Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olanzapina, «Olanzapina Aurobindo».


Estratto determina AAM/PPA n. 400/2024 del 24 maggio 2024

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OLANZAPINA AUROBINDO, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:
confezioni:
«2,5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. N. 040429538 (base 10) 16KTZ2 (base 32);
«5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. N. 040429540 (base 10) 16KTZ4 (base 32);
«10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. N. 040429553 (base 10) 16KTZK (base 32).
Principio attivo: olanzapina.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (VA) - Italia.
Procedura europea: PT/H/0487/001-002,004/IA/033.
Codice pratica: C1A/2023/3183.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni sopracitate, e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate, e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR (medicinali soggetti a prescrizione medica)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.