Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 9 aprile 2024, n. 75 |
Regolamento recante le modalita' di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, gli articoli 1, 16, 17 e 19; Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto in particolare, l'articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare, in materia di giurisdizione sulle controversie relative all'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare; Visto in particolare, l'articolo 1482 del codice dell'ordinamento militare, che reca la disciplina in materia di tentativo di conciliazione, esperibile dall'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare, nei casi di controversie riguardanti condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al medesimo codice; Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482 del medesimo codice, presso il Ministero della difesa, e' istituita la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo nazionale e che, per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, e' istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo locale; Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in particolare, l'articolo 22, ai sensi del quale «le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2023; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 239 in data 8 giugno 2023, trasmesso con lettera n. 091949 del 13 giugno 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0007338 del 9 febbraio 2024; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0003535 P- del 3 aprile 2024,
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, preposte alla risoluzione in via conciliativa delle controversie sulle violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali recati dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46; b) «associazione» l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa ovvero, per le associazioni riferite esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge; c) «associazione rappresentativa» l'associazione riconosciuta rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare; d) «associazione interforze» l'associazione riferita a personale di una o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare; e) «controversie sindacali» le controversie riguardanti le violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; f) «commissione centrale della difesa» la commissione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale riferite al personale delle Forze armate ivi compresa l'Arma dei carabinieri; g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e riferite al personale della Guardia di finanza; h) «commissione periferica» la commissione di conciliazione costituita presso le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo locale; i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione designati in rappresentanza delle amministrazioni militari e delle associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare; l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria, iscritti a una associazione; m) «codice dell'ordinamento militare» il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. (omissis) 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo degli articoli, 1, 16, 17 e 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 12 maggio 2022, n. 110: «Art. 1. (Diritto di associazione sindacale). - 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: "2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze". 2. - 6. (omissis)» «Art. 16.(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge; d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 3.- 4. (omissis) 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» «Art. 17. (Giurisdizione). - 1. - 2. (omissis) 3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente: "m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta". 4. - 8. (omissis)». - Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, (Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106. - Si riporta il testo degli articoli 1481, 1482 e 1482-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1481 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM, nonche' le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis. 2. Alle APCSM e' attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo. 3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo. 4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.» «Art. 1482 (Tentativo di conciliazione). - 1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo. 2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente. 3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b). 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare: a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) il luogo dove e' sorta la controversia; c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. 6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM. 7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.» «Art. 1482-bis (Commissioni di conciliazione). - 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite: a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza; b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 2. Le commissioni di conciliazione: a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche; b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti. 3. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» - Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018, n. 205. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174,. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel Supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale del18 giugno 2010, n. 140.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 1482-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66. «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.» |
| Art. 2
Elenchi dei soggetti abilitati alla presidenza delle commissioni
1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono tratti dai magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati, dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e dai professori ordinari in materie giuridiche inclusi in distinti elenchi istituiti presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I presidenti cessano dall'incarico in caso di collocamento in quiescenza. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono redatti includendovi le candidature formalmente avanzate dagli interessati legittimati e si articolano in distinte sezioni per ciascuna delle sedi delle commissioni indicate al comma 1. |
| Art. 3
Commissioni centrali di conciliazione
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze sono istituite le commissioni centrali per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo nazionale, rispettivamente riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e a quello del Corpo della guardia di finanza. 2. I presidenti delle commissioni di cui al comma 1, tratti dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, svolgono funzioni di direzione, con riferimento ai compiti di convocare, presiedere e coordinare le sedute delle rispettive commissioni, e di garanzia allo scopo di assicurare la terzieta' e l'imparzialita' delle decisioni. Essi sono rispettivamente nominati con decreto del Ministro della difesa e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare. Con i medesimi decreti, per ciascuna commissione, e' altresi' nominato un secondo presidente che assicura la sostituzione dell'altro in caso di temporaneo impedimento ovvero di cessazione anticipata dall'incarico, per il tempo necessario a provvedere alla nomina del sostituto ai sensi del comma 3. 3. In ciascuna delle commissioni di cui al comma 1, il primo e il secondo presidente restano in carica per due anni e si alternano ogni sei mesi, a decorrere dalla nomina, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. Le procedure in atto alla scadenza del rispettivo semestre sono in ogni caso definite dal presidente che ne ha avviato la trattazione. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno o di entrambi i presidenti, i Ministri interessati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, provvedono tempestivamente, con proprio decreto, alla relativa sostituzione. 4. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa di cui al comma 1 e' composta da: a) quattro rappresentanti per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, nominati dal Capo di stato maggiore della difesa tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma; b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri; c) due militari designati dalle associazioni interforze per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui esse sono rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, fra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione. 5. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 e' composta da: a) quattro rappresentanti del Corpo della guardia di finanza nominati dal Comandante generale del Corpo tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione; b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale appartenente al Corpo della guardia di finanza. 6. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, lo Stato maggiore della difesa, il Comando generale della guardia di finanza e le rispettive associazioni rappresentative, tramite posta elettronica certificata comunicano ai Ministeri competenti i nominativi dei rispettivi rappresentanti con l'incarico di membri delle commissioni di cui al comma 1. I membri delle commissioni assumono l'incarico a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di designazione, permangono in carica fino all'assunzione dell'incarico dei nuovi membri nominati a seguito del successivo decreto di cui al medesimo articolo 1478, comma 5, e contestualmente i componenti della commissione non piu' legittimati cessano dalle proprie funzioni, fatta salva la definizione delle procedure ancora in corso ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 9.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 1482-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1478, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 4
Commissioni periferiche di conciliazione
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo locale riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al personale del Corpo della guardia di finanza, sono istituite le seguenti commissioni periferiche: a) Difesa nord-ovest, con sede a Milano presso il Comando interregionale carabinieri «Pastrengo», con competenza sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La commissione dispone di una sede distaccata a La Spezia presso il Comando marittimo nord della Marina militare per le controversie riferite in via esclusiva a tale Forza armata; b) Difesa nord-est, con sede a Padova presso la sede del Comando forze operative nord dell'Esercito italiano, con competenza sulle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano; c) Difesa Centro, con sede a Roma presso il Comando delle Forze operative terrestri, con competenza sulle regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna; d) Difesa Sud, con sede a Bari presso il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare - Comando della 3^ Regione Aerea - con competenza sulle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Molise e sulle province di Cosenza e Crotone; e) Difesa Sud-Ovest, con sede a Messina presso il Comando interregionale carabinieri «Culqualber», con competenza sulla regione Sicilia e sulle province della regione Calabria diverse da quelle di cui alla lettera d); f) Guardia di finanza Nord-Occidentale, con sede a Milano presso il Comando regionale Lombardia, con competenza sulle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; g) Guardia di finanza Nord-Orientale, con sede a Venezia presso il Comando Regionale Veneto, con competenza sulle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; h) Guardia di finanza Centro-Settentrionale, con sede a Firenze il Comando Regionale Toscana, con competenza sulle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche; i) Guardia di finanza Centrale, con sede a Roma presso il Comando Regionale Lazio, con competenza sulla Regione Lazio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera n), Umbria, Abruzzo e Sardegna; l) Guardia di finanza Meridionale, con sede a Napoli presso la sede del Comando Regionale Campania, con competenza sulle regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia; m) Guardia di finanza Sud-Occidentale, con sede a Palermo presso la sede del Comando Regionale Sicilia, con competenza sulle regioni Sicilia e Calabria; n) Guardia di finanza Speciale, con sede a Roma presso il Comando Tutela Economia e Finanza, con competenza sulle controversie riferite al personale in forza ai Reparti di Istruzione, Speciali e Aeronavali, a esclusione della componente territoriale, aventi sede nella Regione Lazio. 2. La composizione e la permanenza in carica dei membri di ciascuna delle commissioni periferiche di cui al comma 1 e' determinata secondo le modalita' di cui all'articolo 3. |
| Art. 5 Pubblicazione dei nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni e gratuita' degl'incarichi
1. I nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicati dalle amministrazioni militari sui rispettivi siti istituzionali. 2. Le amministrazioni militari interessate provvedono al funzionamento e al supporto tecnico-logistico delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| Art. 6
Casi particolari
1. Per le controversie sindacali riferite al personale delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione e', per questioni di rilievo nazionale, della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla f) alla n). 2. Per le controversie sindacali riferite al personale del Corpo della guardia di finanza sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione e', per questioni di rilievo nazionale della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla e). 3. Per le controversie sindacali di rilievo nazionale e locale sorte per comportamenti, atti o provvedimenti contestualmente ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione e' delle commissioni centrali di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 1, riunite in seduta congiunta presso il Ministero della difesa. |
| Art. 7
Requisiti, incompatibilita' e cessazione dei conciliatori
1. Possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4, i militari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 874 del codice dell'ordinamento militare con almeno cinque anni di servizio nella Forza armata o nella Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, nonche' i militari in ausiliaria richiamati in servizio presso la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del codice dell'ordinamento militare. 2. Non possono ricoprire l'incarico di componente delle commissioni di conciliazione di cui agli articolo 3 e 4, i militari sospesi dall'impiego, in aspettativa, in congedo straordinario, in licenza straordinaria, ivi inclusa quella di cui all'articolo 1484 del codice dell'ordinamento militare, in distacco sindacale, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, nonche', limitatamente all'incarico di conciliatore in rappresentanza delle amministrazioni militari, i militari che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni antecedenti alla designazione, le cariche di cui all'articolo 1477-ter del codice dell'ordinamento militare. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, i conciliatori cessano dalle proprie funzioni quando per ragioni connesse all'impiego sono trasferiti in una regione amministrativa diversa da quella in cui ha sede la commissione di cui fanno parte, quando transitano in una delle categorie del congedo di cui all'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare, eccezion fatta, ai sensi del comma 1, per militari in ausiliaria richiamati in servizio ai sensi degli articoli 986, comma 1, lettere a) e b) e 993 del Codice dell'ordinamento militare, nonche' quando si verifica una delle condizioni di cui al comma 2. Cessano altresi' dalle funzioni presso la commissione di cui fanno parte, senza possibilita' di sostituzione, i conciliatori designati da un'associazione rappresentativa cancellata dal relativo albo istituito presso il Ministero competente. 4. Nei casi di cui al comma 3 primo periodo, le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione del relativo conciliatore con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6, dandone contestuale comunicazione anche al presidente della commissione interessata. Con le medesime modalita', le amministrazioni militari e le associazioni rappresentative provvedono alla sostituzione dei rispettivi conciliatori per ulteriori motivate ragioni. Le sostituzioni dei conciliatori effettuate ai sensi del presente comma hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello delle relative comunicazioni ministeriali.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 874, 880, 986, 993, 1477-ter, 1480 e 1484 del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66: «Art. 874 (Categorie di stato giuridico). - 1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in: a) militari in servizio permanente; b) militari in servizio temporaneo; c) militari in congedo. 2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.» «Art. 880 (Categorie di personale in congedo). - 1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; b) complemento; c) congedo illimitato; d) riserva; e) riserva di complemento; f) congedo assoluto. 2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. 3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo. 5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 6. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. 6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.» «Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: a) d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.» «Art. 993 (Richiami in servizio). - 1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.» «Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.» «Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478. 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. 6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. 7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 10. Le modalita' di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari. 13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso. 14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 15. Per i permessi sindacali retribuiti e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.» «Art. 1484 (Esercizio del diritto di elettorato passivo). - 1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale.» |
| Art. 8
Richiesta di tentativo di conciliazione
1. La richiesta di tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, e' presentata, a pena di irricevibilita', alla commissione di conciliazione competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 6, sottoscritta dal rappresentante legale dall'associazione che ha interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 10, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La richiesta di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: a) denominazione, sede dell'associazione e nome del relativo legale rappresentante, nonche' l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) indicazione del luogo in cui e' sorta la controversia; c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) proposta di risoluzione in via conciliativa della controversia.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Trattazione delle istanze
1. I presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, ricevuta la formale richiesta di tentativo di conciliazione, verificati la competenza territoriale e i presupposti di ricevibilita' e ammissibilita' di cui all'articolo 8, la inviano all'elemento di organizzazione interessato dalla controversia sindacale e al relativo Stato maggiore o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare. L'elemento di organizzazione interessato, entro i dieci giorni successivi a quello di ricevimento, deposita presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva completata dalle eccezioni in fatto e in diritto nonche' dalle proprie valutazioni sulla proposta di risoluzione in via conciliativa avanzata dall'associazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d). 2. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di cui al comma 1, il presidente della commissione di conciliazione fissa, nei trenta giorni successivi, la data per la comparizione dei rappresentanti dell'associazione e delle amministrazioni militari interessate dandone comunicazione alle parti tramite posta elettronica certificata e, previa verifica dell'assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 7, assegna la trattazione dell'istanza a un conciliatore in rappresentanza di ciascuna amministrazione militare coinvolta e a un pari numero di conciliatori individuati tra quelli designati dalle associazioni rappresentative, secondo criteri che escludono la possibilita' di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, con i soggetti destinatari delle decisioni, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialita' di giudizio della rispettiva commissione. Il presidente, per esigenze di ufficio o per gravi e giustificati motivi rappresentati dalle parti ovvero su richiesta di uno dei conciliatori designati, puo' modificare la data di comparizione, dandone comunicazione alle parti con le modalita' di cui al primo periodo. 3. Nella data fissata ai sensi del comma 2, compaiono dinnanzi alla commissione di conciliazione un militare all'uopo delegato per ciascuna delle amministrazioni interessate e, per l'associazione, il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta o altro militare ad essa iscritto munito di delega. La comparizione delle parti puo' essere disposta dal presidente anche in modalita' telematica. 4. In caso di mancata comparizione di una o di entrambe le parti, in presenza di documentate giustificazioni, il presidente della commissione di conciliazione entro i cinque giorni successivi fissa una nuova data di comparizione dandone comunicazione alle parti con le medesime modalita' di cui al comma 2, mentre, in assenza di giustificati motivi, dichiara l'esito negativo del tentativo di conciliazione. 5. Durante la comparizione le parti espongono le rispettive ragioni e il presidente prospetta alle stesse le possibili soluzioni per la definizione in via conciliativa della controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un processo verbale, che costituisce titolo esecutivo, sottoscritto dalle parti, dai conciliatori e dal presidente della commissione, recante le generalita' dei conciliatori e del presidente, l'indicazione delle parti, l'esposizione dettagliata della controversia, il puntuale contenuto dell'accordo raggiunto. Se per qualsiasi causa, il tentativo di conciliazione ha esito negativo, ne viene dato atto in un processo verbale del pari sottoscritto dal presidente, dai conciliatori e dalle parti e, in relazione alla controversia che ne costituiva l'oggetto, puo' essere attivata la tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 1482, comma 7, del codice dell'ordinamento militare. 6. All'esito del tentativo di conciliazione, copia dei verbali di cui al comma 5 e' rilasciata alle parti. 7. I processi verbali redatti a conclusione del tentativo di conciliazione, in relazione alla rilevanza dei contenuti, qualora risultino utili a favorire una valutazione uniforme delle medesime fattispecie e ad orientare i comportamenti delle amministrazioni e delle associazioni, possono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero della difesa, ovvero del Ministero delle finanze, con le dovute omissioni.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Contributo di conciliazione
1. Per promuovere il tentativo di conciliazione l'associazione ricorrente versa presso la tesoreria centrale dello Stato di Roma un contributo di euro 155, per le procedure di competenza delle commissioni centrali di cui all'articolo 3, e di euro 105, per le procedure di competenza delle commissioni periferiche di cui all'articolo 4. I versamenti di cui al precedente periodo riportano nella causale la denominazione dell'associazione istante, la commissione di conciliazione competente e la dicitura «somme dovute a titolo di contributo di conciliazione». 2. Le amministrazioni militari pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le modalita' di dettaglio per l'esecuzione del versamento dei contributi di conciliazione di cui al comma 1. |
| Art. 11
Partecipazione alle udienze di conciliazione
1. La partecipazione alle riunioni delle commissioni di conciliazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte dei militari che le compongono e' a tutti gli effetti attivita' di servizio, mentre quella ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del legale rappresentante dell'associazione che ha sottoscritto la richiesta o di altro militare ad essa iscritto munito di delega, non costituisce attivita' di servizio. |
| Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresi i flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, e' effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I trattamenti di dati personali correlati all'attivita' delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono effettuati dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicando, sui rispettivi siti internet istituzionali, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, idonee informazioni per gli «iscritti» o «associati» nonche' per le persone coinvolte nei fatti oggetto della procedura di conciliazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 3. In conformita' all'assetto organizzativo del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, i Presidenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e, in applicazione degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679, impartiscono le necessarie istruzioni a tutti i componenti delle rispettive commissioni, nominando formalmente per iscritto ciascun autorizzato al trattamento dei dati. 4. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso le stesse commissioni, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate dai rispettivi Presidenti delle commissioni che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. 5. Per le finalita' stabilite dall'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), e dall'articolo 2-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i Presidenti ed i componenti delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente in qualita' di «esercenti la funzione di titolari del trattamento» e di «autorizzati al trattamento», trattano anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 del stesso regolamento (UE) 2016/679. 6. Per la gestione dei flussi informativi tra le commissioni di cui agli articoli 3 e 4, gli elementi di organizzazione interessati dalla controversia sindacale e il relativo Stato Maggiore di Forza armata o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare, sono adottati canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia utilizzata. 7. I dati personali che manifestamente non sono utili allo sviluppo di una specifica procedura di conciliazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. 8. La documentazione utilizzata e' conservata per il tempo necessario allo sviluppo e definizione delle procedure previste e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di conciliazione, nel rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679. 9. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati inoltrando specifica istanza ai Presidenti delle commissioni centrali e periferiche. 10. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, quali titolari del trattamento, individuano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 aprile 2024
Il Ministro della difesa Crosetto Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2332
Note all'art. 12: - Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. «Si riporta il testo degli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174: «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche', relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita', definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita'; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; l) attivita' di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose; s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.» «Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. (30) 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.» |
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