Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 maggio 2024
Adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard;
Visto il medesimo l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 che, alla lettera f), nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di Governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), primo e secondo periodo, della legge n. 232 del 2016 in base al quale il fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), terzo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), dal quinto al settimo periodo, della legge n. 232 del 2016, in cui si prevede che l'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, laddove si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 - vale a dire quando l'intesa e' espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato;
Visto il decreto del vice Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2024, con il quale sono state approvate la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2023;
Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 23 ottobre 2023;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento ai sensi del citato terzo periodo del comma 5-quater, dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede la trasmissione dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa;
Considerato che, in data 23 ottobre 2023, sono state approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard le capacita' fiscali ai sensi del richiamato art. 1, comma 449 lettera c) della legge n. 232 del 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 18 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1
Adozione della stima delle capacita' fiscali 2024 rideterminata
tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento.

1. Con il presente decreto viene adottata la stima della capacita' fiscale per singolo comune per l'anno 2024, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle medesime capacita' fiscali.
2. Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e' indicata la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e nell'allegato B, anch'esso parte integrante del presente decreto, e' contenuta la relativa nota tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2024

Il Vice Ministro: Leo
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard

Seduta del 23 ottobre 2023

Capacita' fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario

Nota tecnica

L'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge n. 133/2014 dispone che "le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento".
La presente nota, sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), illustra le procedure adottate per l'aggiornamento all'anno 2021 della base dati utilizzati ai fini della stima della capacita' fiscale per l'anno 2024 dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO). Questo aggiornamento e' stato effettuato in coerenza con i criteri di stima di cui alla Nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni standard (CTFS) nella seduta del 27 febbraio 2023, cui si rinvia per ogni dettaglio.
La precedente stima della capacita' fiscale, utilizzata per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno 2023, e' stata effettuata a partire dalla base dati dell'anno 2019. Tenuto conto degli effetti distorsivi conseguenti all'utilizzo dei dati relativi all'anno 2020 fortemente influenzati dalla crisi pandemica, si e' ritenuto di aggiornare la base dati di riferimento direttamente all'anno 2021, sia pure con le cautele che saranno illustrate nei prossimi paragrafi della presente nota tecnica.

1. La stima della capacita' fiscale dei Comuni

Per capacita' fiscale si intende il gettito potenziale che un ente puo' generare in ragione della propria base imponibile data un'aliquota legale, definita anche come aliquota standard. In altre parole, la capacita' fiscale e' quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni (cd "sforzo fiscale"). La metodologia di stima della capacita' fiscale e' dunque la procedura attraverso cui le entrate dei Comuni sono depurate da quelle componenti che dipendono dallo sforzo fiscale, in termini di scelte autonome degli amministratori locali.
Date queste premesse, per stimare la capacita' fiscale si considerano le entrate proprie delle Amministrazioni comunali. In particolare, rientrano nella definizione della capacita' fiscale specifiche voci relative alle entrate tributarie ed extra-tributarie; non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacita' fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attivita' finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro.
Quindi, le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacita' fiscale si riferiscono a due principali tipologie:
1. Entrate tributarie. Rientrano in questa categoria: i) l'IMU (Imposta Municipale Propria); ii) l'Addizionale Comunale IRPEF; iii) le imposte e tasse minori (ad es. la Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (1) , l'Imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'Imposta di soggiorno e di sbarco (2) ).
2. Entrate extra-tributarie. Rientrano in questa categoria: i) la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (3) ; ii) i proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti.
La capacita' fiscale puo' essere stimata con diversi metodi. Un primo metodo e' il Representative Tax System (RTS): la determinazione della capacita' fiscale e' basata sull'applicazione della normativa fiscale standard alle basi imponibili di ciascun Comune. L'estrema accuratezza della metodologia di calcolo che consente, per ogni tributo assegnato al governo locale, di separare la parte di gettito attribuibile alla componente strutturale da quella imputabile allo sforzo fiscale dell'ente e' il vantaggio principale del metodo RTS. La necessita' di disporre di informazioni puntuali e analitiche sia sulle basi imponibili sia sulle aliquote e' invece lo svantaggio principale.
Un metodo di standardizzazione delle entrate alternativo al RTS e' il Regression-based Fiscal Capacity Approach (RFCA), basato su tecniche econometriche utili, in particolare, quando non sono fissate le aliquote legali e/o non e' facile quantificare la base imponibile. In questi casi le metodologie econometriche forniscono stime affidabili poiche' possono cogliere una serie di peculiarita' delle realta' locali (includendo un ampio set di variabili di controllo) e consentono di monitorare l'evoluzione temporale delle basi imponibili e dei gettiti standard.
Le principali ragioni a sostegno della metodologia RTS sono prevalentemente connesse a ragioni di efficienza e attendibilita' delle stime. Essa e' una soluzione preferibile rispetto all'alternativa di stime di tipo statistico-econometrico quando: (a) le basi imponibili dei singoli tributi sono definite e misurabili in maniera analitica su tutto il territorio; (b) la normativa fiscale specifica le aliquote/detrazioni/esenzioni applicabili a ciascuna base imponibile. In tali circostanze, la metodologia di calcolo puntuale del gettito standard, riferito a uno o piu' tributi, coniuga l'esigenza di ricostituire l'entita' delle risorse fiscali a disposizione degli enti locali con la necessita' di separare le componenti strutturali del gettito da quelle che dipendono dalle scelte di politica fiscale, in altre parole dall'entita' del loro sforzo fiscale.
Per la stima in esame della capacita' fiscale, il metodo RTS e' stato applicato all'IMU e all'Addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che per entrambi i tributi e' possibile determinare analiticamente il gettito standard. Infatti, la normativa stabilisce (per l'IMU) aliquote legali e consente di definire con certezza un'aliquota standard; inoltre, esistono dati attendibili sulle basi imponibili, come sara' illustrato in dettaglio nei paragrafi che seguono.
Invece, per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, che concorrono alla stima della capacita' fiscale residuale e per le quali le basi imponibili e le aliquote/tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacita' fiscale e' basata su stime econometriche (metodo RFCA).

2. Sintesi dei risultati dalle stime della capacita' fiscale 2024

La stima della capacita' fiscale 2024 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, al netto della componente rifiuti, risulta pari a 19.119.067.918 euro, con una differenza di circa 131,5 milioni rispetto alla stima utilizzata per il riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023. La Tabella 1 ne riporta i dettagli:

Tabella 1: Capacita' fiscale 2024 per i Comuni RSO

+-----------------------+-----------------------------+
|IMU | 11.935.991.797|
+-----------------------+-----------------------------+
|Tax gap | 326.099.379|
+-----------------------+-----------------------------+
|Addizionale comunale | |
|all'Irpef | 2.839.350.581|
+-----------------------+-----------------------------+
|CFR | 4.017.626.160|
+-----------------------+-----------------------------+
|CF TOTALE senza | |
|componente rifiuti | 19.119.067.918|
+-----------------------+-----------------------------+
|Componente rifiuti | 6.706.797.708|
+-----------------------+-----------------------------+
|CF TOTALE | 25.825.865.626|
+-----------------------+-----------------------------+
| | valori in euro|
+-----------------------+-----------------------------+

Per ciascuna componente riportata nella Tabella 1, nei capitoli successivi viene illustrata la procedura di aggiornamento della base dati di stima della capacita' fiscale.
La stima considera l'anagrafica dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario esistenti al 1° gennaio 2023 (6.562 enti) e include la stima relativa ai Comuni di Bardello con Malgesso e Bregano e di Moransengo-Tonengo, istituiti per fusione dal 1 gennaio 2023.
Secondo quanto deliberato dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini del riparto del fondo di solidarieta' comunale, la componente rifiuti e' esclusa sia dalla stima dei fabbisogni standard sia da quella della capacita' fiscale. Pertanto, per il riparto del predetto fondo saranno utilizzati i coefficienti di riparto al netto della quota rifiuti.
Nell'Appendice si riportano specifiche distribuzioni su base territoriale e per fasce di popolazione relative alle varie componenti della capacita' fiscale 2024.

3. Stima del gettito standard dell'IMU

La nota metodologica, approvata dalla CTFS nella seduta del 27 febbraio 2023, ha illustrato l'aggiornamento della metodologia utilizzata per la stima del gettito standard IMU relativo alle varie categorie di immobili, effettuata applicando opportune procedure di standardizzazione del gettito effettivo relativo all'anno 2019 (4) .
In coerenza con le precedenti stime a metodologia invariata, si e' proceduto ad aggiornare all'anno 2021 (nuovo anno di riferimento) il solo valore standard per i fabbricati diversi dall'abitazione principale (e dai fabbricati produttivi classificati nella categoria D) che, rispetto al gettito complessivo IMU, ne rappresenta comunque la componente principale.
In particolare, i valori sopra indicati sono aggiornati mediante l'applicazione di un coefficiente che misura la variazione intervenuta tra l'anno 2019 e l'anno 2021 della base imponibile dei fabbricati diversi dall'abitazione principale (e dai fabbricati di categoria D) derivata dalle risultanze catastali.
Prudenzialmente il tasso di variazione stimato della base imponibile IMU viene considerato nella misura ridotta del 50% con l'applicazione di una opportuna procedura di correzione nei casi residuali di variazione della base imponibile che non trova riscontro nell'andamento effettivo del gettito (5) . Tale procedura di correzione ha riguardato solo 146 Comuni.
Risultano invece confermati i valori relativi alle altre componenti del gettito standard IMU, quali abitazione principale, immobili produttivi di categoria D, terreni, aree fabbricabili per i quali si rinvia alla precedente nota metodologica.
Rispetto alla stima della capacita' fiscale applicata per il riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023, il valore del gettito standard IMU rimane sostanzialmente invariato con un lieve aumento di circa 5,5 milioni di euro. Nel complesso il gettito IMU ad aliquota di base e' stimato in 11.935.991.797 euro, pari al 62,5% dell'intera capacita' fiscale al netto della componente rifiuti.

4. Stima del tax gap IMU

Il tax gap delle imposte immobiliari e' pari alla differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, entrambi valutati ad aliquota di base. Il gettito teorico ad aliquota di base e' calcolato a partire dalla banca dati catastale mentre il gettito effettivo ad aliquota di base e' determinato mediante la procedura di standardizzazione richiamata nel paragrafo precedente.
La stima del tax gap IMU prende in considerazione solo il gettito degli altri immobili diversi dalle abitazioni principali, dalle aree fabbricabili e dai terreni (6) .
In linea con i precedenti aggiornamenti della capacita' fiscale si conferma che il tax gap e' determinato nella misura prudenziale del 10%. Considerato che restano invariati i criteri metodologici, si ritiene di non procedere ad alcuna variazione rispetto alla precedente stima e l'ammontare del tax gap dell'IMU e' quindi determinato in 326.099.379 euro.

5. Stima dell'Addizionale comunale Irpef standard

Il gettito dell'addizionale comunale e' standardizzato applicando l'aliquota dello 0,4% alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF ("Reddito imponibile addizionale - ammontare in euro"). I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2022 e relative all'anno d'imposta 2021.
Nell'aggiornamento della base imponibile di riferimento all'anno d'imposta 2021 sono stati valutati i casi di 178 enti con variazioni significative ovvero anomale della base imponibile dell'addizionale comunale nel 2021 rispetto al 2019 e per 67 Comuni si e' applicata una procedura di correzione nei casi in cui la variazione non e' stata ritenuta strutturale (7) .
Nel complesso, per i soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, la stima del gettito standard dell'addizionale comunale e' pari a 2.839.350.581 euro, con un incremento di 99 milioni di euro rispetto alla stima dell'anno precedente.

6. Stima della capacita' fiscale residuale

La capacita' fiscale residuale (CFR) e' la misura del gettito standard relativa alle entrate tributarie "minori" e ad alcune entrate extra-tributarie che costituiscono una forma di entrata tipica dei Comuni sulla base di criteri di rilievo territoriale (8) . Per tali tipologie di entrate ("residuali") le basi imponibili e le aliquote non risultano determinabili e pertanto si applica una metodologia di tipo econometrico (RFCA). Il metodo RFCA consente di determinare, attraverso i coefficienti di regressione, i pesi di quei fattori che influenzano tali entrate. La CFR e' stata stimata applicando la metodologia definita per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2023 per la quale si rinvia alla nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023.
In particolare, la CFR di ciascun ente e' calcolata sulla base del seguente modello (9) che assume che tutti i Comuni esercitino uno sforzo fiscale pari alla mediana nazionale:
CFR in euro per abitante = 61,21 + 0,268% x (scostamento dalla mediana nazionale del reddito mediano disponibile) + 0,824% x (scostamento dalla media nazionale del reddito disponibile medio della fascia di popolazione/area geografica di riferimento) + 0,890% x (scostamento dalla mediana nazionale del valore medio complessivo degli immobili OMI al mq in stato normale) + 9,69 x (pendolari entranti per abitante) + 73,07 x (presenze turistiche, media giornaliera per abitante)
L'attuale stima della CFR prevede esclusivamente l'aggiornamento delle variabili utilizzate in fase di applicazione lasciando inalterata la metodologia sopra indicata.
Come per le altre componenti della Capacita' fiscale, l'aggiornamento delle variabili non considera l'anno 2020 che risulta fortemente influenzato dagli effetti conseguenti alla crisi pandemica. Pertanto, le variabili di riferimento sono state aggiornate, ove possibile, all'anno 2021 dopo averne valutato la robustezza ai fini della stima.
Le variabili in applicazione aggiornate all'anno 2021 sono le seguenti:
• popolazione residente al 31 dicembre;
• reddito mediano disponibile, in termini di scostamento dalla mediana nazionale (10) ;
• reddito disponibile pro capite medio della fascia di popolazione/area geografica di riferimento, in termini di scostamento dalla mediana nazionale;
• valore medio complessivo degli immobili OMI al mq in stato normale, in termini di scostamento dalla mediana nazionale.
E' stato invece valutato di confermare il valore delle presenze turistiche relativo all'anno 2019 al fine di neutralizzare possibili effetti distorsivi dovuti ad un calo non omogeneo dei flussi turistici registrato in modo particolare nella prima parte dell'anno per effetto della pandemia; tale riduzione, tuttavia, non e' ritenuta strutturale e pertanto si ritiene opportuno non considerarla nell'applicazione del modello (11) .
Aggiornate le variabili in applicazione, la stima della capacita' fiscale risulta di 3.666.959.224 euro con un incremento del 5,8% rispetto alla stima dello scorso anno.
Tra le voci di bilancio incluse nel perimetro delle entrate minori ma escluse dalla standardizzazione con il metodo RFCA rientrano i "Proventi da mense". Tali entrate, relative al servizio della mensa scolastica, rappresentano la compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale da parte dell'utenza, ossia una tariffa che dovrebbe essere esclusa dalla stima della capacita' fiscale. Tuttavia, la circostanza che i servizi individuali, finanziati anche da una tariffa, sono considerati nei fabbisogni standard richiede di assicurare un adeguato bilanciamento di tale fabbisogno dal lato della capacita' fiscale al fine di evitare effetti distorsivi sul riparto del Fondo di solidarieta' comunale.
Il servizio della mensa scolastica non e' assicurato in modo omogeneo da parte di tutti i Comuni e il relativo gettito standard e' determinato con una procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali, riportata nel box seguente:
Procedura di standardizzazione dei "Proventi da mensa"
In coerenza con quanto indicato nell'Appendice B della Nota metodologica approvata il 27 febbraio 2023, sulla base del metodo dei Fabbisogni standard per la funzione comunale Istruzione pubblica si calcola per ogni Comune il Fabbisogno standard mensa (FaS) pari al prodotto tra la variabile "Pasti forniti nella scuola infanzia, primaria e secondaria - Proclient", il coefficiente stimato in sede di definizione dei Fabbisogni standard Istruzione pubblica e la "Popolazione in eta' 3-14 anni".
Sulla base dell'incidenza dei "Proventi da mense" sulla spesa standard per il servizio, si determina la percentuale della compartecipazione standard da parte dell'utenza. Tale valore e' stato scelto pari alla mediana del rapporto percentuale tra "Proventi da mense" e FaS mensa ed e' variato per ogni ente in base allo scostamento del suo reddito disponibile mediano rispetto alla media del gruppo omogeneo di appartenenza. Applicando la compartecipazione mediana riparametrata per il reddito, si ottiene il fabbisogno standard da mensa netto, il cui coefficiente di riparto e' applicato al macro-budget di riferimento per determinare il gettito standard dei "Proventi da mense". In particolare, il macro-budget del gettito standard dei "Proventi da mense" viene determinato proporzionando il suo peso sul totale della capacita' fiscale al netto della componente rifiuti al peso che il FaS mensa ha nel totale dei fabbisogni standard, al netto della funzione rifiuti.
Si e' proceduto ad aggiornare all'anno 2021 i dati di stima del fabbisogno mensa, sopra indicati; al contrario, considerata la riduzione del gettito 2021 dei "Proventi da mensa", anche in conseguenza degli effetti della pandemia sulla frequenza scolastica, per il calcolo della compartecipazione mediana non si aggiorna il relativo valore che resta costante all'anno 2019.
Il valore mediano della compartecipazione cosi' calcolato e' pari a 61,03% (nella precedente stima risultava pari al 59,50%) variato poi per ciascun ente in base allo scostamento del suo reddito disponibile mediano rispetto alla media del gruppo omogeneo di appartenenza. In tal modo viene quindi aggiornato il coefficiente di riparto del fabbisogno mensa.
Il macro-budget del gettito standard dei "Proventi da mense", calcolato sulla base del procedimento sopra descritto, e' determinato in 310.162.562 euro con un incremento di circa l'1,5% rispetto alla stima dello scorso anno. Il valore complessivo e' ripartito tra i singoli enti sulla base dei coefficienti di riparto calcolati nel seguente modo:

Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1. i e' l'indice dei Comuni con il servizio mensa scolastica;
2. N e' il numero complessivo dei Comuni con il servizio mensa scolastica;
3. Ci e' la compartecipazione standard del Comune i-esimo pari alla compartecipazione standard variata per lo scostamento del reddito disponibile mediano del Comune rispetto alla media del gruppo omogeneo di appartenenza.
Considerando congiuntamente i "Proventi da mensa" e le altre entrate residuali, la CFR e' di 3.977.121.786 euro.
In coerenza con la Nota metodologica del 27 febbraio 2023, viene seguita la prudenziale regola di transizione che implica una applicazione graduale della nuova stima della CFR; in particolare, nella presente stima la CFR di ciascun ente e' determinata come media ponderata tra il valore risultante dalla nuova specificazione del modello al 67% e il valore della CFR stimata nell'anno 2021 (per il fondo di solidarieta' comunale 2022) al 33%. Con l'aggiornamento del prossimo anno invece l'intera capacita' fiscale residuale sara' determinata con la nuova specificazione del modello.
Per effetto dell'applicazione del regime transitorio la stima della CFR ("Proventi da mensa" e altre entrate residuali) e' rideterminata in 4.017.626.160 euro pari ad un incremento di 27,3 milioni di euro (+0,7%) rispetto al valore dello scorso anno, utilizzato per il riparto del fondo di solidarieta' comunale 2023.
7. Capacita' fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti

In merito alla stima della componente rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 449 - lett. c), della legge n. 232/2016, nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard ha approvato l'esclusione della componente rifiuti sia dai fabbisogni standard che dalla capacita' fiscale. In tal senso, per il riparto del gia' menzionato fondo saranno utilizzati i coefficienti di riparto al netto della quota rifiuti.
In linea con le precedenti stime si procede comunque ad una valutazione del valore standard della componente rifiuti applicando la medesima metodologia utilizzata negli anni passati.
La capacita' fiscale della componente rifiuti e' stimata in misura tale da avere sulla capacita' fiscale complessiva il medesimo peso che il fabbisogno del servizio smaltimento rifiuti ha sul totale dei fabbisogni (25,97%). La capacita' fiscale relativa al servizio smaltimento rifiuti risulta quindi quantificata in complessivi 6.706.797.708 euro e viene ripartita per ciascun ente sulla base dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard del servizio rifiuti.
(1) Fino all'anno 2020 la tassa per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche (TOSAP) era alternativa al canone per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche (COSAP). Dall'anno 2021 TOSAP, COSAP,
imposta sulla pubblicita' e canone sulla pubblicita' sono stati
sostituiti dal canone unico patrimoniale.

(2) Si evidenzia che il perimetro della capacita' fiscale ricomprende
l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco che fino
all'anno 2022 erano esclusi dalla stima.

(3) Include il COSAP.

(4) Si ricorda che risultano applicabili due metodi possibili per la
determinazione del gettito standard mediante il Representative
Tax System (RTS): il primo si riferisce all'applicazione
dell'aliquota standard alle basi imponibili, desumibili
direttamente dall'archivio catastale (criterio RTS del gettito
"teorico" standard) mentre il secondo consiste in una procedura
di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai
Comuni (criterio del gettito "effettivo" standard). In
considerazione di possibili errori/omissioni che potrebbero
riscontrarsi con l'applicazione del primo criterio, con la nota
metodologica approvata il 27 febbraio scorso si e' confermata la
scelta del secondo criterio (gia' applicato nelle precedenti
stime). In particolare, i potenziali errori sono di duplice
natura: (i) si possono registrare alcune incoerenze qualora il
gettito venga determinato su base catastale, dovute a eventuali
imprecisioni dei dati catastali (comunque di natura assolutamente
residuale); (ii) si rilevano inoltre possibili errori di natura
statistica nell'abbinamento con i dati dichiarativi per la
determinazione dell'utilizzo degli immobili ai fini della
distinzione tra abitazioni principali e non, effettuata con
l'utilizzo della banca dati integrata del Dipartimento delle
Finanze. Per tali ragioni risulta opportuno utilizzare il metodo
RTS basato sui dati del gettito effettivamente riscosso.

(5) La variazione di base imponibile catastale tra il 2019 e il 2021
e' stata confrontata con l'analoga variazione di gettito
effettivo riscontrata tra le due annualita'. La procedura di
correzione ha trovato applicazione nei casi di variazioni di
segno opposto (base imponibile e gettito) ovvero di ampia
differenza tra le due variazioni riscontrate. Peraltro,
particolare cautela e' stata posta nel confronto del gettito
effettivo considerato che nell'anno 2021, dopo l'unificazione
IMU-TASI, i versamenti IMU per i fabbricati diversi dalla prima
casa (codice tributo 3918) includono anche la quota TASI versata
separatamente nell'anno 2019. Pertanto, si e' proceduto in via
preliminare a rendere omogenei i dati di gettito delle due
annualita'.

(6) Il gettito IMU sulle abitazioni principali di lusso e'
trascurabile. Il gettito IMU delle aree fabbricabili e dei
terreni risulta non omogeneo tra i dati del catasto e quelli di
versamento.

(7) Per i Comuni che presentano un andamento anomalo del reddito
imponibile dell'addizionale comunale nel triennio 2019-2021, e'
stata valutata una correzione nella scelta del dato di gettito da
standardizzare. Per l'identificazione dei casi di scostamenti
positivi anomali del gettito standard add.com.Irpef (ACI) 2021
rispetto al gettito standard 2019 sono stati impiegati tre
criteri: • Comuni che presentano un incremento superiore al +10%;
• Comuni con ACI std 2021 pro capite maggiore della mediana pro
capite nazionale; • Comuni che presentano un incremento tra il la
base imponibile 2019 e quella relativa all'anno 2020 inferiore al
10% (in questo modo si escludono i Comuni il cui incremento
2021-2019 sia il risultato di un trend di crescita). Applicando
queste condizioni, si individuano 157 Comuni con possibile "picco
positivo" da valutare. Non essendo ancora disponibili i dati
dichiarativi dell'anno d'imposta 2022 e' stato effettuato un
confronto con l'andamento del gettito effettivo dei primi 8 mesi
dell'anno 2023 con quello del corrispondente periodo dell'anno
2022. Infatti, i versamenti acquisiti nel corrente anno si basano
sul saldo dell'addizionale dell'anno d'imposta 2022 mentre,
ovviamente, i versamenti dello scorso anno riflettono l'importo
dovuto nell'anno 2021. Nei casi in cui l'andamento effettivo del
gettito 2023 (anno d'imposta 2022), sia pure parziale, confermano
l'incremento di base imponibile riscontrato, si conferma la stima
del gettito standard determinata sull'anno d'imposta 2021.
Qualora invece l'andamento del gettito 2023 (anno d'imposta 2022)
e' in diminuzione per oltre il -5% rispetto a quello dell'anno
precedente, si presume prudenzialmente che il "picco positivo"
dell'anno 2021 non sia strutturale e prudenzialmente si considera
per la stima del gettito standard la base imponibile dell'anno
2019. Nei casi residuali in cui non si hanno dati di gettito
(perche' il comune non ha istituito il tributo) si effettua una
media del triennio 2019-2021. All'esito di tale procedura per 109
Comuni e' stata confermata la stima sulla base imponibile 2021
mentre per i restanti 48 enti e' stata applicata la procedura di
correzione (per 30 Comuni si considera la base imponibile 2019 e
per i restanti 18 Comuni si utilizza il criterio della media). Di
contro, una ulteriore procedura di controllo ha riguardato i
Comuni con "picchi negativi" ovvero i 21 enti che presentano una
riduzione superiore al 15% tra ACI std 2021 e ACI std 2019; anche
per tali Comuni e' stato quindi effettuato un confronto con i
dati dei versamenti. In particolare, se l'andamento del gettito
2023 (anno d'imposta 2022) e' inferiore rispetto a quello
dell'anno precedente, si ritiene confermato il trend decrescente
e si conferma la stima effettuata sulla base imponibile 2021.
Qualora invece l'andamento del gettito 2023 (anno d'imposta 2022)
risulti superiore a quello dell'anno precedente, si ritiene che
la riduzione riscontrata non sia strutturale e si applica la base
imponibile dell'anno 2019. Nei casi residuali in cui non si hanno
dati di gettito (perche' il comune non ha istituito il tributo)
si effettua una media del triennio 2019-2021. All'esito di tale
procedura per 19 Comuni e' stata applicata la procedura di
correzione (per 11 Comuni si considera la base imponibile 2019 e
per 8 Comuni si utilizza il criterio della media) mentre per i
restanti 2 enti e' stata confermata la stima sulla base
imponibile 2021.

(8) Le entrate residuali considerate per la stima di un gettito
standard sono: Imposta di soggiorno; Tassa occupazione spazi e
aree pubbliche; Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
sulle pubbliche affissioni; Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni; Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti. Queste voci di entrata sono depurate delle
seguenti entrate accertate: Proventi da energia, acqua, gas e
riscaldamento; Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani;
Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale;
Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri
materiali; Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti.

(9) Il modello econometrico e' stimato utilizzando un panel di dati
relativo agli anni dal 2016 al 2019.

(10) Le mediane nazionali delle rispettive variabili espresse in
termini di scostamento (reddito disponibile mediano, reddito
disponibile pro capite medio di fascia geo-demo e valore OMI)
non sono aggiornate nella procedura a metodologia invariata e
restano costanti all'anno di riferimento del modello
econometrico; di conseguenza, le mediane nazionali qui applicate
si riferiscono all'annualita' 2019.

(11) In coerenza con la metodologia approvata nella seduta del 27
febbraio 2023, la variabile "Pendolari in entrata" e' invece una
variabile time-invariant il cui valore e' fisso all'anno 2011.
 
Appendice

Parte di provvedimento in formato grafico