Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 aprile 2024
Riparto dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, M4C1 Inv. 3.4 per i dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali e M4C1 Inv. 4.1 per i dottorati di ricerca relativi agli ambiti di interesse del PNRR, per i dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale. (Decreto n. 629/2024).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE);
Vista la decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021), recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» nelle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;
Visto il decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024 recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'universita' e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle correlate linee di investimenti e sub-investimenti, modificando l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34;
Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonche' a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la linea di investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attivita' orientate alla ricerca in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali attraverso l'assegnazione di cinquecento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023;
Considerato che, nell'ambito dell'investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate», era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per un importo complessivo di euro 30.000.000,00;
Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di euro 35.000.000,00;
Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonche' a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la linea di investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attivita' orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di tremilaseicento nuove borse di dottorato di ricerca PNRR, seicento nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale e tremila nuove borse di dottorato per la pubblica amministrazione nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023;
Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato di ricerca PNRR per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 216.000.000,00;
Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per la pubblica amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 180.000.000,00;
Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per un importo complessivo di euro 36.000.000,00;
Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di euro 504.000.000,00;
Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le universita' statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario»;
Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024) recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del suindicato decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1668 recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2024»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 17, regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.»;
Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 181858, recante «Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle amministrazioni titolari di misure»;
Vista la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «circolare delle procedure finanziarie PNRR»;
Vista la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»;
Vista la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;
Vista la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»;
Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;
Vista la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022»;
Vista la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»;
Vista la circolare del 7 aprile 2023, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»;
Vista la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare dell'11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e budget per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;
Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attivita' relative al rendiconto generale dello Stato 2022»;
Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;
Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22, par. 2, lettera d), regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;
Vista la circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni»;
Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rendicontazione milestone/target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;
Vista la circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.»;
Vista la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0.»;
Vista la circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;
Vista la circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi art. 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud»;
Vista la circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di gara svolte dalle centrali di committenza e correlate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22, regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22, par. 2, lettera c), regolamento (UE) 2021/241»;
Visto il Sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del Ministero dell'universita' e della ricerca, amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con decreto direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante «Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'» e in particolare l'art. 2;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca») come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Universita', previo accreditamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca» e il decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45, avente ad oggetto il «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;
Visto in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 226/2021 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;
Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226» approvate con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 301 del 22 marzo 2022, che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il XL ciclo;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024 recante il «Decreto di definizione delle modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)», registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 3011, nonche' registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2024, n. 979;
Visto in particolare, l'art. 15, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle borse di studio relative alle istituzioni AFAM, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 8 aprile 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 5166, nonche' registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca e' amministrazione titolare», prot. n. 785 del 31 gennaio 2023;
Considerato che gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il target M4C1-23, come indicatore quantitativo per il raggiungimento, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M4C1-23, in scadenza al T2 2026, che prevede cinquecento borse erogate nell'ambito di programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;
Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'universita' e della ricerca - prot. n. 2609 del 18 febbraio 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministero della cultura - prot. n. 2932 del 24 febbraio 2022, con le quali sono stati designati due referenti per ciascuna amministrazione per l'attivita' di collaborazione istituzionale prevista ai fini della realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per il patrimonio culturale;
Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'universita' e della ricerca - prot. n. 2608 del 18 febbraio 2022, del presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione - prot. n. 3232 del 1° marzo 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione - prot. 819 P - del 17 marzo 2022 con le quali sono stati designati i referenti delle amministrazioni per l'attivita' di collaborazione istituzionale prevista per la realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per la pubblica amministrazione;
Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'universita' e la ricerca e il Ministero della cultura stipulato in data 1° aprile 2022 finalizzato all'attuazione della misura relativa alle nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale;
Considerato che gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il target M4C1-12, come indicatore quantitativo per il raggiungimento dello stesso, il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede tremilaseicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato di ricerca PNRR e per un maggiore coinvolgimento delle imprese;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede seicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per il patrimonio culturale;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede tremila borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2022/2023, di duemilacinquecento borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformita' alle linee di investimento 3.4 e 4.1, integrato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2152 del 28 dicembre 2022, integrato con decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 2173 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, e di concessione del finanziamento;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21 febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle borse di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'anno accademico 2022/2023;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2023/2024, di cinquemilaquattrocentosettantotto borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati in conformita' alle linee di investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero dei dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2333 del 22 dicembre 2023, rettificato con successivo decreto direttoriale n. 2371 del 29 dicembre 2023, recante il provvedimento di concessione del finanziamento;
Considerate le borse non attribuite a valere sui provvedimenti di concessione di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023, pari a seicentosettantacinque;
Considerate le risorse - per un importo pari a euro 7.280.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, all'esito della rimodulazione della dotazione finanziaria e del target nell'ambito degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero dei dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»;
Vista la necessita' di assegnare le borse non attribuite nell'anno accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 118 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse;
Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;
Ritenuto anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013 ed ex decreto ministeriale n. 226/2021 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed ex decreto ministeriale n. 470/2024;
Ritenuto di dover includere fra i soggetti attuatori le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, pari complessivamente a novantadue unita' (ultimo dato disponibile attraverso il portale «USTAT», gestito dal Servizio statistico del Ministero), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;
Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale;
Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, pari complessivamente a centoventisette unita' (ultimo dato disponibile tramite il citato portale «USTAT»), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di cui all'Investimento 4.1 dottorati di ricerca PNRR;
Considerato che il bacino potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano quindi a duecentoventisei unita' complessive (ultimo dato disponibile tramite il richiamato portale «USTAT»);
Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% delle borse messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.4 e sull'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1;
Ritenuto per quanto riguarda le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media ponderata del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo;
Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione di un peso pari a 2/3 al rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo e pari a 1/3 al rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX;
Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione la capacita' degli atenei, nel corso dei suddetti cicli, di attivare borse di dottorato PNRR;
Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione di cinquecento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023 per l'Investimento 3.4 della Missione 4, Componente 1 del PNRR e della ripartizione del numero di cinquantasei borse di dottorato per il XL ciclo, di cui ventitre' nel Mezzogiorno e trentatre' nel resto del territorio, tra le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui piu' sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00;
Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione di tremilaseicento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati di ricerca PNRR e della ripartizione del numero di duecentosettantacinque borse di dottorato per il XL ciclo, di cui centododici nel Mezzogiorno e centosessantatre' nel resto del territorio, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo e delle borse ulteriori assegnate per valorizzare le esperienze di dottorato di interesse nazionale gia' avviate, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00;
Ritenuto che, al fine di fornire supporto alle esperienze di dottorato di interesse nazionale gia' avviate quali: il «Dottorato nazionale in intelligenza artificiale» accreditato dall'Universita' di Pisa, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 23 luglio 2021, n. 972, e il «Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico» accreditato dalla Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 23 luglio 2021, n. 965, sia opportuno valorizzare tali esperienze attribuendo quindici borse ulteriori a ciascuno di tali soggetti nell'ambito dei dottorati di ricerca PNRR;
Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni AFAM, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base al rapporto tra il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023) per ciascuna istituzione AFAM e il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023) per tutte le istituzioni AFAM;
Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra le istituzioni AFAM con diverse capacita' di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due borse di dottorato a tutte le istituzioni AFAM, ad esclusione degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal decreto ministeriale n. 470/2024 in termini di requisiti per l'accreditamento;
Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno per le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati di ricerca PNRR, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di quarantuno borse invece di quarantasei, sono state aggiunte cinque borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione di tremila borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati per la pubblica amministrazione e della ripartizione del numero di quattrocento borse di dottorato per il XL ciclo, di cui centosessanta nel Mezzogiorno e duecentoquaranta nel resto del territorio, tra le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00;
Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno per le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di centosessantuno borse invece di centosessanta, e' stata sottratta una borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
Considerato che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord per le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'applicazione del criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione teorica di duecentoquarantadue borse in luogo delle duecentoquaranta disponibili per il Centro-Nord, sono state sottratte due borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione di seicento borse nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023 per l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 relativo ai dottorati per il patrimonio culturale e della ripartizione del numero di quarantotto borse di dottorato per il XXXIX ciclo, di cui venti nel Mezzogiorno e ventotto nel resto del territorio, tra le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00;

Decreta:

1. L'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'» - Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al decreto ministeriale n. 118/2023, nonche' le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di settecentosettantanove borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 ed ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed ex decreto ministeriale n. 470/2024 XL ciclo - Anno accademico 2024/2025 in programmi dedicati e declinati come segue:
a. cinquantasei borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;
b. duecentosettantacinque borse per dottorati di ricerca PNRR;
c. quattrocento borse per dottorati per la pubblica amministrazione;
d. quarantotto borse per dottorati per il patrimonio culturale.

Art. 1

Definizioni

1. «Ministro» e «Ministero»: Il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR).
2. «ANVUR»: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure.
4. «CUP»: Il codice unico di progetto (CUP) e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
5. «Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.).
7. «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241.
10. «Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)»: il principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241.
11. «Progetto o intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
12. «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (Legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
14. «Soggetto attuatore»: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel caso di specie, per «soggetti attuatori» si intendono le Istituzioni di cui al successivo comma 24.
15. «Soggetto realizzatore o soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
16. «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. «Universita'»: le universita', statali e non statali, incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del decreto legislativo n. 218/2016.
19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di impresa e attivita' economica» della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: «(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attivita' economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalita' di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attivita'.». Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresi', a titolo esemplificativo, i soggetti quali le aziende sanitarie locali, le societa' consortili di tipo S.c.a.r.l., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalita' giuridica (ad es., «Ecosistemi dell'innovazione», «Partenariati estesi», «Centri nazionali» e «Cluster tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica - ove necessario - della sussistenza di tale qualificazione.
20. «Open science»: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalita' per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilita' e la riusabilita' dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta e' una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.
21. «Principi FAIR Data»: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (reperibili), Accessible (accessibili), Interoperable (interoperabili) e Re-usable (riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il piu' aperto possibile e chiuso solo quanto necessario».
22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali e' realizzata un'operazione o un'attivita', ai sensi dell'art. 3, comma 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22, par. 2, lettera d), regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legis. n. 231/2007».
23. «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM)»: le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento.
24. «Istituzioni»: le universita' di cui al comma 17 e le istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.
 
TABELLA A - Soggetti attuatori - Universita' italiane statali e non statali legalmente riconosciute e Istituti universitari a ordinamento speciale assegnatari di Borse di dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali (M4C1 - Inv. 3.4) e/o Borse di dottorato di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale (M4C1 - Inv. 4.1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA B - Soggetti assegnatari Istituzioni AFAM - Accademie di belle arti di Borse di dottorato di ricerca PNRR (M4C1 - Inv. 4.1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA C - Soggetti assegnatari Istituzioni AFAM - Conservatori di musica di Borse di dottorato di ricerca PNRR (M4C1 - Inv. 4.1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'», in particolare, in riferimento all'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e all'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale.
2. Nello specifico, l'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e, in particolare la sotto-misura T1) «Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali», mira a qualificare e innovare i percorsi universitari e di dottorato, mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, «cultura dell'innovazione» e internazionalizzazione. L'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attivita' orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale.
3. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:
a. coerenti con obiettivi e finalita' del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la scheda di dettaglio della componente del PNRR;
b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'investimento nei termini stabiliti dal Piano;
c. conformi al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
4. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'anno accademico 2024/2025 per una durata triennale, ciclo XL, a valere sulle misure e gli investimenti di cui al comma 1, e, altresi' le modalita' di riallocazione delle risorse residue derivanti dal XXXVIII ciclo, dal XXXIX ciclo e dal XL ciclo, ai sensi del successivo art. 11.
 
Art. 3

Dotazione finanziaria dell'investimento

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione, assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, cosi' come da ultimo modificato con decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, ammontano a:
a. euro 272.139.345,00 a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'», Investimento 3.4. «Didattica e competenze universitarie avanzate» di cui euro 35.000.000,00 sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato;
b. euro 504.000.000,00 a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'», Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale».
2. Per l'azione specifica dell'Investimento 3.4, attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 3.920.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 280.000,00 - derivanti dalla rideterminazione, da euro 60.000,00 a euro 70.000,00, dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero; le attivita' contribuiscono al tagging digitale del 100% (campo di intervento 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).
3. Per l'azione specifica dell'Investimento 4.1, attuata dal presente decreto:
a. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi di dottorato di ricerca PNRR con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 19.250.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 3.500.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;
b. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 3.360.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 700.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;
c. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per la pubblica amministrazione con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 28.000.000,00, comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 2.800.000,00 - derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero;
d. le attivita' oggetto della presente misura contribuiscono al tagging digitale del 40% (campo di intervento 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialita' e l'adattabilita' delle imprese ai cambiamenti dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).
4. La dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 e' destinata al finanziamento di interventi in favore delle istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% del totale delle risorse disponibili.
5. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonche' risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 4, al finanziamento di ulteriori interventi relativi ai rispettivi Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale».
6. L'amministrazione destina le economie resesi disponibili a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e del XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024, all'esito delle rinunce da parte dei dottorandi alle borse assegnate e dell'impossibilita' allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sui decreti ministeriali n. 351/2022 e n. 118/2023.
 
Art. 4

Soggetti attuatori ammissibili

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle universita' italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le universita' telematiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale.
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 le universita' di cui all'art. 1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato gia' esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.
4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di promuovere l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, i soggetti attuatori di un numero di borse superiore a trenta sono tenuti a riservare almeno dieci borse a dottorati di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre universita'.
5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non poter potenziare corsi gia' accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti delle linee di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.
 
Art. 5

Riparto delle risorse

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'», Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» finalizzate al sostegno della sotto-misura T1) «Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali», sono cosi' destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:
===================================================================== | M4C1 I. 3.4. - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in | | programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali | ===================================================================== | Criteri di ripartizione | Borse di dottorato finanziate| | territoriale | (numero) | +====================================+==============================+ |Mezzogiorno | 23 | +------------------------------------+------------------------------+ |Centro-Nord | 33 | +------------------------------------+------------------------------+ | Totale | 56 | +------------------------------------+------------------------------+

2. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Universita'», Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» finalizzate al sostegno di borse per dottorati di ricerca PNRR, per dottorati per la pubblica amministrazione e per dottorati per il patrimonio culturale sono cosi' destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:
===================================================================== | M4C1 I. 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca | | e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione | | e il patrimonio culturale | ===================================================================== | | Criterio di | | | Tipologia di azione |ripartizione | Borse di dottorato | | |territoriale | finanziate (numero) | +==============================+=============+======================+ | |Mezzogiorno | 112 | | +-------------+----------------------+ |Dottorati di ricerca PNRR |Centro-Nord | 163 | | +-------------+----------------------+ | |Totale | 275 | +------------------------------+-------------+----------------------+ | |Mezzogiorno | 160 | |Dottorati per la pubblica +-------------+----------------------+ |amministrazione |Centro-Nord | 240 | | +-------------+----------------------+ | |Totale | 400 | +------------------------------+-------------+----------------------+ | |Mezzogiorno | 20 | |Dottorati per il patrimonio +-------------+----------------------+ |culturale |Centro-Nord | 28 | | +-------------+----------------------+ | |Totale | 48 | +------------------------------+-------------+----------------------+

3. L'importo di euro 70.000,00 per singola borsa e' assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nelle allegate Tabelle A, B e C che rappresentano parte integrante del presente decreto.
4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, provvedano alla rinuncia, parziale ovvero totale, delle risorse assegnate dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi del successivo art. 11.
5. Ferma restando la necessita' di rispettare i target previsti dall'Investimento 4.1, al fine di favorire la circolarita' fra le risorse assegnate per dottorati di ricerca PNRR, per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, i soggetti attuatori di borse per dottorati di ricerca PNRR possono destinarle anche a programmi di dottorato relativi al patrimonio culturale o alla pubblica amministrazione.
 
Art. 6

Modalita' di trasferimento delle borse

1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alle tabelle A, B e C, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
2. L'istituzione presso la quale e' collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'istituzione originariamente beneficiaria delle borse.
3. Fatta salva la priorita' legata al raggiungimento dei target associati alle misure, al fine di garantire che il 40% delle risorse sia allocato nelle regioni del Mezzogiorno:
a. le istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno sono tenute a trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, prioritariamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle regioni del Mezzogiorno;
b. le istituzioni con sede nelle regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.
4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'istituzione subentrante e' soggetta, in luogo dell'istituzione conferente, agli obblighi di cui all'art. 14 del presente decreto.
5. Le istituzioni che subentrano in qualita' di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'assegnazione delle borse conferite ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalita' disposte dall'art. 16 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. In relazione alle borse trasferite ad altre istituzioni, l'istituzione conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel presente decreto.
7. Sia le istituzioni che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle istituzioni statali e non statali, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 226/2021 e dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 470/2024.
 
Art. 7

Criteri di ammissibilita' dei dottorati in programmi
dedicati alle transizioni digitali e ambientali

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato dedicati alle transizioni digitali e ambientali sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la transizione digitale e la transizione ecologica di cui al PNRR;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;
c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, per le attivita' di studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi «Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.
 
Art. 8

Criteri di ammissibilita' dei dottorati
di ricerca PNRR

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alle tabelle A, B e C selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorati di ricerca PNRR sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare tematiche volte ad apportare un significativo sviluppo della conoscenza, anche applicata, negli ambiti di interesse del PNRR. Per le aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, promuovere l'interdisciplinarita', l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialita' di cui al PNRR;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative del soggetto attuatore beneficiario, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;
c. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;
d. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di studio e ricerca;
e. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi «Open science» e «FAIR Data»;
f. favorire il coinvolgimento dei centri di ricerca nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni piu' ampie con i soggetti attuatori.
 
Art. 9

Criteri di ammissibilita' dei dottorati
per la pubblica amministrazione

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per la pubblica amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare preferibilmente le seguenti aree disciplinari CUN:
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione;
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
Area 12 - Scienze giuridiche;
Area 13 - Scienze economiche e statistiche;
Area 14 - Scienze politiche e sociali.
In particolare, il programma di dottorato deve essere realizzato in un'ottica multidisciplinare, orientato all'attivita' di ricerca applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzato allo sviluppo integrato di una o piu' delle seguenti conoscenze e competenze:
ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per il singolo settore di policy, ivi comprese le norme di rango secondario e le istruzioni a carattere tecnico/applicativo che necessariamente integrano detto quadro normativo («specifiche» tecniche, linee-guida applicative etc.);
partecipare al governo, all'organizzazione e alla direzione strategica di amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che regionale e locale) attraverso l'attuazione di innovative strategie fortemente orientate agli utenti e all'efficacia delle azioni poste in essere, nonche' alla valorizzazione delle risorse;
sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a definire e valorizzare le competenze di management, leadership e comunicazione efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane;
sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove competenze organizzative, anche in termini di teorie organizzative e psicologia delle organizzazioni, capaci di interpretare e reinterpretare il continuo e rapido mutamento delle amministrazioni pubbliche come sistemi complessi, che agiscono - in maniera adattiva - nell'ambiente che le circonda;
potenziare la capacita' amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle politiche pubbliche, sia sviluppando capacita' diagnostica sia assumendo la responsabilita' del coordinamento del ciclo di policy per quanto concerne la fenomenologia delle problematiche possibili nelle fasi di definizione dei problemi e individuazione delle soluzioni, di decisione, d'implementazione e di valutazione;
supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi modelli di governance in chiave comparata tra settori di policy, tra livelli di governo europei, statali e sub-statali e tra casi nazionali, che tengano adeguatamente conto delle opportunita' offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
favorire la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni, contribuendo alla riprogettazione e semplificazione dei modelli organizzativi, nonche' ai processi di selezione e adozione delle tecnologie e soluzioni abilitanti, al fine di garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione pubblica;
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'universita' beneficiaria;
c. prevedere periodi di studio e ricerca presso le pubbliche amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi «Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.
 
Art. 10

Criteri di ammissibilita' dei dottorati
per il patrimonio culturale

1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per il patrimonio culturale sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare preferibilmente aree disciplinari e tematiche coerenti con le seguenti:


Parte di provvedimento in formato grafico

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese, i centri di ricerca o le pubbliche amministrazioni e all'estero, programmati coerentemente con le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'universita' beneficiaria;
c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o pubbliche amministrazioni, inclusi musei, istituti e istituzioni di formazione del Ministero della cultura, (es. Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e altre Scuola di alta formazione), archivi, biblioteche, da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi «Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.
 
Art. 11

Procedure di ammissibilita'
e valutazione

1. Le universita' sono tenute a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualita' di soggetti attuatori entro il 10 maggio 2024, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alla tabella A.
2. All'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23 sono tenute a manifestare l'intenzione di istituire e accreditare corsi di dottorato PNRR nonche' di partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualita' di soggetti attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alle tabelle B e C.
3. Le modalita' e il termine relativo alla disposizione di cui al comma 2, saranno stabiliti dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative).
4. Il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare:
a. tra le universita' di cui all'art. 1, comma 17, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 1;
b. tra le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 2.
Il Ministero si riserva, qualora non sia possibile procedere secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma, di riallocare le risorse resesi disponibili indistintamente tra le universita' di cui all'art. 1, comma 17 e le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23.
5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, le universita' di cui all'art. 1, comma 17 sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalita' ordinarie previste in attuazione del decreto ministeriale n. 226/2021, entro il 7 giugno 2024. Entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative) e, comunque, all'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalita' previste in attuazione del decreto ministeriale n. 470/2024. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accreditamento da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024, l'ANVUR verifichera' altresi' la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato con i criteri di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.
6. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o piu' bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alle tabelle A, B e C individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo preposto. I soggetti attuatori non possono assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come previsto al successivo art. 14, comma 1, lettera cc).
7. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari ovvero potenzialmente delle borse di cui al presente decreto sulla base dei criteri inseriti negli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.
8. All'esito delle procedure di selezione, i soggetti attuatori, nel perfezionare le graduatorie di merito dei bandi di cui al precedente comma 6, possono prevedere posti per gli «idonei non vincitori», definibili quali candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento delle graduatorie fino a decadenza delle stesse in quanto utilmente collocati nei posti successivi a quelli messi a bando. Tali posti sono oggetto della riallocazione delle risorse resesi disponibili all'esito delle procedure di cui ai successivi commi.
9. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al comma 6, ciascun soggetto attuatore e' tenuto a compilare, in via perentoria entro il 20 settembre 2024, il format predisposto attraverso la piattaforma on-line MUR (all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), nonche' ad indicare a sistema i codici unici di progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato nell'ambito di ciascun investimento/sub-investimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni relative alle borse definitivamente non assegnate.
10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna istituzione e' tenuta a rendere disponibile in piattaforma, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie di cui al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
11. All'esito della procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito di cui al comma 8 perfezionate dai suddetti soggetti attuatori.
12. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 11, la riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.
13. Fatta salva la priorita' legata al raggiungimento dei target associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua la riallocazione di cui al comma 11 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
14. All'esito della riallocazione di cui al comma 11, ciascun soggetto attuatore e' tenuto a:
a. compilare, entro il 14 ottobre 2024, il format di cui al comma 9;
b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 17 ottobre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e la quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
15. I soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul presente decreto nell'ambito del XL ciclo - anno accademico 2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei dottorandi assegnatari per le quali non e' possibile procedere allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sul presente decreto.
16. All'esito delle comunicazioni di cui ai commi 14 e 15, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito, di cui al comma 8, dei suddetti soggetti attuatori.
17. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 16, la riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.
18. Fatta salva la priorita' legata al raggiungimento dei target associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua le riallocazioni di cui al comma 16 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
19. All'esito della riallocazione di cui al comma 16, ciascun soggetto attuatore e' tenuto a:
a. compilare, entro il 14 novembre 2024, il format di cui al comma 9;
b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma 14 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
20. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in piattaforma dai soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10, 14 e 19 e, qualora il numero delle borse assegnate non consenta il raggiungimento dei target associati alle misure, il MUR puo' procedere con ulteriori riallocazioni con modalita' analoghe a quelle indicate nel presente articolo e nei tempi compatibili con la rendicontazione dei target.
21. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette, valuta la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse di cui ai commi 9, 14, lettera a) e 19, lettera a), a valere sul PNRR con i requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, entro il 25 novembre 2024.
22. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di cui ai commi precedenti, il MUR adotta il decreto di concessione del finanziamento.
23. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui al comma 22, ciascun soggetto attuatore dovra' compilare e caricare sulla piattaforma on-line MUR (all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), entro il 6 dicembre 2024 l'atto d'obbligo, corredato di firma digitale del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto. Oltre all'atto d'obbligo il soggetto attuatore dovra' fornire l'autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, nonche' i dati sulla titolarita' effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, secondo i format forniti dal Ministero.
24. Le attivita' dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13 dicembre 2024.
25. Al fine di salvaguardare il superiore interesse del raggiungimento dei target associati alle misure, i termini indicati nel presente decreto sono da intendersi come perentori. Il mancato rispetto degli stessi puo' costituire motivo di mancata assegnazione delle risorse ai soggetti inadempienti, con contestuale riassegnazione delle stesse ad altri soggetti attuatori.
 
Art. 12

Spese ammissibili

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto e' pari a euro 70.000,00 a carico del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'intero triennio previsto.
 
Art. 13

Durata e termini di realizzazione
del dottorato

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 e dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, e dai regolamenti dei soggetti attuatori nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o gia' accreditati di durata superiore ai tre anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualita' successive alla terza delle borse assegnate ai dottorandi.
 
Art. 14

Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente decreto, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
a. formalizzare l'attribuzione agli «idonei non vincitori» delle eventuali borse derivanti dalla riallocazione delle risorse di cui all'art. 11, commi 11 e 16;
b. rispettare tutte le condizioni previste dal presente decreto e da relativo decreto di concessione del finanziamento;
c. predisporre tutte le attivita' necessarie all'avvio dei corsi di dottorato al fine di assicurare l'avvio delle attivita' progettuali entro la data indicata all'art. 11, comma 24, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
e. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca;
f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
g. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
h. dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
i. comunicare i dati riferiti alla titolarita' effettiva dei destinatari dei fondi ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241;
j. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute, nonche' la riferibilita' delle spese all'assegnazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;
k. adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'universita' e della ricerca finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
l. garantire la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto le voci:
i) «M4C1 - Investimento 3.4» - «Didattica e competenze universitarie avanzate», valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato assegnate, dando evidenza del numero di giovani di eta' compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno, differenziando per genere (indicatore comune 14) e del numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione, differenziando per genere e eta' (indicatore comune 10), trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
ii) «M4C1 - Investimento 4.1 - «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale», valorizzando il numero di dottorato assegnate, differenziandole per tipologia di programma di dottorato, e dando evidenza del numero di giovani di eta' compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere ed eta' (indicatore comune 8), trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
m. rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilita' dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati cosi' come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;
n. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilita' cosi' come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
o. garantire, ai fini della tracciabilita' delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilita' separata, nonche' rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
p. adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari e di eseguire le dovute registrazioni contabili in conformita' alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
q. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformita' ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonche' nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere nell'amministrazione responsabile;
r. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attivita' per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonche' qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
s. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
t. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il programma e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del programma, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;
u. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'universita' e della ricerca, facilitando altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'Unita' di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;
v. assicurare che la realizzazione delle attivita' progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging digitale, della parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
w. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
x. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero, in qualita' di amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
y. rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonche' sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
z. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'amministrazione responsabile dell'investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
aa. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
bb. rispettare gli adempimenti di cui alle linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il MUR e' amministrazione titolare prot. n. 785 del 31 gennaio 2023.
cc. non assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo.
 
Art. 15

Disposizioni per la conformita'
al principio «do no significant harm»

1. Le attivita' previste dall'intervento non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:
a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attivita' non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attivita' non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su se' stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attivita' non nuocciono:
i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
ii. al buono stato ecologico delle acque marine;
d. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
i. le attivita' non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu' fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita', riparabilita', possibilita' di miglioramento, riutilizzabilita' o riciclabilita' dei prodotti;
ii. le attivita' non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attivita' non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f. alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi, in quanto le attivita':
i. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. In conformita' alla comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», le attivita' di ricerca previste non devono includere:
a. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01));
b. attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
c. attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
d. attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
3. Le attivita' di ricerca previste devono essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.
 
Art. 16

Modalita' di gestione dei trasferimenti
e rendicontazione delle spese

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli soggetti attuatori sulla base di uno o piu' bandi di selezione di cui all'art. 11, comma 6, sono stabiliti all'art. 14 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.
2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalita':
a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 11, comma 23, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19;
b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attivita' svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualita';
c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attivita' di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attivita' di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuera' la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi gia' erogati. L'ANVUR potra', altresi', sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attivita' di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverra', come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte delle istituzioni, ovvero, nel caso in cui l'istituzione non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto.
5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quale idoneo strumento di garanzia «anche i fondi assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario», ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
6. La rendicontazione delle attivita' svolte dovra' essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di attivita' svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverra' attraverso l'apposita piattaforma on-line (https://dottorati.mur.gov.it) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovra' produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa o centro di ricerca o pubblica amministrazione, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attivita' svolte, dichiarando altresi' che sono conformi al principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente». Sara' cura del coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione cosi' validata costituira' la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 12) per il semestre di riferimento.
7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021.
 
Art. 17

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'universita' e della ricerca verra' in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i soggetti del Ministero deputati ai controlli possono interrogare la Piattaforma nazionale integrata anti-frode (PIAF-IT) e il sistema Arachne e i dati negli stessi contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'informativa del titolare e' fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-pr ivacy-i-soggetti-attuatori
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione degli stessi, comportera' il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e nel portale del PNRR www.italiadomani.gov.it
Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1553