Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 aprile 2024 |
Concessione delle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonche' determinazione delle modalita' di operativita' delle stesse e delle modalita' di monitoraggio ai sensi del medesimo comma. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Visto l'art. 20-bis, primo comma, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che individua come destinatari dei contributi per la ricostruzione privata i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Visto l'art. 20-sexies, comma 3, del medesimo decreto-legge, il quale prevede che: «Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis nei territori di cui al medesimo art. 20-bis: a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa presentazione di perizia asseverata; d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale; h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; i) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis.»; Visto l'art. 20-septies, comma 4, primo periodo, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ai sensi del quale «Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione.»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Visto l'art. 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «I contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto art. 20-sexies, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo»; Visto l'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale, in alternativa a quanto disposto dal menzionato comma 435, «I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalita' del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.»; Visto l'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'art. 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; Visto l'art. 1, comma 438, della 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023.»; Visto l'art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.»; Visto l'art. 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'art. 50 del medesimo regolamento.»; Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Per l'attuazione dei commi da 436 a 441 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Considerato che la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' subordinata all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 439, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua le modalita' di utilizzo del credito d'imposta erogato per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 e che dispone che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga mediante il credito d'imposta che viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto lo Statuto di CONSAP - Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.a., societa' interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero medesimo esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; Visto l'art. 1, commi 762 e 763 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Ritenuto di provvedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' e concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 1, comma 437, della 30 dicembre 2023, n. 213, nonche' delle modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo stabilito dalla legge e pari a 700 milioni di euro;
Decreta:
Art. 1 Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito
1. I finanziamenti tempo per tempo in essere, accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come eventualmente tempo per tempo modificati e integrati, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze previsto dal disciplinare di cui al comma 1 del successivo art. 3. 4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato. 5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore. |
| Art. 2 Garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito in favore di soggetti privati
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze previsto dal disciplinare di cui al comma 1 del successivo art. 3. 4. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 5. In caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1, relativamente ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la garanzia dello Stato e' escutibile per la quota del credito non recuperata mediante la compensazione di cui all'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 6. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore. |
| Art. 3
Modalita' di escussione della garanzia dello Stato
1. Per l'espletamento delle attivita' di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero, con oneri non superiori a euro 200.000 annui e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito di quelle stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 763 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati alla CONSAP S.p.a. e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 166, secondo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 2. La societa' CONSAP - Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 762, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto. 3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. |
| Art. 4
Monitoraggio e rendicontazione
1. Al fine di garantire la disponibilita' dei dati necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse pari a 700 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, il Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, ovvero l'autorita' competente subentrante ai sensi del comma 11 del medesimo art. 20-ter, attiva, anche con procedure informatiche condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.a., metodi di idonei monitoraggio finanziario, controllo e rendicontazione. 2. Per le finalita' di monitoraggio di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce al Commissario straordinario e al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite comunicazioni con cadenza trimestrale: i. i dati relativi ai finanziamenti agevolati erogati ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che includono l'importo totale erogato alla data di riferimento e l'importo totale delle rate per capitale e interessi in scadenza nell'anno di riferimento e negli esercizi successivi fino al 2048; ii. sulla base delle comunicazioni mensili fornite dalle banche aderenti alla convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'ammontare cumulato delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai beneficiari di competenza dell'esercizio di riferimento. 3. La convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana, prevista dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro che le banche che vi aderiscono forniscano mensilmente a Cassa depositi e prestiti S.p.a. il numero e l'importo aggregato dei finanziamenti agevolati concessi nel mese di riferimento nonche' l'ammontare complessivo delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti agevolati di competenza del mese di riferimento. |
| Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e acquistano efficacia dall'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 aprile 2024
Il Ministro: Giorgetti |
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