Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 |
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71
1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma l e' sostituito dal seguente: «1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia»; 2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»; 3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»; 5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»; c) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformita' alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»; 4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»; 5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»; d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). - 1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinche' sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalita' degli studenti medesimi nonche' di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»; e) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresi' tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorita' competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»; 2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»; f) all'articolo 7, comma 1: 1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»; 2) dopo la parola: «commessi,» e' inserita la seguente: «anche»; g) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. 1-bis. Ai fini della presente legge, per «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'in-formazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.» «Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonche' esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» «Art. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico). - 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformita' alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative , anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.» «Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresi' tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorita' competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.» «Art. 7 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.». |
| Art. 2 Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.
1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignita' altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure puo' chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalita' rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita' artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. 3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilita' genitoriale. 4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, puo', in via alternativa: 1) dichiarare concluso il procedimento; 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne; 3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali; 4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati. 5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»; b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»; c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»; d) all'articolo 28: 1) al primo comma, le parole: «e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «e' collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»; 2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» e' sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunita'»; e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),». 2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole). - Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25. La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25, puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile.» «Art. 27 (Disposizioni particolari alla liberta' assistita). - Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dall' articolo 25, comma 4, numero 3), all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.» «Art. 28 (Informazioni sui minori collocati presso comunita' e rapporti con la famiglia e con l'ambiente). - Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti. L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.» «Art. 29 (Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure). - Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo. E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27. La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835). - 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie», e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti). - I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'. I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed e' loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati. Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.»; d) all'articolo 6-bis: 1) al comma 1, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»; 2) al comma 3, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»; e) l'articolo 7 e' abrogato; f) all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; g) all'articolo 25-bis: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»; 2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; i) l'articolo 32 e' abrogato.». |
| Art. 3 Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi piu' gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica istantanea; b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti piu' esposti al rischio; c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilita' dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonche' le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022; d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attivita' di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonche' di soggetti privati. 2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'. 3. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Note all'art. 3: - Si riportano gli articoli 98-quaterdecies e 98-septiesdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 98-quater decies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonche', in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non e' fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalita' digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilita' di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilita' conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. 2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o parti di tali disposizioni. 3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformita' del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno: a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami; b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito; c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro; d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione; e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilita'; f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120. 4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa e' fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale. 5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali. 6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorita', inclusi nel loro piano tariffario nonche' quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario. 7. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorita'.» «Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. 4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno. 5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne' ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo' essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. 6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti. 7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. 8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del pagamento di tali importi. 9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.». - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277. - Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. - 14. (Omissis).». |
| Art. 4
Istituzione della «Giornata del rispetto»
1. Per le finalita' di prevenzione di cui alla presente legge e' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita' didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita' previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalita' di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi): «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.» «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.». |
| Art. 5
Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi: a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attivita' di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunita' virtuali, e sia altresi' previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. - 4-ter. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 2, 3 e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria): «Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle idee. La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilita' di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalita' possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla liberta' di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attivita' curricolari integrative e tra le attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attivita' didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita' che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualita'; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrita' e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.» «Art. 3 (Doveri). - 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilita' di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualita' della vita della scuola.» «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.». |
| Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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