Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 20 maggio 2024
Modifiche allo statuto.



IL RETTORE
Presidente del Consiglio di amministrazione

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto n. 1592/1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio-decreto n. 1652/1938 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6, comma 1, sull'Autonomia delle Universita';
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio-decreto 8 dicembre 1927 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2023 di modifica dello statuto vigente, comunicata al MUR con nota prot. n. 246 del 16 gennaio 2024;
Vista la nota MUR, prot. n. 4053 del 15 marzo 2024, avente ad oggetto modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa - controllo MUR ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Viste le delibere di modifica dello statuto vigente emanate, a seguito delle osservazioni del MUR, dal senato accademico in data 25 marzo 2024 e dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2024, e comunicate al Ministero con nota n. prot. 2353 del 30 aprile 2024;
Vista la nota MUR, prot. n. 6592 del 7 maggio 2024 avente ad oggetto Modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa - segue nota MUR prot. n. 4053 del 15 marzo 2024;

Decreta:

l'approvazione della modifica dello statuto dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa come da documento che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 20 maggio 2024

Il Rettore
Presidente del consiglio
di amministrazione
D'Alessandro
 
Allegato

STATUTO

Art. 1.
Principi generali

1. L'Universita' degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (gia' Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Magistero fondato nel 1895 da Adelaide del Balzo e pareggiato nel 1902) e' promossa e sostenuta dall'Ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed e' governata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria. Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della societa' civile attraverso una formazione umanistica, scientifica e tecnica di alto profilo, l'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con i suoi dipartimenti e con i suoi centri di ricerca e di alta formazione, l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche ed economiche, la testimonianza della vitalita' e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonche' la capacita' di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni.
2. L'Ateneo, laico e non avente fini di lucro in quanto perseguente solo fini pubblici, ha la propria sede principale nel complesso monumentale della Cittadella Monastica, fondata nell'anno 1582 da Orsola Benincasa, di cui conserva il nome anche nella consapevolezza della lezione storica e dell'azione di Governo che Benedetto Croce vi esercito'.

 
Art. 2.
Attivita' di ricerca

1. L'Universita' considera prioritaria l'attivita' di ricerca scientifica, di base e applicata. A tal fine:
a. garantisce autonomia di ricerca e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca;
b. assicura l'uso di attrezzature e di servizi nel rispetto delle esigenze dei singoli e dei gruppi di ricerca, in conformita' ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e valorizzando le peculiarita' dei diversi ambiti disciplinari;
c. considera indispensabile premessa di ogni attivita' di ricerca il suo solido inquadramento culturale nell'ambito della originaria vocazione dell'ateneo per il sostegno e la promozione degli studi umanistici in senso ampio;
d. si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di corsi di dottorato;
e. promuove le attivita' di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
f. promuove attivita' di riflessione sui risvolti sociali ed etici della ricerca;
g. favorisce, anche attraverso specifiche strutture, la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo nei circuiti della comunita' scientifica internazionale, e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della societa' civile.

 
Art. 3.
Internazionalizzazione

1. L'Universita' include tra i propri fini istituzionali l'internazionalizzazione, sotto il profilo sia della didattica sia della ricerca scientifica, con riguardo particolare all'Europa e al bacino del Mediterraneo quali luoghi propri delle sue origini e del suo continuo sviluppo culturale. A tal fine:
a. stipula accordi con atenei e qualificate istituzioni europee ed extraeuropee per promuovere la partecipazione a reti internazionali;
b. promuove e incentiva la mobilita' internazionale dei ricercatori, dei professori e degli studenti, garantendo il pieno riconoscimento delle attivita' svolte all'estero;
c. sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;
d. tende alla dimensione internazionale della formazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca, per irrobustirne la preparazione e accrescerne le prospettive occupazionali;
e. cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri stati.

 
Art. 4.
Rapporti con il territorio

1. L'Universita' riconosce l'esigenza di una collaborazione con la Regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalita', per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Elabora la programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla societa' e tenendo conto della realta' socioeconomica.
2. L'Universita' cura i rapporti con associazioni ed enti pubblici o privati, con le aziende, le imprese e le altre forze produttive, al fine di programmare o aggiornare i curricula formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. Riconosce tra le proprie missioni, accanto alla didattica, alla ricerca, al contributo alla crescita culturale del territorio, anche la promozione di attivita' innovative nella formazione continua, nel trasferimento tecnologico, nello sviluppo dell'imprenditorialita' dei giovani laureati, anche attraverso spin off e start up universitari. Le infrastrutture, le strutture e i servizi gestiti dall'Universita' possono essere utilizzati da soggetti terzi attraverso convenzioni e appositi regolamenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

 
Art. 5.
Organi

1. Sono organi dell'Universita':
a. il Consiglio di amministrazione;
b. la Giunta del Consiglio di amministrazione;
c. il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d. il Rettore;
e. Senato Accademico;
f. il corpo accademico;
g. il consiglio degli studenti.

 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a. dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;
b. da tre rappresentanti designati dallo stesso ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;
c. da un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione A. M. Pagliara;
d. dal Rettore dell'Universita';
e. da un rappresentante dei professori ordinari;
f. da un rappresentante dei professori associati;
g. da un rappresentante dei ricercatori universitari;
h. da un rappresentante del personale dell'amministrazione;
i. da un rappresentante della Regione Campania;
j. da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca;
k. dal direttore amministrativo;
l. sulla base di apposita convenzione, dai rappresentanti legali di enti/fondazioni/istituti che contribuiscano stabilmente al bilancio di Ateneo, ovvero almeno per un triennio, con un contributo minimo annuo di almeno euro 200.000,00. In sede di prima applicazione, ed in caso di istituzioni di eccezionale valore culturale, il contributo puo' essere ridotto fino al 25%. La rappresentanza di detti enti puo' essere delegata previo gradimento del rappresentante da parte dell'Universita'.
2. Per la designazione dei membri di cui alle lettere e, f, g, h, sono predisposti appositi regolamenti dal Consiglio di amministrazione.
3. Le nomine dei membri di cui alle lettere i e j avvengono su terne proposte dall'Universita'.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente fra i membri di cui alle lettere a, b d, e.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.
6. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili per una sola volta, fatte salve le figure che ne fanno parte di diritto.

 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a. esercita compiti di indirizzo strategico dell'Universita', detiene il Governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita';
b. nomina il Rettore scegliendolo tra professori universitari ordinari di chiara fama, o tra personalita' del mondo accademico, nazionale ed internazionale, di riconosciuto valore e qualificazione scientifica e culturale, che si siano comunque distinte anche nella gestione delle Universita';
c. delibera, secondo i principi della contabilita' pubblica applicabili alle Universita' non statali, il bilancio di previsione, il bilancio unico di Ateneo e le variazioni di bilancio nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d. nomina i direttori dei dipartimenti su proposta dei rispettivi consigli di dipartimento, sentito il Senato Accademico;
e. delibera, su proposta dei consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire e/o attivare in ciascun anno accademico, sentito il manager didattico e il Senato Accademico;
f. delibera l'attribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e dei posti di ricercatore a tempo determinato ad ogni dipartimento e nomina i professori di ruolo e i ricercatori;
g. nomina il direttore amministrativo;
h. delibera l'indennita' di funzione aggiuntiva del manager didattico, se nominato;
i. delibera l'indennita' di carica dei direttori di dipartimento;
j. delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale dell'amministrazione;
k. approva i regolamenti dell'Universita' che non siano di competenza del Senato Accademico, a norma di legge o disposizioni del presente statuto;
l. definisce l'offerta formativa dell'Universita' sentito il Senato Accademico;
m. adotta i principali provvedimenti organizzativi e disciplinari nei confronti del personale dell'amministrazione;
n. puo' delegare il Presidente o la giunta all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;
o. nomina, sentito il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione dell'Universita'.
3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di Ateneo occorre la maggioranza assoluta.
4. Ogni componente del Consiglio di amministrazione e' tenuto, pena la decadenza, agli, obblighi di riservatezza, ossia a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento della sua funzione.

 
Art. 8.
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a. convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
b. ha la legale rappresentanza dell'Universita';
c. cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia scientifica e didattica;
d. puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;
e. adotta provvedimenti di spesa nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il Presidente puo' designare tra i membri del consiglio (art. 6, lettere da b ad e) un Vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' rieleggibile.

 
Art. 9.
Giunta del Consiglio di amministrazione

1. La Giunta del Consiglio di amministrazione e' composta:
a. dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede;
b. dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa, o da un suo delegato individuato tra i rappresentanti designati dall'ente in seno al Consiglio di amministrazione dell'Universita';
c. dal Rettore dell'Universita', o da altro membro da lui designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Universita';
d. da un membro designato dal consiglio stesso tra i suoi membri (art. 6, lettere da b a 9);
e. dal direttore amministrativo.
2. La Giunta e' convocata dal Presidente e svolge attivita' di istruttoria per le pratiche di particolare complessita' di competenza del consiglio. Segue e monitora costantemente, riferendone se del caso al consiglio, l'andamento delle attivita' dell'amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare alla giunta ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nel presente articolo.

 
Art. 10.
Rettore

1. Il Rettore dura in carica sei anni accademici.
2. 11 Rettore:
a. esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente;
b. riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica svolta e programmata nell'Universita';
c. convoca e presiede il corpo accademico ed il Senato Accademico;
d. cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
e. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
f. infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g. esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Il Rettore puo' nominare Prorettore uno dei professori ordinari dell'Universita' con funzione di supplenza del Rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore o, in mancanza, dal Decano.
4. Il Rettore puo' altresi' delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'Universita'. Al Rettore viene riconosciuta un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.
5. Il Rettore puo' essere coadiuvato da un manager didattico di Ateneo scelto dal Rettore stesso tra i professori di ruolo dell'Universita'. Il manager supporta il Rettore nella progettazione e nell'azione di implementazione ed organizzazione della vita didattica, e puo' essere delegato a tenere i rapporti con i dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche attivita'. Il manager, inoltre, puo' ricevere di volta in volta dal Rettore ulteriori deleghe relative all'attuazione della programmazione e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo.

 
Art. 11.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, dai direttori di dipartimento, dal manager didattico se nominato e da un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento.
2. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo. La perdita della qualita' di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentra il primo dei non eletti. I rappresentanti degli studenti non esprimono parere in tema di procedimenti disciplinari e non partecipano alle sedute nelle quali il Senato Accademico e' chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.
3. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.
4. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario, applicabili alle libere Universita'.
5. In particolare il Senato Accademico:
a. contribuisce, con pareri e proposte, alla definizione dei piani strategici e dei piani di sviluppo dell'ateneo;
b. propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture di didattica e/o di ricerca dell'Universita';
c. esprime parere in ordine all'attribuzione, ad ogni dipartimento, dei posti di professore di ruolo, di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione;
d. approva, su proposta delle competenti strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo, nonche' i regolamenti di Ateneo riguardanti la didattica e la ricerca;
e. valida e rende operative le deliberazioni dei consigli di dipartimento circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno all'attivita' didattica nell'ambito dei budget a tal fine assegnati ai dipartimenti dal Consiglio di amministrazione;
f. esprime parere in ordine all'istituzione, attivazione e disattivazione di centri interuniversitari e in ordine alle proposte di cooperazione con enti nazionali ed internazionali;
g. esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine ai corsi di studio da istituire e attivare o da disattivare;
h. delibera, su proposta dei dipartimenti, l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e dei master universitari;
i. propone, sentita la struttura didattica competente, il conferimento di lauree ad honorein ed altri titoli accademici e l'attribuzione di borse di studio, premi o riconoscimenti per il merito;
j. approva il codice etico e assume le conseguenti deliberazioni in caso di violazione dello stesso.
6. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di Ateneo occorre la maggioranza assoluta.

 
Art. 12.
Corpo Accademico

1. Il corpo accademico e' composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori dell'Universita' ed e' presieduto dal Rettore, il quale puo' consultarlo per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Universita'.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

 
Art. 13.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' composto dagli studenti che siedono nei consigli di dipartimento e nel Senato Accademico. E' organo di consulenza del Rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, parere su specifici argomenti.
2. il consiglio esprime al Rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.

 
Art. 14.
Nucleo di Valutazione

1. L'Universita' promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale, in merito alla qualita' della didattica e della ricerca, nonche' dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi.
2. E' istituito il nucleo di valutazione interna dell'Universita' con il compito di verificare il II) corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalita' di cui al presente/statuto, nonche' di svolgere ogni altro compito attribuito dalla normativa vigente.
3. Il nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attivita' didattica. Trasmette ogni anno al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario una relazione sull'attivita' dell'Universita'.
4. Il nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per migliorare il livello di qualita' di efficienza e efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico amministrativa.
5. Il nucleo e' composto da:
a. cinque membri, prevalentemente esterni all'ateneo, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, e dura in carica tre anni. I membri del nucleo di valutazione possono essere confermati nella carica per una sola volta;
b. da un rappresentante degli studenti, nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, scelto tra i componenti del consiglio degli studenti.

 
Art. 15.
Titoli e attivita' didattica

1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
a. laurea;
b. laurea magistrale;
c. master universitario di primo e di secondo livello;
d. diploma di specializzazione;
e. dottorato di ricerca.
2. L'Universita' rilascia altresi' diplomi di perfezionamento e ogni altro titolo di formazione anche professionalizzante che sia consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti dei corsi di studio. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.
4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

 
Art. 16.
Corsi di Master di I e II livello

1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di I e II livello nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

 
Art. 17.
Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato sono di norma istituiti e attivati su proposta, anche congiunta, dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, e nel rispetto della normativa vigente, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione.
2. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di dottorato nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

 
Art. 18.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono i dipartimenti, le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di ricerca interateneo, i centri di ricerca, anche interdipartimentali, i centri di servizio e la business school.
2. Tali strutture sono istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. Il Rettore, d'intesa con il Senato Accademico, convoca periodicamente i direttori dei dipartimenti e centri di ricerca per promuovere il coordinamento delle attivita' di ricerca e la condivisione delle informazioni.

 
Art. 19.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono preposti all'organizzazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e formative e dell'attivita' di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi.
2. I dipartimenti sono costituiti per settori scientifici e disciplinari omogenei per oggetto e per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo presso l'ateneo.
3. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
4. La proposta di istituzione contiene:
a. l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
b. gli obiettivi scientifici e il progetto didattico;
c. il piano delle risorse necessarie.
5. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori di prima fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; dei ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
6. Con riferimento ai corsi di studio interdipartimentali, fino alla istituzione di specifici dipartimenti che ne governino le attivita', il Senato Accademico individua il Dipartimento di afferenza.
7. La gestione amministrativa dei dipartimenti e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.

 
Art. 20.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a. il direttore del dipartimento;
b. il consiglio di dipartimento.

 
Art. 21.
Direttori di Dipartimento

1. I direttori dei dipartimenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia, su designazione del consiglio di dipartimento nella sola componente dei professori di prima e seconda fascia, con le modalita' stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. Il direttore convoca e presiede il dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere, coordina la predisposizione della documentazione concernente l'attivita' di ricerca del dipartimento ai fini della valutazione istituzionale ed esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

 
Art. 22.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del consiglio i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali. Il consiglio di dipartimento esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.
2. Il rappresentante degli studenti e' eletto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al dipartimento con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualita' di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonche' delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.
3. I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di dipartimento concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonche' alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.
4. Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.

 
Art. 23.
Corsi di Studio

1. Nei dipartimenti comprendenti piu' corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di studio, composti da tutti i professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il corso, nonche' da un rappresentante degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalita' stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualita' di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti.
2. Il Presidente del corso di studio e' nominato dal consiglio di dipartimento, su proposta del direttore del dipartimento, tra i professori di ruolo. La durata della carica e' di tre anni ed e' rinnovatile.
3. Il consiglio di corso di studio esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:
a. coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;
b. esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;
c. formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo interessati;
d. propone al consiglio di dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

 
Art. 24.
Scuole

1. Le scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni.
2. L'attivazione e la disattivazione delle scuole sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.
4. Il Direttore, fatte salve specifiche disposizioni di legge, e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra professori universitari delle aree scientifiche di riferimento o esperti di alta qualificazione professionale. Il Direttore, il cui mandato dura tre anni, puo' essere confermato una sola volta, salvo l'esistenza di esigenze accertate dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 25.
Centri di ricerca interateneo

1. Per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale, uno o piu' dipartimenti possono proporre l'istituzione, con uno o piu' dipartimenti di altri atenei, di centri di ricerca interateneo.
2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, e' approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

 
Art. 26.
Centri di ricerca

1. Per le attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, puo' deliberare la costituzione di centri di ricerca.
2. Con delibera del Consiglio di amministrazione viene approvato il regolamento del centro di ricerca, che individua, tra l'altro, le strutture organizzative. Il centro presenta annualmente al Senato Accademico, ai fini della valutazione, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il Senato puo' proporne la soppressione.
3. La gestione amministrativa dei centri di ricerca e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.

 
Art. 27.
Centri di servizio

1. Onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica, nonche' per le proprie esigenze organizzative, mediante l'uso di dotazioni, l'Universita' puo' istituire centri di servizio di Ateneo anche interdipartimentali.
2. I centri di servizio, per l'esercizio delle proprie attivita', possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attivita' di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attivita' per conto terzi e qualsiasi attivita' connessa con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui dispongono.
3. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento e la soppressione dei centri di servizio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico ed emanato dal Rettore.
4. La gestione amministrativa dei centri di servizio e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.

 
Art. 28. Centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca di ateneo
scienza nuova

1. E' istituito il «centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca di Ateneo Scienza nuova».
2. In conformita' con il proprio regolamento, che disciplina altresi' la composizione e il funzionamento dei relativi organi, il centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca Scienza nuova persegue le seguenti finalita' istituzionali:
a. fornire la disponibilita' di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento delle loro attivita' di ricerca;
b. supportare con attivita' di studio e di documentazione i dipartimenti, nei diversi ambiti della ricerca; e delle opportunita' legate alle iniziative nazionali e internazionali private o pubbliche rivolte a favorire le progettualita' di ricerca, eventualmente in rete con altri centri di ricerca. Tali attivita' riguardano anche la ricerca di qualificate partecipazioni di enti o aziende;
c. supportare l'avvio di progetti e nuove ricerche, nonche' il reperimento di finanziamenti agevolati sia da enti pubblici sia da aziende, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalita' di interesse dell'Universita';
d. diffondere tra personale docente e ricercatore dell'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa le conoscenze tecnologiche aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche;
e. fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici o privati, nel rispetto delle norme previste dallo statuto e dal regolamento di Ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario.
3. La gestione amministrativa del centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca di Ateneo Scienza nuova e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.

 
Art. 29.
Business school

1. E' istituita una business school che, nel rispetto del proprio regolamento interno, persegue i seguenti obiettivi:
a. costruire partnership di progetto tra l'Universita' e le imprese;
b. costruire progetti e percorsi per studenti e laureati che si propongono ai livelli superiori e piu' avanzati della formazione,
2. L'attivazione della business school e' contestuale all'emanazione del suo regolamento, approvato con decreto del Rettore, sentiti Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione.

 
Art. 30.
Professori e ricercatori

1. Le attivita' formative sono svolte dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai professori straordinari e da professori a contratto.
2. Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso ovvero titolari di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
3. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori cli ruolo di altre Universita', o studiosi cultori della materia. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

 
Art. 31.
Trattamento giuridico ed economico

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e tenuto conto della natura giuridica di Universita' non statale del Suor Orsola Benincasa, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'ateneo le norme di legge sullo stato giuridico, sul trattamento economico, di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle Universita' statali.

 
Art. 32.
Collegio di Disciplina

1. istituito collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il collegio e' composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno. E' costituito da sei componenti effettivi e da due supplenti, di cui due effettivi ed un supplente eletti tra il personale docente a tempo pieno dell'ateneo, direttamente da tutto il corpo accademico dell'Universita' Suor Orsola Benincasa e quattro effettivi ed un supplente designati dal Senato Accademico tra docenti esterni all'ateneo. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale.
3. La partecipazione al collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita', rimborsi spese.
4. Il collegio di disciplina dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un Presidente tra i componenti effettivi; il mandato di componente del collegio e' rinnovatile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o piu' componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta.
6. Il collegio, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio o del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
9. Spetta al decano l'avvio e la gestione del procedimento disciplinare nei confronti del Rettore secondo le norme di cui al presente articolo.

 
Art. 33.
Principi del sistema organizzativo, gestionale e contabile

1. L'organizzazione amministrativa dell'Universita' si fonda sul principio dell'unita' dell'ateneo e della sua autonomia organizzativa, negoziale e patrimoniale.
2. La struttura organizzativa e l'operativita' amministrativa, gestionale e funzionale dell'Universita' sono disciplinate in modo rispondente alla complessita' dell'attivita' istituzionale, all'articolazione dell'ateneo e alla specificita' dei suoi ambiti di intervento.
3. Il sistema organizzativo, gestionale e contabile dell'Universita' si conforma ai principi di:
a. autonomia funzionale;
b. trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
c. efficienza, efficacia ed economicita' della gestione;
d programmazione della gestione e dell'impiego delle risorse;
e. monitoraggio dell'equilibrio finanziario;
f. utilizzo del sistema budgettario per centri di costo e di responsabilita';
g. attribuzione di specifiche competenze e responsabilita' alle singole articolazioni della struttura amministrativa;
h. valutazione della qualita' e dell'efficienza dei servizi forniti e delle prestazioni rese.
4. Le modalita' della gestione finanziaria ed amministrativa sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' approvato dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 34.
Budget e bilancio di esercizio

1. Il budget e il bilancio di esercizio vengono redatti sulla base della normativa vigente.
2. Il budget e il bilancio di esercizio vengono predisposti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 35.
Tasse e contributi universitari

1. Le tasse universitarie sono fissate dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti normative.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' determinare, armo per anno, ulteriori contributi per i servizi speciali.

 
Art. 36.
Personale amministrativo

1. L'approvazione del sistema organizzativo, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico-amministrativo sono di competenza del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare di utilizzare personale dell'Ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.

 
Art. 37.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformita' alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili.
2. Egli e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
3. Il direttore amministrativo svolge tutti i compiti assegnatigli dai regolamenti dell'Universita'.

 
Art. 38.
Collegio dei revisori

1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione, su designazione del Consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio. I componenti del collegio dei revisori possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.
2. La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

 
Art. 39.
Rapporto con ente promotore e Fondazione Pagliara

1. L'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'Universita', secondo la sua espressa disposizione statutaria, i locali per attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede e per quanto di sua proprieta', l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli.
2. La fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta Universita', per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.
3. L'Universita' puo' concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.

 
Art. 40.
Comitato per le pari opportunita', contro le discriminazioni
e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia

1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.
2. A questo fine e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il «comitato per le pari opportunita', contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia», la cui composizione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 41.
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa dell'Universita' e' affidato, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.

 
Art. 42.
Modifiche di statuto

1. Il presente statuto puo' essere modificato con voto successivo e a maggioranza assoluta del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione. La relativa iniziativa compete al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Rettore ovvero ad almeno due direttori di dipartimento o due membri del Consiglio di amministrazione.

 
Art. 43.
Norme transitorie e finali

l. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con riferimento all'art. 19, in fase di prima applicazione sono istituiti i seguenti dipartimenti:
a. Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione;
b. Dipartimento di scienze umanistiche;
c. Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche.
3. Le clausole di incompatibilita' o non rieleggibilita' previste dal presente statuto decorrono dall'entrata in vigore della piu' recente modifica dello stesso. Ai fini delle ineleggibilita' previste dal presente statuto non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.
4. Il presente statuto, composto da 22 pagine, numerate dal n. 1 al n. 22, e' conforme al suo originale agli atti di questa amministrazione.