IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 52 del 2019 del Consiglio di Presidenza e la successiva interpretazione dello stesso resa dal Consiglio stesso nell'adunanza del 13-14 aprile 2021 con delibera n. 120/CP/2021; Vista la comunicazione del Presidente della Corte dei conti resa nell'adunanza del 30-31 gennaio 2024; Viste le deliberazioni nn. 1/DEL/2024 in data 6 marzo 2024 e n. 2/DEL/2024 del 13 marzo 2024 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale sono state approvate modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti; Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell'adunanza del 23-24 aprile 2024; Vista la sintesi dell'adunanza del 23-24 aprile 2024; Informate le organizzazioni sindacali;
Ha approvato la seguente deliberazione:
Art. 1
Sono adottate le seguenti modifiche al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/ 2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni: a) il testo dell'art. 5, comma 3, e' sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte, per la gestione dei rapporti europei e internazionali, ivi inclusi i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre istituzioni superiori di controllo, si avvale dell'Ufficio affari internazionali di cui al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo. L'Ufficio affari internazionali e' composto da quattro magistrati, in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal Presidente della Corte, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale e' sentito il procuratore generale. A uno dei quattro il Presidente assegna le funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio; b) all'art. 21, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3 Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione generale gestione affari generali e' articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare: a. servizio gare; b. servizio acquisti; c. servizio strutture regionali; d. servizio supporti ausiliari; e. servizio prevenzione e sicurezza; f. servizio tecnico.»; c) all'art. 22 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2 Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale gestione delle risorse umane e' articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare: a. servizio concorsi; b. servizio mobilita'; c. servizio per il trattamento giuridico del personale amministrativo; d. servizio per il trattamento economico e quiescenza del personale amministrativo; e. servizio per il contenzioso del lavoro; f. servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale presso il Segretariato generale.»; d) all'art. 31, la rubrica e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 31(Segreteria unica Sezioni di appello) . - 1. La Segreteria unica Sezioni di appello, di livello dirigenziale non generale, cura, in raccordo con i Presidenti delle sezioni giurisdizionali di appello, gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attivita' delle sezioni giurisdizionali centrali di appello, e, in raccordo con il Presidente della Corte, la tenuta di un ruolo unico di tutte le impugnazioni proposte alle sezioni centrali contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti delle sezioni.». 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Segreteria unica sezioni di appello e' articolata nei seguenti uffici: a. segreteria della I sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale; b. segreteria della II sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale; c. segreteria della III sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale; d. ufficio del ruolo generale dei giudizi d'appello, di livello non dirigenziale»; e) all'art. 41, le lettere k) e q) del comma 5 sono sostituite dalla seguente lettera: s) Servizio amministrativo unico della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta. f) all'art. 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il servizio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, nonche' mansioni esecutive e di segreteria, ed attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sardegna.»; g) all'art. 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il servizio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, nonche' di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.»; h) all'art. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La segreteria della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attivita' della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta.»; i) all'art. 64, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il diciassette per cento della dotazione organica della dirigenza di seconda fascia, pari a undici posti, puo' essere riservato a incarichi di studio.». Roma, 24 maggio 2024
Il Presidente: Carlino |