Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 febbraio 2024
Fondo sanitario nazionale 2023 - Ripartizione tra le regioni delle quote premiali di cui all'art.2, comma 67-bis, della legge n. 191/2009.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»;
Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entita' della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato:
«Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento»;
Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento»;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che prevede, anche per l'anno 2018, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che prevede, anche per l'anno 2019, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede, anche per l'anno 2020, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che prevede, anche per l'anno 2021, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, inoltre, l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che recita: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,32 per cento»;
Visto l'art. 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, anche per l'anno 2022, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, per l'anno 2022 fissa il livello della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari allo 0,40 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard;
Visto l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede, anche per l'anno 2023, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fissando il livello della quota in misura pari allo 0,5 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023;
Vista la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2023, sulla quale e' stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-regioni in data 9 novembre 2023 (rep. atti n. 262/CSR), che ha provveduto ad accantonare la somma complessiva di 644.346.000,00 euro per le finalita' di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,50 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2023;
Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione delle forme premiali in attuazione del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, tramesso in una prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-regioni il 22 novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013;
Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non e' stata raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta ancora emanato;
Tenuto conto della proposta di distribuzione della quota premiale contenuta nell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2023, definito in data 2 agosto 2023 e trasmesso in pari data dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 5268/C7SAN;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2023 pari a 644.346.000,00 euro;
Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente testo in data 9 novembre 2023 (rep. atti n. 263/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e modificato in particolare dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2023 per complessivi 644.346.000,00 euro, come dettagliato nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.
2. Ai fini dell'erogazione della somma di cui al comma 1 oggetto del presente provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2024

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 541
 
Allegato Tabella A

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| Regioni | Importo |
+=====================+=======================+
| Piemonte | 16.973.039|
+---------------------+-----------------------+
| Valle d'Aosta | -|
+---------------------+-----------------------+
| Lombardia | 154.999.435|
+---------------------+-----------------------+
| P.A. Bolzano | -|
+---------------------+-----------------------+
| P.A. Trento | -|
+---------------------+-----------------------+
| Veneto | 46.910.377|
+---------------------+-----------------------+
| Friuli V. G. | -|
+---------------------+-----------------------+
| Liguria | 107.538.820|
+---------------------+-----------------------+
| E. Romagna | 38.616.652|
+---------------------+-----------------------+
| Toscana | 31.576.695|
+---------------------+-----------------------+
| Umbria | 17.695.443|
+---------------------+-----------------------+
| Marche | 11.997.502|
+---------------------+-----------------------+
| Lazio | 52.984.291|
+---------------------+-----------------------+
| Abruzzo | 6.636.564|
+---------------------+-----------------------+
| Molise | 3.224.598|
+---------------------+-----------------------+
| Campania | 130.865.002|
+---------------------+-----------------------+
| Puglia | 15.816.727|
+---------------------+-----------------------+
| Basilicata | 4.088.229|
+---------------------+-----------------------+
| Calabria | 4.422.626|
+---------------------+-----------------------+
| Sicilia (*) | -|
+---------------------+-----------------------+
| Sardegna | -|
+---------------------+-----------------------+
| | |
+---------------------+-----------------------+
| Totale | 644.346.000|
+---------------------+-----------------------+
(*) = Per la Regione Siciliana si applicano le norme relative alla compartecipazione (art. 1, comma 830, legge n. 296/2006)