Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 maggio 2024
Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'articolo 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2023, la cui entrata in vigore e' fissata dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione;
Considerato che e' emersa la necessita' di integrare le tipologie di grassi utilizzabili per i prodotti di cui ai criteri ambientali riportati ai paragrafi n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto 6 novembre 2023, al fine di incrementare la gamma di prodotti forniti nelle macchine distributrici di alimenti, nonche', per maggiore chiarezza, di differenziare, all'interno del citato paragrafo n. 2.2.2.9, le tavolette di cioccolato dalle altre tipologie di merende dolci;
Ritenuto, quindi, necessario effettuare le suddette integrazioni ai criteri ambientali n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 6 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 6 novembre 2023

1. La parola «Allegato» e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1».
2. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack) salate», al primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole» sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilita' quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), Pro-Terra nonche' condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
3. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci» e' sostituito dal seguente:
«2.2.2.9 Merende (snack) dolci
a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre e' biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilita' quali: ISCC plus (International Sustainability and Carbon Certification), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), Pro-Terra nonche' condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.
b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao e' biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad iniziative multistakeholder quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin