
della progettazione degli interventi di rimessa in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli
idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome,
ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale
utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».
 
Allegato 1

TABELLA
Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
CRITERI DI PRIORITA'
Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorita' degli interventi:
===================================================================== | CRITERI | VALORI |PUNTI| +======================================+======================+=====+ | | N ≥ 1.000 | 10 | |1. Numero delle persone beneficiarie +----------------------+-----+ |degli effetti dell'intervento: | 200 ≤ N < 1.000 | 7,5 | |attribuisce rilevanza ad un intervento+----------------------+-----+ |in relazione alle persone esposte ad | 50 ≤ N < 200 | 5 | |un rischio diretto nell'area +----------------------+-----+ |interessata dall'intervento che, | 0 < N < 50 | 2,5 | |potenzialmente, puo' essere mitigato +----------------------+-----+ |dalla realizzazione dell'intervento | 0 (no stima) | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | Edifici strategici | | | | (ospedali, scuole, | | | | sedi amministrative, | | | | ecc.) | | | | | | | | Nucleo abitato | | | | | | | |Linee di comunicazione| | | | strategiche come | | | |individuate nei piani | 4 | | | di emergenza di | | | |protezione civile o in| | | |altre disposizioni per| | | | la gestione | | | | dell'emergenza | | | | | | | |Grandi infrastrutture | | | | idriche | | | | | | | | Industrie a rischio | | | | incidente rilevante | | | +----------------------+-----+ | | Lifelines | | |2. Beni a rischio: attribuisce | (elettrodotti, | | |rilevanza ad un intervento in |acquedotto, oleodotti,| | |relazione alla tipologia dei beni | linee telefoniche, | | |esposti a danno grave. | ecc.) | | | | | | | | Altre linee di | | | | comunicazione | | | | | 3 | | | Case sparse | | | | | | | |Strutture ricettive e | | | | di svago | | | | | | | | Insediamenti | | | |produttivi/commerciali| | | | | | | | Beni culturali | | | +----------------------+-----| | | Aree naturali e | | | |protette di interesse | | | | rilevante | 1 | | | | | | | Altre strutture di | | | | interesse pubblico | | | |----------------------+-----| | |Nessun bene a rischio | 0 | | | grave o NO stima | | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | 0<T≤50 | 4 | |3. Tempo di ritorno dell'evento | | | |alluvionale di progetto: attribuisce | 50<T≤100 | 3 | |rilevanza alla frequenza del fenomeno | | | |di cui l'intervento intende | 100<T≤200 | 2 | |contrastare gli effetti | | | | | T>200 | 1 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | SI | 1,5 | |4. Completamento | | | | | NO | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ | | 80 ≤ % ≤ 100 | 2,5 | | | | | |5. Riduzione percentuale del numero di| 60 ≤ % < 80 | 2 | |persone a rischio: indica l'efficacia | | | |dell'intervento ai fini della | 40 ≤ % < 60 | 1,5 | |riduzione percentuale del numero di | | | |persone a rischio dopo l'esecuzione | 20 ≤ % < 40 | 1 | |dell'intervento. | | | | | 0 < % < 20 | 0,5 | | | | | | | 0% | 0 | +--------------------------------------+----------------------+-----+ |6. Esistenza di misure di | | | |compensazione e mitigazione: | SI | 1,5 | |attribuisce rilevanza ad un intervento| | | |in relazione alla presenza di misure | NO | 0 | |di compensazione e mitigazione. | | | +--------------------------------------+----------------------+-----+
A parita' di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno priorita' ai progetti che per i quali e' disponibile il livello di progettazione piu' avanzato, come verificabile dalla BDAP.
 
Allegato 3

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento dovra' indicare, per ciascuno degli interventi progettuali proposti, i seguenti elementi:
1. codice unico di progetto - CUP;
2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento;
3. indicazione della priorita' dell'intervento progettuale rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione o Provincia autonoma;
4. elementi essenziali di valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei vincoli ambientali dell'intervento progettuale;
5. costo dell'intervento progettuale, con indicazione del quadro economico preliminare che specifichi i costi previsti per i livelli di progettazione mancanti, nonche' le spese necessarie all'esecuzione di rilievi e indagini;
6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con indicazione della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini e rilievi e per la realizzazione delle singole fasi di progettazione;
7. indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale;
8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, gia' disposti nell'ambito di altri programmi, per i medesimi interventi progettuali.
 
Art. 2

Riparto delle risorse

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte al centro di responsabilita' 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle risorse per ciascuna delle annualita' considerate, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2016, recante: «Approvazione dell'indicatore di
riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2017, n. 21.
 
Art. 3

Progettazioni ammissibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e dei beni e delle attivita' produttive, secondo i criteri di priorita' di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. E' ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento puo' comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono, altresi', ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati gia' esistenti, qualora necessario.
 
Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attivita' previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni di cui all'articolo 3, quali, a titolo esemplificativo:
a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;
b) indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie;
c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
e) verifiche preventive alla progettazione;
f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).
2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:
a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento;
b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.
L'esclusione della remunerabilita' di tali spese discende dall'esigenza che tali atti risultino gia' in possesso dei soggetti beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77,
s.o. n. 12:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto
dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con
particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici,
archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita'
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica
dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due
livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo
del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo
della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti devono predisporre. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato I.7 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni
per la redazione del documento di indirizzo della
progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o
dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i
requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
progettazione contiene anche il capitolato informativo.
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico
nei casi di cui all'art. 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea
per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla
Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della
legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalita'
procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della cultura, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dal predetto
allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in
funzione della specifica tipologia e dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso
di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della
procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di
cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto
di fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli
elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i
requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione
dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in
dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro
tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa
un livello di definizione degli oggetti rispondente a
quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del
progetto;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che
ha predisposto il progetto di fattibilita'
tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni
giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista
accetta senza riserve l'attivita' progettuale svolta in
precedenza.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i
livelli di progettazione, l'avvio della progettazione
esecutiva e' condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di
fattibilita' tecnico-economica. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'art. 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini,
delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei
controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie
della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono
inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a
sopralluoghi, riguardanti le attivita' di predisposizione
del piano generale degli interventi del sistema accentrato
delle manutenzioni, di cui all'art. 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite
all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i
contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' affine a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori,
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato facendo riferimento ai prezzi
correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti che, in base alla natura e all'oggetto
dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli
regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei
prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In
sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato
I.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita' di allegato al codice. In mancanza di
prezzari aggiornati, il costo e' determinato facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per
determinare l'importo posto a base di gara, la stazione
appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di
gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal
comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono
scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta
ferma la possibilita' per l'operatore economico di
dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva
da una piu' efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura, commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione
dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono
utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da
porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima
applicazione del presente codice, l'allegato I.13 e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.»
 
Art. 5

Procedimento di approvazione
della graduatoria delle progettazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorita' indicati all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le progettazioni sono suddivise per annualita' fino a copertura dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi pro quota. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorita' di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua qualita' di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorita' di bacino distrettuali, e i Presidenti della Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorita' di bacino distrettuali e' rilasciato dalle medesime province autonome.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, gia' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento nonche' sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Ai fini del presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA sono regolati mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare nella prima annualita', e' reso entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualita' successive alla prima, il parere di cui al comma 1 e' reso entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria. E', in ogni caso, consentito inserire nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito negativo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualita', approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualita' resta, in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo le modalita' previste al comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le annualita' successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della corrispondente annualita', purche' non si sia gia' proceduto all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le medesime modalita' di cui al presente articolo. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualita', e' sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 63, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96:
«10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
(omissis)
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione,
alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse
idriche».
- Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante: «Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere
pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1974, n. 223:
«Art. 5. - In relazione al trasferimento alle
province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico
ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le
province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono,
ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco
delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione
dei relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano
dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume
superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse
affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa
alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo
nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua
qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante
apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta
intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli
interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art.
12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n.
183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le
relative norme di attuazione.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 settembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri,
delle modalita' e dell'identita' delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2021, n. 272.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 18 giugno 2021 reca il riparto e le modalita' di
utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n.
907 della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza
del Paese in relazione al rischio idrogeologico.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 6

Realizzazione delle progettazioni

1. L'attuazione degli interventi di progettazione e' assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE).
2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5.
3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni relative all'annualita' di riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui all'articolo 5, comma 2, con relativa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).
4. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria.
5. Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la proroga.

Note all'art. 6:
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 24 giugno 2014, n. 144),
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 agosto 2014, n.
192), reca: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicata nella Gazzetta
ufficiale 20 agosto 2014, n. 192), recante: «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea»:
«4. Per le attivita' di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Commissario di Governo puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS s.p.a., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate».
 
Art. 7

Finanziamento delle progettazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 5 nei limiti del riparto di cui all'allegato 1, per ciascuna annualita', su domanda dei soggetti attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, da inviare in formato elettronico all'indirizzo
casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a) del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualita', trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Per le annualita' successive alla prima, i soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b) del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse gia' erogate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasferisce le risorse, per ciascuna annualita', mediante versamento sulle contabilita' speciali dei soggetti attuatori e, per le province autonome di Trento e Bolzano, con vincolo di destinazione, sul conto intestato a ciascuna provincia autonoma istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, secondo la seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalita':
a) 70 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, previa verifica della presenza dei CUP identificativi, anche attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche (BDAP), nonche' della presenza degli ulteriori elementi della relazione tecnica di cui all'allegato 3;
b) 30 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3, previa verifica della documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso il sistema BDAP.
5. Ai soggetti attuatori e' consentito, a valere sulle risorse trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalita' di cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate tramite la BDAP. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle economie sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.
 
Art. 8

Monitoraggio

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai fini delle attivita' di competenza connesse alla gestione della BDAP.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali difformita' ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento della BDAP.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle progettazioni approvate ai sensi dell'articolo 5, ammesse al finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente:
a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti;
b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse gia' utilizzate;
c) la descrizione delle eventuali criticita' riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonche' delle iniziative intraprese al fine del superamento delle medesime criticita'.
4. I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, puo' richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso, i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio.
5. Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla BDAP per le attivita' di cui al presente regolamento.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 9

Revoca del finanziamento

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5.
2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilita' tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.
 
Art. 10

Disposizioni di salvaguardia e rinvio

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
 
Art. 11

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 marzo 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1455