Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2024, n. 72
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 33, 34, 50 e 52;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e successivi, disciplinanti l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2020;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali marittimi, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Considerato che, a norma del comma 6 dei suddetti articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e della prova di fine corso;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, e successive modificazioni;
Udito il parere n. 1573 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 novembre 2023;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2862 in data 15 marzo 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, qualora ad esito delle procedure selettive interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ».
(Omissis)».
- Si riporta il testo degli artt. 33, 34, 50 e 52 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252):
«Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco). - 1.
Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui
all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti,
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di
aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per
titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa
emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di
pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in
prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso
avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il
suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto
con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.».
«Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco). -
1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di
cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti,
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso
pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA)
rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European
Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del
fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta
il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non
supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni
rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.».
«Art. 50 (Concorsi pubblici per l'accesso alle
qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di
nautico di macchina vigile del fuoco). - 1. Qualora ad
esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo
49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei
nautici di macchina, puo' avvenire mediante concorso
pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali marittimi individuati con
decreto del Capo del Dipartimento;
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di
coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina
allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in
quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici
previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di
coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di
macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso di formazione
necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente,
di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in
prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in
prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso
di formazione necessario per il rilascio del brevetto di
cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto
corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con
l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie
finali; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.».
«Art. 52 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco). - 1. Qualora
ad esito della procedura selettiva interna di cui
all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso
qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori puo' avvenire
mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali di sommozzatore
professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei
individuati con decreto del Capo del Dipartimento;
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori
allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in
quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici
previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori
allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso di formazione
necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova
sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di
formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui
al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso
avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con
l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della
Commissione del 19 dicembre 2018 (Modifica del regolamento
(UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE)
2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10
gennaio 2019, n. L8).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137.
- La Sezione II del titolo II (Reclutamento) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), concerne l'Accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2015, n.
301.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 33, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
alle premesse.
 
Allegato A
(articolo 6)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(articolo 16)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
(articoli 22, 25, 26, 28)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
(articoli 32, 35, 36, 38)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
(articoli 42, 45, 46, 48)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c), sono accertati ai sensi dell'articolo 8.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un direttivo, che espleta funzioni operative, da due piloti di aeromobile istruttori e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
 
Art. 4

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 5

Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di pilotaggio della categoria di aeromobili oggetto del concorso, come individuate nell'allegato A, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle prove motorio-attitudinali e' dato dalla media delle votazioni ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10 (sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in trentesimi.
5. La prova di pilotaggio e' volta ad accertare le capacita' di eseguire procedure normali, anormali e di emergenza su simulatore di volo rappresentativo della categoria di aeromobili oggetto del concorso nonche' la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione. La prova di pilotaggio si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di pilotaggio e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
 
Art. 6

Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata, e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
 
Art. 7

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini, comunque
denominate, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie
delle riserve previste dal bando.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e
678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di
ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di
preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati,
degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per
ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi
inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie,
degli esercenti la professione di assistente sociale e
degli operatori sociosanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della
propria attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove
non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del
servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano
nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di
collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.».
 
Art. 8

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita' di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 195-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2020, n. 66:
«Art. 195-bis (Istituti di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare). - 1. Gli Istituti di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle
dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e
svolgono le seguenti attivita':
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi
di navigazione aerea del personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del
Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al
conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e
straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai
servizi di navigazione aerea del personale di cui alla
lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati
aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti
dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare
ovvero previsti nella normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono
esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze
armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o
civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di
idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per
il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di
cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente
acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o
funzionario medico della Forza armata o di polizia a
ordinamento militare o civile di appartenenza
dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.
3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo
sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la
periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il
personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle
visite mediche per l'accertamento del mantenimento
dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea.».
 
Art. 9

Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo dei piloti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, i piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di pilota di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore di volo o su dispositivo di addestramento. La prova orale verte sulle materie del corso ed e' finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due piloti istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di pilota di elicottero o di pilota di aereo del Corpo nazionale.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 33, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487si veda nelle note
all' art. 7.
 
Art. 10

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al volo o al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 9, comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 9, comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 9, comma 9;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dal corso avanzato per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o del corso avanzato, salvi i casi di assenza o inidoneita' temporanea al volo dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o inidoneita' temporanea al volo dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 239, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando
la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo
53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del
servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di
comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una
disposizione di servizio commette infrazione disciplinare
ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro
ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei
mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
(Omissis)».
 
Art. 11

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito delle procedure selettive interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 34, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 12

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 35 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c), sono accertati ai sensi dell'articolo 18.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 13

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un direttivo che espleta funzioni operative, da due specialisti di aeromobile istruttori e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
 
Art. 14

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 15

Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, come individuate nell'allegato B, parte II, nonche' da una prova di manutenzione aeronautica della categoria di aeromobili oggetto del concorso.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle prove motorio-attitudinali e' dato dalla media delle votazioni ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10 (sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in trentesimi.
5. La prova di manutenzione aeronautica e' volta ad accertare la capacita' di eseguire ispezioni e riparazioni sulla categoria di aeromobili oggetto del concorso nonche' la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova di manutenzione aeronautica si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di capacita' di manutenzione aeronautica e' attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
 
Art. 16

Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validita'.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
 
Art. 17

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
nelle note all' art. 7.
 
Art. 18

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 17, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo, in qualita' di componente dell'equipaggio fisso di volo, e' effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attivita' di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 195-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note
all'art. 8.
 
Art. 19

Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendio, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova orale verte sulle materie del corso ed e' finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 34, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all' art. 7.
 
Art. 20

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 19 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 19, comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 19, comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 19, comma 9;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note
all'art. 10.
 
Art. 21

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 22

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 21, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 28.

Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 50, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 23

Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
 
Art. 24

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 25

Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali, come individuate nell'allegato C, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
 
Art. 26

Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
 
Art. 27

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 27:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda
nelle note all'art. 7.
 
Art. 28

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 27, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato C, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 29

Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di coperta allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di coperta.

Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 50, comma 4 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 30

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 29 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 29, comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 29, comma 9;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 29, comma 10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 239, comma 1 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note
all'art. 10.
 
Art. 31

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 32

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 31, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato D, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 38.

Note all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
 
Art. 34

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 35

Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova di conoscenza degli impianti di unita' navali, come individuate nell'allegato D, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza degli impianti di unita' navali e' diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione di sistemi di propulsione e di impiantistica di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
 
Art. 36

Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato D, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
 
Art. 37

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 37:
- Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 38

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 37, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato D, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 39

Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di macchina.

Note all'art. 39:
- Per il testo dell'art. 50, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 40

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 39 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 39, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 39, comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 39, comma 9;
e) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 39, comma 10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note
all'art. 10.
 
Art. 41

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 42

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 41, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 36 anni;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato E, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali di sommozzatore individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 48.

Note all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 43

Commissione esaminatrice del concorso

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
 
Art. 44

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, della lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica inerenti l'attivita' subacquea.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 45

Prove di esame del concorso

1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, nonche' da una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea, come individuate nell'allegato E, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di 4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30 (venti/trentesimi).
3. La prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea e' diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche che regolano le attivita' in ambienti iperbarici, tipici del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30 (quattro/trentesimi).
 
Art. 46

Titoli

1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali e' preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio piu' alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo piu' elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
 
Art. 47

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.

Note all'art. 47:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 48

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale

1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 47, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici, secondo le modalita' individuate nell'allegato E, parte V.
3. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica allo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneita' psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 49

Corso di formazione e graduatoria finale

1. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 e' articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di sommozzatore, della durata non inferiore a 18 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, puo' svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i sommozzatori allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata e' articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere subacqueo e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in ambienti iperbarici e di soccorso acquatico di superficie.
9. Durante la fase avanzata gli allievi sostengono verifiche periodiche, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. Le verifiche sono valutate in decimi dalla commissione di cui al comma 11, secondo i criteri individuati al comma 10. Il punteggio delle verifiche periodiche e' espresso in trentesimi ed e' dato dalla media dei valori dei punteggi di ciascuna verifica teorica, pratica e attitudinale, opportunamente riparametrati in trentesimi.
10. Al fine del superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche. Inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Al termine della fase avanzata, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova orale ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova orale ha per oggetto le materie trattate nella fase avanzata.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento e' nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche periodiche e dell'esame finale. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed e' composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti sommozzatori formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova orale dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. Il punteggio della fase avanzata risulta dalla media del voto dell'esame finale e delle verifiche periodiche.
14. La commissione di cui al comma 11, sulla base del punteggio di cui al comma 13, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
15. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di sommozzatore.

Note all'art. 49:
- Per il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 50

Dimissione ed espulsione dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 49 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non e' riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 49, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 49, comma 6;
d) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 49, comma 10;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 49, comma 10;
f) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata della fase teorico-pratica, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita', e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso;
g) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per un numero di giorni, non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso;
h) e' stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per un numero di giorni, consecutivi, superiore al cinque per cento dei giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso e i casi di assenza determinata da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Note all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note
all'art. 10.
 
Art. 51

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1844