Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2024 (vai al sommario)
LEGGE 17 maggio 2024, n. 70
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma l e' sostituito dal seguente:
«1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia»;
2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;
4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»;
5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformita' alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;
4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»;
5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;
6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). - 1. Per l'attuazione delle finalita' della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinche' sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalita' degli studenti medesimi nonche' di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»;
e) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresi' tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorita' competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;
f) all'articolo 7, comma 1:
1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»;
2) dopo la parola: «commessi,» e' inserita la seguente: «anche»;
g) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5 e 7
della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro
manifestazioni, in particolare con azioni di carattere
preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei
confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in
quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di
carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione
degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito
delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli
enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono
attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei
soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui
incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo
delle tecnologie e di presidiarne l'uso.
1-bis. Ai fini della presente legge, per «bullismo»
si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da
parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in
danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a
provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o
di emarginazione, attraverso atti o comportamenti
vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,
istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o
ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo»
si intende qualunque forma di pressione, aggressione,
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in
danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche'
la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui
scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del
sito internet» si intende il prestatore di servizi della
societa' dell'in-formazione, diverso da quelli di cui agli
articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei
contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.»
«Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
l'Autorita' politica delegata per le politiche della
famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito
presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del
Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero
dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e
del made in Italy, del Ministero della salute, della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la
protezione dei dati personali, di associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei
minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking
e degli altri operatori della rete internet, una
rappresentanza delle associazioni studentesche e dei
genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel
contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonche' esperti
dotati di specifiche competenze in campo psicologico,
pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche,
nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche
della famiglia. Ai soggetti che partecipano ai lavori del
tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, convocato
regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un
rappresentante del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un
piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati
finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia
postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il
tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei
doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al
comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il
termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli
operatori che forniscono servizi di social networking e gli
altri operatori della rete internet. Con il predetto codice
e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e'
assegnato il compito di identificare procedure e formati
standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle
evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo
tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la
tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la
medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il
decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e'
corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le
iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini,
coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi
presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni
scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e
gli enti del Terzo settore.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2
l'Autorita' politica delegata per le politiche della
famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei
dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui
al primo periodo del comma 7, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la
diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo
parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli
organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle
Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018
e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
«Art. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e
il contrasto in ambito scolastico). - 1. Per l'attuazione
delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotta linee di orientamento, recanti anche
l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole,
anche avvalendosi della collaborazione della Polizia
postale e delle comunicazioni, e provvede al loro
aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1,
conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
includono per il triennio 2017-2019: la formazione del
personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un
proprio referente per ogni autonomia scolastica; la
promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
scolastico in attivita' di peer education, nella
prevenzione e nel contrasto del bullismo e del
cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di
sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace
sistema di governance diretto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della
propria autonomia e in conformita' alle linee di
orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di
monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli
studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di
settore.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della
propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di
istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche
con riferimento alle procedure da adottare per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente con
il compito di coordinare le relative iniziative , anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia
nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione
giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la
pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di
particolare interesse elaborati da reti di scuole, in
collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del
Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze
di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del
cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di
favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di
contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di
ogni altra istituzione competente, ente o associazione,
operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito
delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi
per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli
relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito
internet istituzionale degli uffici scolastici regionali,
nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h)
del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai
diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse
discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di
apposite attivita' progettuali aventi carattere di
continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti
locali, servizi territoriali, organi di polizia,
associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle
associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
disponibili, specifici progetti personalizzati volti a
sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di
cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso
l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale,
i minori artefici di tali condotte.»
«Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in
ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di cui
all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica,
che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico
che dirige, applica le procedure previste dalle linee di
orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresi'
tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i
soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale su di
essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo
nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale
coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi
di mediazione scolastica. Nei casi piu' gravi ovvero se si
tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le
iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione
scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il
dirigente scolastico riferisce alle autorita' competenti
anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative
di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, e il patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato
decreto n. 249 del 1998 sono integrati, sulla base delle
linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente
legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo
e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravita' degli atti compiuti.»
«Art. 7 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno
dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche
mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il
minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1
cessano al compimento della maggiore eta'.».
 
Art. 2
Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia
di provvedimenti del tribunale per i minorenni.

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignita' altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure puo' chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalita' rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita' artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilita' genitoriale.
4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, puo', in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;
b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;
c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;
d) all'articolo 28:
1) al primo comma, le parole: «e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «e' collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;
2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» e' sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunita'»;
e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».
2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure applicabili ai minori sottoposti a
procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba
condotta pregiudizievole). - Le misure prevedute dall'art.
25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in
corso un procedimento penale a carico del minore, quando
costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione
preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto
di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata
applicata una misura di sicurezza detentiva.
Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la
sospensione condizionale della pena, il tribunale deve
esaminare se al minore sia necessaria una delle misure
previste dall'art. 25.
La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o
la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo
articolo 25, puo' altresi' essere disposta quando il minore
si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice
civile.»
«Art. 27 (Disposizioni particolari alla liberta'
assistita). - Nel caso in cui il tribunale abbia disposto
la misura prevista dall' articolo 25, comma 4, numero 3),
all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale
vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra'
seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione,
alla preparazione professionale, al lavoro,
all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie,
nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli
deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del
minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato
il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente
che si prende cura del suo mantenimento e della sua
educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi
precedenti sono date da un componente del tribunale
all'uopo designato dal presidente alla presenza di un
rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale
minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il
predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la
condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in
ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi
all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per
iscritto o a voce al componente del tribunale designato,
fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del
minore, delle persone che si sono prese cura di lui e
sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni
stabilite, nonche' su quant'altro interessi il
riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se
del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei
provvedimenti previsti dall'art. 29.»
«Art. 28 (Informazioni sui minori collocati presso
comunita' e rapporti con la famiglia e con l'ambiente). -
Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' collocato
in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma
4, numero 4), invia al tribunale che ha emesso il
provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione
svolta e sui risultati conseguiti.
L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del
minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del
medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti
informa periodicamente per iscritto il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie.»
«Art. 29 (Modificazioni, trasformazioni e cessazione
delle misure). - Le prescrizioni stabilite a norma
dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.
E' sempre in facolta' del tribunale trasformare
qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea
ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo
reinserimento nella vita sociale.
Per i minori assoggettati alla misura prevista
dall'articolo 25, comma 4, numero 4), tale reinserimento
puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di
esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al
servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art.
27.
La cessazione delle misure disposte e' ordinata in
ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia
interamente riadattato, o quando per le sue condizioni
fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi
idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso
ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per
servizio militare di leva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835). - 1. Al regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il
tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello
per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di
appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»,
e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura
della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e dei
consiglieri onorari esperti). - I componenti privati del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
e della sezione di corte di appello per le persone, per i
minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di
biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di
pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il
trentesimo anno di eta'.
I componenti privati sono nominati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio
superiore della magistratura, ed e' loro rispettivamente
conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di
consigliere onorario esperto.
Prima di assumere l'esercizio delle loro
funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della
corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
I componenti privati durano in carica tre anni e
possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di
mandati.
Quando e' necessario, sono nominati uno o piu'
supplenti.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole «del tribunale per i
minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le
parole «della sezione di corte di appello per i minorenni»
sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
2) al comma 3, le parole «del tribunale per i
minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le
parole «della sezione di corte di appello per i minorenni»
sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
e) l'articolo 7 e' abrogato;
f) all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole:
«tribunale per i minorenni», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie»;
g) all'articolo 25-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,
qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto
esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla
procura della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i
procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei
casi di urgenza il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»;
2) al secondo comma, le parole «tribunale per i
minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole
«Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti:
«tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie»;
i) l'articolo 32 e' abrogato.».
 
Art. 3
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi piu' gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica istantanea;
b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti piu' esposti al rischio;
c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilita' dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonche' le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;
d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attivita' di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonche' di soggetti privati.
2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'.
3. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 98-quaterdecies e
98-septiesdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):
«Art. 98-quater decies (Obblighi di informazione
applicabili ai contratti). - 1. Prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto o da un'offerta
corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie
di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo,
nonche', in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato
8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un
servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in
modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale
definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del
consumo o, se non e' fattibile fornire le informazioni su
supporto durevole, sotto forma di documento facilmente
scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche
tramite modalita' digitali. Il fornitore richiama
esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla
disponibilita' di tale documento e sull'importanza di
scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e
riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un
formato accessibile per gli utenti finali con disabilita'
conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i
requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.
2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono
fornite anche agli utenti finali che sono microimprese,
piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a
meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non
applicare la totalita' o parti di tali disposizioni.
3. I fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi
contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi
individua i principali elementi degli obblighi di
informazione in conformita' del comma 1. Gli elementi
principali comprendono almeno:
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore
e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
b) le principali caratteristiche di ciascun
servizio fornito;
c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un
pagamento diretto in denaro;
d) la durata del contratto e le condizioni di
rinnovo e risoluzione;
e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono
progettati per gli utenti finali con disabilita';
f) con riguardo ai servizi di accesso a internet,
una sintesi delle informazioni richieste a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del
regolamento (UE) 2015/2120.
4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma
1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente
ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche
nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile
in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la
sintesi contrattuale, essa e' fornita in seguito senza
indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il
consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito
alla ricezione della sintesi contrattuale.
5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano
parte integrante del contratto e non sono modificate prima
della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies
decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti
contrattuali.
6. Qualora i servizi di accesso a internet o di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano
fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o
volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per
monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale
mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul
livello di consumo dei servizi incluso nel piano
tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai
consumatori una notifica prima che siano raggiunti
eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio
provvedimento dall'Autorita', inclusi nel loro piano
tariffario nonche' quando sia stato pienamente consumato un
servizio incluso nel piano tariffario.
7. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di
assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di
consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del
servizio corrispondente qualora sia superato il limite
finanziario o di volume determinato dall'Autorita'.»
«Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e
diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le
condizioni e le procedure di recesso dei contratti non
fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di
servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di
impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che
tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata
massima iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla
durata di un contratto a rate se il consumatore ha
convenuto in un contratto separato di rateizzare i
pagamenti esclusivamente per l'installazione di una
connessione fisica, in particolare a reti ad altissima
capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una
connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale,
a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di
esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole
imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che
non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali
disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di
un contratto a durata determinata per servizi di
comunicazione elettronica diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente
finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con un preavviso di massimo un mese e senza
incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione,
eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio
durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di
anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i
fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e
tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine
dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di
recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro
servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali
informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una
volta all'anno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal
contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in
alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento
dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni
contrattuali proposte dal fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte
siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano
di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun
effetto negativo sull'utente finale o siano imposte
direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I
fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non
inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle
condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne'
ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove
condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo'
essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta
comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia
effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto
durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa
o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di
un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un
servizio di accesso a internet o da un servizio di
comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la
prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il
diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun
costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal
contratto o dalla regolamentazione di settore per i
disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere
da un contratto per la prestazione di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi
da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non
e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a
eccezione di quanto previsto per le apparecchiature
terminali abbinate al contratto al momento della stipula e
fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere.
In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non
superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato
al momento della conclusione del contratto o la quota
rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla
fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il
calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che
non comportino un livello eccedente quello calcolato in
conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente
le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle
apparecchiature terminali su altre reti in un momento
specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del
pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione
utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto
di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli
utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole
imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1
del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.».

- Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva
2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277.
- Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. - 14. (Omissis).».
 
Art. 4

Istituzione della «Giornata del rispetto»

1. Per le finalita' di prevenzione di cui alla presente legge e' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita' didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita' previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalita' di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi):
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge
27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.»
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e
2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni
di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado.».
 
Art. 5

Adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:
a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;
b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attivita' di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunita' virtuali, e sia altresi' previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-ter. (Omissis).».

- Si riportano gli articoli 2, 3 e 5-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria):
«Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle
idee. La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso una adeguata informazione, la possibilita' di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta'
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva
e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalita' previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi
e con le stesse modalita' possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla liberta' di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attivita' curricolari integrative e tra le
attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attivita' didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita' che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona e un servizio educativo-didattico di
qualita';
b) offerte formative aggiuntive e integrative,
anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, nonche' per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrita' e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con
handicap;
e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e
di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni
garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di
locali da parte di studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.»
«Art. 3 (Doveri). - 1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti
del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare
correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilita' di
rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualita' della vita della
scuola.»

«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').
- 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo
di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto
educativo di corresponsabilita'.».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio