Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 marzo 2024, n. 74
Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta;
Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;
Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito: «la Commissione»);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;
Considerato che e' stata piu' volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;
Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;
Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformita' dei materiali, puo' rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;
Considerato che la ridetta norma tecnica e' stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilita' all'ossidazione 110° C»;
Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;
Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo e' subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;
Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° marzo 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1:
1) alla lettera h), il nono rigo della tabella e' sostituito dal seguente:
«
+------------------------------------------+---+--------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione 110 °C |(h)| Min. 2 | ISO 6886 | +------------------------------------------+---+--------+-----------+
»;
2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente:
«h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:
===================================================================== | | Unita' di | Valori | | | Proprieta' | misura  | limite |Metodo di prova | +=======================+==============+===========+================+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 |UNI EN ISO 3675 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Viscosita' a 50 °C | (cST)  | Max. 100 |UNI EN ISO 3104 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 |UNI EN ISO 12937| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 | ISO 10307-1 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 | ASTDM D 240 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Punto di | | | | |infiammabilita' | °C  | Min. 120 | ISO 15267 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Stabilita' | | | | |all'ossidazione 110°C | (h) | Min. 2 | ISO 6886 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 |UNI EN ISO 10370| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR | ASTDM-D-664 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Zolfo | mg/kg | Max. 200 |UNI EN ISO 20884| +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Solventi organici | | | | |clorurati | mg/kg | LR | EN ISO 16035 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+ |Solventi idrocarburici | | | | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 |UNI EN ISO 9832 | +-----------------------+--------------+-----------+----------------+
»;
b) al paragrafo 3:
1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;
2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la denominazione "oli e grassi vegetali"».
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1589

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 281 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dell'art. 293, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti
per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le
sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del
presente decreto non possono essere utilizzati come
combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono
rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
combustione di materiali e sostanze che non sono conformi
all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che
comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta
del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I,
paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte
quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato
X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai
combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni
dell'art. 295.».
- L'Allegato X alla Parte Quarta del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006 reca: «Disciplina dei
combustibili».
- Si riporta il testo dell'art. 298, comma 2 e 2-ter,
del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). -
(omissis)
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto si provvede con le
modalita' previste dall'art. 281, commi 5 e 6.
All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima
volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto.
(Omissis).
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro delle politiche agricole e forestali e' istituita,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una
commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello
Stato e dalle regioni. La commissione e' composta da due
rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un
rappresentante del Dipartimento affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'art. 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'art. 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'art. 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della
transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e
dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le
seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
"provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti:
"individuazione e attuazione delle misure atte a garantire
la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli
approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego
delle fonti rinnovabili";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attivita'
connesse agli interventi per la sicurezza energetica
nazionale e per la promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123
(Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o
raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di
origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 2016, n. 158.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 31 maggio 2016 (Istituzione della
commissione interministeriale in materia di disciplina dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico) e' pubblicato nel sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2016, n. 147.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264
(Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti) e' pubblicato Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2017, n. 38.
- Si riporta il testo dell'Allegato X, Parte II,
Sezione 4, punto 1-bis, alla Parte Quinta del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel
paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati
alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo
di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le
disposizioni della presente parte quinta e' subordinata
alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
dalla precedente parte quarta.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza
dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione
come sottoprodotti e non come rifiuti) pubblicato Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38:
«Art. 6 (Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
dalla normale pratica industriale). - 1. Ai fini e per gli
effetti dell'art. 4, comma 1, lettera c), non costituiscono
normale pratica industriale i processi e le operazioni
necessari per rendere le caratteristiche ambientali della
sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a
non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente,
salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo
produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica
industriale le attivita' e le operazioni che costituiscono
parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche
se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere
le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o
dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a
non portare ad impatti complessivi negativi
sull'ambiente.».
- La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato X, Parte II,
Sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla Parte Quinta del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dal
presente decreto:
«Sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili
e relative condizioni di utilizzo). - (parte 1, sezione 1,
paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera
h)).
1. Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni
dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore
o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli
di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine,
granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione
di prodotti agricoli;
f) Sansa di oliva disoleata avente le
caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta
dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per
l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione
umana, e da successivo trattamento termico, purche' i
predetti trattamenti siano effettuati all'interno del
medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del
prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione,
devono risultare da un sistema di identificazione conforme
a quanto stabilito al punto 3:


Parte di provvedimento in formato grafico

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad
evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido,
purche' la produzione, il trattamento e la successiva
combustione siano effettuate nella medesima cartiera e
purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura
per la riduzione delle emissioni e per il risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata
ambientale;
h) prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati
dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal
regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011,
modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno
2014, e da successivi regolamenti attuativi come
sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e'
possibile utilizzare nei processi di combustione, purche':
siano applicati i metodi di trasformazione, le
condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti
per l'uso di tali materiali come combustibili dal
regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011,
modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno
2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento
(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
i materiali rispettino i valori limite previsti
dalla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in
tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui
alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.
h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le
caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta
dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per
l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo
trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e
lavaggi, purche' tutti i predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali
requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori
dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare
da un sistema di identificazione conforme a quanto
stabilito al paragrafo 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di
tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a
strati incrociati, legno per falegnameria come definito
dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non
hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da
quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
come induritori prescritte dalla vigente normativa, non
indicano la presenza di metalli pesanti o composti
alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono
conformi alle caratteristiche indicate nella seguente
tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

4) la combustione e' effettuata nel rispetto
delle condizioni previste dal paragrafo 4;
h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le
caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti
attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali
trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti
meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:


Parte di provvedimento in formato grafico

1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati
nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati
alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo
di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le
disposizioni della presente parte quinta e' subordinata
alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti
dalla precedente parte quarta.
2. Condizioni di utilizzo
2.1 La conversione energetica della biomasse di cui
al paragrafo 1 puo' essere effettuata attraverso la
combustione diretta, ovvero previa pirolisi o
gassificazione.
2.2 Modalita' di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione previsti dal presente decreto, le condizioni
operative devono essere assicurate, alle normali condizioni
di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun
singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo
focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di
avviamento, tramite la misura e la registrazione in
continuo, nella camera di combustione, della temperatura e
del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del
rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a
combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle
concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di
azoto (NOx) e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente
gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri
totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli
impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale
della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze
per cui sono fissati specifici valori limite di emissione,
ove non sia prevista la misurazione in continuo.
3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui
al paragrafo 1, lettera f), lettera h-bis) e lettera
h-quater).
3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata" o la
denominazione "farina di vinaccioli disoleata" o la
denominazione "oli e grassi vegetali", la denominazione e
l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di
produzione, nonche' il possesso delle caratteristiche di
cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o
direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di
accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi
superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati
nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento,
contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al
prodotto e deve essere accessibile agli organi di
controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio,
contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere
bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate
al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni
devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate
da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio
deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale
che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di
chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente
danneggiati.
3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui
al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L'utilizzo come combustibile e' ammesso
esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno
sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici
di potenza termica nominale non superiore a 500 kW,
l'impianto deve essere dotato di certificazione di
conformita' alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN
303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici
di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto
deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e
deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della
potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del
processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere
la regolazione automatica dell'alimentazione del
combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato
dell'aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal
presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».