Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 maggio 2024
Modifiche all'allegato 2 del decreto 4 agosto 2022, recante: «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito, anche PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Atteso che, in data 24 novembre 2023, la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);
Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e' stata adottata dal Consiglio UE - ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangements, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
Visto l'allegato riveduto della richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da successive modifiche e proposta di modifica, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» che, con una dotazione di 500 milioni di euro, mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa, prevedendo, con riferimento al milestone M2C4-24, da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano di azione e, con riferimento al target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;
Considerato che in base a quanto disposto dall'allegato 1 al predetto accordo denominato Operational Arrangements, concluso il 22 dicembre 2021, risultano essere associati ai summenzionati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:
M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022): «Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed; b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform; c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled»;
M2C2-25 (da raggiungere entro il T1 2026): «Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation for each of the revitalised orphan sites; b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved»;
Considerate, altresi', le ulteriori specifiche previste dal predetto allegato 1 agli Operational Arrangements, associate ai richiamati milestone e target, le quali prevedono:
per il milestone M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022): «The definition of the milestone "Identification of orphan sites" is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims at identifying the list of the "orphan sites soil" by IV Quarter 2021. The list will include the total surface»;
per il target M2C2-25 (da raggiungere entro il T1 2026): «The definition of the milestone "Identification of orphan sites" is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020»;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;
Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, prevede, altresi', che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive modificazioni, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Considerato che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (tabella A, cosi' come sostituita dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2023) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e individua (tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede, al comma 1, che, con proprio decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, e, al comma 2, che ai fini del medesimo piano si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, con cui e' stata istituita presso il Ministero della transizione ecologica un'apposita unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita';
Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, recante la «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Vista la nota EGESIF_14-0011-02 final del 27 agosto 2015, recante le «Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) n. 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra piu' amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 15 settembre 2021, con il quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza, stipulato il 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono rispettivamente gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, «Do no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente gli «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, n. 32, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, agli articoli 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n. 170;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagine 47-360);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonche' il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma 1, che, in materia di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Ministro per la disabilita' 9 febbraio 2022, recante la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, cosi' come introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», ai sensi del quale la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - indicazioni attuative»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante «Procedure finanziarie PNRR - modalita' di erogazione delle risorse PNRR e principali modalita' di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - sezione controlli milestone e target»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22 par. 2, lettera d), regolamento (UE) n. 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;
Viste le linee guida per i soggetti attuatori allegate allo strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il MASE;
Vista la nota prot. n. 127027/MATTM del 17 novembre 2021, con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4 del PNRR, precisando che «il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni" e' il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 ed e' disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di intervento ne' i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto»;
Vista la nota prot. n. 47874/MiTE del 20 aprile 2022, con la quale il Capo del Dipartimento dell'unita' di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari; cio' al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato nel sito istituzionale dell'allora Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, e' stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le ventuno regioni e province autonome (nello specifico: diciannove regioni e due province autonome);
Considerato che i siti orfani di cui al decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, e successive modificazioni, sono stati individuati attraverso un percorso di concertazione con le regioni e le province autonome avviato con nota prot. n. 80368/MATTM del 22 luglio 2021, con la quale la medesima Direzione generale ha chiesto alle regioni e le provincie autonome di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del PNRR relativa alla bonifica dei siti orfani (misura M2C4, investimento 3.4);
Considerato che l'elenco dei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, predisposto sulla base degli elenchi forniti dalle regioni e dalle province autonome, costituisce una milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17) per l'adozione del Piano di azione;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 23 febbraio 2022, n. 15, recante «Criteri di ammissibilita' degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e check-list di verifica»;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 27 settembre 2023, n. 336, recante criteri di ammissibilita' degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l'aggiornamento del Piano d'azione e check-list di verifica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR»;
Viste la nota prot. n. 111747/MiTE del 14 settembre 2022 e la nota prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022, con le quali la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alle regioni e alle province autonome, in qualita' di soggetti attuatori, di trasmettere le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;
Considerato che, in riscontro alle citate note prot. n. 111747/MiTE del 14 settembre 2022 e prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022, le Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto hanno comunicato una diversa superficie del suolo interessata dagli interventi, anche in conseguenza dell'eliminazione e/o della sostituzione di siti orfani indicati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;
Vista la nota prot. n. 57105/MASE dell'11 aprile 2023, con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha precisato che la modifica della superficie del suolo interessata dagli interventi rispetto a quella originariamente indicata comporta una modifica del Piano d'azione, avendo impatto sul conseguimento del target M2C4-25 («Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani»);
Considerato che, conseguentemente, la modifica della superficie del suolo interessata dagli interventi incide sul valore del target M2C4-25 di riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani e, pertanto, comporta la necessita' di modificare il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 secondo le modalita' di cui all'art. 12 del medesimo decreto;
Tenuto conto che le Regioni Lombardia, con nota prot. n. 61548 del 31 maggio 2023, acquisita al prot. 89107/MASE del 1° giugno 2023, e Piemonte, con nota prot. n. 121017 del 14 settembre 2023, acquisita in pari data al prot. 146053/MASE, hanno chiesto di poter utilizzare le risorse derivanti dallo stralcio di uno o piu' siti orfani per l'esecuzione degli interventi nei siti orfani rimanenti;
Vista la nota prot. n. 158934/MASE del 5 ottobre 2023, con la quale la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del medesimo Ministero, anche sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la nota prot. n. 201731/MASE del 7 dicembre 2023, con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in riscontro alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 265045 del 21 novembre 2023, ha preso atto che le richieste delle Regioni Lombardia e Piemonte non presentano particolari criticita' ed e', pertanto, possibile procedere alla rimodulazione del Piano d'azione;
Viste le note prot. n. 80206/MASE del 17 maggio 2023, prot. n. 205085/MASE del 14 dicembre 2023, prot. n. 205086/MASE del 14 dicembre 2023 e prot. n. 205078/MASE 14 dicembre 2023, con le quali la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in accordo con la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha chiesto alla Regione Abruzzo, alla Regione Campania, alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte, alla Regione Puglia e alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, di presentare apposita istanza di ammissione al finanziamento, completa delle informazioni dei singoli interventi e, per ciascuna modifica proposta al decreto ministeriale, di fornire opportuna giustificazione allegando eventuale documentazione a supporto;
Considerate le istanze di finanziamento, corredate della relativa documentazione, trasmesse dalle seguenti regioni:
Regione Abruzzo, prot. 230132 del 29 maggio 2023, acquisita in pari data al prot. 87075/MASE, e prot. 18055 del 17 gennaio 2024, acquisita in pari data al prot. 8449/MASE;
Regione Campania, prot. 328604 del 28 giugno 2023, acquisita in pari data al prot. 105630/MASE e nota acquisita al prot. 205493/MASE del 14 dicembre 2023;
Regione Liguria, prot. 670144 del 12 giugno 2023, acquisita in pari data al prot. 95819/MASE, prot. 68589 del 22 gennaio 2024, acquisita in pari data al prot. 11003/MASE;
Regione Lombardia, prot. 193417 del 22 dicembre 2023, acquisita al prot. 212131/MASE del 27 dicembre 2023;
Regione Piemonte, prot. 183802 del 20 dicembre 2023, acquisita al prot. 209763/MASE del 21 dicembre 2023;
Regione Puglia, prot. 65007 del 6 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. 21875/MASE;
Regione Veneto, prot. 65816 del 7 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. 23201/MASE;
Considerati gli esiti dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, sulla base del citato decreto direttoriale 27 settembre 2023, n. 336;
Preso atto, in particolare, che le modifiche proposte dalle suddette regioni garantiscono una superficie totale di suolo interessata dagli interventi di riqualificazione superiore al 70% della superficie del suolo dei siti orfani (target M2C4-25);
Considerato che e' opportuno sostituire integralmente l'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, benche' le modifiche apportate riguardino unicamente le istanze di finanziamento sopra riportate delle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto;
Acquisita la nota prot. n. 31563/MASE del 20 febbraio 2024, con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ad esito del processo di valutazione congiunta con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato, in base a quanto disposto nella citata circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, esprime sul presente provvedimento «parere positivo circa la coerenza programmatica e la conformita' normativa al PNRR e conferma la disponibilita' finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, e' inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1877
 
Allegato 1
Articolo 1, comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico