Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 24 maggio 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Clementine di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - L 322 del 25 novembre 1997;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Calabria competente per territorio circa la richiesta di modifica e a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, tenutasi il giorno 14 maggio 2024 a Corigliano Rossano (CS);
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» cosi' come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 24 maggio 2024

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CLEMENTINE DI CALABRIA IGP

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» e' riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti cultivar: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune», «Hernandina».
L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;
forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4-3-2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);
polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;
percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%;
semi: assenti o di numero esiguo;
tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.
Non e' ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:
a) Provincia di Reggio Calabria:
Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;
b) Provincia di Catanzaro:
Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;
c) Provincia di Cosenza:
Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;
d) Provincia di Vibo Valentia:
Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato;
e) Provincia di Crotone:
Ciro' Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.

 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della IGP «Clementine di Calabria» hanno un contenuto di limo ed argilla inferiore o uguale al 70% e con un contenuto in calcare attivo non superiore al 15%.
Le pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilita' per i nuovi impianti, di densita' per ettaro fino ad un massimo di 1.000 piante, per i sesti dinamici ad alta densita'.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla «chioma piena», con disposizione delle piante in funzione del relativo sesto d'impianto.
Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.
La produzione unitaria massima commercializzabile e' di 35.000 kg ad ettaro per tutte le cultivar ammesse, relativamente ai calibri di cui all'art. 2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 2°C e 7°C. I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si e' diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo habitat naturale. La produzione delle clementine e' fortemente dipendente dalle condizioni pedo-climatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipico dell'area geografica in oggetto, il frutto e' in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.

 
Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.
L'organismo di controllo e' Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 - Bologna - Italia; tel. +39 051-649.48.36; fax +39 051-649.48.13; info@checkfruit.it

 
Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
Sulle confezioni dovra' essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
E' consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.