Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2024 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, la lettera a), del comma 2 dell'articolo 53;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 53, commi 6 e 11;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse finanziarie;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 644;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;
Considerati la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui al Codice mondiale antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA, nonche' gli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attivita' antidoping, con particolare riferimento alla necessita' di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di «Parigi 2024» nonche' in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di «Milano-Cortina 2026», sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonche' di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilita' delle societa' professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di universita' e ricerca e per il rafforzamento delle attivita' di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilita', in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il funzionamento
degli Organismi sportivi

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;
b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.».
2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti»;
2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.».
 
Allegato A

(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))

«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)
Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
===================================================================== |  Regione | Intervento | +==================+================================================+ | |Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento | |Lombardia |tracciati di gara | +------------------+------------------------------------------------+ | |Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di | |Lombardia |innevamento e cablaggio/cronometraggio | +------------------+------------------------------------------------+ | |Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a | | |servizio della venue di gara "Stelvio Alpine | |Lombardia |Centre" a Bormio (SO). | +------------------+------------------------------------------------+ |Lombardia |Livigno Snow Park | +------------------+------------------------------------------------+ | |Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di | |Lombardia |innevamento | +------------------+------------------------------------------------+ |Lombardia |Livigno Aerials & Moguls | +------------------+------------------------------------------------+
».
 
Allegato B

(di cui all'articolo 9, comma 1)

+---------------------------------------------------------+
|Destinatari della formazione |
+---------------------------------------------------------+
|Dirigenti e operatori del servizio sanitario |
|regionale/ASL |
+---------------------------------------------------------+
|Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori del collocamento mirato |
+---------------------------------------------------------+
|Personale dirigenziale della Regione |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori degli uffici territoriali INPS |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori delle direzioni regionali INAIL |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori dei Comuni |
+---------------------------------------------------------+
|Docenti referenti per il sostegno |
+---------------------------------------------------------+
|Professionisti degli ordini professionali dei medici, |
|degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti |
|sociali, dei fisioterapisti e degli educatori |
|professionali |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM |
+---------------------------------------------------------+
|Operatori delle associazioni del terzo settore |
+---------------------------------------------------------+
|Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali |
+---------------------------------------------------------+
|Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per |
|gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti |
+---------------------------------------------------------+

 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche). - 1. E' istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed e' l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge attivita' di controllo e vigilanza sulla legittimita' e regolarita' della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
3. La Commissione certifica la regolarita' della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruita' dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonche' delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi piu' urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformita' ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonche' di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle societa';
e) richiede alle societa' sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore legale dei conti, la societa' di revisione e i dirigenti delle societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o societa' sportive professionistiche, e propone alle Autorita' competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle societa' sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti e' effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, e' di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonche' con le societa' professionistiche. L'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonche' ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parita' di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennita' spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che e' organo della Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non puo' eccedere le trenta unita', di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unita', scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non puo' avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali. La Commissione puo' inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unita', nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali;
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette societa' professionistiche del relativo fatturato.
12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
 
Art. 3

Misure urgenti in materia di lavoro sportivo

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta la seguente: «f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva.»;
b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».
2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata.
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui»;
b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a. purche' deliberino sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilita' previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonche' dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».
 
Art. 4

Organizzazione di NADO Italia -
Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia

1. Per le finalita' della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonche' in conformita' alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attivita' urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, e' dotata di personalita' giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attivita' di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della societa' Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.».
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).
 
Art. 5

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le societa' professionistiche di calcio, nonche' di consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.».
2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;
b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) dopo l'Allegato 1, e' aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.
 
Art. 6
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita'

1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle universita', la specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le universita' possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita', al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7
Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita' per i possessori di titolo conseguito
all'estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita' dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita' dei docenti a tempo
determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita' e favorire la serenita' della relazione educativa tra studenti con disabilita' e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili puo' essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi', alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone
con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il
sostegno

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attivita' di cui al comma 1:
a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalita' della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) avvalendosi di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita' formative.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento puo' attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso e' rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:
a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative;
e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita';
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita' formative.
6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attivita' formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
 
Art. 10
Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per
l'anno scolastico 2024/25

1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016, nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non e' utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
 
Art. 11

Misure per l'integrazione scolastica
degli alunni stranieri

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma. La partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».
 
Art. 12

Mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici

1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilita' interregionale per tale anno scolastico puo' essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilita' per le operazioni di mobilita'. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilita' e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.».
 
Art. 13

Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».
2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 14

Disposizioni in materia di durata del servizio
all'estero del personale della scuola

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente decreto, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.
 
Art. 15

Disposizioni urgenti per lo svolgimento
delle attivita' di ricerca

1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
 
Art. 16
Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della
struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi
universitari

1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «cinque unita'» sono sostituite dalle seguenti: «tre unita'»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio